Delibera Giudice Sportivo Ricorso AOSTA Under 21 28/10/2016 0.00

Download Report

Transcript Delibera Giudice Sportivo Ricorso AOSTA Under 21 28/10/2016 0.00

Stagione Sportiva 2016/2017
Comunicato Ufficiale N.125
Comunicazioni della F.I.G.C.
Comunicazioni della L.N.D.
Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque
4. Giustizia Sportiva
4.1 Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante
A.I.A.Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 28.10.2016, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:
4.1.1 SUPERCOPPA ITALIANA UNDER 21
GARE DEL 01/10/2016: KAOS FUTSAL – AOSTA CALCIO 511
Reclamo proposto dalla Società AOSTA CALCIO 511
Il Giudice Sportivo
Rilevato che la società Aosta Calcio 511, dopo aver preannunciato reclamo
avverso l’esito della gara in oggetto non vi ha dato seguito nei termini
previsti dall’art.29, comma 8 lettera b del C.G.S. ne dispone
l’archiviazione ed omologa il risultato conseguito dalle due compagini al
termine dell’incontro Kaos Futsal – Aosta Calcio 511 9- 1
la
tassa di reclamo
viene addebitata alla Società Aosta Calcio 511
conformemente a quanto stabilito dall’art.33 comma 8 del C.G.S.
Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)
Pubblicato in
28/10/2016
Roma
ed
affisso
Il Segretario
Fabrizio Di Felice
all’albo
della
Divisione
Calcio
a
Cinque
Il Presidente
Fabrizio Tonelli
il