Relazione di stima - Fallimenti e Aste

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Transcript Relazione di stima - Fallimenti e Aste

Valutazione Mal'chi
Io sottoscritto Ettore Fuina ho avuto incarico dai Cmatori Doti.sa Cilibe1ti
Soccorsa e Rag. De Luca Franca di procedere all'aggiornamento di stima di
mercato,giusta autorizzazione del G.D. Del 22/12/2014, della serie di marchi
"CLINK JEANS LONDON", "CLINK" e "WELCOME NEWYORK"
registrati in ambito nazionale, comunitario, nazionale estero ed internazionale,
di proprietà della *** avente sede a Sant'Egidio alla Vibrata, Teramo, in Via
Indipendenza, 28 codice fiscale e pa1tita Iva n. ******, in persona del legale
rappresentante pro-tempore Signor ***** (d'ora
i1manzi C.I.A.).
.\
Il sottoscrillo, nell'accettare l'incarico, preso atto che:
1) la normativa di cui a1Pa1t. 23 del D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30 e
successive modifiche (d'ora innanzi C.P.I);
2) l'a1t. 2573 del Cod. Civ. e
3) l' a1ticolo 17 del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario
consentono il trasferimento del marchio, considerandolo asset autonomo della
impresa purché non ne derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi
che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico, per poter esperire il
I MARCHI E LE LORO VICENDE GIURIDICHE
(i)
La serie di marchi è costituita dalle seguenti registrazioni: marchio
verbale CLINK JEANS LONDON, rinnovato in Italia con n.
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1314960 a seguito di domanda n. MI2010C007054 del 30 Giugno,
201O; marchio verbale WELLCOME NEWYORK, registrato in
Italia con n. 1325683 a seguito di domanda n. MI2008C0013276 del
19 Dicembre, 2008; marchio verbale CLINK JEANS LONDON,
rinnovato nella comunitaria con domanda del 04 Aprile, 2011 con il
seguente numero di registrazione
internazionale
CLINI< JEANS
LONDON
n. 002163715;
marchio
registrato in data 758841 e rinnovato;
marchio tunisino CLINK JEANS LONDON registrato con n.
EE0106832 in data 12 Aprile, 2001; marchio russo CLINK
registrato con n. 371432 in data 06 Febbraio ,. 2010.
Tutti i marchi rivendicano i prodotti di cui alle classi 18 e 25;
(ii)
la serie di marchi è stata originariamente depositata dalla Confitalia
S.r.l. con sede a Sent'Egidio alla Vibrata (Teramo), in via
Indipendenza 28, codice fiscale e partita Iva n. 00816850671 in persona del legale rappresentante Sig. **** (d'ora innanzi
Confitalia);
(iii)
con atto a rogito del Notaio Dott. Andrea Costatintini, registrato a
Teramo 1'11 Febbraio, 2011 al n. 295, serie 1 T, la Confitalia ha
ceduto l'intera serie di marchi alla C.I.A., pattuendo un corrispettivo
pari ad Euro 250.000,00 comprensivo d'I.v.a.;
(i)
con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate di Teramo
in data 18 Maggio, 2011 la e.I.A. concedeva in licenza non
esclusiva alla Confitalia l'intera serie di registrazioni a nome
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Riguardo all'attività pubblicitaria, dal 2004 sino al 2008, la Confitalia ha
definito alcuni contratti di sponsorizzazione con la Event Management in
persona del legale rappresentante Sig. ***, per un valore complessivo di
Euro 399.600,00. Dal 2005 sino al 2008, la Confitalia ha commissionato
una serie di ordini ad alcune agenzie per la pubblicazione di foto su riviste di
settore quali Vogue Italia, Uomo Vogue, GQ, Glamour, Men Magazine e
Max im, per un importo complessivo di Euro 643.204,70.
Nel 2010, la
Confitalia ha pubblicizzato il marchio CLINK JEANS LONDON in alcune
manifestazioni calcistiche di livello internazionale, per somme complessive
pari ad Euro 15.500,00.
Ferme restando le argomentazioni espresse sulla potenziale illiceità del
marchio, la complessiva attività promozionale potrebbe aver potiato il
marchio CLINK JEANS LONDON ad un livello di reputazione non
puramente locale, quantomeno presso il pubblico di riferimento italiano
(Tribunale di Roma del 29 Ottobre, 2001 in GADI 2001, 4313; Tribunale di
Torino del 29 Agosto 2000, in GADI, 2000, 4179; Tribunale di Udine del 31
Maggio 19993 e Tribunale di Ferrara, 13 Febbraio, 1990 in GADI, 1990,
35 4), reputazione che però può risultare annacquata o peggio ancora,
irrimediabilmenle compromessa, dalla reiterata assenza del medesimo segno
distintivo nelle pratiche commerciali, successivamente al 201O. Sul punto,
mette conto rilevare che l'assenza dal mercato da più di un quinquennio del
marchio stesso espone il medesimo anche ad una potenziale azione di
decadenza, acce11abile giudizialmente e sanabile solo nel caso in cui l'utilizzo
imprenditoriale dovesse riprendere almeno 3 mesi prima dell'avviamento
della su esposta azione. Peraltro, anche l'eventuale ri-deposito del marchio
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