Continuità digitale del registro di classe e del giornale del docente

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Transcript Continuità digitale del registro di classe e del giornale del docente

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO SEBASTIANI MINTURNO - SPIGNO SATURNIA LTIC854005
Via Luigi Cadorna, s.n.c. – 04026 Minturno (LT) –Tel. 07711907363/Fax 07711907238
C.F. 90027880591- Distretto Scolastico LT6 n° 49
Sito Web: www.istitutocomprensivominturno1 e-mail: [email protected]
Posta certificata: [email protected]
Prot. n. 5376 - C/2
Circolare n. 18
Minturno, lì 25 Ottobre 2016
C. a.:
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Docenti Istituto
Docenti fiduciari responsabili
plessi/sedi
Docente vicario
Docente collaboratore
DSGA
LL.SS. - ATTI - ALBO - SITO WEB
Oggetto: continuità digitale del registro di classe e del giornale del docente. Rif. processo di
dematerializzazione di cui al D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012.
Si fa seguito alla circolare interna n. 23 del 9 gennaio 2015 e alla nota prot. n. 5072 – C/2 del 14.10.2016,
per fare il punto sull’utilizzo del registro elettronico introdotto in questo Istituto nell’anno scolastico
2014-2015.
Si ricorda che la gestione quotidiana e periodica delle classi è certificata da due documenti
amministrativi: il giornale di classe e il registro dell’insegnante, entrambi regolamentati da una
consolidata giurisprudenza. Ogni docente, pertanto, ha il dovere di compilare diligentemente il registro di
classe e il registro personale, la cui redazione è funzionale al lavoro del consiglio di classe e alla
certificazione per la valutazione degli alunni.
La responsabilità e l’obbligo di registrazione dei due citati documenti riguarda anche il registro
elettronico, introdotto nell’ordinamento scolastico dall’articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95,
e convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
In considerazione delle difficoltà che ancora permangono dovute ad alcune disfunzioni del software, è
stata presa la misura organizzativa di mantenere il registro di classe in forma cartacea a supporto del
registro di classe in formato elettronico. Pertanto, in attesa del miglior funzionamento della rete, che
peraltro caratterizza un po’ tutte le scuole, si prega di voler considerare il principio che la registrazione da
attuare in classe è quella delle presenze, assenze, compiti, comunicazioni ecc. e va effettuata, oltre che nel
registro elettronico, anche nel registro di classe presente ancora in forma cartacea, mentre la compilazione
del registro personale può e in gran parte deve essere fatta fuori dalla classe e rientra nella funzione
docente.
Con la presente, pertanto, si dispone la regolare compilazione del registro, la cui inadempienza potrà
configurarsi come illecito disciplinare.
Certo della consueta collaborazione è gradita l’occasione per salutare cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993