Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21581 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 12812-2010 proposto da:
MAGLIFICIO TRIS COTTON SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato
FABIO CISBANI, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato DEL CORTO STEFANO giusta delega a
margine;
- ricorrente contro
COMUNE DI SINALUNGA in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato MAURO
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Data pubblicazione: 26/10/2016
VAGLIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO
GROTTI giusta delega in calce;
- controricorrente
-
avverso la sentenza n. 25/2009 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 26/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
MELONI;
udito per il controricorrente l'Avvocato GROTTI che si
riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
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udienza del 05/07/2016 dal Consigliere Dott. MARINA
Svolgimento del processo
Il Comune di Sinalunga aveva notificato alla
accertamento per gli anni d'imposta dal 2002 al
2004relativamente al tributo Tarsu in quanto
produttrice di rifiuti speciali smaltiti in proprio
tramite un'impresa specializzata.
La società contribuente impugnò l'avviso di
accertamento con il quale era stato chiesto il
pagamento del tributo davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Siena la quale accolse il
ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana,
su appello del Comune di Sinalunga riformò la
sentenza di primo grado ritenendo applicabile
l'imposta TARSU anche alle aree in cui si
producevano rifiuti speciali assimilabili ( ritagli
e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica)
smaltiti in proprio.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana ha proposto ricorso per
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Maglificio Tris Cotton spa un avviso di
cassazione
il
Maglificio
Tris
Cotton spa con due motivi.
Il Comune di Sinalunga resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Maglificio Tris Cotton spa lamenta nullità della
sentenza per omessa pronuncia
in riferimento
all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc
per
giudice di appello del
avere il
tutto omesso di
pronunciare in ordine alla eccepita
intassabilità dell'area dove si producevano
rifiuti speciali non assimilati.
Con il secondo motivo di ricorso la società
lamenta violazione e falsa applicazione di norme
di diritto (testuale) in riferimento all'art.
360 comma l nr.3 cpc per avere il giudice di
appello ritenuto sussistere l'obbligo
contributivo di pagamento della Tarsu sebbene il
Comune non avesse mai provveduto in alcun modo
allo smaltimento dei rifiuti costituiti da
scarti della lavorazione industriale.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
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Con il primo motivo di ricorso la società
Il primo motivo di
ricorso
appare
del tutto infondato in quanto, al contrario di
quanto asserito dalla ricorrente, il giudice di
appello ha motivato implicitamente in ordine
alle eccezioni della contribuente sulla
rifiuti speciali assimilati, smaltiti in
proprio. Infatti la CTR ha spiegato che "ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge i
rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani
vanno assoggettati alla tassa comunale e che
nulla rileva a tal fine che il servizio dello
smaltimento venga assolto direttamente dal
contribuente e quindi la tassazione venga
effettuata a prescindere dalla sua effettiva
fruizione". Sulla tassabilità dell'area ove si
producono rifiuti speciali occorre ricordare che
il principio generale che governa la TARSU è
costituito dal rapporto con la disponibilità
dell'area produttiva di rifiuti per cui la tassa
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tassabilità o meno dell'area di produzione dei
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU), in virtù dell'art. 62, primo comma, del
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce
previsione di carattere generale, è dovuta
unicamente per il fatto di occupare o detenere
locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti
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(ad esclusione delle
aree
scoperte
pertinenziali o accessorie ad abitazioni) mentre
le deroghe alla tassazione indicate dal secondo
comma del medesimo art. 62 e le riduzioni delle
tariffe stabilite dal successivo art. 66 non
sussistenza delle previste situazioni di fatto,
dovendo, invece, i relativi presupposti essere
di volta in volta dedotti nella denunzia
originaria o in quella di variazione e comunque
provati in corso di giudizio.
Ciò premesso correttamente i giudici di merito
hanno ritenuto soggetta a tributo l'intera area
del Maglificio ivi compresa quella in cui si
producono rifiuti derivanti da lavorazioni
industriali cioè rifiuti speciali assimilati a
quelli urbani e pertanto soggetti anch'essi al
pagamento della tassa.
Infatti(sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19469 del
15/09/2014): "In tema di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
l'art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, pone a carico dei possessori di immobili
una presunzione legale relativa di produzione di
rifiuti, sicché, ai fini dell'esenzione dalla
tassazione prevista dal comma 2 del citato art.
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operano in via automatica, in base alla mera
62
per
le
aree
inidonee
alla
produzione di rifiuti per loro natura o per il
particolare uso, è onere del contribuente
indicare nella denuncia originaria o in quella
di variazione le obiettive condizioni di
ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o
ad idonea documentazione".
Occorre poi rilevare che la CTP di Siena accolse
il ricorso sul presupposto che, come riporta
nella sentenza il giudice di secondo grado, "il
Comune non aveva diritto ad alcuna pretesa
tributaria essendo il servizio di raccolta
effettuato all'interno dell'azienda da ditta
specializzata che aveva collocato appositi
contenitori a tale scopo."
Avverso la sentenza di primo grado aveva
proposto appello davanti alla CTR della Toscana
il Comune di Sinalunga ma non aveva proposto
appello incidentale la società contribuente con
la conseguenza che si è formato il giudicato
interno sulla questione relativa alla
legittimità della assimilazione tra rifiuti
urbani e rifiuti speciali che, se assimilati,
sono ugualmente soggetti al pagamento della
Tarsu ma con eventuale aliquota ridotta se
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inutilizzabilità e provarle in giudizio in base
smaltiti in proprio.
Pertanto
anche
in
considerazione
della
formazione del giudicato interno sul punto
ricorso deve essere rigettato.
Il secondo motivo di ricorso è palesemente
inammissibile per difetto di autosufficienza,
non avendo la ricorrente nemmeno menzionato le
norme di diritto e le disposizioni di legge che
si assumono violate.
In ogni caso il giudice di appello ha
correttamente statuito che l'inidoneità a
produrre rifiuti speciali non esclude di per sé
l'assoggettabilità a tributo qualora non sia
stata richiesta e riconosciuta l'esenzione cui
si è fatto sopra riferimento.
Ciò premesso, non risultando provata secondo
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nonché della infondatezza il primo motivo di
quanto affermato dai giudici di merito
l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art.62
comma 2 D.Lgs 507/93, correttamente il Comune ha
ritenuto applicabile la Tarsu all'area in
questione.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto
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in ordine al primo e
secondo motivo.
Le spese del giudizio di legittimità
vanno
poste a carico della società contribuente.
P.Q.M.
spese del giudizio di legittimità che si liquidano
in E 3.550,00 complessivamente oltre spese
accessorie come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 5/7/2016
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Respinge il ricorso, condanna al pagamento delle