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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
COMUNICATO UFFICIALE N. 29/TFN – Sezione Disciplinare
(2016/2017)
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare
Mastrocola Presidente; dall’Avv. Paolo Clarizia, dall’Avv. Valentino Fedeli Componenti;
con l’assistenza del Signor Claudio Cresta Segretario e con la collaborazione dei Signori
Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 25
ottobre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(85) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. ARCHIMEDE G. PITROLO
DELLA DELIBERA DEL 21.9.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON
CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 24 OTTOBRE
2016.
Con ricorso ex 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. (in prosieguo, per brevità,
anche, “CGS”) il Dott. Archimede Pitrolo chiedeva l’annullamento, previa sospensione,
della delibera del 21.9.2016 del Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio
Professionistico (Lega Pro) (in prosieguo, per brevità, anche “Lega”) pubblicata con Com.
Uff. n. 116 del 21.9.2016 con la quale veniva convocata l’assemblea elettiva per il rinnovo
delle cariche di Lega e dei consiglieri federali alla data del 24.10.2016.
L’11.10.2016 si costituiva in giudizio la Lega, che eccepiva la piena legittimità del proprio
operato e l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse.
In pari data depositava memoria il Dott. Archimede Pitrolo.
In data 14.10.2016 uditi i legali del ricorrente e della Lega, il Tribunale Federale Nazionale
accoglieva l’istanza cautelare di sospensione ex art. 43 bis, comma 4 bis, del CGS e
fissava l’udienza per il 25.10.2016.
Successivamente, il 21 e 22.10.2016 le parti depositavano ulteriori memorie.
Nel corso dell’udienza le parti comunicavano che il Consiglio Direttivo della Lega con
delibera adottata il giorno prima aveva proceduto, nuovamente senza attendere la
decisione di Codesto Tribunale, a indire le elezioni associative per il 15.11.2016. In virtù di
tale nuova indizione i difensori della Lega insistevano per l’improcedibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza d’interesse richiamando il precedente di Codesto Tribunale del
4.10.2016.
Alla luce della decisione della Lega di non attendere (per la seconda volta) la decisione del
ricorso e di indire nuove elezioni, non rinvenendo ragioni per disattendere il precedente
orientamento, il Tribunale Federale Nazionale ritiene che il ricorso debba essere dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la Lega di fatto annullato
l’indizione dell’elezione oggetto del ricorso.
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017
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Pur nella consapevolezza della predetta improcedibilità, il Collegio, alla luce delle
molteplici controversie sorte in relazione al termine per l’indizione dell’assemblea elettiva,
ritiene doveroso chiarire l’interpretazione della normativa di riferimento al fine di consentire
alle istituzioni federali e alle leghe affiliate di conformarsi.
L’art. 15 dello Statuto della Lega stabilisce che l’assemblea elettiva deve essere
convocata mediante pubblicazione del comunicato ufficiale almeno venti giorni prima
dell’effettiva riunione.
La disposizione prescrive, dunque, un termine minimo al di sotto del quale l’assemblea
elettiva non può essere indetta, ma non stabilisce alcun termine massimo entro il quale le
elezioni si devono tenere; l’unico limite stabilito dalla normativa è rappresentato dalla
necessità di rispettare la scadenza del quadriennio olimpico.
Alla luce di tale precisazione il Consiglio direttivo della Lega nel fissare un termine congruo
e ragionevole per l’indizione dell’assemblea elettiva, fermi restando i predetti limiti, deve
garantire il rispetto dei principi democratici e, in particolare, un corretto e paritario
confronto che consenta a tutti i candidati di effettuare un’adeguata campagna elettorale e
di rappresentare alle sessanta società elettrici affiliate alla Lega la candidatura e il relativo
programma.
Del resto le stesse difese della Lega hanno affermato in memoria che i principi
democratici, applicabili anche all’Ordinamento federale e alla stessa Lega, impongono
l’adozione di regole che garantiscano a tutto il corpo elettorale, attivo e passivo, la parità di
condizioni nella partecipazione al confronto elettorale, ponendo i diversi candidati in una
posizione di parità.
Conseguentemente, nel determinare la ragionevolezza e la congruità del termine di
indizione dell’assemblea elettiva la lega deve prevedere un termine che rispetti i predetti
principi, tenendo in debita considerazione sia l’esistenza di eventuali ragioni d’urgenza, sia
il tempo effettivo che manca dalla scadenza del quadriennio olimpico.
Ne consegue che la previsione di un termine ristretto (anche se superiore ai venti giorni
prescritti dall’art. 15 dello Statuto) che non consenta ai candidati e agli elettori di esercitare
pienamente i diritti costituzionalmente garantiti quando la scadenza del quadriennio
olimpico è ancora lontana e in assenza di motivate ragioni d’urgenza, appare irragionevole
e violativa dei fondamentali principi democratici di eguaglianza e parità di trattamento.
Alla luce di tali considerazioni appare evidente che la previsione di un termine di soli
trentatré giorni per l’indizione dell’assemblea elettorale, quando mancano oltre tre mesi e
mezzo dalla scadenza del quadriennio olimpico e senza che siano specificate peculiari
ragioni d’urgenza risulta incongruo e irragionevole, poiché non consente ai candidati
(soprattutto a coloro che non rivestano già incarichi federali o associativi) di concorrere
alla sfida elettorale in condizione di parità.
P.Q.M.
Si dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017
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Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola
“”
Pubblicato in Roma il 28 Ottobre 2016.
Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano
Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017