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Profughi minorenni non accompagnati: passa la nuova legge alla
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giovedì 27 ottobre 2016, 09:30
Immigrazione
Profughi minorenni non accompagnati: passa la nuova
legge alla Camera
Vietati i respingimenti. Stessi diritti accordati a minori stranieri, italiani e europei
di Redazione
Le nuove norme in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati sono a un passo dal vedere la luce. Il testo
di legge è stato approvato ieri in prima lettura dalla Camera con 333 voti a favore, 11 contrari e 16 astenuti, e ora
passa all’esame del Senato. La legge interviene su quasi 45.000 casi di un fenomeno che secondo i dati forniti dal
Ministero dell'Interno alla Commissione parlamentare di inchiesta sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, è
in costante aumento: nel 2014 erano 13.026; nel 2015 sono stati 12.360 e nel 2016 i censiti sono finora 19.429. L'identikit
del profugo minorenne che approda in Italia senza genitori e privo di adulti di riferimento al seguito, dice che è in
prevalenza maschio nel 94,3% dei casi (solo il 5,7% è di sesso femminile) con età media di 16-18 anni. Di questi, il
53,6% è maschio e ha 17 anni, solo l'8% ha meno di 14 anni. Stando ai dati del 31 Agosto 2016, Egitto, Gambia, Albania,
Eritrea e Nigeria sono state le nazionalità più comuni tra i minori non accompagnati giunti in Italia, ammontando
congiuntamente al 56% del numero totale di profughi minorenni. In aumento anche gli arrivi da Pakistan, Etiopia e Sudan.
Diminuisce costantemente dall’Agosto 2015 il numero di arrivi dalla Siria. Non sorprende, per via della sua
posizione geografica, il fatto che la sia la Sicilia la regione che accoglie il grosso dei flussi (per la precisione il 41% del
totale dei minori non accompagnati), seguita da Calabria (7.6%) e, ovviamente, dalle regioni con i maggiori centri
metropolitani d’Italia: Lombardia (7.2%) e Lazio (6.3%). Se si considera l’aumento di profughi minori nei primi 8 mesi del
2016 spiccano la Sardegna (che passa dallo 0,7% al 3%) e la Basilicata (da 1,0% a 1,5%). Se si considera il tipo di
accoglienza offerta, i dati ci dicono che il 91.1% dei profughi minorenni non accompagnati è ospitato in strutture
statali, il 4.6% viene gestito da privati e un preoccupante 9.7% è accolto in strutture non autorizzate. Ci sono voluti tre
anni, esattamente dal 4 ottobre del 2013, perchè la proposta di legge, a prima firma della deputata Pd Sandra Zampa,
approdasse in Aula alla Camera. Il testo del provvedimento introduce importanti novità: innanzitutto, prevede che il minore
straniero non accompagnato abbia gli stessi diritti e lo stesso trattamento di un bambino italiano o dell'Unione
europea. Quindi, viene messo nero su bianco che i minori non possono mai essere respinti, viene istituito un albo dei
tutor ed è disposta la realizzazione di 'hotspot' specifici per minori, che avranno tutti lo status di richiedenti asilo. Infine,
anche ai minori stranieri non accompagnati viene riconosciuta la possibilità di affido nelle famiglie.
L’uguaglianza tra i minori profughi e i bambini italiani è il principale 'pilastro' della nuova legge, la quale dispone che i
minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di
trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. Per minore straniero non accompagnato
presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova
Estratto ad uso rassegna stampa dalla pubblicazione online integrale e ufficiale, reperibile su
http://www.lindro.it/profughi-minorenni-non-accompagnati-passa-la-nuova-legge-alla-camera/
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per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
nell'ordinamento italiano. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non
accompagnati. In ogni caso, il tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
Vengono istituiti hotspot e strutture di prima assistenza e prima accoglienza specifici per MINORI stranieri non
accompagnati. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle
autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, il personale qualificato
della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove
possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio
con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua
protezione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale. L'identità di un minore straniero non
accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del
tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata
assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un
documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. Nel caso permangano
dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni o il giudice tutelare competente possono disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della
stessa. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione
deve essere preferita al collocamento in comunità. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari
per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una
struttura di accoglienza.
di Redazione
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