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N. R.G. 2016/36850
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 36850/2016 promosso da:
GIULIANA PLAZZOTTA, elettivamente domiciliato in , rappresentato e difeso
dall’avv.
TAGLIORETTI
FORTUNATO
e
dall’avv.
GANDINI
MARCO
(GNDMRC63T17F205A) Via Vincenzo Monti, 15 20123 MILANO,
PARTE RICORRENTE
contro
SATEC SRL, con sede in Milano, corso di Porta Romana n. 63,
PARTE RESISTENTE
Il Giudice Marianna Galioto
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 20 settembre 2016 ha emesso
la seguente
ORDINANZA
La ricorrente, Sig.ra Giuliana Plazzotta, socia della Satec S.r.l.1 per una quota
pari al 14,29% del capitale sociale, ha chiesto in via d’urgenza, ex art. 700 cpc, di
ordinare alla società predetta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
di consentirle la consultazione e l’estrazione di copia di tutti i libri sociali e della
documentazione relativa all’amministrazione della società, nel luogo in cui la
stessa è custodita.
Si premette che la Satec è una società “familiare”, il cui capitale era, in passato,
di titolarità esclusiva del padre della ricorrente, il sig. Silvio Plazzotta, divenuto
poi, a seguito del decesso di quest’ultimo avvenuto in data 20 Novembre 2015, di
titolarità indivisa dei suoi sette figli.
A fondamento della domanda cautelare, la ricorrente ha esposto che il Presidente
del Consiglio di Amministrazione della Satec, il Dott. Genetelli - nonostante le
ripetute richieste - abbia opposto illegittimamente il proprio rifiuto alla messa a
disposizione della socia della documentazione richiesta. Il diniego di accesso da
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Di seguito solo Satec.
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parte del Presidente del CdA trovava giustificazione, dapprima dal mancato
deposito della denuncia di successione presso il Registro delle Imprese, in
assenza del quale la Sig.ra Plazzotta non risultava ancora avere assunto lo status
socii, poi, a seguito della predetto deposito, dalla necessità della nomina di un
rappresentante comune, ex art. 2468 ult.comma c.c., data la sussistenza di una
comproprietà di quote.
La società resistente non ha partecipato al processo nonostante la regolarità della
notificazione.
La domanda cautelare va accolta.
Si rammenta come, in caso di comproprietà di una partecipazione, l’obbligo – e
non la mera facoltà - di nomina di un rappresentante comune ha la finalità
precipua di proteggere l’esigenza della società di semplificazione e di certezza nei
rapporti con i comproprietari: il legislatore, a seguito di un bilanciamento di
interessi, ha privilegiato l’esigenza della società di non veder paralizzata la propria
azione nel caso di una divergente volontà dei comproprietari in ordine all’esercizio
dei diritti sociali.
Se alcun dubbio sorge in merito all’esclusiva legittimazione attiva in capo al
rappresentante comune all’esercizio del diritto di voto in assemblea, altrettanto,
tuttavia, non si può affermare in relazione ad altri diritti connessi alla
partecipazione sociale, tra i quali quello oggetto del presente giudizio, ossia la
consultazione dei libri sociali.
Il diritto di controllo del socio non amministratore si risolve in un diritto
potestativo a tutela sia di diritti individuali che societari ad una corretta
amministrazione ed attiene ad un diritto che inerisce alla stesso status socii.
Tramite l’esercizio di detto diritto, il socio non amministratore può determinarsi
nell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori,
ovvero può vagliare la consistenza della propria partecipazione ed, eventualmente,
esercitare il suo diritto di exit.
Trattandosi di un diritto prettamente individuale del socio, senza l’esercizio del
quale il socio stesso non potrebbe fornire consapevoli indicazioni al
rappresentante comune in merito all’esercizio dei diritti conseguenti al potere di
controllo, quali, per esempio, il diritto di voto ovvero il diritto di esercitare l’azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori, reputa il Tribunale non
necessaria la nomina di un rappresentante comune per l’esercizio del diritto di
consultazione dei libri sociali, in virtù del fatto che “il diritto di controllo
dell’amministratore anche tramite l’esame della documentazione contabile, in
quanto (…) consustanziale alla qualità di socio e finalizzata alla tutela sia
individuale che collettiva, deve, infatti, ritenersi sussistente a prescindere
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dall’entità e dalla “qualità” della partecipazione societaria, e quindi anche in caso
di proprietà comunitaria della quota”. (…)2
La legittimazione attiva del comproprietario non amministratore all’esercizio del
diritto di informazione può essere affermata anche avendo riguardo alla ratio
sottesa alla disposizione di cui all’art. 2468 c.c.: la necessità della nomina di un
rappresentante comune della quota in comproprietà presuppone un’alterità di
posizioni nella compagine sociale, alterità che non si verifica là dove i soci siano
in comunione sulla totalità del capitale sociale, in quanto in suddetto caso la
presenza di un rappresentante comune sarebbe idonea ad arrestare l’esercizio
stesso dei diritti sociali, e ad accentrare nel rappresentante comune l’esercizio del
diritto di controllo ex art 2476 cc.
Pertanto, visto:
-
che la ricorrente ha fornito prova (cfr. docc. 5, 7) di avere formalizzato la
richiesta di produzione completa della documentazione sociale, al fine di
potere esercitare il legittimo controllo sull’attività gestoria, nonché prendere
contezza dell’andamento societario;
-
che tutti i soci della Satec sono in comunione sulla totalità delle quote,
quindi non sussiste quell’alterità nella compagine sociale sottesa alla
disposizione di cui all’art. 2468 c.c.;
-
che il presidente del CdA della Satec ha opposto il rifiuto alla messa a
disposizione della documentazione sociale richiesta dalla ricorrente, sulla
base della necessità della nomina di un rappresentante comune (doc. 6);
-
che il periculum in mora è in re ipsa, in quanto dalla assenza di trasparenza
insita nel diniego di visione degli atti sociali può direttamente dedursi il
rischio di alterazione, sottrazione ovvero distruzione nelle more della
consegna;
va, dunque, emesso l’ordine di consentire la consultazione della documentazione
sociale indicata in ricorso, e con le modalità indicate in dispositivo, senza che
occorra, allo stato, adottare provvedimenti strettamente inerenti alla fase
esecutiva, che potranno essere adottati in prosieguo in caso di inottemperanza
all’ordine impartito.
Il carattere anticipatorio del provvedimento implica la necessità di provvedere
sulle spese, che si liquidano come da dispositivo secondo il principio della
soccombenza, avuto riguardo all’attività svolta.
P.Q.M.
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Si confronti la sent. del 13 marzo 2015 del Tribunale di Venezia, consultabile nel sito
www.osservatoriodirittoimpresa.it.
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visti gli artt. 2476 cc e 700 c.p.c.,
1. ordina alla Satec s.r.l. con sede in Milano, corso di Porta romana n. 63, in
persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire alla signora
Giuliana Plazzotta, anche per il tramite di un professionista di sua fiducia,
la
consultazione
dei
libri
sociali
e
dei
documenti
relativi
all’amministrazione, ivi compresi i documenti e le scritture contabili, con
diritto di estrarre copia dei documenti o riprodurli con altri mezzi a spese
della ricorrente, nei luoghi ove essi sono custoditi, con modalità di accesso
da concordare previo appuntamento in giorni ed orari lavorativi;
2. condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del procedimento in
favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per
compenso d’avvocato ed € 518,00 per spese, oltre a rimborso forfettario del
15% per spese generali, Iva e Cp.
Milano, 26 settembre 2016.
Il Giudice
- Marianna Galioto -
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