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COMUNE DI ANCONA
:
ORDINANZA SINDACALE
N.
.
3
.. de127LO/2O
SEVIZIO PUBBLICA INCOLUMITA’
OGGETTO: EMERGENZA TERREMOTO
-
SOSPENSIONE PRECAUZIONALE DELLE
ATTIVITA’ DIDATTICHE PER LA GIORNATA DEL 27 OTTOBRE 2016
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
La Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione
civile”
individua, tra l’altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di
protezione
civile e, in particolare, all’art. 1 5 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione
civile e
che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale
assume la
direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni
colpite
e provvede agli interventi necessari;
-
Il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce
altresì al
Sindaco l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di
protezione
civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizion
e del piano
comunale di emergenza;
-
VISTE la Legge della Regione Marche n. 32 dell’ 11 dicembre 2001 e le relative delibere
regionali
in materia;
CONSIDERATE le forti scosse di terremoto che, iniziate nella serata del 26 ottobre,
si sono
protratte per tutta la notte tra il 26 ed il 27 ottobre c.a., interessando l’intero territorio comunale;
DATO ATTO che nella notte si è proceduto a dare informativa agli organi di
stampa e alla
popolazione tramite i social network del fatto che le scuole e relative pertinenze,
comprese le
palestre, sarebbero state chiuse ai fini delle attività didattiche, per consentire le
opportune e
necessarie verifiche di eventuali lesioni indotte dal sisma;
CONSIDERATO che 1 sciame sismico è ancora in atto;
DATO ATTO che prontamente nella mattinata sarà riunito il Comitato Operativo
Comunale
C.O.C. istituito ai sensi della L. 225/92, responsabile delle attività di protezione civile
a livello
comunale-locale, per valutare 1 stato degli edifici pubblici;
—
che
CONSIDERATA la necessità di procedere in via cautelativa alla sospensione delle attività didatti
delle scuole d’infanzia e di primo e secondo grado soggette alla competenza comunale;
SENTITO, altresì, il Presidente della Provincia circa l’opportunità di procedere alla sospensione
delle attività didattiche anche delle scuole superiori;
VISTI
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
lo Statuto Comunale;
la normativa sopra richiamata;
-
-
-
SENTITO il Presidente della Provincia per quanto di sua competenza;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, la sospensione a titolo precauzionale per la giornata del 27
si
Ottobre c.a. delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, per il possibile ripeter
ri
ulterio
salvo
e,
di ulteriori scosse ed al fine di effettuare le opportune e necessarie verifiche tecnich
provvedimenti a seguito delle risultanze di dette verifiche.
Al fine di permettere queste ultime si chiede di assicurare la presenza del personale presso gli tutti
istituti scolastici che rimarranno chiusi a soli fini didattici.
DISPONE
ciale dei
1 .La comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura di Ancona, al Comando Provin
icio
Carabinieri di Ancona, alla Provincia di Ancona, alla Polizia Municipale di Ancona, all’Uff
che
e
à
sportiv
Scolastico Provinciale di Ancona, all’Ufficio Scolastico Regionale, alle Societ
del
fruiscono delle palestre scolastiche, ai Dirigenti Comunali, al Comando Provinciale dei Vigili
Fuoco per i conseguenti adempimenti.
2.La Pubblicazione della stessa sull’Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi.
INFORMA
1,
o
che Autorità competente è: Comune di Ancona, con sede in Ancona in Largo XXIV Maggi n.
tel. 0712221, PEC [email protected]
che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L. 241/90 s.m.i., responsabile del procedimento è l’Ing.
Luciano Lucchetti;
o può
che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/90 s.m.i., avverso il presente provvediment
dalla
essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche entro 60 giorni
della
nte
Preside
al
,
notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 104/10 oppure
Repubblica, entro 120 giorni sempre dalla notifica della presente ordinanza in applicazione del DPR
n. 1199 del 24Novembre 1971
-
-
-
Il Responsabile de Procedimento
Ing. Luciaiucchetti
Il Sindaco
Avv.” Vai eria Mancin.lli
1/
_____________________________
Scheda pro TRASPARENZA relativa
a Decreto I Ordinanza sindacale n.
a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n
9
del
-
-
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIO
NE TRASPARENTE”
DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33
DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI).
(1) IL PRESENTE ATTO
NON VA
PUBBLICATO.
li Dirigente della Direzione
(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata)
in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di
delibere
recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o in
caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi
politici e
gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi
del D.Lgs. n. 3312013 con modalità (integralmente o per estrazione
di dati
da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle
varie parti della sezione Amministrazione Trasparente seconda
a
della
materia trattataldel contenuto.
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:
per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.
LI
anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a,)
“La pubblicazione degli estremi degli atti di con ferime
nto di incarichi * dirigenziali a soggetti
estranei al/ci pubblica amministrazione. * di collaborazione o *
di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo
per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e
dell’ ammontare erogato (...} sono condizioni per l’acquisizione
dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione
dei relativi compensi “(ai sensi delI’art. 15, comma 2 deI
D.Lgs. 33/2013);
b)
“Comnia 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli
atti di concessione delle sovvenzioni.
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comun
que di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12
della legge n. 24! del 1990, di importo superiore a
mille euro. Conuna 3. La pubblicazione ai sensi del presente articol
o costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni
di importo complessivo superiore a mille euro nel
corso dell’anno solare al medesimo beneficiano;
(ai sensi delI’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs.
(
33/201
3);
c,)
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati
dal D.Lgs. n. 39/2013 prevista la
pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTE
NZA DELLE CAUSE DI INCONFER1BILITA’
resa (preventivamente) dall’incaricato: “Con,nic, 1. All’atto del
conferimento dell’incarico l’interessato presenta
milia dichiarazione sii/la insussistenza di una
delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto.
(...).
Conuna 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell7ncarico.”
(ai sensi deII’art. 20, commi I e 4 deI D.Lgs. 39/20 13)
d)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali,
tra gli altri, pialii territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, genera
li e di attuazione, mionche’ le loro varianti, e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli
atti stcssi (ai sensi dell’art.39, cornrna 3 del D.Lgs. 33/2013)
Il Dirigente della Direzione
1.(A/yJ
(CC-tE(ì
/
Pag. 3
ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonc
hé ai sensi dell’art. 32
della L. n. 69/2009 (“atti eprovvedimenti amministrativ
i “
PUBBLICAZIONE
I
IL PRESENTE ATtO VA PUBBLICATO, ATTESTAN
DO CHE E’ STATO REDATtO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE “Linee guida
in
materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v.
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014
§ 3.a.
in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).
(I Dirigente della Direzione
jVC
t-CÌCCC4c iT)
/
LI
(1) IL PRESENTE ATTO
NON VA
PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione
•
Questa opzione non è praticabile (non può essere
barrata) in caso di Delibere di Giunta e di
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti
un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.
26712000) o in caso di decretilordinanze sindac
ali: tutte dette delibere di organi politici e gli
atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimen
ti amministrativi”.
•
Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti
questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigen
ziali non aventi natura provvedimentale ma
solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato
datore di lavoro) come chiarito dall’art. 5,
comma 2 del D.Lgs. ri. 16512001: “2. Nell’am
bito de/le leggi e degli atti organizzativi di cui
a/l’articolo 2, comina i, le determinazioni per l’organizzazio
ne degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva
dagli organi preposti alla gestione con la capacita’ e i
poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola infrrm
azione ai sindacati per le determinazioni
relative all’oi’ganizzazione degli uJjìci ovvero, limitat
amente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro,
l’esame congiunto, ore previsti nei contratti di cui all’
articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio
dei poteri dirigenziali le misure inerenti
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio
di pari
apportunita nonche’ la direzione, l’organizzazione del
lavoro nell’ambito degli uffici
Pag. 4