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FOGLIO INFORMATIVO N. 06.043
FINANZIAMENTO IPOTECARIO / CHIROGRAFARIO
AGEVOLATO AL F.R.I.E.
(Versione 7 aggiornata al 24/10/2016)
FINANZIAMENTO IPOTECARIO / CHIROGRAFARIO IMPRESE AGEVOLATO
FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE (F.R.I.E.)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
Sede legale: Piazza XX Settembre 2 – 33170 Pordenone
Telefono: 800 881 588 – dall’estero: 0039 0521 954950
Fax: 0434 233642 – dall’estero: 0039 0434 233642
Indirizzo di posta elettronica: [email protected]
Sito Internet: www.credit-agricole.it
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5391 – Appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cariparma S.p.A.
SOGGETTO CHE CURA L’OFFERTA FUORI SEDE
Nome e Cognome / Ragione Sociale
Sede (indirizzo)
Telefono
Email
CHE COS’È IL F.R.I.E.
Il FRIE – Fondo di rotazione per iniziative economiche – è un fondo di rotazione istituito con la Legge nazionale 908/55 e successive
integrazioni e modificazioni e finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati a medio e lungo termine ad imprese operanti nel
comparto industriale, artigianale, turistico-alberghiero ed alle iniziative economiche nell’ambito del Porto di Trieste.
Attualmente il Fondo è totalmente di proprietà dell’Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, è amministrato da un Comitato di
gestione che ha sede a Trieste, in via Donizetti.
Sono abilitate alla presentazione delle domande di finanziamento al FRIE per conto della clientela esclusivamente le Banche
convenzionate con l’Amministrazione regionale; Banca Popolare Friuladria S.p.A. rientra tra queste.
CHE COSA E’ IL FINANZIAMENTO FRIE A MEDIO/LUNGO TERMINE
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO FRIE A MEDIO/LUNGO TERMINE
Consiste in una tipologia di finanziamento agevolato a medio e lungo termine, destinato alle Piccole, Medie e Grandi Imprese, con sede
ovvero unità operativa in Friuli-Venezia Giulia che svolgono attività, nei settori industria, agricoltura (limitatamente a cantine, produzione
energia ed agriturismi con attività recettivo alberghiera preponderante), turistico-alberghiero, edilizia economica popolare, artigianato
esclusivamente nel settore manifatturiero, attività economica nel porto di Trieste, nel rispetto delle limitazioni specifiche delle norme
comunitarie.
L’agevolazione è costituita dall’applicazione di un tasso agevolato.
I finanziamenti FRIE hanno durata a medio e lungo termine e possono raggiungere una durata massima di 180 mesi, oltre il periodo di
utilizzo e di preammortamento. Il rimborso del capitale avviene in quote costanti.
Con periodicità semestrale, il 1° gennaio e 1° luglio, è richiesto il pagamento della rate che, in fase di preammortamento sono costituite
solo da interessi e in fase di ammortamento sono costituite da interessi e capitale.
Il pagamento delle rate di preammortamento è in via anticipata, quelle di ammortamento in via posticipata.
Il tasso di interesse agevolato è di carattere variabile, soggetto a variazione semestrale sulla base dell’andamento della quotazione del
parametro di indicizzazione.
Il finanziamento è concesso dalla Banca ove il FRIE abbia approvato la richiesta di finanziamento e abbia proceduto a versare i relativi
fondi alla Banca.
L’estinzione anticipata è ammessa in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi.
L’erogazione e il permanere del finanziamento agevolato FRIE è subordinato al pieno rispetto da parte del soggetto finanziato di tutta la
disciplina normativa a cui i finanziamenti FRIE sono soggetti.
La normativa e la documentazione concernenti i finanziamenti agevolati in questione è disponibile sul sito internet www.frie.it.
RISCHI
I principali rischi dell’operazione sono legati alle condizioni di tasso: l’ammontare degli interessi pagati periodicamente è soggetto alla
variazione del parametro di indicizzazione che, essendo rilevato da quotazioni di mercato, potrebbe variare anche significativamente in
un periodo medio-lungo, quale è la durata del finanziamento.
Quando i beni acquistati con il finanziamento agevolato sono venduti, ceduti o distratti entro i sette anni successivi alla data di
conclusione dell’investimento, ovvero prima che abbia termine l’esecuzione del progetto ammesso, viene disposta la revoca
dell’intervento stesso, con obbligo di restituzione del relativo importo.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO FRIE
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Esempio: finanziamento di € 700.000,00, durata 10 anni, senza preammortamento, rimborso semestrale.
Tipologia Finanziamento
Chirografario
Ipotecario
TAEG
0,980%
0,980%
Periodo di validità del TAEG sopra indicato da 01/10/2016 al 31/10/2016.
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca, nonché le spese di
assicurazione dell’immobile ipotecato.
VOCI
COSTI
Importo Finanziabile
Garanzia
Durata
Tasso di interesse nominale annuo
Minimo € 100.000,00
Massimo € 20.000.000,00
Garanzie reali (per un valore almeno pari all’1,5 volte l’importo del finanziamento)
Fidejussioni bancarie/assicurative
Da un minimo di 84 mesi ad un
Ammortamento
massimo di 180 mesi.
Minimo 6 mesi
Preammortamento (facoltativo)
Massimo 24 mesi
Tasso variabile
Pari all’Euribor 360 a 6 mesi, rilevato:
- per il periodo di utilizzo e preammortamento:
al secondo giorno lavorativo bancario antecedente il mese precedente l’inizio
del semestre in corso alla data delle singole erogazioni; per i periodi
d’interesse successivi è rilevato secondo giorno lavorativo bancario
antecedente il mese precedente l’inizio di ogni semestre di maturazione degli
interessi;
- per il periodo di ammortamento:
al secondo giorno lavorativo bancario precedente la data di inizio del periodo
di maturazione degli interessi
e diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sui principali quotidiani
economici a diffusione nazionale.
TASSI
Il tasso come sopra rilevato verrà ridotto di una percentuale del:
per le piccole imprese, 65%
per le medie imprese, 50%
per le grandi imprese, 20%
ed arrotondato allo 0,05 superiore.
Parametro di indicizzazione
Tasso di interesse di
preammortamento
Il tasso di interesse come sopra determinato non potrà essere applicato in misura
inferiore allo:
0,95% per finanziamenti fino a € 2.500.000,00
0,85% per finanziamenti da € 2.500,000,01 e fino a € 7.500.000,00
0,45% per finanziamenti oltre € 7.500.000,00.
EURIBOR 360 a 6 mesi rilevato:
- per il periodo di utilizzo e preammortamento:
al secondo giorno lavorativo bancario antecedente il mese precedente l’inizio
del semestre in corso alla data delle singole erogazioni; per i periodi d’interesse
successivi è rilevato secondo giorno lavorativo bancario antecedente il mese
precedente l’inizio di ogni semestre di maturazione degli interessi;
- per il periodo di ammortamento:
al secondo giorno lavorativo bancario precedente la data di inizio del periodo di
maturazione degli interessi
Uguale al Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento applicato, con
pagamento degli interessi in via anticipata
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VOCI
COSTI
Finanziamenti ipotecari:
Tasso debitore annuo nominale variabile calcolato sulla base del Tasso effettivo
globale medio (TEGM) - pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze ai sensi della legge 108/96 per la categoria "Mutui con garanzia
ipotecaria a Tasso Variabile " aumentato del 50% ed arrotondato allo 0,05 inferiore
Tasso di mora
Finanziamenti chirografari:
Tasso debitore annuo nominale variabile calcolato sulla base del Tasso effettivo
globale medio (TEGM) - pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze ai sensi della legge 108/96 per la categoria "Altri finanziamenti alle
famiglie e alle imprese" aumentato del 50% ed arrotondato allo 0,05 inferiore
Istruttoria
Spese per la stipula del contratto
Deposito cauzionale
Incasso rata
Avviso scadenza rata
SPESE
Invio
comunicazioni
Spese per stampa
ed invio rendiconto
periodico
Spese per stampa
ed invio documento
di sintesi periodico
Periodicità di invio
Spese per la gestione del rapporto
Spese per modifiche contratto di
finanziamento
Esente
1 per mille sul finanziamento richiesto,
con un minimo di € 300,00, da restituirsi
in sede di stipula dell’atto di erogazione
a saldo ovvero da trattenere in caso di
mancato perfezionamento
dell’operazione.
€ 3,90 per ogni addebito
€ 2,60 (solo qualora il pagamento delle
rate non sia domiciliato in conto
corrente)
€ 0,85 (formato cartaceo)
€ 0,00 (formato elettronico)
€ 0,85 (formato cartaceo)
€ 0,00 (formato elettronico)
Annuale
In caso di delibere successive alla
stipula dell’atto di ricognizione di debito
e quietanza finale e modifiche dell’atto di
finanziamento sono applicabili spese
“una tantum” a favore della Banca a
titolo di rimborso spese, pari a:
250 € per Piccole Imprese
500 € per Medie Imprese
750 € per Grandi Imprese
Nei medesimi casi ulteriori commissioni
di pari importo sono corrisposte al FRIE
tramite la Banca.
PIANO DI
AMMORTAMENTO
Compenso per decurtazione parziale
del capitale ed estinzione anticipata
Esente
Tipo di ammortamento
Piano di ammortamento italiano
Tipologia di rata
Variabile
Periodicità delle rate
Semestrali, con scadenze fisse al 01/01 e 01/07
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data
27/11/2014
28/05/2015
27/11/2015
Parametro
EURIBOR 360 6 mesi puntuale
EURIBOR 360 6 mesi puntuale
EURIBOR 360 6 mesi puntuale
Valore
0,182%
0,050%
-0,039%
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al
documento di sintesi.
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CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA
Tipologia
finanziamento
Tasso di interesse
applicato
Durata del finanziamento
(anni)
Importo della rata semestrale per €
100.000 di capitale
Chirografario
0,950%
5
€ 10.263,11
Ipotecario
0,950%
5
€ 10.263,11
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/96), relativo ai contratti di mutuo, può essere
consultato in filiale e sul sito internet www.credit-agricole.it
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il Cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Assicurazione obbligatoria contro incendio e scoppio
Stipulata dalla Finanziata con la Compagnia di Assicurazione, contro
i rischi di incendio e scoppio per un importo determinato da perito
con possibilità di scelta tra:
sottoscrizione CSA Immob. Comm. Reale Mutua, con
premio unico anticipato
sottoscrizione altra polizza presentata dalla Finanziata con
vincolo a favore della Banca
- Adempimenti notarili - A totale carico della Finanziata, che le regolerà direttamente con il notaio prescelto
- Imposta sostitutiva - Esente
- Tasse ipotecarie - Esente
ALTRO
Commissione per rilascio copia del contratto idonea per la stipula € 2,50
Spese dichiarazioni varie (tra cui duplicazione certificazione interessi pagati) € 10,00
Valuta di accredito dell’importo erogato Giorno della stipula dell’atto di quietanza.
ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI
Estinzione anticipata
La Finanziata, previa espressa richiesta scritta, potrà rimborsare in anticipo il finanziamento, totalmente o parzialmente.
Nel caso l’estinzione anticipata intervenga nel periodo preammortamento, la Finanziata dovrà versare l’importo delle somme ricevute
con i relativi interessi semplici, calcolati nella misura contrattuale, detratti gli interessi anticipatamente corrisposti.
Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento durante il periodo di ammortamento, la Finanziata dovrà versare il residuo debito a
suo carico alla data dell’anticipata estinzione e cioè il residuo debito capitale sussistente alla data di pagamento dell’ultima rata pagata,
maggiorato degli interessi calcolati nella misura contrattuale dalla data di scadenza dell’ultima rata pagata sino al giorno dell’estinzione.
Salvo diverse determinazione del Comitato, in caso di anticipate estinzioni parziali, che saranno conteggiate come sopra indicato,
l’ammontare delle successive quote capitali delle rate di ammortamento verrà proporzionalmente ridotto, ferma l’originaria durata del
finanziamento.
Tutti i pagamenti effettuati dalla Finanziata, anche in via anticipata, non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento
esistente prima del pagamento.
La Finanziata prende atto che gli aiuti concessi sono subordinati alla condizione che l’investimento sia mantenuto in essere per un
periodo minimo di cinque anni dopo il completamento dell’intero intervento con la precisazione che detto termine è ridotto a tre anni per
le Piccole Medie Imprese. Durante questo periodo è ammessa la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti.
Qualora i beni acquistati con il finanziamento agevolato di cui al presente contratto, vengano alienati, ceduti o distratti entro i cinque
anni successivi alla data di concessione del finanziamento, ovvero prima che abbia termine l’esecuzione del progetto ammesso, sarà
disposta la revoca dell’intervento stesso, il cui importo dovrà essere restituito secondo i criteri e le modalità previste dall’art. 9, commi 3
e 4, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui il cliente che riveste la qualifica di persona fisica o micro-impresa - come definito dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.Lgs
27/01/2010, n. 11 -, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, lo stesso non deve
sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le
garanzie del vecchio.
Reclami
I reclami vanno inviati al Servizio Reclami Cariparma S.p.A. in Via Università, 1 - 43121 Parma o all’indirizzo mail:
[email protected] che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ricevuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere all’intermediario;
uno dei seguenti organismi di conciliazione per attivare il procedimento di mediazione come stabilito dal contratto:
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Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal “Conciliatore Bancario Finanziario”, Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal
Ministero della Giustizia);
Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36);
Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127);
Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267);
Organismi istituiti rispettivamente dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia;
ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro, previo accordo con l’altra parte.
LEGENDA
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)
Tasso interbancario definito a livello europeo, che può essere utilizzato come riferimento per i mutui a tasso variabile, indicizzato a
EURIBOR 360 a 1/3/6 mesi media mese precedente rilevato l’ultimo giorno lavorativo el mese antecedente la data di stipula, pubblicato
su “Il Sole 24 Ore” o altro quotidiano specializzato, con successivo aggiornamento trimestrale (1/1 – 1/4 – 1/7 – 1/10)
Imposta sostitutiva
Imposta dovuta sui finanziamenti a medio lungo termine come da disposizione legislative tempo per tempo vigenti.
Ipoteca
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere
l’espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria
Attività condotte dalla Banca o dal FRIE (ad es. assunzione informazioni, raccolta dati e documenti, assunzione di delibere creditizie)
finalizzate all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)
Indice rilevato sul mercato o determinato in base alla politica monetaria e preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso
definito nel contratto.
Piano di ammortamento “italiano”
La rata prevede una quota di capitale costante e una quota di interessi decrescente.
Preammortamento
Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata
Pagamento che il Cliente effettua periodicamente, secondo cadenze stabilite nel contratto (mensili, trimestrali, semestrali, annuali), per
pagare gli interessi e/o restituire la somma presa a prestito. La rata è generalmente composta da una quota capitale, cioè il rimborso
della somma prestata, e da una quota interessi, costituita dagli interessi dovuti per il mutuo.
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata variabile
Rata la cui quota interessi varia in relazione all’andamento di un parametro di indicizzazione.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il
tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono
comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza
della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
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FINANZIAMENTO IPOTECARIO / CHIROGRAFARIO
AGEVOLATO AL F.R.I.E.
(Versione 7 aggiornata al 24/10/2016)
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare
se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare
che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
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