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Gli assetti della contrattazione
5 aprile 2013
Albini
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Jus 2012
L’accordo sul costo del lavoro
del 23 luglio 1993
- parte prima -
Albini
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Jus 2012
Il contenuto del protocollo
•
•
•
•
Albini
Politica dei redditi e dell’occupazione;
Assetti contrattuali;
Politiche del lavoro;
Sostegno al sistema produttivo.
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Jus 2012
La politica dei redditi
• E’ uno strumento indispensabile della
politica economica finalizzato a conseguire
una crescente equità nella distribuzione del
reddito attraverso il contenimento
dell’inflazione e dei redditi nominali, per
favorire lo sviluppo economico e la crescita
occupazionale mediante l’allargamento della
base produttiva e la competitività delle
imprese.
Albini
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Jus 2012
Il Governo si impegna a ...
• Adottare politiche di bilancio tese ad
ottenere un tasso di inflazione allineato ai
paesi europei;
• Ridurre il debito pubblico ed il deficit dello
Stato;
• Assicurare la stabilità valutaria.
Albini
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Jus 2012
Cui consegue...
• L‘impegno a creare condizioni per dare
efficienza e competitività alle imprese ed
alla P.A. ;
• L’impegno, reso possibile dalla riduzione
dell’inflazione, a mantenere il potere
d’acquisto dei salari.
• L’impegno a politiche di bilancio tese ad
allineare il costo del denaro a quello del
resto d’Europa.
Albini
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Jus 2012
In particolare...
• I titolari di imprese (fra cui lo Stato) ed i
pubblici gestori di imprese si impegnano a
perseguire efficienza, innovazione e
sviluppo per contenere i prezzi;
• Il Governo, come datore di lavoro, terrà un
comportamento coerente anche nella
contrattazione delle retribuzioni dei
pubblici dipendenti e nelle dinamiche
salariali non soggette alla contrattazione
Albini
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Jus 2012
Le parti sociali invece ...
• Si impegnano a perseguire comportamenti,
politiche contrattuali e politiche salariali
coerenti con gli obiettivi di inflazione
programmata..
• “La rivoluzione copernicana delle relazioni
industriali”.
Albini
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Jus 2012
Gli assetti della contrattazione
• Prevedono:
• un contratto collettivo nazionale di lavoro
di categoria;
• un secondo livello di contrattazione,
aziendale o alternativamente territoriale,
laddove previsto, secondo l’attuale prassi,
nell’ambito di specifici settori.
Albini
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Jus 2012
Il contratto nazionale
• Le parti concordano che il ccnl avrà due
parti:
– una di durata quadriennale per la materia
“normativa”,
– l’altra di durata biennale per la parte
“economica”.
Albini
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Jus 2012
In particolare ...
• La dinamica degli effetti economici del
contratto sarà coerente con i tassi di
inflazione programmata.
• Si terrà conto dell’obiettivo della
salvaguardia del potere d’acquisto dei
salari, delle tendenze generali dell’economia
e del mercato del lavoro, del raffronto
competitivo e degli andamenti specifici del
settore.
Albini
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Jus 2012
In sede di rinnovo ...
• Ulteriori elementi di riferimento del
negoziato saranno costituiti dalla
comparazione fra l’inflazione programmata
e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, da valutare anche alla
luce delle eventuali variazioni delle ragioni
di scambio del paese, nonché
dell’andamento delle retribuzioni.
Albini
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Jus 2012
La contrattazione aziendale
• La contrattazione aziendale riguarda
materie e istituti diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli retributivi propri del ccnl.
• Le erogazioni del livello di contrattazione
aziendale sono strettamente correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi concordati fra le parti aventi
come obiettivo incrementi di produttività,
di qualità e di altri elementi di
competitività nonché di redditività.
Albini
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Jus 2012
L’accordo Quadro
23 gennaio 2009
- parte seconda -
Albini
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Jus 2012
Una soluzione “universale”
• A Palazzo Chigi il 22 gennaio 2009 il
Governo (datore di lavoro pubblico), le
associazioni di rappresentanza
datoriale sottoscrivono con tutti i
sindacati (tranne la Cgil) un accordo
quadro per la riforma degli assetti
della contrattazione collettiva.
Albini
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Jus 2012
Una soluzione “sperimentale”
• L’intesa ha carattere sperimentale e per
la durata di 4 anni, sostituisce
integralmente le regole già definite nel
paragrafo “2. Assetti contrattuali” del
Protocollo sottoscritto fra Governo e
parti sociali il 23 luglio 1993 su “Politica
dei redditi e dell’occupazione, assetti
contrattuali, politiche del lavoro e
sostegno al sistema produttivo”.
•
Albini
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Jus 2012
Una soluzione “su due livelli”

un contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria con vigenza triennale sia
per la parte normativa che per la parte
economica

un secondo livello di contrattazione,
aziendale o alternativamente territoriale,
laddove previsto, secondo l’attuale prassi,
nell’ambito di specifici settori, con vigenza
triennale nel rispetto del principio di non
sovrapposizione dei cicli negoziali.
Albini
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Jus 2012
La funzione del contratto nazionale
• il contratto collettivo nazionale di lavoro
di categoria ha la funzione di garantire
la certezza dei trattamenti economici e
normativi comuni per tutti i lavoratori del
settore ovunque impiegati nel territorio
nazionale, tenuto conto della
tendenziale omogeneizzazione delle
normative nazionali in materia di lavoro
determinata dalla appartenenza
all’Unione europea.
Albini
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Jus 2012
Il contratto nazionale “sovraordinato”
• il contratto collettivo nazionale di lavoro
di categoria definisce inoltre le materie
affidate alla contrattazione di secondo
livello, tenendo conto delle diverse
specificità settoriali.
• Un principio di gerarchia nelle fonti ?
Albini
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Jus 2012
Il contratto nazionale “dei minimi”
• il contratto collettivo nazionale di lavoro
di categoria determina l’aumento dei
minimi tabellari in coerenza con
l’indicatore della dinamica inflativa di cui
al punto 2.2., da applicare su una base
di computo come indicata nello stesso
punto 2.2.
Albini
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Jus 2012
L’IPCA per il contratto nazionale
• Si è scelto un indicatore della crescita
dei prezzi al consumo per il triennio - in
sostituzione del tasso di inflazione
programmata – un nuovo indice
previsionale costruito sulla base
dell’IPCA (l’indice dei prezzi al consumo
armonizzato in ambito europeo per
l’Italia), depurato dalla dinamica dei
prezzi energetici importati.
Albini
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Jus 2012
Gli scostamenti fra previsione e realtà
• Si procederà alla verifica circa eventuali
scostamenti tra l’inflazione prevista e quella
reale effettivamente osservata, considerando
i due indici sempre al netto dei prodotti
energetici importati.
•
• La verifica circa la significatività degli
eventuali
scostamenti
registratisi
sarà
effettuata dal Comitato costituito a livello
interconfederale quale specifica sede di
monitoraggio, analisi e raccordo sistematico
della funzionalità del presente accordo.
Albini
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Jus 2012
Procedure e rispetto dei tempi
• Il contratto nazionale definisce le procedure nonché i
tempi di apertura dei negoziati.
• Le proposte per il rinnovo saranno presentate in
tempo utile per consentire l’apertura della trattativa
sei mesi prima della scadenza del contratto.Durante i
sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla
scadenza
e
comunque
per
un
periodo
complessivamente pari a sette mesi dalla data di
presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno
ad azioni dirette.
Albini
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Jus 2012
Il contenzioso “confederale”
• Qualora dopo sei mesi dalla scadenza il
contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria non sia stato ancora rinnovato, le
parti stipulanti riferiranno alle rispettive
Confederazioni le ragioni che non hanno
consentito il raggiungimento dell’accordo per
il rinnovo del contratto.
• Comitato paritetico interconfederale
Albini
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Jus 2012
Il contratto di secondo livello
• La contrattazione di secondo livello si
esercita per le materie delegate, in tutto
o in parte, dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria e dalla
legge e deve riguardare materie ed
istituti che non siano già stati negoziati
in altri livelli di contrattazione, secondo il
principio del “ne bis in idem”.
Albini
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Jus 2012
Triennalità e non sovrapposizione
• Gli accordi di secondo livello hanno
durata triennale e sono rinnovabili nel
rispetto del principio dell’autonomia dei
cicli negoziali al fine di evitare
sovrapposizioni con i tempi di rinnovo
del contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria.
Albini
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Jus 2012
I contenuti economici
• è consentita l’istituzione di un premio
variabile calcolato solo con riferimento ai
risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi, concordati fra le parti, aventi
come obiettivo incrementi di produttività, di
qualità, di redditività, di efficacia, di
innovazione, di efficienza organizzativa ed
altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento
della competitività aziendale nonché ai
risultati legati all’andamento economico
dell’impresa.
Albini
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Jus 2012
Il nodo della territorialità
• Nel caso di contratti territoriali, laddove
previsti, secondo l’attuale prassi,
nell’ambito di specifici settori, i criteri di
misurazione e valutazione economica
della produttività, della qualità e degli
altri elementi di competitività, devono
essere determinati sulla base di
indicatori assunti a livello territoriale con
riferimento alla specificità di tutte le
imprese del settore.
Albini
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Jus 2012
L’elemento di garanzia retributiva
• I contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria
possono stabilire che sia riconosciuto un importo,, a
titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei
lavoratori dipendenti da aziende nelle quali non si
esercita la contrattazione di secondo livello e che non
percepiscono altri trattamenti economici individuali o
collettivi oltre a quanto spettante per contratto
collettivo nazionale di categoria .Il beneficio sarà
determinato con riferimento alla situazione rilevata
nell’ultimo quadriennio.
Albini
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Jus 2012
L’elemento della “discordia”
• Viene definita la possibilità per il contratto
collettivo nazionale di categoria di definire
apposite procedure e modalità per modificare
in tutto o in parte, anche in via sperimentale,
singoli istituti economici e normativi del ccnl.
• Derogabilità per gestire situazioni di crisi
aziendali o favorire lo sviluppo economico ed
occupazionale.
Albini
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Jus 2012
L’accordo Interconfederale
15 aprile 2009
- per Confindustria -
Albini
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Jus 2012
Conferma la “sperimentalità”
• L’intesa ha carattere sperimentale e per
la durata di 4 anni, sostituisce
integralmente le regole già definite nel
paragrafo “2. Assetti contrattuali” del
Protocollo sottoscritto fra Governo e
parti sociali il 23 luglio 1993 su “Politica
dei redditi e dell’occupazione, assetti
contrattuali, politiche del lavoro e
sostegno al sistema produttivo”.
•
Albini
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Jus 2012
Conferma i “due livelli”

un contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria con vigenza triennale sia
per la parte normativa che per la parte
economica

un secondo livello di contrattazione,
aziendale o alternativamente territoriale,
laddove previsto, secondo l’attuale prassi,
nell’ambito di specifici settori, con vigenza
triennale nel rispetto del principio di non
sovrapposizione dei cicli negoziali.
Albini
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Jus 2012
Conferma la funzione del ccnl
• il contratto collettivo nazionale di lavoro
di categoria ha la funzione di garantire
la certezza dei trattamenti economici e
normativi comuni per tutti i lavoratori del
settore ovunque impiegati nel territorio
nazionale, tenuto conto della
tendenziale omogeneizzazione delle
normative nazionali in materia di lavoro
determinata dalla appartenenza
all’Unione europea.
Albini
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Jus 2012
La natura “sovraordinata”
• il contratto collettivo nazionale di lavoro
di categoria definisce inoltre le materie
affidate alla contrattazione di secondo
livello, tenendo conto delle diverse
specificità settoriali.
• Un principio di gerarchia nelle fonti ?
Albini
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Jus 2012
Disciplina la “derogabilità del ccnl”
• L’accordo interconfederale conferma il
demando alla contrattazione collettiva di
settore per le deroghe.
• Saranno i ccnl a stabilire condizioni e
procedure per introdurre una disciplina per
consentire con accordo aziendale di
fissare “deroghe” (in peius) alla disciplina
del contratto collettivo nazionale di
categoria.
• Sindacalmente … un “vulnus” …
Albini
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Jus 2012
Il ccnl metalmeccanici 15.10.2009
Il famoso articolo 4 bis
… possono essere realizzate specifiche intese
modificative di uno o più istituti disciplinati dal
presente ccnl …
… intese definite a livello aziendale con
l’assistenza delle strutture territoriali delle
organizzazioni
sindacali
stipulanti
che
sottoscrivono in quanto coerenti con quanto
previsto al comma precedente …
Albini
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Jus 2012
Il ccnl metalmeccanici 15.10.2009
Il famoso articolo 4 bis (segue)
… le intese modificative dovranno indicare gli
obiettivi che si intendono perseguire
(crisi/sviluppo) i riferimenti puntuali alle norme
del ccnl oggetto di modifica, le pattuizioni a
garanzia dell’esigibilità dell’accordo …
… le intese non potranno riguardare minimi,
aumenti periodici di anzianità, diritti individuali
derivanti da norme inderogabili di legge
Albini
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Jus 2012
Il ccnl metalmeccanici 15.10.2009
Il famoso articolo 4 bis (segue)
… le intese modificative dono trasmesse
per la loro validazione alle parti
stipulanti in ccnl e, in assenza del loro
pronunciamento, trascorsi 20 giorni di
calendario, acquisiscono efficacia e
modificano, per le materie e la durata
definita, le relative clausole del ccnl …
Albini
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Jus 2012
L’accordo Interconfederale
28 giugno 2011
- per Confindustria -
Albini
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Jus 2012
Tre i campi di intervento.
• La misurazione della rappresentatività
sindacale dentro e fuori dai luoghi di
lavoro;
• L’effettività della contrattazione e
l’esigibilità delle intese sottoscritte;
• La disciplina della derogabilità del
contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria.
Albini
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Jus 2012
La funzione del contratto nazionale
• “il contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria ha la funzione di
garantire la certezza dei trattamenti
economici e normativi comuni per tutti i
lavoratori del settore ovunque impiegati
nel territorio nazionale”
Albini
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Jus 2012
La contrattazione aziendale
• La contrattazione collettiva aziendale
si esercita per le materie delegate, in
tutto o in parte, dal contratto
collettivo nazionale di lavoro di
categoria o dalla legge.
• Un doppio demando: dalla legge e dal
ccnl
Albini
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Jus 2012
Le articolazioni contrattuali
• il contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria può definire, anche
sperimentalmente, specifiche intese
modificative delle regolamentazioni contenute
nei ccnl nei limiti e con le procedure stabilite
dagli stessi ccnl.
• Ove non previste e in attesa dei rinnovi dei
CCNL, i contratti collettivi aziendali conclusi
con le rsu d’intesa con “le organizzazioni
sindacali territoriali firmatarie del presente AI”
potranno definire intese modificative.
Albini
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Jus 2012
Con quali limiti …
• Al fine di gestire situazioni di crisi o in
presenza di investimenti significativi …
• … con riferimento agli istituti del contratto
collettivo nazionale che disciplinano la
prestazione lavorativa, gli orari e
l’organizzazione del lavoro.
• Le intese modificative esplicano l’efficacia
generale come disciplinata ne l presente
accordo .
Albini
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Jus 2012
L’articolo 8 del decreto legge
13 agosto 2011 convertito in
legge 14 settembre 2011 n.148
Albini
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Jus 2012
Il primo comma …
• i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei
lavoratori comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale ovvero
dalle rappresentanze sindacali operanti in
azienda possono realizzare specifiche intese
finalizzate alla maggiore occupazione, alla
qualità dei contratti di lavoro, alla emersione
del lavoro irregolare, agli incrementi di
competitività e di salario, alla gestione delle
crisi aziendali e occupazionali, agli
investimenti e all’avvio di nuove attività.
Albini
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Jus 2012
Il secondo comma …
• Le specifiche intese di cui al comma 1
possono riguardare la regolazione
delle materie inerenti l’organizzazione
del lavoro e della produzione incluse
quelle relative: a) agli impianti
audiovisivi e all’introduzione di nuove
tecnologie; … (segue)
Albini
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Jus 2012
Il secondo comma …
• Segue … b) alle mansioni del lavoratore, ala
classificazione e inquadramento del
personale; ai contratti a termine, ai
contratti a orario ridotto, modulato o
flessibile, al regime della solidarietà negli
appalti e ai casi di ricorso alla
somministrazione di lavoro; d) alla disciplina
dell’orario di lavoro; e) alla modalità di
assunzione e disciplina del rapporto di
lavoro, comprese le co.co.pro e le partite
IVA, alla trasformazione e conversione dei
contratti di lavoro e …
Albini
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Jus 2012
Il secondo comma …
• Segue … e alle conseguenze del
recesso dal rapporto di lavoro, fatta
eccezione per il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento
della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio.
Albini
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Jus 2012
Il comma 2 bis …
• Fermo restando il rispetto della
Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle
normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche
intese di cui al comma 1 operano anche in
deroga alle leggi che disciplinano le materie
richiamate dal comma 2 ed alle relative
regolamentazioni contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
Albini
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Jus 2012
Il terza comma …
• Le disposizioni contenute in contratti
collettivi aziendali vigenti, approvati e
sottoscritti prima dell’accordo
interconfederale del 28 giugno 2011
tra le parti sociali, sono efficaci nei
confronti di tutto il personale delle
unità produttive cui il contratto
stesso si riferisce a condizione che
sia stato approvato con votazione a
maggioranza dei lavoratori.
Albini
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Jus 2012
Linee programmatiche per la
crescita della produttività e della
competitività in Italia
Palazzo Chigi, 21 novembre 2012
Albini
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Jus 2012
Le ragioni delle “Linee
programmatiche per la
crescita della produttività e
della competitività in Italia
- parte prima-
Albini
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Jus 2012
La prima richiesta del governo
 Eliminare dalla contrattazione collettiva
nazionale ogni forma di indicizzazione
automatica dei salari .
 La “vexata quaestio” dell’indice IPCA
inteso come indicizzatore automatico
anziché quale indicatore di riferimento
per la contrattazione di categoria.
55
Albini
Jus 2012
La seconda richiesta …
 Definire un’ampia intesa per consentire un
recupero di produttività del lavoro anche al
fine di giustificare l’appostamento di
risorse per la detassazione del salario di
produttività.
 La necessità di adottare criteri per dare
selettività alle misure e rendere davvero
efficaci le politiche di premialità.
56
Albini
Jus 2012
La costruzione di una piattaforma
comune…
 Viene definita una piattaforma negoziale da
parte delle associazioni datoriali partendo
da un documento master di ben 27 pagine
che si riduce a 6 pagine su 7 punti.
 L’obiettivo comune è un accordo entro il
18 ottobre 2012, in tempo utile per il
Consiglio europeo.
57
Albini
Jus 2012
I contenuti delle “Linee
programmatiche per la
crescita della produttività e
della competitività in Italia
- parte seconda -
Albini
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Jus 2012
I capitoli del documento
 Premessa
 Considerazioni introduttive
 Relazioni industriali e contrattazione collettiva
 Rappresentanza
 La partecipazione dei lavoratori nell’impresa
 Formazione e occupabilità delle persone
 Mercato del lavoro e solidarietà intergenerazionale
 Contrattazione collettiva per la produttività
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Albini
Jus 2012
Premessa “di principio”
 Valorizzazione della contrattazione collettiva quale strumento
per la produttività e la competitività.
 Rispetto dell’autonomia contrattuale (per i contenuti) e attesa
di determinazioni conseguentemente coerenti di Governo e
Parlamento.
 Necessità (per sostegno e promozione) di misure strutturali di
incentivazione fiscale e contributiva degli accordi collettivi
finalizzati alla crescita della produttività.
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Albini
Jus 2012
La condizionalità “politica”
 Le parti firmatarie concordano :
 la soglia di reddito fino alla quale applicare le agevolazioni
promesse dal Governo( redditi da lavoro dipendente fino a
40 mila euro lordi annui);
 la misura della detassazione 10%
 L’elevazione della decontribuzione, come fissata nel patto
per il welfare del 2007 (legge 247/2007), fino al 5% .
 Il Governo si dichiara indisponibile sulla decontribuzione.
61
Albini
Jus 2012
Relazioni industriali e contrattazione
collettiva
 Obiettivo comune: relazioni industriali capaci di
creare condizioni di competitività e produttività tali
da rafforzare sistema produttivo, occupazione e
retribuzioni.
 L’impianto è quello dell’accordo interconfederale del
28 giugno 2011: due livelli di contrattazione.
 CCNL come strumento per garantire la certezza
trattamenti comuni per tutti
 Contrattazione di secondo livello (genericità
necessaria) per rispondere alle esigenze della
produttività e della crescita.
62
Albini
Jus 2012
Il contratto collettivo nazionale
 Semplificazione normativa, e una chiara delega alla
contrattazione aziendale su materie che possono
incidere su crescita e produttività (prestazione
lavorativa, orari e organizzazione).
 Dinamica potere d’acquisto retribuzioni entro i limiti
definiti dalle norme vigenti (IPCA) in coerenza con
tendenze economia, mercato lavoro, competizione
internazionale, andamento settoriale
 Un
passo
avanti
rispetto
all’accordo
interconfederale
del
2009
recuperando
il
contemperamento del protocollo del 1993
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Albini
Jus 2012
La quota degli aumenti del contratto
collettivo nazionale
 Possono definire che una quota degli aumenti
economici derivanti dai rinnovi dei contratti
nazionali sia destinata alla pattuizione di elementi
retributivi da collegarsi ad incrementi della
produttività
e
redditività
definiti
dalla
contrattazione di secondo livello.
 Tale quota resterà parte integrante dei trattamenti
economici comuni per tutti i lavoratori rientranti nel
settore di applicazione dei ccnl laddove non vi fosse
o venisse meno la contrattazione di secondo livello.
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Albini
Jus 2012
La contrattazione di secondo livello
La dizione “ contrattazione di secondo livello” per
quanto concerne Confindustria si deve intendere
riferita
alla
“contrattazione
aziendale
ovvero
territoriale laddove esistente secondo le prassi in
essere”.
Nessuna intenzione di Confindustria di legittimare il
livello di contrattazione territoriale quale terzo
possibile livello negoziale.
65
Albini
Jus 2012
Contrattazione collettiva per la
produttività
 Piena
autonomia
della
contrattazione
collettiva e, quindi, minore legislazione sulle
materie che incidono sulla produttività
 Impegno ad affrontare nella contrattazione
collettiva:
66
Albini

Equivalenza mansioni e integrazione competenze

Sistemi di orari e loro distribuzione

Impiego di nuove tecnologie
Jus 2012
Il rapporto con l’articolo 8 della
legge 148/2011
 “Il decentramento della contrattazione collettiva
era già ampiamente legittimato dall’articolo 8 del
decreto legge 138/2011. Da un punto di vista
tecnico-giuridico non sarebbe stato necessario.
Esso
diventa
necessario
solo
perché
le
confederazioni sindacali hanno deciso di cancellare
politicamente la norma del 2011”
 Pietro Ichino, Il professor Ichino, giuslavorista,
approva ma con una interessante riserva, Il
Foglio 23.11.2012
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Albini
Jus 2012
Il rapporto con l’articolo 8 della
legge 148/2011
 “L’attuazione di questo accordo può essere
vanificata dalle controversie della cgil perché è
ancora in vigore l’accordo fra Confindustria e parti
sociali che punta a sterilizzare l’articolo 8 (nota a
verbale in calce all’accordo del 28 giugno 2011) …
L’accordo non sarebbe stato necessario ma io
aggiungo, benchè non necessario l’accordo non è
irrilevante perché adotta un’interpretazione
restrittiva dell’articolo 8”
 Forte Francesco, Cosa manca sulla produttività
ad una timorosa Confindustria, Il Foglio
24.11.2012
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Albini
Jus 2012
Il rapporto con l’articolo 8 della
legge 148/2011
 “Non è fuori luogo pensare che questa intera
partita negoziale nasca anche con la volontà
sottotraccia di archiviare l’articolo 8 e l’efficacia
degli accordi di prossimità se non addirittura di
ricentralizzare la gestione degli orari di lavoro .
Questa
stagione
non
chiede
una
nuova
regolamentazione ma una nuova capacità dei
sindacalisti… “
 Lucia Valente, I negoziatori d’azienda non sono
pronti a trattare di produttività, l’Unità
24.11.2012
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Albini
Jus 2012
Il rapporto con l’articolo 8 della
legge 148/2011
 “Le
parti
ritengono
necessario
che
la
contrattazione collettiva fra le organizzazioni
comparativamente più rappresentative, nei singoli
settori, su base nazionale, si eserciti con piena
autonomia su materie oggi regolate in maniera
prevalente od esclusiva dalla legge.
 L’obiettivo è quello di avere maggiore spazio per
l’autonomia collettiva ( di qualunque livello). Per
questo obiettivo la strada è quella degli avvisi
comuni
con
le
organizzazioni
sindacali
comparativamente più rappresentative su base
nazionale nei singoli settori.
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Albini
Jus 2012
Il rapporto con l’articolo 8 della
legge 148/2011
 “Le parti chiedono che in conseguenza di quanto
sopra convenuto vengano assunti a livello legislativo,
anche sulla base di avvisi comuni, provvedimenti
coerenti con le intese intercorse e con la presente
intesa.
 un disegno per la governance della materia
 “anche sulla base …”, ma non solo …
 meno leggi, piuttosto che deroghe …
 in un quadro della “rappresentanza” definita
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Albini
Jus 2012