C.U. n° 05 del 26.10.2016

Download Report

Transcript C.U. n° 05 del 26.10.2016

Federazione Italiana Giuoco Handball
Pallamano
Ufficio Attività Agonistica
Giudice Sportivo Nazionale
Tribunale Federale
Corte Sportiva d'Appello
Corte d'Appello Federale
COMUNICATO
UFFICIALE
N. 5 del 26/10/2016
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.1
Campionato SERIE A MASCHILE - 1^ DIVISIONE NAZIONALE Girone A
5^ Giornata di Andata del 22/10/2016
MALO
METALLSIDER MEZZOCORONA
MUSILE
CASSANO MAGNAGO
PRESSANO
EPPAN
LOACKER-VOLKSBANK BOZEN
BRIXEN
ALPERIA MERAN
PRINCIPE TRIESTE
28 - 24
20 - 30
17 - 24
21 - 23
26 - 23
CLASSIFICA
Nome Squadra
PRESSANO
LOACKER-VOLKSBANK BOZEN
PRINCIPE TRIESTE
BRIXEN
MALO
ALPERIA MERAN
EPPAN
METALLSIDER MEZZOCORONA
CASSANO MAGNAGO
MUSILE
G.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
RIN.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V.
5
4
4
3
2
2
2
2
1
0
V7m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P.
0
1
1
2
3
3
3
3
4
5
P7m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F.
134
131
139
120
125
127
113
107
116
115
S.
96
110
125
114
123
126
119
129
125
160
Punti
15
12
12
9
6
6
6
6
3
0
PEN.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ufficio Attività Agonistica Nazionale
________________________________________________
- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO NESSUN PROVVEDIMENTO
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.2
Campionato SERIE A MASCHILE - 1^ DIVISIONE NAZIONALE Girone B
5^ Giornata di Andata del 22/10/2016
TERRAQUILIA CARPI
CINGOLI
PHARMAPIU SPORT CITTA S. ANGELO
BOLOGNA UNITED
Riposa: ROMAGNA
LUCIANA MOSCONI DORICA
CHIANTIBANCA TAVARNELLE
METELLI COLOGNE
RAPID NONANTOLA
36 - 22
34 - 24
39 - 34
30 - 14
CLASSIFICA
Nome Squadra
ROMAGNA
BOLOGNA UNITED
TERRAQUILIA CARPI
CINGOLI
PHARMAPIU SPORT CITTA S. ANGELO
LUCIANA MOSCONI DORICA
METELLI COLOGNE
CHIANTIBANCA TAVARNELLE
RAPID NONANTOLA
G.
4
5
5
4
4
4
5
5
4
RIN.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V.
4
4
4
2
2
2
1
1
0
V7m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P.
0
1
1
2
2
2
4
4
4
P7m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F.
99
140
134
107
119
84
111
111
69
S.
65
105
106
101
114
105
132
142
104
Punti
12
12
12
6
6
6
3
3
0
PEN.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ufficio Attività Agonistica Nazionale
________________________________________________
- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO NESSUN PROVVEDIMENTO
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.3
Campionato SERIE A MASCHILE - 1^ DIVISIONE NAZIONALE Girone C
5^ Giornata di Andata del 22/10/2016
JUNIOR FASANO
VALENTINO FERRARA
KELONA
FONDI
Riposa: TEAMNETWORK ALBATRO
ACCADEMIA CONVERSANO
NOCI
BENEVENTO
LUPO ROCCO GAETA
25 - 20
32 - 26
27 - 31
21 - 20
CLASSIFICA
Nome Squadra
JUNIOR FASANO
VALENTINO FERRARA
TEAMNETWORK ALBATRO
ACCADEMIA CONVERSANO
FONDI
NOCI
BENEVENTO
LUPO ROCCO GAETA
KELONA
G.
5
4
4
4
5
5
5
4
4
RIN.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V.
5
3
3
2
2
2
2
1
0
V7m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P.
0
1
1
2
3
3
3
3
4
P7m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F.
184
122
102
94
121
129
126
82
108
S.
126
109
89
88
126
146
143
96
145
Punti
15
9
9
6
6
6
6
3
0
PEN.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ufficio Attività Agonistica Nazionale
________________________________________________
- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO NESSUN PROVVEDIMENTO
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.4
Campionato SERIE A FEMMINILE - 1^ DIVISIONE NAZIONALE
4^ Giornata di Andata del 22/10/2016
FLAVIONI
OLIMPICA DOSSOBUONO
ALI MESTRINO
CASALGRANDE PADANA
ARIOSTO FERRARA
NUORO
BRIXEN
MESSANA
ESTENSE
GLOBO-PALACE-BIOAPTA TERAMO
CASSANO MAGNAGO
LEONESSA BRESCIA
JOMI SALERNO
INDECO CONVERSANO
22 - 24
18 - 28
30 - 26
22 - 21
24 - 22
13 - 40
16 - 33
CLASSIFICA
Nome Squadra
INDECO CONVERSANO
JOMI SALERNO
ESTENSE
ARIOSTO FERRARA
LEONESSA BRESCIA
MESSANA
CASALGRANDE PADANA
CASSANO MAGNAGO
FLAVIONI
BRIXEN
GLOBO-PALACE-BIOAPTA TERAMO
ALI MESTRINO
OLIMPICA DOSSOBUONO
NUORO
G.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
RIN.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V.
4
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
0
0
V7m
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
P.
0
0
0
0
1
1
2
3
3
3
3
3
4
4
P7m
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
F.
144
124
114
104
105
91
83
107
96
86
109
90
98
54
S.
80
76
85
84
87
98
106
106
104
94
120
114
121
130
Punti
12
12
12
12
9
7
5
3
3
3
3
3
0
0
PEN.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ufficio Attività Agonistica Nazionale
________________________________________________
- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO NESSUN PROVVEDIMENTO
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.5
Campionato A2 MASCHILE Girone A
1^ Giornata di Andata del 22/10/2016
GINNASTICA SPEZIA
CITTA GIARDINO
MOLTENO
PARMA
Riposa: POVEGLIANO
CRENNA
LENO
VERDEAZZURRO
CASSANO MAGNAGO
13 - 23
31 - 30
38 - 24
21 - 22
CLASSIFICA
Nome Squadra
MOLTENO
CRENNA
CITTA GIARDINO
CASSANO MAGNAGO
POVEGLIANO
LENO
PARMA
GINNASTICA SPEZIA
VERDEAZZURRO
G.
1
1
1
1
0
1
1
1
1
RIN.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V.
1
1
1
1
0
0
0
0
0
V7m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P.
0
0
0
0
0
1
1
1
1
P7m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F.
38
23
31
22
0
30
21
13
24
S.
24
13
30
21
0
31
22
23
38
Punti
3
3
3
3
0
0
0
0
0
PEN.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ufficio Attività Agonistica Nazionale
________________________________________________
- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO NESSUN PROVVEDIMENTO
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.6
Campionato A2 MASCHILE Girone B
2^ Giornata di Andata del 22/10/2016
ARCOBALENO
GRIDIRON
EMMETI GROUP
Riposa: TAUFERS
ROVERETO
ODERZO
OPICINA
37 - 19
26 - 28
33 - 17
CLASSIFICA
Nome Squadra
ARCOBALENO
EMMETI GROUP
TAUFERS
GRIDIRON
ODERZO
OPICINA
ROVERETO
G.
2
1
1
2
2
2
2
RIN.
0
0
0
0
0
0
0
V.
2
1
1
1
1
0
0
V7m
0
0
0
0
0
0
0
P.
0
0
0
1
1
2
2
P7m
0
0
0
0
0
0
0
F.
62
33
32
53
51
42
40
S.
42
17
21
53
51
60
69
Punti
6
3
3
3
3
0
0
PEN.
0
0
0
0
0
0
0
Ufficio Attività Agonistica Nazionale
________________________________________________
- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO NESSUN PROVVEDIMENTO
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.7
Campionato A2 MASCHILE Girone C
2^ Giornata di Andata del 22/10/2016
FERRARA UNITED
SECCHIA RUBIERA
MASSA MARITTIMA
MODENA
FOLLONICA
ESTENSE
PRATO
POGGIBONSESE
42 - 13
24 - 27
32 - 38
32 - 23
CLASSIFICA
Nome Squadra
MODENA
FERRARA UNITED
ESTENSE
PRATO
POGGIBONSESE
SECCHIA RUBIERA
MASSA MARITTIMA
FOLLONICA
G.
2
2
2
2
2
2
2
2
RIN.
0
0
0
0
0
0
0
0
V.
2
2
2
1
1
0
0
0
V7m
0
0
0
0
0
0
0
0
P.
0
0
0
1
1
2
2
2
P7m
0
0
0
0
0
0
0
0
F.
69
71
59
65
49
49
63
26
S.
36
40
55
61
57
53
70
79
Punti
6
6
6
3
3
0
0
0
PEN.
0
0
0
0
0
0
0
0
Ufficio Attività Agonistica Nazionale
________________________________________________
- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO NESSUN PROVVEDIMENTO
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.8
Campionato A2 MASCHILE Girone D
2^ Giornata di Andata del 22/10/2016
PESCARA
CUS CASSINO
LIONS TERAMO
Riposa: PUTIGNANO
N.H.C. PROGER TERAMO
LAZIO
CAPUA
19 - 25
Vedi Decisione
41 - 19
CLASSIFICA
Nome Squadra
LIONS TERAMO
LAZIO
N.H.C. PROGER TERAMO
PUTIGNANO
CAPUA
CUS CASSINO
PESCARA
G.
1
1
2
1
2
1
2
RIN.
0
0
0
0
0
0
0
V.
1
1
1
1
1
0
0
V7m
0
0
0
0
0
0
0
P.
0
0
1
0
1
1
2
P7m
0
0
0
0
0
0
0
F.
41
28
47
25
45
21
39
S.
19
20
44
22
62
26
53
Punti
3
3
3
3
3
0
0
PEN.
0
0
0
0
0
0
0
Ufficio Attività Agonistica Nazionale
________________________________________________
- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: CUS CASSINO - LAZIO del 22/10/2016
Il Giudice Sportivo Nazionale visti gli atti ufficiali ed acquisita agli atti un'integrazione inviata dagli arbitri;
Premesso che dall'esame dei succitati atti si evidenzia che i direttori di gara, essendo la stessa terminata in parità al termine
dei tempi regolamentari, disponendo l'esecuzione di una prima serie di rigori al cui esito il risultato permaneva in parità;
Premesso che la norma in materia, al terzo capoverso lett. d) ed e) dell'art.17 R.A.S.F., recita " d) perdurando la parità si
procederà alla effettuazione di un'altra serie di cinque tiri di rigore, da battersi, sempre alternativamente, da giocatori
anche diversi dai precedenti cinque secondo una nuova lista;
e) il primo tiro sarà eseguito dalla squadra che nella serie precedente aveva tirato per seconda;"
Rilevato che i direttori di gara, come da documentazione agli atti, hanno proceduto alla ripetizione dei tiri di rigore facendo
iniziare la seconda serie alla medesima squadra che aveva iniziato la prima serie;
Ritenuto che tale procedura seguita dai direttori di gara configuri, in modo inequivocabile, la fattispecie dell'errore tecnico
P.Q.M.
Dispone la ripetizione della gara CUS CASSINO – LAZIO.
Trasmette gli atti all'U.A.A. per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.9
Campionato A2 MASCHILE Girone E
1^ Giornata di Andata del 22/10/2016
CRAZY REUSIA
CUS PALERMO
Riposa: A.S. IMPIANTI AETNA MASCALUCIA
T.H. ALCAMO
IL GIOVINETTO
29 - 28
28 - 30
CLASSIFICA
Nome Squadra
IL GIOVINETTO
CRAZY REUSIA
T.H. ALCAMO
A.S. IMPIANTI AETNA MASCALUCIA
CUS PALERMO
G.
1
1
1
0
1
RIN.
0
0
0
0
0
V.
1
0
0
0
0
V7m
0
1
0
0
0
P.
0
0
0
0
1
P7m
0
0
1
0
0
F.
30
29
28
0
28
S.
28
28
29
0
30
Punti
3
2
1
0
0
PEN.
0
0
0
0
0
Ufficio Attività Agonistica Nazionale
________________________________________________
- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO NESSUN PROVVEDIMENTO
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.10
TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 13.10. 2016
Oggetto: deferimento di
- sig. Boscia Pierluigi nella sua qualità di tesserato.
***
PREMESSO che a seguito di un esposto datato 25 maggio 2016 del tesserato Mario Cirillo, Presidente della
Società Salerno Insieme, dall’esame del quale, ancorché irritualmente presentato alle Istituzioni del CONI,
emergeva la necessità di audire il tesserato Pierluigi Boscia nella sua qualità di responsabile per la FIGH
dell’area 5;
PREMESSO che il Boscia, ripetutamente convocato nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente
normativa federale, ometteva di presentarsi e produceva solo successivamente alla Procura Federale
certificazione medica;
PREMESSO che il Boscia nel mese di maggio 2016 riceveva una email da un tesserato con la quale riferiva
fatti che potevano configurare presunte violazioni di norme federali da parte di soggetti tesserati alla FIGH;
RITENUTO che il tesserato Pierluigi Boscia non rispondendo alle convocazioni della Procura Federale e non
informando, senza indugio, gli organi di giustizia federale preposti ha posto in essere una violazione degli
obblighi ascritti ad ogni tesserato dalla vigente normativa federale.
***
Alla luce di quanto emerso nel corso dell’attività di indagine la Procura Federale con provvedimento datato
14 settembre 2016 deferiva il tesserato Pierluigi Boscia per il combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 3
e 2 comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina.
***
RILEVATO infine che il Boscia faceva pervenire nei termini memoria difensiva con allegate certificazioni
mediche datate 23 giugno 2016 e 8 settembre 2016 attestanti la sussistenza di patologie in atto;
RITENUTO che le violazioni delle normative sopra citate siano state ampiamente provate;
Dopo approfondita valutazione e tenuto conto dei contenuti della memoria prodotta e alla luce di quanto sin
qui esposto
P.Q.M.
Il Tribunale Federale infligge al tesserato Pierluigi Boscia l’inibizione a svolgere ogni attività federale fino a
tutto il 12 dicembre 2016.
F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.11
TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 13.10. 2016
Oggetto: deferimento di
- sig. Abdelwahab Hosameldinne nella sua qualità di tesserato.
***
PREMESSO che a seguito di un esposto datato 25 maggio 2016 del tesserato Mario Cirillo, Presidente della
Società Salerno Insieme, dall’esame del quale, ancorché irritualmente presentato alle Istituzioni del CONI,
emergeva la necessità di audire il tesserato Abdelwahab Hosameldinne nella sua qualità di arbitro federale;
PREMESSO che l’Abdelwahab Hosameldinne, veniva convocato dalla Procura Federale, nelle forme e con le
modalità prescritte dalla vigente normativa federale, per il giorno 15 luglio 2016 in qualità di persona
informata sui fatti, ai sensi dell'art. 44 RGD, convocazione rinnovata per il giorno 25 luglio 2016; a tale
convocazione il tesserato si rendeva inizialmente disponibile, ma con successiva email asseriva di non potersi
presentare adducendo generici motivi di lavoro; la Procura Federale - ritenendo comunque di dovere
procedere all’audizione del tesserato Abdelwahab Hosameldinne - rinnovava la convocazione per il 21 luglio
2016; anche per tale data, il tesserato si rendeva indisponibile senza addurre giustificato e legittimo
impedimento;
PREMESSO che il Procuratore Federale, dall’esame della documentazione contenuta nella sopra richiamata
denuncia, prendeva atto che:
- con email del febbraio 2016 indirizzata al designatore arbitrale dell’area 5, il tesserato Abdelwahab
Hosameldinne richiedeva di non essere più designato sul campo di Marano di Napoli, ma di essere invece
designato su Salerno o Benevento perché sedi più facilmente raggiungibili, email della quale il designatore
ha ritenuto di doverne tenere conto nelle successive designazioni;
- la motivazione addotta dall’ Abdelwahab Hosameldinne di non essere più designato per gare che si
svolgevano a Marano di Napoli, è stata suffragata da riscontri emersi in sede di audizione di altri tesserati,
ma anche da una verifica disposta sui tempi di percorrenza necessari all’arbitro per recarsi dal proprio
domicilio a Marano di Napoli;
- in data 17 maggio 2016, il tesserato Abdelwahab Hosameldinne sottoscriveva una dichiarazione che
consegnava al tesserato Mario Cirillo, da quest’ultimo allegata alla propria denuncia, ove rappresentava una
diversa verità, ovvero che la sua richiesta al designatore arbitrale di non essere impegnato per gare in località
Marano di Napoli sarebbe stata motivata in realtà da irregolarità constatate in occasione delle gare dallo
stesso arbitrate e non già per le difficoltà di raggiungere la suddetta località;
- in data 17 maggio 2016 il tesserato Abdelwahab Hosameldinne inviava una email al responsabile dell’Area
5 ed al designatore arbitrale con la quale informava gli stessi di avere rilasciato dichiarazioni al Cirillo, email
acquisita agli atti della Procura;
PREMESSO che il Procuratore Federale, nell’ambito dell’indagine, ha inoltre preso atto che l’arbitro
Abdelwahab Hosameldinne aveva regolarmente sottoscritto i referti di tutte le gare da lui dirette sul campo
di Marano di Napoli, così attestandone, nell’immediatezza del loro svolgimento, l’assoluta regolarità sia dal
punto di vista formale che sostanziale, inviando tali referti al Giudice Sportivo Territoriale per l’omologazione
delle gare e percependo, per tale attività, i relativi compensi. Lo stesso, invero, non ha mai ritenuto di
informare i competenti organi di giustizia di eventuali irregolarità dallo stesso riscontrate e solo
successivamente denunciate ad altro tesserato, sottoscrittore della denuncia poi irritualmente presentata
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.12
agli organi del CONI;
RITENUTO che il tesserato Abdelwahab Hosameldinne, non rispondendo alle convocazioni della Procura
Federale e non informando, e avrebbe dovuto farlo senza indugio, i preposti organi di giustizia federale di
quanto poi sottoscritto nella dichiarazione rilasciata invece al tesserato Cirillo Mario, abbia, altresì, posto in
essere una grave violazione degli obblighi ascritti ad ogni tesserato dalla vigente normativa.
***
Alla luce di quanto emerso nel corso dell’attività di indagine la Procura Federale con provvedimento datato
14 settembre 2016 deferiva il tesserato Abdelwahab Hosameldinne per il combinato disposto di cui agli artt.
1 comma 3 e 2 comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina.
***
RITENUTO che le violazioni delle normative sopra citata siano state ampiamente provate;
Dopo approfondita valutazione della questione nel suo complesso e preso atto che alla data odierna il Sig.
Abdelwahab Hosameldinne non risulta più essere tesserato alla FIGH, alla luce di quanto sin qui esposto
P.Q.M.
Il Tribunale Federale infligge al Sig. Abdelwahab Hosameldinne la squalifica di mesi dieci.
Detta sanzione avrà decorrenza al momento del tesseramento alla FIGH.
F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.13
TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 13.10. 2016
Oggetto: deferimento di
- sig. Cardone Giovanni nella sua qualità di tesserato.
***
PREMESSO che a seguito di un esposto datato 25 maggio 2016 del tesserato Mario Cirillo, Presidente della
Società Salerno Insieme, dall’esame del quale, ancorché irritualmente presentato alle Istituzioni del CONI,
emergeva la necessità di audire il tesserato Cardone Giovanni nella sua qualità di designatore arbitrale per la
FIGH dell’area 5;
PREMESSO che il Cardone, convocato nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa
federale, veniva audito dalla Procura Federale in data 8 luglio 2016;
PREMESSO che nel corso della citata audizione riferiva in ordine alle modalità e ai criteri adottati per le
designazioni arbitrali dallo stesso effettuate nell’ambito dell’area di sua competenza e dunque anche per le
gare oggetto di indagine a seguito del sopra richiamato esposto. Riferiva inoltre di essere stato destinatario
unitamente al sig. Pierluigi Boscia di una email da parte di un arbitro con contenuti contraddittori rispetto ad
una precedente email con la quale detto arbitro chiedeva di essere designato solo per determinate sedi
perché più facilmente raggiungibili. Della suddetta email, che produceva alla Procura Federale, informava
tempestivamente per le vie brevi il sig. Boscia dal quale riceveva rassicurazioni circa il diretto interessamento
da parte dello stesso, motivo questo che lo aveva indotto a ritenere di non dovere informare gli organi di
giustizia federale.
***
Alla luce di quanto emerso nel corso dell’attività di indagine la Procura Federale con provvedimento datato
14 settembre 2016 deferiva il tesserato Giovanni Cardone ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento
Giustizia e Disciplina.
***
RILEVATO infine che il Cardone faceva pervenire nei termini memoria difensiva;
RITENUTO che le violazioni della normativa sopra citata sia stata ampiamente provata;
Dopo approfondita valutazione e tenuto conto dei contenuti della memoria prodotta e alla luce di quanto sin
qui esposto
P.Q.M.
Il Tribunale Federale infligge al tesserato Giovanni Cardone la squalifica fino a tutto il 12 novembre 2016.
F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.14
TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 12.10.2016
Oggetto: deferimento di
-
Sig. Mario Cirillo, quale tesserato della Società Salerno Insieme.
***
PREMESSO che, a seguito del trasferimento “brevi manu” ad opera del Procuratore Generale dello Sport del
CONI di un “esposto con richiesta di apertura di procedimento di indagine e controllo anche ex art. 23 Statuto
CONI”, datato 25 maggio 2016, la Procura Federale, sebbene tale esposto risultasse irritualmente presentato
alle Istituzioni del CONI, esperiva i dovuti accertamenti;
PREMESSO che l’esponente Mario Cirillo, Presidente della Società Salerno Insieme, ripetutamente convocato
nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa federale, ometteva di presentarsi senza
addurre legittimo giustificato impedimento;
PREMESSO che il Cirillo pur essendo venuto a conoscenza nel corso della sua indagine “personale” di fatti ed
eventi che a suo dire avrebbero configurato gravi violazioni di norme federali da parte di soggetti tesserati
alla FIGH e che deliberatamente ha omesso di informare, senza indugio, i competenti organi preposti;
RILEVATO che l’attività di indagine ha concluso per l’infondatezza dell’impianto accusatorio di cui all’esposto,
con alcune denunce addirittura dettate da una evidente non conoscenza delle norme federali vigenti (valga
per tutte la citazione fatta dal Cirillo relativa al numero di giocatori per squadra necessari a disputare
regolarmente una partita), infondatezza che coniugata alla mancata collaborazione con l’organo inquirente,
fa insorgere seri interrogativi sulle reali motivazioni che hanno indotto il Cirillo a presentare l’esposto;
RILEVATO altresì che gli assunti di cui all’esposto sono stati smentiti in fase di indagine e che le presunte
violazioni denunciate non risultano vere per tabulas;
Considerato che per dare supporto al contenuto del suo esposto il Cirillo ha allegato strumentalmente
precedenti ricorsi avverso l’istituzione federale, i quali hanno già costituito oggetto di valutazione da parte
sia degli organi di giustizia endofederale che di quelli del CONI, all’esito dei quali nulla è emerso a carico della
FIGH;
RILEVATO infine che la esaustiva attività di indagine ha trovato positivo riscontro da parte della Procura
Generale dello Sport del CONI.
***
Alla luce di quanto emerso nel corso dell’approfondita attività di indagine, la Procura Federale con
provvedimento datato 14 settembre 2016, deferiva il tesserato Mario Cirillo, quale tesserato della Società
Salerno Insieme, per il combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 3 e 2 comma 2 del Regolamento Giustizia
e Disciplina.
***
RITENUTO che le violazioni delle normative sopra citate siano state ampiamente provate;
Dopo approfondita valutazione della questione nel suo complesso; preso atto che alla data odierna il Sig.
Mario Cirillo non risulta più essere tesserato alla FIGH; alla luce di quanto sin qui esposto
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.15
P.Q.M.
Il Tribunale Federale infligge al Sig. Mario Cirillo l’inibizione a svolgere ogni attività federale per mesi dieci.
Detta sanzione avrà decorrenza al momento del tesseramento alla FIGH.
F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.16
TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 12.10. 2016
Oggetto: deferimento di
- Sig. Pizzimenti Domenico, quale tesserato della Società ASD Polisportiva Reggio Centro
- Società ASD Polisportiva Reggio Centro, cod. fed. 2778
***
PREMESSO che a seguito di un esposto datato 25 maggio 2016 del tesserato Mario Cirillo, Presidente della
Società Salerno Insieme, dall’esame del quale, ancorché irritualmente presentato alle Istituzioni del CONI,
emergeva la necessità di effettuare, avvalendosi della Segreteria Generale, una verifica sia sulle società
partecipanti ai campionati U12 oggetto della denuncia che sulle società partecipanti ai campionati U12 su
tutto il territorio nazionale, per accertare il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria
per lo svolgimento dell’attività agonistica;
PREMESSO che sulla base di detta disposizione la Segreteria Generale richiedeva, nelle forme e con le
modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;
RILEVATO che il tesserato Pizzimenti Domenico, nella sua qualità di legale rappresentante della società in
oggetto, ometteva di corrispondere a detta richiesta.
***
All’esito di quanto emerso nel corso dell’attività di indagine la Procura Federale con provvedimento datato
14 settembre 2016 deferiva:
- il tesserato Pizzimenti Domenico nella sua qualità di legale rappresentante della Società ASD Polisportiva
Reggio Centro, cod. fed. 2778, per il combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 13 del Regolamento
Organico e degli artt. 3, 5 comma 1 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Polisportiva Reggio Centro, cod. fed. 2778, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento Giustizia e Disciplina.
***
RILEVATO che la Società nella persona del legale rappresentante faceva pervenire nei termini memoria
difensiva;
RITENUTO che le violazioni delle normative sopra citate siano state ampiamente provate;
Dopo approfondita valutazione e tenuto conto dei contenuti della memoria prodotta e alla luce di quanto sin
qui esposto
P.Q.M.
Il Tribunale Federale infligge:
- al Sig. Pizzimenti Domenico, nella sua qualità in atti, l’inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto
l’11 novembre 2016;
- alla Società ASD Polisportiva Reggio Centro, cod. fed. 2778, l’ammenda di euro 50,00.
F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.17
TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 12.10. 2016
Oggetto: deferimento di
- Sig. Toscano Bruno, quale tesserato della Società ASD Polisportiva REGMES
- Società ASD Polisportiva REGMES, cod. fed. 2899
***
PREMESSO che a seguito di un esposto datato 25 maggio 2016 del tesserato Mario Cirillo, Presidente della
Società Salerno Insieme, dall’esame del quale, ancorché irritualmente presentato alle Istituzioni del CONI,
emergeva la necessità di effettuare, avvalendosi della Segreteria Generale, una verifica sia sulle società
partecipanti ai campionati U12 oggetto della denuncia che sulle società partecipanti ai campionati U12 su
tutto il territorio nazionale, per accertare il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria
per lo svolgimento dell’attività agonistica;
PREMESSO che sulla base di detta disposizione la Segreteria Generale richiedeva, nelle forme e con le
modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;
RILEVATO che il tesserato Toscano Bruno, nella sua qualità di legale rappresentante della società in oggetto,
ometteva di corrispondere a detta richiesta.
***
All’esito di quanto emerso nel corso dell’attività di indagine la Procura Federale con provvedimento datato
14 settembre 2016 deferiva:
- il tesserato Toscano Bruno nella sua qualità di legale rappresentante della Società ASD Polisportiva REGMES,
cod. fed. 2899, per il combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 13 del Regolamento Organico e degli artt.
3, 5 comma 1 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Polisportiva REGMES, cod. fed. 2899, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento Giustizia e Disciplina.
***
RILEVATO che la Società nella persona del legale rappresentante faceva pervenire nei termini memoria
difensiva;
RITENUTO che le violazioni delle normative sopra citate siano state ampiamente provate;
Dopo approfondita valutazione e tenuto conto dei contenuti della memoria prodotta e alla luce di quanto sin
qui esposto
P.Q.M.
Il Tribunale Federale infligge:
- al Sig. Toscano Bruno, nella sua qualità in atti, l’inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto l’11
novembre 2016;
- alla Società ASD Polisportiva REGMES, cod. fed. 2899, l’ammenda di euro 50,00.
F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.18
TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 12.10. 2016
Oggetto: deferimento di
- Sig. Buda Carmelo, quale tesserato della Società ASD Polisportiva Montalbetti
- Società ASD Polisportiva Montalbetti, cod. fed. 3295
***
PREMESSO che a seguito di un esposto datato 25 maggio 2016 del tesserato Mario Cirillo, Presidente della
Società Salerno Insieme, dall’esame del quale, ancorché irritualmente presentato alle Istituzioni del CONI,
emergeva la necessità di effettuare, avvalendosi della Segreteria Generale, una verifica sia sulle società
partecipanti ai campionati U12 oggetto della denuncia che sulle società partecipanti ai campionati U12 su
tutto il territorio nazionale, per accertare il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria
per lo svolgimento dell’attività agonistica;
PREMESSO che sulla base di detta disposizione la Segreteria Generale richiedeva, nelle forme e con le
modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;
RILEVATO che il tesserato Buda Carmelo, nella sua qualità di legale rappresentante della società in oggetto,
ometteva di corrispondere a detta richiesta.
***
All’esito di quanto emerso nel corso dell’attività di indagine la Procura Federale con provvedimento datato
14 settembre 2016 deferiva:
- il tesserato Buda Carmelo nella sua qualità di legale rappresentante della Società ASD Polisportiva
Montalbetti, cod. fed. 3295, per il combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 13 del Regolamento Organico
e degli artt. 3, 5 comma 1 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Polisportiva Montalbetti, cod. fed. 3295, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento Giustizia e Disciplina.
***
RILEVATO che la Società nella persona del legale rappresentante faceva pervenire nei termini memoria
difensiva;
RITENUTO che le violazioni delle normative sopra citate siano state ampiamente provate;
Dopo approfondita valutazione e tenuto conto dei contenuti della memoria prodotta e alla luce di quanto sin
qui esposto
P.Q.M.
Il Tribunale Federale infligge:
- al Sig. Buda Carmelo, nella sua qualità in atti, l’inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto l’11
novembre 2016;
- alla Società ASD Polisportiva Montalbetti, cod. fed. 3295, l’ammenda di euro 50,00.
F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.19
TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 12.10. 2016
Oggetto: deferimento di
- Sig.ra Vorzillo Rosa, quale tesserata della Società ASD Italia Villaricca
- Società ASD Italia Villaricca, cod. fed. 3402
***
PREMESSO che a seguito di un esposto datato 25 maggio 2016 del tesserato Mario Cirillo, Presidente della
Società Salerno Insieme, dall’esame del quale, ancorché irritualmente presentato alle Istituzioni del CONI,
emergeva la necessità di effettuare, avvalendosi della Segreteria Generale, una verifica sia sulle società
partecipanti ai campionati U12 oggetto della denuncia che sulle società partecipanti ai campionati U12 su
tutto il territorio nazionale, per accertare il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria
per lo svolgimento dell’attività agonistica;
PREMESSO che sulla base di detta disposizione la Segreteria Generale richiedeva, nelle forme e con le
modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;
RILEVATO che la tesserata Vorzillo Rosa, nella sua qualità di legale rappresentante della società in oggetto,
ometteva di corrispondere a detta richiesta.
***
All’esito di quanto emerso nel corso dell’attività di indagine la Procura Federale con provvedimento datato
14 settembre 2016 deferiva:
- la tesserata Vorzillo Rosa nella sua qualità di legale rappresentante della Società ASD Italia Villaricca, cod.
fed. 3402, per il combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 13 del Regolamento Organico e degli artt. 3, 5
comma 1 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Italia Villaricca, cod. fed. 3402, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
Giustizia e Disciplina.
***
RILEVATO che la Società nella persona del legale rappresentante faceva pervenire nei termini memoria
difensiva;
RITENUTO che le violazioni delle normative sopra citate siano state ampiamente provate;
Dopo approfondita valutazione e tenuto conto dei contenuti della memoria prodotta e alla luce di quanto sin
qui esposto
P.Q.M.
Il Tribunale Federale infligge:
- alla Sig.ra Vorzillo Rosa, nella sua qualità in atti, l’inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto l’11
novembre 2016;
- alla Società ASD Italia Villaricca, cod. fed. 3402, l’ammenda di euro 50,00.
F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.20
TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 12.10. 2016
Oggetto: deferimento di
- Sig.ra Esposito Grazia, quale tesserata della Società ASD Monteleone
- Società ASD Monteleone, cod. fed. 3406
***
PREMESSO che a seguito di un esposto datato 25 maggio 2016 del tesserato Mario Cirillo, Presidente della
Società Salerno Insieme, dall’esame del quale, ancorché irritualmente presentato alle Istituzioni del CONI,
emergeva la necessità di effettuare, avvalendosi della Segreteria Generale, una verifica sia sulle società
partecipanti ai campionati U12 oggetto della denuncia che sulle società partecipanti ai campionati U12 su
tutto il territorio nazionale, per accertare il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria
per lo svolgimento dell’attività agonistica;
PREMESSO che sulla base di detta disposizione la Segreteria Generale richiedeva, nelle forme e con le
modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;
RILEVATO che la tesserata Esposito Grazia, nella sua qualità di legale rappresentante della società in oggetto,
ometteva di corrispondere a detta richiesta.
***
All’esito di quanto emerso nel corso dell’attività di indagine la Procura Federale con provvedimento datato
14 settembre 2016 deferiva:
- la tesserata Esposito Grazia nella sua qualità di legale rappresentante della Società ASD Monteleone, cod.
fed. 3406, per il combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 13 del Regolamento Organico e degli artt. 3, 5
comma 1 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Monteleone, cod. fed. 3406, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
Giustizia e Disciplina.
***
RILEVATO che la Società nella persona del legale rappresentante faceva pervenire nei termini memoria
difensiva;
RITENUTO che le violazioni delle normative sopra citate siano state ampiamente provate;
Dopo approfondita valutazione e tenuto conto dei contenuti della memoria prodotta e alla luce di quanto sin
qui esposto
P.Q.M.
Il Tribunale Federale infligge:
- la Sig.ra Esposito Grazia, nella sua qualità in atti, l’inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto
l’11 novembre 2016;
- alla Società ASD Monteleone, cod. fed. 3406, l’ammenda di euro 50,00.
F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.21
TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 12.10. 2016
Oggetto: deferimento di
- Sig. Ferrillo Liborio, quale tesserato della Società ASD HC S. Rocco Marano
- Società ASD HC S. Rocco Marano, cod. fed. 3408
***
PREMESSO che a seguito di un esposto datato 25 maggio 2016 del tesserato Mario Cirillo, Presidente della
Società Salerno Insieme, dall’esame del quale, ancorché irritualmente presentato alle Istituzioni del CONI,
emergeva la necessità di effettuare, avvalendosi della Segreteria Generale, una verifica sia sulle società
partecipanti ai campionati U12 oggetto della denuncia che sulle società partecipanti ai campionati U12 su
tutto il territorio nazionale, per accertare il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria
per lo svolgimento dell’attività agonistica;
PREMESSO che sulla base di detta disposizione la Segreteria Generale richiedeva, nelle forme e con le
modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;
RILEVATO che il tesserato Ferrillo Liborio, nella sua qualità di legale rappresentante della società in oggetto,
ometteva di corrispondere a detta richiesta.
***
All’esito di quanto emerso nel corso dell’attività di indagine la Procura Federale con provvedimento datato
14 settembre 2016 deferiva:
- il tesserato Ferrillo Liborio nella sua qualità di legale rappresentante della Società ASD HC S. Rocco Marano,
cod. fed. 3408, per il combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 13 del Regolamento Organico e degli artt.
3, 5 comma 1 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD HC S. Rocco Marano, cod. fed. 3408, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento Giustizia e Disciplina.
***
RILEVATO che la Società nella persona del legale rappresentante faceva pervenire nei termini memoria
difensiva;
RITENUTO che le violazioni delle normative sopra citate siano state ampiamente provate;
Dopo approfondita valutazione e tenuto conto dei contenuti della memoria prodotta e alla luce di quanto sin
qui esposto
P.Q.M.
Il Tribunale Federale infligge:
- al Sig. Ferrillo Liborio, nella sua qualità in atti, l’inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto l’11
novembre 2016;
- alla Società ASD HC S. Rocco Marano, cod. fed. 3408, l’ammenda di euro 50,00.
F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.22
TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 12.10. 2016
Oggetto: deferimento di
- Sig.ra Tagliaferri Iole, quale tesserata della Società ASD Euro Sport Academy
- Società ASD Euro Sport Academy cod. fed. 3893
***
PREMESSO che a seguito di un esposto datato 25 maggio 2016 del tesserato Mario Cirillo, Presidente della
Società Salerno Insieme, dall’esame del quale, ancorché irritualmente presentato alle Istituzioni del CONI,
emergeva la necessità di effettuare, avvalendosi della Segreteria Generale, una verifica sia sulle società
partecipanti ai campionati U12 oggetto della denuncia che sulle società partecipanti ai campionati U12 su
tutto il territorio nazionale, per accertare il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria
per lo svolgimento dell’attività agonistica;
PREMESSO che sulla base di detta disposizione la Segreteria Generale richiedeva, nelle forme e con le
modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;
RILEVATO che il tesserato Tagliaferri Iole, nella sua qualità di legale rappresentante della società in oggetto,
ometteva di corrispondere a detta richiesta.
***
All’esito di quanto emerso nel corso dell’attività di indagine la Procura Federale con provvedimento datato
14 settembre 2016 deferiva:
- il tesserato Tagliaferri Iole nella sua qualità di legale rappresentante della Società ASD Euro Sport Academy,
cod. fed. 3893, per il combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 13 del Regolamento Organico e degli artt.
3, 5 comma 1 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Euro Sport Academy, cod. fed. 3893, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento Giustizia e Disciplina.
***
RILEVATO che la Società nella persona del legale rappresentante faceva pervenire nei termini memoria
difensiva;
RITENUTO che le violazioni delle normative sopra citate siano state ampiamente provate;
Dopo approfondita valutazione e tenuto conto dei contenuti della memoria prodotta e alla luce di quanto sin
qui esposto
P.Q.M.
Il Tribunale Federale infligge:
- la Sig.ra Tagliaferri Iole, nella sua qualità in atti, l’inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto l’11
novembre 2016;
- alla Società ASD Euro Sport Academy, cod. fed. 3893, l’ammenda di euro 50,00.
F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu
Comunicato Ufficiale
N° 5 del 26/10/2016
Pag. n.23
TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 12.10. 2016
Oggetto: deferimento di
- Sig. Zingaro Alessio, quale tesserato della Società ASD Edusport
- Società ASD Edusport, cod. fed. 3894
***
PREMESSO che a seguito di un esposto datato 25 maggio 2016 del tesserato Mario Cirillo, Presidente della
Società Salerno Insieme, dall’esame del quale, ancorché irritualmente presentato alle Istituzioni del CONI,
emergeva la necessità di effettuare, avvalendosi della Segreteria Generale, una verifica sia sulle società
partecipanti ai campionati U12 oggetto della denuncia che sulle società partecipanti ai campionati U12 su
tutto il territorio nazionale, per accertare il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria
per lo svolgimento dell’attività agonistica;
PREMESSO che sulla base di detta disposizione la Segreteria Generale richiedeva, nelle forme e con le
modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;
RILEVATO che il tesserato Zingaro Alessio, nella sua qualità di legale rappresentante della società in oggetto,
ometteva di corrispondere a detta richiesta.
***
All’esito di quanto emerso nel corso dell’attività di indagine la Procura Federale con provvedimento datato
14 settembre 2016 deferiva:
- il tesserato Zingaro Alessio nella sua qualità di legale rappresentante della Società ASD Edusport, cod. fed.
3894, per il combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 13 del Regolamento Organico e degli artt. 3, 5
comma 1 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Edusport, cod. fed. 3894, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
Giustizia e Disciplina.
***
RILEVATO che la Società nella persona del legale rappresentante faceva pervenire nei termini memoria
difensiva;
RITENUTO che le violazioni delle normative sopra citate siano state ampiamente provate;
Dopo approfondita valutazione e tenuto conto dei contenuti della memoria prodotta e alla luce di quanto sin
qui esposto
P.Q.M.
Il Tribunale Federale infligge:
- al Sig. Zingaro Alessio, nella sua qualità in atti, l’inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto l’11
novembre 2016;
- alla Società ASD Edusport, cod. fed. 3894, l’ammenda di euro 50,00.
F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu