UNICO SC 2016 quadro RS - Sistema Unico Dichiarazioni Fiscali

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Transcript UNICO SC 2016 quadro RS - Sistema Unico Dichiarazioni Fiscali

UNICO SC
UNICO SC 2016 quadro RS:
condizioni di non operatività
di Filippo Gagliardi
FISCO
ADEMPIMENTO "
I soggetti che, per espressa previsione normativa, rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina delle società non operative, hanno l’obbligo di verificare lo status
mediante il ‘‘test di operatività’’.
Coloro che non superano il test sono, pertanto, considerati soggetti non operativi e,
di conseguenza, subiscono effetti particolari ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.
NOVITÀ "
La principale novità riguarda l’inserimento al rigo RS116 della casella ‘‘Imposta sul
reddito - Società non operativa’’ da compilarsi insieme alle caselle ‘‘Imposta sul
reddito - Società in perdita sistematica’’, ‘‘IRAP’’ ed ‘‘IVA’’, al fine di segnalare l’eventuale accoglimento dell’istanza di interpello, la mancata presentazione dell’istanza
o la mancata risposta positiva all’interpello da parte dell’Amministrazione finanziaria.
RIFERIMENTI "
–
–
–
–
SOGGETTI
INTERESSATI "
Sono obbligati a compilare il quadro di riferimento (RS) della dichiarazione dei redditi
(UNICO SC 2016) quei soggetti - società di capitali - che devono effettuare la verifica
dell’operatività e/o calcolare il reddito minimo presunto.
SOGGETTI ESCLUSI "
Non sono obbligate tutte quelle società di capitali a vario titolo escluse dall’applicazione della disciplina.
PROCEDURE "
– Per la verifica dell’operatività e, se del caso, per il calcolo del reddito minimo
presunto, è necessario compilare il quadro RS del modello UNICO SC 2016.
– In particolare, il rigo RS116 va compilato in presenza di cause di esclusione o di
disapplicazione automatica, ovvero in caso di disapplicazione ottenuta in sede di
istanza di interpello.
SCADE "
CASI
PARTICOLARI "
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Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 gennaio 2016
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30
D.L 13 agosto 2011, n. 138 convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148, art.
2, commi da 36-quinquies a 36-devicies
– 30 settembre 2016
1) Società non operative che godono di agevolazioni fiscali.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 10 del 7 marzo 2016
UNICO SC
ADEMPIMENTO "
I soggetti che, per espressa previsione normativa, rientrano nell’ambito di applicazione della
disciplina delle società non operative, hanno l’obbligo di verificare lo status di ‘‘società
non operativa’’ mediante il test di operatività.
Coloro che non superano il test sono, pertanto, considerati soggetti non operativi e, di
conseguenza, subiscono effetti particolari ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.
Cause di esclusione
Al fine di ridurre la portata applicativa della disciplina, sono state introdotte alcune cause di
esclusione, al verificarsi delle quali le società interessate non devono effettuare il test di
operatività né applicare la disciplina in commento.
Oltre a dette cause di esclusione ex lege, l’Amministrazione finanziaria ha individuato
situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di
comodo, senza necessità di presentare istanza di interpello (Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del 14 febbraio 2008).
Ad ogni modo, indipendentemente dal verificarsi delle suddette cause, i contribuenti possono sottrarsi all’applicazione della disciplina, dimostrando all’Amministrazione finanziaria,
mediante apposita istanza di interpello, le situazioni oggettive che hanno impedito il
raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto.
Attenzione:
Sul punto, si evidenzia che, dal 1º gennaio 2016, le istanze di interpello delle società di
comodo vanno ricondotte nella categoria dell’interpello probatorio (Legge n. 212/2000, art.
11, comma 1, lett. b). Tale interpello costituisce una categoria molto ampia, nel cui contesto
sono riconducibili diverse tipologie di istanze già conosciute dall’ordinamento, e si sostanzia in
una richiesta all’Amministrazione tesa a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni
o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell’adozione di un
determinato regime fiscale. Di fatto, in questa fase si genera una fisiologica anticipazione
della valutazione che ordinariamente l’Amministrazione svolge in sede di accertamento.
SCHEMA DI SINTESI
Nel caso in cui un soggetto (società) non ricada in una delle cause di esclusione, di disapplicazione
automatica, non abbia presentato istanza di interpello all’Agenzia delle entrate, ovvero tale istanza
abbia ricevuto risposta sfavorevole, ha l’obbligo di effettuare il test di operatività.
Nell’ambito di tale test, nel caso in cui i ricavi effettivi fossero superiori a quelli presunti, calcolati
con le modalità illustrate dalla norma, la società sarebbe operativa, nel caso contrario (ricavi effettivi
inferiori ai ricavi presunti) la stessa sarebbe non operativa.
Società in perdita sistematica
La disciplina delle ‘‘società di comodo’’ è stata notevolmente ampliata con l’introduzione
della cosiddetta disciplina delle ‘‘società in perdita sistematica’’, che, peraltro, è stata
modificata con il decreto Semplificazioni Fiscali. L’ultima novità introdotta su tale tema
consiste nell’ampliamento del periodo di osservazione.
SCHEMA DI SINTESI
Il presupposto per l’applicazione di tale disciplina a decorrere dal periodo d’imposta 1º gennaio 31 dicembre 2014 è costituito da cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero,
indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito
minimo.
Pertanto, per tali soggetti, la disciplina sulle società in perdita fiscale troverà applicazione per il
periodo d’imposta 2015 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i
precedenti cinque periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) ovvero sia,
indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2010, 2011, 2013 e
2014) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2012).
Tali soggetti, dal sesto periodo di imposta, indipendentemente dal risultato del test di operatività
sui ricavi, sono considerati ‘‘di comodo’’ e, di conseguenza, hanno l’obbligo di rispettare l’intera
disciplina delle società non operative.
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Come per le società di comodo ex art. 30, le cause di esclusione consentono la non
applicazione, di diritto, anche della disciplina delle società in perdita sistematica nel periodo
di imposta di applicazione della stessa.
L’Agenzia delle Entrate ha individuato puntuali cause, al ricorrere delle quali i soggetti in
perdita sistematica possono disapplicare la relativa disciplina, senza dover assolvere all’onere di presentare apposita istanza di interpello (Provvedimento del Direttore 11 giugno
2012).
NOVITÀ "
La principale novità riguarda l’inserimento al rigo RS116 della casella ‘‘Imposta sul reddito
- Società non operativa’’ da compilarsi insieme alle caselle ‘‘Imposta sul reddito Società in perdita sistematica’’, ‘‘IRAP’’ ed ‘‘IVA’’, al fine di segnalare l’eventuale accoglimento dell’istanza di interpello, la mancata presentazione dell’istanza o la mancata risposta positiva all’interpello da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In sostanza viene sdoppiata la casella unica interpello ‘‘Imposta sul reddito’’, a seconda
che il soggetto sia interessato alla disciplina delle società non operative ovvero a quella
delle società in perdita sistematica.
SOGGETTI
INTERESSATI "
Sono obbligati a compilare il quadro di riferimento (RS) della dichiarazione dei redditi (UNICO SC 2016) quei soggetti - società di capitali - che devono effettuare la verifica dell’operatività e/o calcolare il reddito minimo presunto.
SOGGETTI ESCLUSI "
Non hanno obbligo di compilare il quadro tutti quei soggetti che, a vario titolo, sono esclusi
dall’applicazione della disciplina sulle società di comodo.
PROCEDURE "
Per la verifica dell’operatività e, se del caso, per il calcolo del reddito minimo presunto, è
necessario compilare il quadro RS del modello UNICO SC 2016.
Il rigo RS116 va compilato in presenza di cause di esclusione o di disapplicazione automatica, ovvero in caso di disapplicazione ottenuta in sede di istanza di interpello.
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Compila
In particolare, nella casella ‘‘Imposta sul reddito - Società non operativa’’ va inserito
uno dei seguenti codici:
1 - accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
2 - mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la
disapplicazione della disciplina delle società non operative;
3 - presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza
delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
Compila
Nella casella ‘‘Imposta sul reddito - Società in perdita sistematica’’ va indicato uno dei
seguenti codici:
1 - accoglimento dell’istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
2 - mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la
disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
3 - presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza
delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.
Compila
I righi da RS117, colonna 1 a RS122, colonna 1 accolgono i valori medi degli asset nella
disponibilità del contribuente, utili al fine del calcolo dei ricavi presunti.
Nel caso in cui i ricavi presunti (RS123 colonna 2) fossero inferiori ai ricavi effettivi
(RS123 colonna 3), la società sarebbe non operativa e dovrebbe calcolare, al pari delle
società in perdita sistematica, il reddito presunto.
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Calcola
Tale reddito va calcolato moltiplicando il valore dell’esercizio di ciascun asset per i coefficienti di redditività previsti per legge (da RS117, colonna 4 ad RS122, colonna 4).
Una volta calcolato, il reddito presunto va depurato delle eventuali agevolazioni e delle
variazioni in aumento, sino a giungere al calcolo del reddito imponibile minimo su cui
applicare l’aliquota IRES che, si ricorda, per le società non operative, essere stata fissata
nella misura del 38%.
ESEMPIO
Si supponga che Alfa debba effettuare il test di operatività per l’anno 2015.
Si supponga che presenti nel triennio (2013/2014/2015) i seguenti valori fiscali dei beni
iscritti in bilancio. Di seguito viene evidenziato anche il valore medio dei beni interessati al
calcolo.
Valore 2013
Valore 2014
Valore 2015
Media
di riferimento
Titoli e crediti
150.000
130.000
170.000
150.000
Immobili ed altri beni
300.000
330.000
360.000
330.000
Immobili A/10
100.000
80.000
120.000
100.000
Immobili abitativi
40.000
60.000
50.000
50.000
Altre immobilizzazioni
110.000
95.000
110.000
105.000
0
0
0
0
Beni
Beni piccoli comuni
Applicando le percentuali di legge al valore medio del triennio dei beni, vengono calcolati i ricavi presunti come di seguito evidenziato.
Media
Percentuale
Ricavi
presunti
Titoli e crediti
150.000
2
3.000
Immobili ed altri beni
330.000
6
19.800
Immobili A/10
100.000
5
5.000
Immobili abitativi
50.000
4
2.000
Altre immobilizzazioni
105.000
15
15.750
0
1
0
Beni
Beni piccoli comuni
Totale ricavi presunti
45.550
Si supponga che i ricavi effettivi del triennio (2013/2014/2015), e il loro valore medio,
siano i seguenti.
Valore 2013
Valore 2014
Valore 2015
Media
di riferimento
Titoli e crediti
8.000
10.000
12.000
10.000
Immobili ed altri beni
25.000
15.000
20.000
20.000
Immobili A/10
5.000
5.000
0
3.333
Ricavi effettivi
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Valore 2013
Valore 2014
Valore 2015
Media
di riferimento
Immobili abitativi
3.000
1.000
2.000
2.000
Altre immobilizzazioni
6.000
4.000
5.000
5.000
0
0
0
0
Ricavi effettivi
Beni piccoli comuni
Totale ricavi effettivi
40.333
Il valore medio dei ricavi effettivi è pari a 40.333.
Tenuto conto che i ricavi effettivi (40.333) sono inferiori ai ricavi presunti (45.550), Alfa,
per l’anno 2015, è considerata non operativa.
Alfa, pertanto, dovrà calcolare il reddito minimo nel modo che segue.
Valore 2015
Percentuale
Reddito
Minimo
Titoli e crediti
170.000
1,5
2.550
Immobili ed altri beni
360.000
4,75
17.100
Immobili A/10
120.000
4
4.800
Immobili abitativi
50.000
3
1.500
Altre immobilizzazioni
110.000
12
13.200
0
0,9
0
Beni
Beni piccoli comuni
Reddito minimo
39.150
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Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade l’ultimo giorno del nono
mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30 settembre 2016).
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
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UNICO SC
CASI PARTICOLARI "
1) Società non operative che godono di agevolazioni fiscali
Ai fini dell’adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame
non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di
legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel rigo RS124, colonna 1, la somma degli
importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni,
quali, ad esempio:
SCHEMA DI SINTESI
– proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
– reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del
TUIR;
– dividendi che fruiscono della detassazione (art. 89 del TUIR);
– l’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell’esercizio
dell’opzione di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR.
Riprendendo l’esempio precedente e riconoscendo agevolazioni per 1.150, il quadro della
dichiarazione va compilato nel seguente modo.
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