i controlli possono essere fatti anche tramite investigatore

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Transcript i controlli possono essere fatti anche tramite investigatore

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21 OTTOBRE 2016
NEWSLETTER
DI INFORMAZIONE PREVIDENZIALE DELL’ENAS-UGL
ASSENZE DAL LAVORO PER MALATTIA
I CONTROLLI POSSONO
ESSERE FATTI ANCHE
TRAMITE INVESTIGATORE
PATRONATO
ENAS
DIREZIONE
CENTRALE
Via Barberini, 50
00187 Roma
Tel. 06.42009401
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www.enas.it
Q
uesta è la conclusione a cui la Corte di Cassazione è pervenuta con una recente sentenza
(n.18507/2016) nel giudicare un caso in cui un lavoratore assente per malattia certificata è
stato sorpreso da parte di una agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro a svolgere
attività lavorativa nel cortile e sul tetto della propria abitazione, attività peraltro incompatibile con la
patologia riportata nel certificato medico (lombosciatalgia acuta).
Ma l’importanza della decisione al di la del caso specificatamente trattato è nelle motivazioni logicogiuridiche apportate dalla Corte a seguito della interpretazione della normativa regolante le assenze
dal lavoro per malattia, normativa contenuta nell’art. 5 della legge 300/1970, che sul tema prevede il
divieto per il datore di lavoro di procedere ad accertamenti riguardanti sia l’idoneità fisica del lavoratore che l’infermità attestata dal certificato medico. Inoltre dispone che i controlli possono essere
effettuati solo tramite gli istituti pubblici ai quali sia stato demandato tale compito (in particolare
l’INPS) ed entro le fasce orarie prestabilite, come i lavoratori sanno bene.
Un quadro normativo che formalmente si presenta chiaro e senza che i suoi effetti possano
essere diversi da quelli scritti. Ora invece la Suprema Corte di Cassazione, analogamente
La Suprema Corte
alla sent. N. 17113/2016, emessa sullo stesso tema, ha interpretato tale normativa in una
di Cassazione
ottica ampia, molto ampia, per cui è pervenuta ad attribuire nuovi contenuti giuridici e
prospettive in ordine alla facoltà del datore di lavoro per quanto riguarda il controllo sia
ha riconosciuto al datore
del lavoratore assente per malattia, sia il contenuto dei certificati medici rilasciati a giudi lavoro la facoltà
stificazione di tali assenze.
di controllo e verifica,
La Corte è pervenuta a tale determinazione interpretando il citato art. 5 nel senso che
senza specifici limiti,
la relativa normativa non esclude (e quindi sembra permettere) che il datore di lavoro
nei confronti dei propri
possa procedere ad effettuare ulteriori controlli aggiuntivi a quelli già previsti dallo
dipendenti che si assentano
stesso art. 5. La logica conseguenza è quella di aver riconosciuto al datore di lavoro la
facoltà di controllo e verifica (se non addirittura di vera e propria indagine) nei condal lavoro per malattia
fronti dei propri dipendenti che si assentano dal lavoro per malattia. Facoltà che peraltro sembra che possa essere esercitata senza specifici limiti, ossia il controllo datoriale
potrebbe essere avviato da una “mera ipotesi” di illecito comportamento messo in atto dal
lavoratore (invece, la precedente sent. N. 17133/2016 assoggettava la validità dei controlli del datore
di lavoro quantomeno alla sussistenza di “gravi sospetti”).
Comunque appare evidente che le decisioni adottate dalla Cassazione hanno aperto un indirizzo
giurisprudenziale che apporta nuovi elementi da considerare circa sia i mezzi utilizzati dal datore
di lavoro, sia gli effetti che possono essere attribuiti alle risultanze di tali controlli, come, ad esempio,
l’assenza della malattia, uno stato di invalidità non idoneo o insufficiente a giustificare l’assenza dal
lavoro, la invalidazione del certificato medico. Per quanto riguarda i mezzi utilizzabili, basti dire che
nel caso trattato nella sentenza il datore di lavoro è ricorso ad una agenzia investigativa che – come
di consueto – ha agito anche all’insaputa dell’interessato.
In definitiva, al di la dei casi di assenza dal lavoro per malattia, è ormai da anni che nel nostro paese
emergono fatti di criticità (per non dire altro) riguardanti sia l’attestazione che il riconoscimento
di gravi stati di invalidità, da cui è conseguito il fenomeno dei cosiddetti falsi invalidi civili. Come
sempre più spesso viene rilevato il progressivo aumento dei permessi ex legge 104. In conclusione
tutto lascia prevedere che anche nel prossimo futuro si tornerà a discutere sul tema, nell’ambito
sia lavorativo che delle prestazioni assistenziali.
Highlights
MINISTERO DEL LAVORO, FONDO PER INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE
DEI LAVORAORI AL CAPITALE ED AGLI UTILI DELLE IMPRESE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha emanato il Decreto
Interministeriale 20 giugno 2016, concernente le modalità ed i criteri di utilizzo del fondo finalizzato ad incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale ed agli utili delle imprese e per la
diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti.
Il fondo, in particolare, sostiene le iniziative avviate dalle imprese
per la assegnazione ai lavoratori di azioni, a titolo gratuito ovvero offrendole in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato.