CGA Value Trend

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Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA)
Helvetia Value Trend
Previdenza libera (pilastro 3b)
Edizione ottobre 2016
La Sua Assicurazione svizzera.
Premessa
Sommario
Gentile cliente,
Informazione per i clienti
3
siamo lieti che abbia scelto Helvetia Value Trend.
Disposizioni generali d’assicurazione
6
Riteniamo importante che lei possa usufruire integralmente delle
caratteristiche della sua nuova soluzione previdenziale. Le CGA
sono state concepite come un prontuario da consultare e, oltre al
sommario, contengono anche un indice analitico.
1 Basi dell’assicurazione
6
2Prestazioni
6
3 Limitazioni delle prestazioni
7
Restiamo a sua completa disposizione per rispondere a qual­
siasi ulteriore sua domanda.
4 Inizio e fine del contratto
7
Cordiali saluti
5Premi
8
Helvetia Assicurazioni
6 Doveri e obblighi
8
7 Dati e protezione dei dati
8
8 Disposizioni finali
9
Indice analitico delle CGA
2
11
Informazioni per i clienti
1
Oggetto
5
Prestazioni
Le presenti informazioni per i clienti contengono ragguagli in meri­
to al suo assicuratore, come pure una sintesi dei contenuti essen­
ziali del contratto d’assicurazione (art. 3 della Legge federale sul
contratto d’assicurazione, LCA) e indicazioni sullo scambio auto­
matico di informazioni (art. 14 della Legge federale sullo scambio
automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, LSAI).
In caso di vita o di decesso della persona assicurata versiamo il
capitale garantito e il bonus.
Potrà poi trovare informazioni dettagliate nelle Condizioni
­generali di assicurazione (CGA).
6
Le basi della suo contratto d’assicurazione sono costituite in par­
ticolare dalla sua proposta (inclusi tutti gli allegati come ad es.
il questionario sulla salute), un referto medico, le CGA, eventu­
ali Condizioni particolari di assicurazione (CP), la sua polizza e
le informazioni sui clienti. Si applica inoltre la Legge sul contratto
d’assicurazione (LCA).
Per garantire una migliore comprensione e leggibilità, utilizziamo­la
forma maschile per entrambi i sessi e non distinguiamo tra singo­
lare e plurale. Confidiamo nella sua comprensione.
2
Il suo assicuratore
Il suo assicuratore e partner contrattuale è:
Helvetia Compagnia
Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA
St. Alban-Anlage 26
CH-4002 Basilea
Svizzera
Registro di commercio: CHE-100.912.410
(«la nostra sede principale»)
Siamo accreditati presso l’Autorità federale di vigilanza sui mer­
cati finanziari FINMA come compagnia di assicurazione sulla vita­
e agiamo sotto la sua sorveglianza.
3
Helvetia Value Trend
L’Helvetia Value Trend ha le seguenti caratteristiche principali:
■ Assicurazione sulla vita con formazione di capitale
■ Previdenza libera (pilastro 3b)
■ Durata fissa di 10 anni
■ Finanziamento tramite premio unico
■ Prestazione alla scadenza garantita
■ Prestazione garantita in caso di decesso
■ Bonus a seconda dell’evoluzione del valore dell’indice di base
4
Il capitale garantito in caso di vita o in caso di decesso si evince dai
dati della sua polizza.
Estensione della copertura assicurativa
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
7
Limitazione della copertura assicurativa
La copertura assicurativa è ridotta segnatamente nei casi segu­
enti:
a) se lo abbiamo concordato per iscritto con lei;
b) in caso di reticenza precontrattuale, cioè se lei o la persona
­assicurata al momento della stipulazione del contratto sottacete
o non comunicate correttamente un fatto costitutivo del rischio
significativo o se avete tralasciato di comunicarlo successiva­
mente. In questo caso disdiciamo il contratto d’assicurazione
ovvero non sussiste alcun obbligo di versare le prestazioni e si
può chiedere il rimborso delle prestazioni erogate;
c) se il beneficiario ha contribuito intenzionalmente al decesso
della persona assicurata;
d) in caso di suicidio della persona assicurata durante i primi tre
anni d’assicurazione;
e) in caso di malattia nei primi tre anni d’assicurazione (termine di
carenza);
f) se lei o il beneficiario avete intenzionalmente comunicato in
modo inesatto o sottaciuto fatti che escluderebbero o ridurreb­
bero il nostro obbligo di fornire prestazioni oppure, alla notifica
di un caso assicurato, non adempite a uno degli obblighi men­
zionati nelle CGA;
g) in caso di guerra e disordini.
Noi rinunciamo al nostro diritto di ridurre la prestazione d’assi­
curazione nel caso in cui l’evento assicurato sia stato causato da
colpa grave.
8
Premi
Il premio viene finanziato tramite un versamento unico. Il versa­
mento unico deve essere accreditato sul nostro conto entro la data
di inizio dell’assicurazione (data valuta).
Il premio dovuto si evince dalla sua proposta d’assicurazione, e
viene confermato nella polizza.
Rischi assicurati
Sono assicurati i rischi di vita e decesso.
3
9
Ulteriori obblighi
a) Obbligo di notifica, ossia l’obbligo di rispondere correttamente
e in modo completo alle domande della proposta.
b)Obbligo di notifica successiva immediata se prima che
l’assicurazione sia stata stipulata definitivamente subentrano
cambiamenti rispetto alle dichiarazioni contenute nella pro­
posta.
c) Obbligo di notificare immediatamente il verificarsi dell’evento
assicurato.
d) Obbligo di collaborare all’accertamento del suo diritto alle pre­
stazioni (p.es. mediante inoltro di giustificativi).
e) Obbligo di comunicare un cambiamento d’indirizzo e una modi­
fica del domicilio fiscale (obbligo fiscale illimitato) o dello stato
di US person.
10
Decorrenza e fine dell’assicurazione
La copertura assicurativa inizia dopo l’accettazione della sua pro­
posta e dopo che abbiamo ricevuto il premio unico, ma non prima
della data indicata nella sua polizza come inizio dell’assicurazione.
La sua copertura assicurativa termina alla data di scadenza indi­
cata nella sua polizza.
11
Fine anticipata dell’assicurazione
Nei seguenti casi l’assicurazione termina anticipatamente:
a) Decesso della persona assicurata
b) Sua disdetta in caso di violazione dei nostri obblighi di infor­
mare ai sensi dell’art. 3 LCA
c)Riscatto
d) Nostra disdetta in caso di reticenza precontrattuale
e) Nostra disdetta in caso di notifica delle prestazioni disonesta
12
Riscatto e conversione
Lei può chiedere in qualsiasi momento il riscatto della sua assicu­
razione. In tal caso, le verranno corrisposti il valore di riscatto e il
bonus.
Il valore di riscatto della sua assicurazione si evince dalla sua
­ roposta d’assicurazione.
p
Poiché il contratto d’assicurazione è stato finanziato con un versa­
mento unico, non è possibile una conversione in un contratto esen­
te da premio.
13
Condizioni quadro in ambito fiscale
Trattandosi di una soluzione previdenziale rientrante nel pilastro­
3b, per tutta la durata risulta assoggettabile a imposta come
­sostanza soltanto il valore di riscatto dell’assicurazione.
Il versamento alla scadenza è esente dall’imposta sul reddito
­applicata dalla Confederazione e dai Cantoni a condizione che:
a) lo stipulante abbia compiuto 60 anni al momento del pagamento
e
b) il contratto sia in essere prima del compimento del 66° anno di
età e
c) il pagamento avvenga dopo una durata di almeno 5 anni e
d) lo stipulante d’assicurazione e la persona assicurata siano la
stessa persona.
Il versamento in caso di decesso è esente dall’imposta sul reddito,
ma può essere comunque soggetto all’imposta di successione.
In caso di contratti con versamento unico è prevista un’imposta di
bollo pari al 2.5 % del premio.
Le suggeriamo, prima della stipulazione del contratto d’assicura­
zione, di farsi consigliare da un consulente fiscale.
Le ricordiamo che per la durata del contratto la legislazione fis­
cale, e di conseguenza il trattamento fiscale del suo contratto
d’assicurazione, può cambiare in qualsiasi momento.
14
Dati e protezione dei dati
Noi elaboriamo i suoi dati nel rispetto delle disposizioni della Legge
federale sulla protezione dei dati (LPD) e della LSAI. Firmando la
proposta di assicurazione lei ci autorizza quindi anche a elaborare
i dati nel quadro delle clausole di autorizzazione contenute nella
proposta.
L’elaborazione di dati consiste in qualsiasi trattamento dei dati
personali. I suoi dati sono gestiti e archiviati elettronicamente o
fisicamente nel rispetto delle leggi vigenti. Essi sono protetti per
evitare che ne prendano visione persone non autorizzate o che
siano modificati illecitamente.
Se necessario, i dati vengono trasmessi ai terzi coinvolti, in parti­
colare agli assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori
in Svizzera e all’estero. In caso di prestazione, i dati del cliente
possono essere trasmessi per parere anche ad altri finanziatori di
prestazioni (ad es. l’Al, la SUVA) o a periti (ad es. medici).
Lei e la persona assicurata avete il diritto di essere informati, come
pure, a determinate condizioni, il diritto di fare rettificare, bloc­
care o cancellare i dati da noi registrati elettronicamente o nel suo
­dossier.
4
15
Scambio automatico di informazioni (SAI)
Ai sensi della LSAI (Legge federale sullo scambio automatico in­
ternazionale di informazioni a fini fiscali del 18 dicembre 2015)
siamo tenuti a inoltrare all’Amministrazione federale delle contribu­
zioni (AFC) le informazioni previste dall’Accordo SAI attualmente
in vigore.
Un elenco dei paesi con i quali la Svizzera ha concordato l’adozione
del SAI (stati partner SAI) è disponibile in Internet all’indirizzo­
www.sif.admin.ch > Temi > Politica fiscale internazionale > Scam­
bio automatico di informazioni.
Sono interessati dal SAI i clienti con residenza fiscale in uno stato
partner SAI della Svizzera e che hanno sottoscritto un prodotto
del pilastro 3b con quota di risparmio, un conto premi o un con­
to di reinvestimento oppure un piano di versamento. In caso di
­domande sulla residenza fiscale, vi consigliamo di contattare un
consulente fiscale riconosciuto e operante nello stato corrispon­
dente.
Nell’ambito del SAI vengono scambiati i seguenti dati:
a) Per le persone fisiche: nome, indirizzo, stato / i di residenza
fiscale, codice fiscale e data di nascita di ogni persona con
obbligo di notifica.
b) Per i soggetti di diritto / persone giuridiche: nome, indirizzo,
­stato / i di residenza fiscale e codice fiscale del soggetto di di­
ritto, nonché nome, indirizzo, stato di residenza fiscale, codice
fiscale e data di nascita della persona / e che esercitano il con­
trollo.
c) Numero di conto, saldo del conto o valore del conto (ovvero
valore di risoluzione, valore in contanti o valore di riscatto in
caso di contratti di assicurazione o contratti di assicurazione di
rendita riscattabili), versamenti e nome e numero identificativo
dell’assicurato che fa domanda.
Se l’accordo applicabile prevede che le informazioni da fornire
possano essere utilizzate dalle autorità destinatarie per altri scopi
diversi da quelli fiscali o che possano essere inoltrate a uno stato
terzo, purché le autorità responsabili dello stato che ha trasmesso
le informazioni si dichiarino d’accordo con questo uso o inoltro,
l’AFC dà il proprio consenso, previa verifica del caso (Art. 15 cpv.
4 LSAI). Se le informazioni vengono inoltrate alle autorità penali,
l’AFC concede il proprio consenso in accordo con l’Ufficio federale
di giustizia.
La persona con obbligo di notifica gode dei diritti ai sensi della LPD
e dell’art. 19 LSAI.
16
Reclami
In caso di reclamo potete rivolgervi al nostro Servizio alla clientela
nella sede principale di Basilea. Saremo lieti di verificare le vostre
richieste.
Qualora riteneste di avere ancora motivo di reclamo, potete rivol­
gervi all’ombudsman delle assicurazioni, casella postale 2646,
8022 Zurigo, Tel. 044 211 30 90, e-mail: help@versicherungs-­
ombudsman.ch, o alla FINMA.
La possibilità di adire le vie legali resta invariata.
17
Terminologia
Contraente dell’assicurazione (stipulante della previdenza) è la
persona che stipula con noi un contratto d’assicurazione, o che dà
l’incarico di stipulare un contratto d’assicurazione. Nei documenti
contrattuali il contraente dell’assicurazione viene indicato anche
come «lei». In quanto contraente dell’assicurazione, lei è il nostro
partner contrattuale. Il contraente dell’assicurazione può essere
solo una persona fisica.
Persona assicurata è la persona la cui vita è assicurata. La per­
sona assicurata può essere solo il contraente dell’assicurazione.
Beneficiario è la persona da lei designata che dovrà ricevere la
prestazione assicurata. Il beneficiario può essere una persona fisi­
ca o giuridica qualunque.
Avente diritto è qualsiasi persona che ha diritto alla prestazione
assicurata.
Polizza è il documento in cui è indicata l’estensione della coper­
tura assicurativa.
Riserva matematica d’inventario è l’accumulazione con interessi
delle parti dei premi che rimangono dopo deduzione della coper­
tura dei rischi e dei costi.
Tasso d’interesse tecnico è il tasso con cui viene remunerata la
quota di risparmio dell’assicurazione ovvero la riserva matematica
d’inventario.
Anno d’assicurazione è il periodo di un anno, a partire dall’inizio
dell’assicurazione.
Mese d’assicurazione è un dodicesimo dell’anno d’assicurazione.
5
Disposizioni generali d’assicurazione
1
Basi dell’assicurazione
1.1
Il suo assicuratore
Il suo assicuratore e partner contrattuale è:
Helvetia Compagnia
Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA
St. Alban-Anlage 26
CH-4002 Basilea
Svizzera
Registro di commercio: CHE-100.912.410
(«la nostra sede principale»)
Siamo accreditati presso l’Autorità federale di vigilanza sui mer­
cati finanziari FINMA come compagnia di assicurazione sulla vita e
agiamo sotto la sua sorveglianza.
Nei documenti contrattuali si utilizzano anche i termini «noi» o
l’«Helvetia».
1.2
Basi contrattuali
Le basi del suo contratto d’assicurazione sono costituite, tra le altre
cose, dalla sua proposta d’assicurazione (compresi tutti gli allegati
come per es. il questionario sulla salute e allegati), il referto me­
dico (se da noi richiesto), le CGA, eventuali Condizioni particolari
di assicurazione (CP), la sua polizza e le informazioni sui clienti.
Inoltre, si applica in particolare la Legge federale sul contratto
d’assicurazione (LCA).
2
Prestazioni
2.1
Caso di vita
Se la persona assicurata è ancora in vita al termine concordato,
noi versiamo:
a) il capitale in caso di vita come da polizza;
b) il bonus.
2.2
Caso di decesso
In caso di decesso della persona assicurata prima del termine
­concordato, versiamo:
a) il capitale in caso di decesso come da polizza;
b) il bonus.
2.3Bonus
La sua assicurazione le permette di partecipare all’andamento del
BNP Paribas Multi-Asset Diversified Vol 5 Index CHF ER, emesso­
da BNP Paribas. Se tale indice supera il 100 % del suo valore
all’inizio dell’assicurazione, in aggiunta alla prestazione garantita
viene corrisposto un bonus.
Il bonus dipende dall’andamento dell’indice. Si ha diritto al bonus
se l’indice supera il valore che aveva all’inizio dell’assicurazione.
Il bonus viene calcolato in percentuale del valore di base indicato
nella polizza.
6
La percentuale si ottiene dalla differenza fra il valore dell’indice
ottenuto alla fine del contratto e il valore dell’indice all’inizio del
contratto, diviso per il valore dell’indice all’inizio del contratto. In
caso di cessazione del contratto per decesso o riscatto prima ­della
scadenza della durata concordata, la percentuale viene inoltre
ponderata con il rapporto tra la durata trascorsa e l’intera dura­
ta dell’assicurazione concordata. In caso di decesso vale come
fine del contratto la fine del mese di assicurazione dopo il decesso
­della persona assicurata.
In caso di andamento sfavorevole dell’indice, il bonus può essere
pari a zero.
In condizioni straordinarie (ad es. mancata disponibilità dello
sponsor dell’indice, crollo delle classi d’investimento fondamen­
tali dell’indice) è possibile che risulti necessaria una sostituzione
dell’indice da parte dell’Helvetia. Questo viene sostituito con un
indice il più possibile simile, se la cosa è economicamente sensata
e fattibile.
2.4
Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
2.5
Notifica delle prestazioni in caso di vita
In caso di notifica dell’evento assicurato in caso di vita, è neces­
sario inoltrarci in particolare i giustificativi seguenti:
a)Polizza;
b) Atto ufficiale della data di nascita della persona assicurata.
Ci riserviamo il diritto di richiedere altre informazioni e documenti
utili in merito.
2.6
Notifica delle prestazioni in caso di decesso
Il decesso della persona assicurata ci dovrà essere immediata­
mente comunicato, indicandone la causa.
È necessario inoltrarci in particolare i giustificativi seguenti:
a)Polizza
b) Atto di morte
c) Il certificato medico attestante la causa e le circostanze detta­
gliate del decesso
Ci riserviamo il diritto di richiedere a medici, personale sanitario,
istituzioni, autorità o altri uffici ulteriori informazioni utili in merito.
2.7
Notifica fraudolenta delle prestazioni
Se lei o il beneficiario avete intenzionalmente comunicato in modo
inesatto o sottaciuto fatti che escluderebbero o ridurrebbero il
­nostro obbligo di fornire prestazioni, abbiamo il diritto di disdire il
contratto e non sussiste più alcun diritto alle prestazioni. In caso di
disdetta le rimborsiamo il valore di riscatto e il bonus al momento
della disdetta.
2.8Scadenza
Le nostre prestazioni vengono versate al più tardi quattro setti­
mane dopo il ricevimento di tutti i documenti necessari a giusti­
ficare il diritto.
2.9
Luogo di adempimento
Il luogo di adempimento delle nostre prestazioni è il domicilio sviz­
zero o la sede dell’avente diritto. Se l’avente diritto ha il domicilio
o la sede all’estero, il luogo di adempimento è la nostra sede prin­
cipale.
Forniamo le nostre prestazioni esclusivamente tramite versamento
su un conto bancario o postale e possiamo rifiutarci di eseguire
il versamento in un paese eventualmente desiderato, senza do­
ver fornire alcuna motivazione. Il versamento avviene nella valuta
­della polizza.
2.10
Clausola beneficiaria
Lei può designare anche terzi come beneficiari di tutte o di parte
delle prestazioni assicurate. Una clausola beneficiaria esistente
può essere modificata o revocata in qualsiasi momento. Se la
clausola beneficiaria deve essere irrevocabile, lei deve attestare
con la sua firma sulla polizza la rinuncia alla revoca e consegnare
la polizza al beneficiario.
In assenza di una regola di agevolazione o qualora non fosse vali­
da, le prestazioni vengono corrisposte a lei stesso, in sua mancan­
za al suo coniuge o al partner da lei registrato, in loro mancanza ai
suoi figli e in loro mancanza ai suoi eredi.
La riserva matematica d’inventario viene calcolata in base alle
tavole di mortalità dell’Helvetia EKM / EKF 2013 e a un tasso
d’interesse tecnico dello 0.00 %. Le tavole di mortalità 2013 si
basano su valutazioni statistiche degli anni 2006 – 2010 eseguite
dall’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA).
Il fattore d’interesse risulta dal rapporto tra la capitalizzazione al
corso di chiusura giornaliero del tasso swap decennale in CHF
(Bloomberg) all’inizio dell’assicurazione e alla data del riscatto;
vengono applicati i tassi swap in vigore alla fine del mese prece­
dente. Le capitalizzazioni sono effettuate per la durata residua del
contratto. Il fattore di rischio d’interesse è compreso fra un minimo
del 90 % e un massimo del 100 %.
In aggiunta, in caso di riscatto le paghiamo il bonus.
In caso di riscatto vengono compensati gli eventuali prestiti, inte­
ressi compresi.
2.14
Grave negligenza
Noi rinunciamo al nostro diritto di ridurre la prestazione d’assi­
curazione nel caso in cui l’evento assicurato sia stato causato da
colpa grave.
2.15Prescrizione
Se il beneficiario ha contribuito intenzionalmente al decesso della
persona assicurata non sussiste alcun diritto assicurativo.
Le pretese d’assicurazione cadono in prescrizione dopo 2 anni
dall’insorgere dell’evento che dà diritto a prestazioni.
Se non è possibile risalire a chi sia l’avente diritto, siamo autorizza­
ti a corrispondere la prestazione al titolare della polizza con potere
liberatorio.
3
2.11 Costituzione in pegno, cessione
Perché la costituzione in pegno e la cessione dei diritti alle presta­
zioni assicurate siano valide sono richieste:
a) la forma scritta,
b) la consegna della polizza al creditore ipotecario e
c) la notifica di costituzione in pegno indirizzata a noi.
Limitazioni delle prestazioni
3.1Suicidio
Se la persona assicurata muore entro i primi tre anni d’assicura­
zione in seguito a suicidio o per le conseguenze di un tentativo di
suicidio, noi paghiamo la riserva matematica calcolata al giorno
del decesso e il bonus. Sussiste un caso di suicidio anche se la
persona assicurata ha agito in stato di parziale o totale incapacità
di discernimento.
2.12Prestito
3.2
Se desidera un prestito, saremo lieti di verificare una proposta in
tal senso, che possiamo tuttavia rifiutare senza dover fornire alcu­
na motivazione. Condizione per un prestito è il suo tasso di inte­
resse e la costituzione in pegno della sua assicurazione nei nostri
confronti, fermo restando che è possibile consentire un prestito
fino a un massimo dell’80 % del valore di riscatto. Le condizioni del
prestito vengono stabilite separatamente.
Se la persona assicurata muore entro i primi tre anni d’assicurazione
(termine di carenza) per le conseguenze di una malattia già nota al
momento della proposta e alla stipula non è stato eseguito alcun
esame di salute, il giorno del decesso versiamo la riserva mate­
matica d’inventario calcolata e il bonus.
2.13Riscatto
Lei può disdire integralmente o in parte la sua assicurazio­
ne, allegando la polizza, in qualsiasi momento alla fine di un
mese d’assicurazione (data di riscatto). In caso di riscatto par­
ziale le disposizioni seguenti si riferiscono alla parte disdetta
dell’assicurazione. Con il riscatto la sua assicurazione si estingue.
Il valore di riscatto corrisponde alla riserva matematica d’inventario,
moltiplicata per un fattore di rischio d’interesse che tiene in consi­
derazione il rischio d’interesse.
4
Termine di carenza
Inizio e fine del contratto
4.1Inizio
Al ricevimento della sua proposta, le comunichiamo al più presto
se possiamo accettarla.
L’assicurazione è conclusa se:
a) noi accettiamo la sua proposta di assicurazione e
b) il premio unico è stato accreditato sul nostro conto entro la data
di inizio dell’assicurazione (data valuta).
7
A comprova dell’assicurazione lei riceve la sua polizza. Nel rispet­
to delle succitate condizioni, la sua assicurazione inizia alla data
indicata nella polizza.
Qualora dovessimo rifiutare la sua proposta, le rimborsiamo il pre­
mio già corrisposto, senza interessi.
4.2
Copertura assicurativa provvisoria
Non è prevista alcuna copertura assicurativa provvisoria.
4.3
Diritto di revoca
Ha diritto di revocare in forma scritta la sua proposta d’assicurazione
entro 14 giorni dalla sottoscrizione. Con l’invio della sua revoca
la copertura assicurativa si estingue. Le rimborsiamo i premi già
­versati senza interessi.
4.4
Diritto di disdetta
Se violiamo i nostri obblighi di informare ai sensi dell’art. 3 LCA, lei
è autorizzato a disdire in forma scritta il contratto d’assicurazione.
La disdetta risulta effettiva nel momento in cui la riceviamo.
Il diritto di disdetta decade quattro settimane dopo che è lei venuto
a conoscenza della violazione dell’obbligo di informare ai sensi
dell’art. 3 LCA, ma, indipendentemente da questo, al massimo
dopo un anno dalla violazione di tale obbligo.
In caso di disdetta le rimborsiamo il valore di riscatto e il bonus al
momento della disdetta.
5
Premi
omesso di fornire informazioni successive a una domanda formu­
lata per iscritto, abbiamo il diritto di disdire il contratto con effetto
immediato entro 4 settimane da quando siamo venuti a conoscen­
za della reticenza. In caso di disdetta le rimborsiamo il valore di
riscatto e il bonus al momento della disdetta.
Se il contratto viene rescisso mediante nostra disdetta, si estingue
anche l’obbligo di versare le prestazioni per i sinistri già verificatisi,
il cui insorgere o la cui entità sono stati influenzati dai fatti comu­
nicati in modo incompleto o non corretto. Se sono già state fornite
prestazioni per tali sinistri, abbiamo il diritto di venire rimborsati.
Qualora un’assicurazione sia stata da noi disdetta a seguito di reti­
cenza delle presenti disposizioni, e venga da noi offerta la possibi­
lità, previo adeguamento delle condizioni, di riattivare e proseguire
il contratto, con la rimessa in vigore ovvero con il rilascio della
­nuova polizza o della postilla della polizza inizia un nuovo termine
di tre anni in caso di suicidio oppure di decesso dovuto a malattia
entro i primi tre anni (termine di carenza).
6.2Comunicazioni
Tutte le spiegazioni e le comunicazioni relative al contratto
d’assicurazione devono avvenire in forma scritta. Le comunica­
zioni a noi destinate sono valide se pervengono per iscritto alla
nostra sede centrale di Basilea. Le spiegazioni e le comunicazioni
da parte nostra, contenenti un fac-simile di firma o senza firma,
sono valide se è prassi normale e accettata che tali spiegazioni o
comunicazioni non necessitino della firma originale.
Può indicarci una terza persona che è autorizzata a ricevere tut­
te le nostre spiegazioni e comunicazioni (delegato alla ricezione).
Una volta consegnate al delegato alla ricezione, le nostre spiega­
zioni e comunicazioni risultano efficaci nei vostri confronti.
Il contratto d’assicurazione può essere concluso solo con un ver­
samento unico. Il premio può essere corrisposto esclusivamente
tramite versamento. Il luogo di adempimento per il pagamento del
premio è la nostra sede principale.
La preghiamo di comunicarci immediatamente ogni cambiamento
d’indirizzo. Le nostre illustrazioni e comunicazioni a lei o ai suoi
successori legali sono valide se inviate all’ultimo indirizzo indica­
toci per la corrispondenza.
Dobbiamo ricevere il versamento unico entro la data di inizio
dell’assicurazione.
7
6
Doveri e obblighi
6.1
Obbligo di notifica precontrattuale
Lei e la persona assicurata dovete rispondere in forma scritta alle
nostre domande scritte, comunicandoci tutti i fatti rilevanti per la
valutazione del rischio nella misura e nel modo in cui vi sono o vi
devono essere noti al momento della stipulazione del contratto.
Se prima che l’assicurazione sia stata stipulata definitivamente
­subentrano cambiamenti rispetto alle dichiarazioni contenute nella
proposta, essi devono esserci comunicati immediatamente. Sono
rilevanti i fatti che possono influire sulla decisione dell’assicuratore
di concludere il contratto o di concluderlo alle condizioni conve­
nute.
Se al momento della stipulazione o della rimessa in vigore
dell’assicurazione lei o la persona assicurata avete fornito una ris­
posta non corretta o incompleta o vi siete rifiutati oppure avete
8
Dati e protezione dei dati
7.1Generalità
Noi elaboriamo i suoi dati nel rispetto delle disposizioni della Legge
federale sulla protezione dei dati (LPD). Secondo la LPD, il tratta­
mento di dati personali è ammesso in particolare quando la LPD
o un’altra legge lo prevede, oppure quando lei ha acconsentito al
trattamento dei suoi dati. Firmando la proposta di assicurazione lei
ci autorizza quindi anche a elaborare i dati nel quadro delle clau­
sole di autorizzazione contenute nella proposta.
7.2
Elaborazione di dati
L’elaborazione di dati consiste in qualsiasi trattamento dei dati
personali. I suoi dati sono gestiti e archiviati elettronicamente o
fisi­camente nel rispetto delle leggi vigenti. Essi sono protetti per
evitare che ne prendano visione persone non autorizzate o che
siano modificati illecitamente. Noi elaboriamo i suoi dati nella mi­
sura necessaria per la stipulazione dei contratti e per le pratiche
relative ai contratti e alle prestazioni, nonché in relazione a otti­
mizzazioni di prodotti e per scopi interni di marketing. I suoi dati
comprendono quelli che ci sono stati forniti da lei direttamente o
tramite inter­mediario, come pure i dati eventualmente di dominio
pubblico. Per esempio vengono elaborati i suoi dati ricavati da con­
tratti esistenti, proposta d’assicurazione e proposta di prestazione
(p.e. per l’esame del rischio, il calcolo dei premi, la gestione dei
contratti, l’incasso dei premi o l’elaborazione delle prestazioni).
7.3
Scambio di dati
Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in partico­
lare ai preassicuratori, coassicuratori e riassicuratori in Svizzera e
all’estero. Un tale scambio di dati può avvenire anche all’interno del
gruppo societario e con i partner di cooperazione. Se per esempio
lei ha proposto un’assicurazione sulla vita, noi, secondo i casi, con­
sultiamo un medico, terapista, ospedale o altri assicuratori coinvolti.
In caso di prestazione, i dati del cliente possono essere trasmessi
per parere anche ad altri finanziatori di prestazioni (ad es. l’Al, la
SUVA) o a periti (ad es. medici).
7.4
Diritto di informazione e di rettifica
Lei e la persona assicurata avete il diritto di essere informati, come
pure, a determinate condizioni, il diritto di fare rettificare, bloc­
care o cancellare i dati da noi registrati elettronicamente o nel suo
­dossier.
8
Disposizioni finali
8.1
Diritto applicabile e foro competente
Si applica il diritto svizzero, fatta esclusione per le norme di con­
flitto. Per tutte le questioni non disciplinate dal contratto si applica,
tra le altre, la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
In caso di contestazioni nei nostri confronti il foro competente è il
luogo del domicilio svizzero o la sede dell’attore o la nostra sede
principale. In caso di contestazioni contro di lei, il foro competente
è il vostro domicilio o sede in Svizzera. Se l’attore, in caso di conte­
stazioni contro di noi, ha il domicilio o la sede all’estero oppure se
lei, in caso di contestazioni contro di lei, ha il suo domicilio o sede
all’estero, il foro è la nostra sede principale.
8.2
Imposte e tasse
Le imposte e le tasse dovute alla stipulazione del contratto, nel
corso della durata contrattuale o al termine del contratto sono a
carico del contraente dell’assicurazione o della persona avente
diritto.
Se le imposte e le tasse non vengono corrisposte separatamente
dal contraente dell’assicurazione o dalla persona avente diritto,
­siamo autorizzati ad addebitarle sul contratto d’assicurazione o ad
addebitare ogni prestazione derivante dal contratto d’assicurazione.
In questo contesto siamo autorizzati a prendere unilateralmente
qualsiasi misura a carico del contratto d’assicurazione, che si riveli
necessaria per poter saldare le tasse e le imposte.
8.3
Status di contribuente statunitense
Se lei è una «US Person» oppure se è o diventa un soggetto
d’imposta negli Stati Uniti, lo deve comunicare immediatamente.
Ci deve essere comunicata immediatamente anche l’eventuale va­
riazione dello status nel corso della durata del contratto. Sussiste
anche l’obbligo di collaborare al nostro accertamento in merito
all’obbligo fiscale negli Stati Uniti (ad es. inviandoci entro il termine
stabilito i formulari o le dichiarazioni spontanee da noi richieste).
Tali obblighi di notifica e cooperazione valgono tanto per le perso­
ne fisiche quanto per quelle giuridiche.
8.4
Scambio automatico di informazioni (SAI)
Ai sensi della LSAI (Legge federale sullo scambio automatico
­internazionale di informazioni a fini fiscali del 18 dicembre 2015)
siamo tenuti a inoltrare all’Amministrazione federale delle contribu­
zioni (AFC) le informazioni previste dall’Accordo SAI attualmente
in vigore.
Un elenco dei paesi con i quali la Svizzera ha concordato l’adozione
del SAI (stati partner SAI) è disponibile in Internet all’indirizzo
www.sif.admin.ch > Temi > Politica fiscale internazionale > Scam­
bio automatico di informazioni.
Sono interessati dal SAI i clienti con residenza fiscale in uno stato
partner SAI della Svizzera e che hanno sottoscritto un prodotto
del pilastro 3b con quota di risparmio, un conto premi o un conto
di reinvestimento oppure un piano di versamento. In caso di do­
mande sulla residenza fiscale, vi consigliamo di contattare un con­
sulente fiscale riconosciuto e operante nello stato corrispondente.
Nell’ambito del SAI vengono scambiati i seguenti dati:
a) Per le persone fisiche: nome, indirizzo, stato / i di residenza
­fiscale, codice fiscale e data di nascita di ogni persona con
obbligo di notifica;
b) Per i soggetti di diritto / persone giuridiche: nome, indirizzo,
stato/i di residenza fiscale e codice fiscale del soggetto di di­
ritto, nonché nome, indirizzo, stato di residenza fiscale, codice
fiscale e data di nascita della persona / e che esercitano il con­
trollo;
c) Numero di conto, saldo del conto o valore del conto (ovvero
valore di risoluzione, valore in contanti o valore di riscatto in
caso di contratti di assicurazione o contratti di assicurazione di
rendita riscattabili), versamenti e nome e numero identificativo
dell’assicurato che fa domanda.
Se l’accordo applicabile prevede che le informazioni da fornire
possano essere utilizzate dalle autorità destinatarie per altri scopi
diversi da quelli fiscali o che possano essere inoltrate a uno stato
terzo, purché le autorità responsabili dello stato che ha trasmesso
le informazioni si dichiarino d’accordo con questo uso o inoltro,
l’AFC dà il proprio consenso, previa verifica del caso (Art. 15 cpv.
4 LSAI). Se le informazioni vengono inoltrate alle autorità penali,
l’AFC concede il proprio consenso in accordo con l’Ufficio federale
di giustizia.
La persona con obbligo di notifica gode dei diritti ai sensi del LPD
e dell’art. 19 LSAI.
9
8.5
Valuta della polizza
La valuta della polizza è il franco svizzero. La valuta della polizza
vale per l’intera durata del contratto.
8.6
Clausola salvatoria
Se singole disposizioni del presente contratto fossero invalide o
non applicabili o se lo diventassero dopo la stipulazione del con­
tratto, l’efficacia delle rimanenti disposizioni del contratto resta
­invariata.
Al posto della disposizione invalida o non applicabile si deve
­applicare qualsiasi regola efficace e applicabile, i cui effetti si
avvici­nino il più possibile all’obiettivo economico che le parti con­
trattuali ­volevano perseguire con la disposizione invalida o non
applicabile.
Le presenti disposizioni valgono anche nel caso in cui il contratto
si riveli lacunoso.
8.7
Servizio militare e guerra
Per tutte le compagnie d’assicurazione sulla vita attive in Svizzera
vige una normativa uniforme. In caso di guerra e di servizio militare
il rischio viene coperto nel quadro delle condizioni seguenti:
Il servizio attivo per difendere la neutralità svizzera e per il mante­
nimento dell’ordine interno, senza che vi siano operazioni belliche,
è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è
senz’altro coperto nel quadro delle Condizioni generali di assicu­
razione.
Se la Svizzera è in guerra o è coinvolta in operazioni di natura
bellica, a partire dall’inizio della guerra è dovuta una contribuzione
unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine della guerra. Il fatto
che l’assicurato partecipi o meno alla guerra e che soggiorni in
Svizzera o all’estero è irrilevante.
La contribuzione di guerra serve a coprire le perdite derivanti
diret­tamente e indirettamente dalla guerra, per quanto concerno­
no assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti condizioni.
L’Helvetia, di comune accordo con l’autorità svizzera di vigilanza,
accerta dette perdite di guerra e i fondi disponibili per la coper­
tura e fissa la contribuzione unica di guerra e le possibili forme di
­finanziamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazio­
ni assicurate. Qualora prestazioni assicurate fossero esigibili prima
che venga fissata la contribuzione di guerra, l’Helvetia ha il diritto
di differire una quota adeguata del pagamento fino a un anno dal­
la fine della guerra. La quota della prestazione differita e il tasso
d’interesse con cui deve essere rimunerata tale quota vengono
fissati dall’Helvetia di comune accordo con l’Autorità di vigilanza
svizzera.
I giorni di inizio e di fine della guerra ai sensi delle precedenti dis­
posizioni vengono fissati dall’Autorità di sorveglianza svizzera.
Se l’assicurato prende parte a una guerra o a operazioni di carat­
tere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o coinvolta
in operazioni di carattere bellico e l’assicurato muore durante tale
guerra o entro sei mesi dalla stipulazione della pace ovvero ­dalla
cessazione delle ostilità, l’Helvetia deve versare la riserva mate­
matica calcolata al giorno del decesso, comunque al massimo
10
pari alla prestazione assicurata per il caso di decesso. Se sono
state assicurate rendite per i superstiti, al posto della riserva mate­
matica vengono corrisposte le rendite corrispondenti alla riserva
matematica calcolata al giorno del decesso, al massimo però le
rendite assicurate. L’Helvetia si riserva di modificare le presenti
disposizioni di comune accordo con l’Autorità di vigilanza svizzera
anche con effetto per la presente assicurazione. Inoltre restano
espressamente riservate le misure legali e amministrative promul­
gate in relazione a una guerra, in particolare quelle concernenti il
riscatto dell’assicurazione.
8.8
Accordi speciali
Eventuali accordi speciali sono validi soltanto se sono stati confer­
mati per iscritto dalla nostra sede principale a Basilea.
Indice analitico delle CGA
A
Accordo, particolare
8.8
I
Imposte8.2
B
Basi del contratto Beneficiari, clausola beneficiaria
1
2.10
N
Notifica di un caso assicurato
C
Cambiamento di indirizzo 6.2
Caso di vita
2.1
Cessione2.11
Comunicazioni6.2
Costituzione in pegno
2.11
O
Obbligo di notifica
P
Polizza4.1
Prestito2.12
R
Riscatto2.13
2.5, 2.6
6.1
D
Decesso, caso decesso
2.2
Disdetta4.4
S
Servizio militare
Suicidio
8.7
3.1
F
Foro
8.1
U
U.S. person
8.3
G
Grave negligenza
2.14
Guerra8.7
V
Versamento
2.5, 2.6
11
Helvetia Compagnia Svizzera
d’Assicurazioni sulla Vita SA
St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea
T +41 58 280 1000 (24 h), F +41 58 280 1001
www.helvetia.ch
La Sua Assicurazione svizzera.
12-10785 10.16
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea
Helvetia Value Trend
Previdenza libera (pilastro 3b)
Edizione ottobre 2016