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La contrattazione collettiva Gennaio 2016 Albini 1 Jus 2011-12 Funzioni e struttura della contrattazione collettiva - parte prima - Albini 2 Jus 2011-12 1. La funzione del contratto collettivo Albini 3 Jus 2011-12 Lo “strumento” di azione sindacale • Contratto stipulato dai contrapposti sindacati dei datori e dei lavoratori ovvero dal singolo datore di lavoro coi rappresentanti dei lavoratori per disciplinare i rapporti individuali (contenuto normativo) ed instaurare rapporti obbligatori in capo alle parti stipulanti (contenuto obbligatorio). Albini 4 Jus 2011-12 Il contenuto normativo • Nasce dall’esigenza di tutelare la parte debole del contratto con l’obiettivo di fissare trattamenti economici e normativi minimi. • Tale risultato richiede due presupposti: – inderogabilità delle disposizioni del contratto collettivo da parte del contratto individuale. – Efficacia del contratto anche nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro non inscritti alle associazioni stipulanti. Albini 5 Jus 2011-12 Il contenuto obbligatorio • Regola i rapporti fra le parti stipulanti o le loro organizzazioni interne minori. • Quasi inesistenti nel periodo corporativo hanno assunto crescente rilevanza a partire dagli anni settanta.. • Il profilo problematico dell’inadempimento. Albini 6 Jus 2011-12 Il contenuto “gestionale” • La contrattazione collettiva si è trovata ad affrontare situazioni di crisi che ne hanno affievolito la spinta rivendicativa, favorendo la transizione verso modelli più partecipativi. Albini 7 Jus 2011-12 Le prospettive … (1) • Quale relazione deve intercorrere fra il contratto collettivo (la fonte istitutiva) e le iniziative di bilateralità che vengono poste in essere (i fondi) ? Albini 8 Jus 2011-12 2. Le quattro tipologie del contratto collettivo Albini 9 Jus 2011-12 Il contratto corporativo (1926-1944) • Un’unica associazione per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori. • Sindacato soggetto di diritto pubblico. • Il contratto collettivo fonte del diritto (artt. 2067-2077 c.c.) . • Attribuzione della rappresentanza legale della categoria all’associazione unica per l’efficacia erga omnes del contratto. • Inderogabilità in pejus. Albini 10 Jus 2011-12 Il contratto nella costituzione (1948) • I sindacati, registrati e dotati quindi di personalità giuridica, possono, rappresentati unitariamente stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce (articolo 39 cost.). • Un contratto con efficacia erga omnes. Albini 11 Jus 2011-12 Il contratto recepito in decreto legislativo (1959) • La legge 741/1959 delega il Governo ad emanare decreti legislativi intesi ad assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria. I trattamenti di legge si sostituiscono a quelli in atto, salvo più favorevoli e permangono. • Illegittimità - corte cost. sent.n.106/62Albini 12 Jus 2011-12 Il contratto di diritto comune • Un contratto atipico privo di specifica disciplina legale (di diritto comune) che, per espletare la sua funzione, deve, perlomeno, prevalere sul contratto individuale. • Per l’efficacia erga omnes, invece, resta il vincolo “insuperabile” dell’articolo 39 della costituzione. Albini 13 Jus 2011-12 3. La struttura della contrattazione collettiva Albini 14 Jus 2011-12 La strutturazione odierna • • • • Albini Gli accordi interconfederali, I contratti nazionali di categoria, I contratti territoriali, I contratti aziendali. 15 Jus 2011-12 Gli anni 50 e 60 • Gli anni 50, la debolezza sindacale, gli accordi interconfederali: 1947 sulle commissioni interne, 1950 sui licenziamenti. • Gli anni 60, il boom e la contrattazione articolata (Intersind 62) con determinazione di soggetti, competenze, relazioni. Le clausole di tregua sindacale. Albini 16 Jus 2011-12 Gli anni 70 ed 80 • L’autunno caldo e la contrattazione disarticolata. Il patto federativo del 72 ed il Consiglio dei delegati. • Gli anni della crisi e la globalizzazione: il riaccentramento della contrattazione. L’analoga scelta per il pubblico impiego. Albini 17 Jus 2011-12 Gli anni 90 e la concertazione • Con il protocollo del 23 luglio 1993 si apre la stagione della concertazione che trova nel Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998 una esplicita riconferma. • Gli assetti della contrattazione, la rappresentanze sindacali unitarie, le politiche comunitarie. Albini 18 Jus 2011-12 Le prospettive … (2) • Con la fine della “concertazione”, pur nel quadro del dialogo sociale, si prospetta l’introduzione di un sistema di regole legali su rappresentanza e contrattazione potenzialmente destinato ad incidere sui destini della contrattazione collettiva ? Albini 19 Jus 2011-12 L’efficacia del contratto collettivo - parte seconda - Albini 20 Jus 2011-12 1. L’efficacia soggettiva e l’articolo 2070 c.c. Albini 21 Jus 2011-12 Una questione centrale • Il contratto collettivo di diritto comune è efficace solo nei confronti degli iscritti alle associazioni stipulanti (Cass. 6.11.1990, n.10654). – In questo differisce dal contratto collettivo corporativo, dal contratto collettivo previsto dalla Costituzione, dal contratto collettivo recepito in decreto legislativo ai sensi del 741/1959. Albini 22 Jus 2011-12 Il mandato con rappresentanza • I singoli, aderendo al sindacato, gli conferiscono un mandato con rappresentanza per la stipulazione dei contratti collettivi. (articolo 1388 c.c.) • Si può ritenere che l’inscrizione al sindacato assuma il significato di adesione ai contratti collettivi stipulati in precedenza. Albini 23 Jus 2011-12 La tesi di Mattia Persiani • … il fondamento della valenza giuridica di un contratto collettivo di diritto comune, in senso privatistico, non è costituito dalla rappresentanza , bensì dal riconoscimento da parte dell’ordinamento , in primis costituzionale (art.39, comma 1, Cost.) della autonomia collettiva in quanto forma di autonomia privata. Albini 24 Jus 2011-12 Articolo 2069 C.C. Efficacia Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia. In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentanti dalle associazioni stipulanti Albini 25 Jus 2011-12 Art. 2070 C.C. Criteri di applicazione L’appartenenza alla categoria professionale… si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore. Se l’imprenditore esercita distinte attività autonome, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività Albini 26 Jus 2011-12 Il sistema del codice civile • L’articolo 2069, stabiliva, con riferimento al contratto corporativo, l’efficacia obbligatoria nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria professionale. • L’articolo 2070, stabiliva, sempre nello stesso contesto, i criteri per la determinazione del contratto applicabile. Albini 27 Jus 2011-12 E’ applicabile l’articolo 2070 c.c.? • Dottrina e giurisprudenza sembrano da tempo concordare sulla non applicabilità del principio ai contratti di diritto comune. (Cass. s.u. 26 3.1997, n.2665). • In verità la giurisprudenza, anche di Cassazione, presenta molte pronunzie contraddittorie. Albini 28 Jus 2011-12 La legislazione per il lavoratore • L’art. 3 della legge 19.12.1984, n.863. • L’art. 5 della legge 19.12.1984, n.863. • L’art. 23 della legge 28.2.1987, n.56 • L’art. 4, comma 11, della legge 23.7.1991 n.223. • L’art. 1, comma 2, della legge 24.6.1997, n.196 Albini 29 Jus 2011-12 Efficacia per il datore di lavoro • Una impresa che non aderisce al sindacato di categoria non è tenuta, in linea di principio, ad applicare il CCNL • La decisione di Fiat di uscire da Confindustria nel 2012 e la richiesta del documento di Cgil, Cisl e Uil del gennaio 2016, di introdurre l’erga omnes per legge. Albini 30 Jus 2011-12 La scelta del contratto • Il criterio oggettivo del codice civile : una impresa deve applicare il CCNL che si riferisce alla attività effettivamente esercitata (art. 2070 cc) • Si tratta di un principio di chiara derivazione corporativa, in linea di principio, incompatibile con il principio volontaristico, ma spesso utilizzato dalla giurisprudenza. (Il caso delle tre sorelle ) Albini 31 Jus 2011-12 La questione più difficile • Cosa accade quando il lavoratore espressamente rifiuta l’applicazione del contratto di lavoro? • La risposta non è univoca: – da un lato si è negata l’efficacia dell’accordo peggiorativo nei confronti dei lavoratori non inscritti o dissenzienti (Cass. 24.2.1990, 1403); – dall’altro si è sostenuta l’estensibilità di tali accordi con argomentazioni varie ( inscindibilità delle clausole contrattuali, parità di trattamento, efficacia generalizzata della contrattazione). Albini 32 Jus 2011-12 Efficacia per il lavoratore • Il ccnl si applica de plano al lavoratore iscritto al sindacato stipulante senza alcun diritto di dissenso (nemmeno fra norme di livelli contrattuali differenti) • La giurisprudenza si è in vario modo ingegnata per scongiurare la non applicazione del ccnl al lavoratore non iscritto. Albini 33 Jus 2011-12 La legislazione per il datore • • • • • La legge 14.7.1959, n.741. L’art. 49, comma 2, del d.lgs 3.2.1993, n.29. L’art. 36 della legge 20.5.1970 n.300. L’art. 1 della legge 7.12.1989, n.389 L’art. 6, comma 9, della legge 7.12.1989, n.389 • L’art. 3 della legge 20.5.1993, n.151 • L’art. 2 della legge 23.5.1997, n.135. Albini 34 Jus 2011-12 Gli interventi della giurisprudenza • Non serve la duplice affiliazione sindacale (impresa e lavoratore) • Il riferimento alla retribuzione determinata secondo equità (art.2099 c.c.). • L’adesione espressa o tacita al contratto collettivo. • La presunzione giurisprudenziale di adesione del datore di lavoro alle associazioni datoriali stipulanti. • L’orientamento che vuole il datore obbligato nei confronti di iscritti e non. Albini 35 Jus 2011-12 Efficacia per il Testo Unico • L’intesa sottoscritta il 14 gennaio 2014, conferma la libertà negoziale, e introduce un sistema di misurazione della rappresentanza e il principio della esigibilità del contratto sottoscritto dalla maggioranza. • Regole fissate per individuare la titolarità negoziale dei due livelli contrattuali. Albini 36 Jus 2011-12 L’articolo 8, comma3, della legge 148/2011 3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. A chi giova questo comma ? Albini 37 Jus 2011-12 2. L’efficacia nel tempo Albini 38 Jus 2011-12 La previsione del codice civile • Articolo 2074 Efficacia dopo la scadenza • Il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo. • Il contratto di epoca corporativa Albini 39 Jus 2011-12 Le Disposizioni sulla legge in generale, R.D. 16 marzo 1942, 262 • Articolo 11 • La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo. • I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione purché non preceda quella della stipulazione. Albini 40 Jus 2011-12 Passato, presente e futuro • Normalmente il contratto collettivo dispone per il presente ed il futuro e, salvo contenga esplicite clausole in tal senso, non esplica la sua efficacia per il passato. • Peraltro, l’eventuale efficacia retroattiva non incontrerebbe il divieto previsto per i contratti collettivi corporativi dall’art. 11, comma 2 delle disposizioni preliminari. Albini 41 Jus 2011-12 L’efficacia retroattiva • Pone sostanzialmente il problema dell’applicabilità della pattuizione migliorativa, anche nei confronti dei lavoratori che avessero cessato il proprio rapporto di lavoro. In tal caso la risposta è positiva in presenza di due condizioni: – se il contratto non discrimina espressamente, – se non sia venuto meno il vincolo associativo. Albini 42 Jus 2011-12 La libera determinazione • Essendo venuto meno l’ordinamento corporativo e l’efficacia dell’art. 2071, comma 3, del c.c., le parti debbono considerarsi libere di apporre un termine di scadenza ai propri contratti o di pattuire a tempo indeterminato. (Cass. 16.4.1993, n.4507). Albini 43 Jus 2011-12 Il termine • La durata del contratto è normalmente fissata dalle parti contraenti espressamente oppure indirettamente, come nel caso dell’accordo interconfederale del 23 luglio 1993. Albini 44 Jus 2011-12 La non ultrattività • La scadenza del termine apposto dalle parti stipulanti fa perdere efficacia al contratto di diritto comune che non può ritenersi ultrattivo, a differenza del contratto collettivo corporativo. • Non sarebbero applicabili, infatti, gli articoli 2073 e 2074 del c.c. (Cass. 9.6.1993, n.6408, Cass. 24.8.1996, n.7818, Cass. 30.3.1996, n.2361) Albini 45 Jus 2011-12 Limiti della non ultrattività • La Suprema Corte ha statuito che la scadenza di un contratto non determina l’automatica cessazione delle clausole a contenuto retributivo giacché - incidendo esse su beni di rilevanza costituzionale quale la conservazione di un’esistenza libera e dignitosa e del livello partecipativo alla vita del paese - la loro efficacia permane fino a che non intervengano fattori incompatibili. (Cass. 22.4.1995, n. 4563) Albini 46 Jus 2011-12 Ulteriori profili • Per affrontare i profili correlati al vuoto normativo che si produce intervengono le pattuizioni delle parti che in alcuni casi prefigurano clausole di ultrattività • Per altri profili intervengono anche giurisprudenza e dottrina, anche attraverso l’elaborazione di principi (teoria dell’incorporazione) non sempre condivisibili. Albini 47 Jus 2011-12 La disdetta • Nei contratti privi di durata è applicabile l’istituto civilistico della disdetta che non determina lo scioglimento del vincolo, ma più semplicemente produce l’effetto di impedire che il contratto possa tacitamente rinnovarsi. • Il contratto collettivo di diritto comune perché possa considerarsi scaduto richiede una diversa espressione di volontà. (Cass. 11.6.1987, n. 5119) Albini 48 Jus 2011-12 Nei fatti è accaduto che • Gli accordi sulla scala mobile del 1975, del 1982 e del 1985, relativamente ai quali la dottrina è intervenuta copiosamente, sono stati disdettati pur non contenendo alcuna clausola di ultrattività. • Rispetto a queste “denunce” o disdette non si registrano unanimità di consensi circa gli effetti di ultrattività nelle more di una nuova contrattazione. Albini 49 Jus 2011-12 Il recesso • L’istituto civilistico del recesso dal contratto che consente ad una delle parti, ovvero ad entrambe, di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale viene considerato applicabile anche ai contratti collettivi di diritto comune. (art. 1373 c.c.) Albini 50 Jus 2011-12 Gli effetti del recesso • Con il recesso il contratto diventa inefficace. • Si rileva, tuttavia, come rappresenti uno strumento della negoziazione e come sia funzionale al raggiungimento di un nuovo regolamento negoziale. • Si sostiene che non produrrebbe effetti estintivi propri dell’istituto civilistico. • Comunque, non produce effetti per il passato. Albini 51 Jus 2011-12 3. L’efficacia nello spazio Albini 52 Jus 2011-12 Territorialità o meno • Il contratto collettivo nazionale si applica nell’ambito del territorio nazionale ed il contratto d’azienda nell’impresa o nell’unità produttiva. • L’aspetto controverso è quello dell’applicazione del contratto collettivo al lavoratore inviato a prestare la propria attività all’estero. Albini 53 Jus 2011-12 Le tesi della Cassazione • Il contratto collettivo nazionale non si applica fuori dall’ambito nazionale salvo espressa pattuizione (Cass. 16.4.1993, n. 4505). • Minoritaria la tesi contraria, peraltro, impreziosita da un’opinione che vorrebbe sostenibile una disamina delle singole previsioni contrattuali per verificarne l’applicabilità anche extra territoriale. Albini 54 Jus 2011-12 Rapporti fra contratti collettivi e non - parte terza - Albini 55 Jus 2011-12 1. Il rapporto fra contratti collettivi di diverso livello Albini 56 Jus 2011-12 1. 1. Il rapporto nella dottrina e nella giurisprudenza Albini 57 Jus 2011-12 Molteplicità di dottrine • In assenza di una specifica disciplina che attui un collegamento fra contratti collettivi di differente livello, si rende necessario definire, nel caso di previsioni contrastanti o, comunque, differenti, quale debba prevalere. Albini 58 Jus 2011-12 Il principio del “favor” • Esiste un principio generale in forza del quale deve applicarsi sempre la disposizione più favorevole. • Non esiste un simile principio, quindi, nessuna pattuizione può acquisire forza espansiva. • Dottrina e giurisprudenza ritengono oggi che il principio, comunque, non operi fra fonti della stessa natura collettiva. Albini 59 Jus 2011-12 Il principio “gerarchico” • Il contratto aziendale è subordinato al contratto nazionale, rispetto al quale si pone come mera integrazione. La ricostruzione avviene sulla base dell’ordinamento interno del sindacato. • Esiste un mandato “discendente”. • Cass. 20.8.1991, n. 8954, Cass. 11.6.1990, n. 5651, Cass. 8.6.1991, n. 6544. Albini 60 Jus 2011-12 Il mandato “ascendente” • Il mandato sindacale viene conferito dal basso ed è revocabile. La manifestazione delle parti contraenti esprime una sostanziale revoca del mandato.(Cass. 2.2.1990, n.710). • Per la dottrina, più precisamente, esiste una riserva disciplinare che non viene trasferita al contratto collettivo “superiore”. Albini 61 Jus 2011-12 Il contratto superveniens • Il contratto più recente prevale sul precedente anche se meno favorevole, così come normalmente avviene per contratti dello stesso livello. • Il contratto collettivo è un atto generale di autonomia privata con efficacia normativa tipica. • Logica della contrattazione disarticolata. Albini 62 Jus 2011-12 Il principio di specialità • Il contratto più prossimo al rapporto prevale sia in melius che in pejus (Cass. 9.2.1989, n.813, Cass. 12.7.1986, n. 4517). • Occorre un coordinamento strutturale e funzionale fra i contratti ed una omogeneità fra i sottoscrittori. Albini 63 Jus 2011-12 1. 2. La rilevanza sui diritti quesiti e le aspettative Albini 64 Jus 2011-12 La rilevanza pratica • Il profilo di maggiore interesse concerne il caso in cui il “nuovo” o “l’altro” contratto collettivo modifica, in senso peggiorativo, posizioni giuridiche di tutela garantite dal contratto già applicato. Contro ogni possibile modifica in pejus: la teoria dell’incorporazione. Albini 65 Jus 2011-12 La teoria • Le previsioni del contratto collettivo si incorporano nel contratto individuale ed acquistano, in questo modo, una loro autonoma legittimazione . Incorporandosi nel contratto individuale entrano nella sola disponibilità del singolo lavoratore. Albini 66 Jus 2011-12 Contro la teoria dell’incorporazione – Le vicende della contrattazione collettiva si svolgono sul e non nel contratto individuale (Giugni). – La negoziazione collettiva ha un fondamento diverso da quella che soddisfa i bisogni dei singoli (Persiani). – Le sfere, di interessi e di azioni, collettive ed individuali non si intersecano (Scognamiglio) Albini 67 Jus 2011-12 La Cassazione • “Il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste, perché caducata o sostituita da altra successiva, infatti, le norme dei contratti collettivi non si incorporano nei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale.” Cass. 28.11.1992, n. 12751. Albini 68 Jus 2011-12 Aspettative e diritti acquisiti • L’autonomia collettiva più che costituire diritti in capo al singolo, disciplina le situazioni che li fanno acquisire. • Questi diritti non sono acquisiti una volta per sempre. (Santoro Passarelli). • Restano intangibili per la contrattazione collettiva le cosiddette situazioni esaurite, quelle connesse a prestazioni esauriute, non quelle correlate a situazioni future o alle semplici aspettative. Albini 69 Jus 2011-12 La casistica giurisprudenziale • E’ risultata prevalente la qualificazione di “aspettative” per le modificazioni contrattuali in materia di inquadramento contrattuale, orario di lavoro, retribuzione, scatti di anzianità. • Dubbia, invece, la modifica in pejus di trattamenti pensionistici già maturi o la disciplina dei rientri dalla cigs. Albini 70 Jus 2011-12 Una prima annotazione... • Se i diritti acquisiti si ritengono comunque intangibili dalla successiva contrattazione collettiva, non pare possibile beneficiare delle sole clausole più favorevoli eventualmente contenute in quest’ultima. • I contratti si interpretano e si applicano nel complesso delle loro determinazioni e non con riferimento alle singole clausole. Albini 71 Jus 2011-12 Una seconda annotazione... • Anche le mere aspettative resistono alla regolamentazione successiva – dove esista una clausola di salvaguardia. (Cass. 20.1.1995, n. 651) – ovvero in ragione del loro carattere individuale “intuitus personae”. (Cass. 20.8.1991, n. 8954) Albini 72 Jus 2011-12 Un’annotazione conclusiva • La tutela degli interessi del prestatore di lavoro rispetto ai contratti collettivi viene affrontata anche in presenza di accordi transattivi o ricognitivi stipulati dalle parti sindacali. • Dottrina e giurisprudenza hanno più recentemente modificato il proprio orientamento rispetto alla questione, distinguendo diritti quesiti da diritti futuri ed aspettative. Albini 73 Jus 2011-12 1. 3. Contratto collettivo e contratto individuale Albini 74 Jus 2011-12 E’ possibile derogare un ccnl? • La domanda, sulla legittimità delle deroghe operate dal contratto individuale rispetto al contratto collettivo, riporta alla questione del tipo di efficacia del contratto collettivo. • Il condizionamento deriva dall’impianto normativo codicistico che, per il contratto collettivo corporativo, prevedeva l’automaticità della sostituzione delle clausole difformi, salvo modifiche in melius. Albini 75 Jus 2011-12 Una disposizione su cui riflettere • L’articolo 2077 del codice civile rappresenta il principale argomento della giurisprudenza a favore della sola derogabilità in melius. • La dottrina si richiama, invece, alla teoria della rappresentanza, a quella della dismissione dei poteri individuali, dell’autonomia e sovraordinazione per pervenire sostanzialmente alla stessa conclusione. Albini 76 Jus 2011-12 Il famoso articolo 2077 c.c. • I contratti individuali di lavoro fra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. • Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro. Albini 77 Jus 2011-12 L’iter argomentativo • L’art. 2077 c.c. non è stato abrogato nè espressamente né implicitamente e persegue finalità lecite del tutto coerenti con le finalità dell’istituto “contratto collettivo” . • Contra, si sostiene che l’equiparazione fra contratto corporativo e comune non è dimostrata né dimostrabile e che i due contratti perseguirebbero finalità contrapposte. Albini 78 Jus 2011-12 Una seconda tesi: • Si deve invocare l’art.1339 del codice civile che permetterebbe l’inserzione automatica di clausole collettive nel contratto individuale in sostituzione di quelle difformi (pejus). • Ciò risulterebbe imposto dalla legge (2113 c.c.) ed importerebbe la nullità delle deroghe in pejus contenute nel contratto individuale (art. 1418, 1 comma, c.c.). Albini 79 Jus 2011-12 La deroga in melius • Per la giurisprudenza si possono applicare due differenti criteri: • criterio dell’assorbimento che mette a confronto non le singole clausole ma i trattamenti complessivi desumibili dalle discipline in conflitto (Cass.13.5.1995, n. 5244) • criterio del cumulo secondo cui si devono confrontare le singole clausole (Cass.1.8.1986,n.4933). Albini 80 Jus 2011-12 Rapporti fra contratti collettivi e legge - parte quarta - Albini 81 Jus 2011-12 1. L’inderogabilità della legge Albini 82 Jus 2011-12 Legge e contratto collettivo • Il contratto collettivo, quale fonte extra ordinem, è gerarchicamente subordinato alla legge ed agisce nei limiti imposti da quest’ultima. • Le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti posti dalla legge. Art.1322 c.c. Albini 83 Jus 2011-12 Strumenti distinti • La norma legale fissa il trattamento minimo, mentre quella convenzionale amplia le soglie di tutela, ovvero dispone su materie riservate alla sua competenza o non regolate dalla legge. Albini 84 Jus 2011-12 Un modello “minato” • Negli ultimi venti anni, la legge è intervenuta sul contratto collettivo sia fissando limitazioni alla tutela, sia autorizzando deroghe alle disposizioni legali di protezione del singolo. Albini 85 Jus 2011-12 L’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011 convertito in legge 14 settembre 2011 n.148 Albini 86 86 Jus 2011-12 L’articolo 8 della 148/2011 • Con questa disposizione di legge si introduce il principio della derogabilità della legge da parte della contrattazione aziendale. • Il contratto aziendale e non il nazionale. • I limiti della Costituzione e delle Direttive europee. Albini 87 Jus 2011-12 Il primo comma … • i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. Albini 88 88 Jus 2011-12 Il secondo comma … • Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e all’introduzione di nuove tecnologie; … (segue) Albini 89 89 Jus 2011-12 Il secondo comma … • Segue … b) alle mansioni del lavoratore, ala classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alla modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le co.co.pro e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e … Albini 90 90 Jus 2011-12 Il secondo comma … • Segue … e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio. Albini 91 91 Jus 2011-12 Limiti della derogabilità • 2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni • contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Albini 92 Jus 2011-12 Il terza comma … • Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. Albini 93 93 Jus 2011-12 1.1 L’inderogabilità in pejus e la derogabilità controllata Albini 94 Jus 2011-12 Una nuova filosofia • Il superamento del tradizionale modello del diritto del lavoro dato dalla assoluta impossibilità di derogare in negativo le norme legali pone non solo un problema di rapporti fra fonti ma il ben più rilevante tema dei “ruoli”. Albini 95 Jus 2011-12 Una delega dinamica al ccnl • Che rispecchia le logiche evolutive del nostro ordinamento: promozione, intervento, concertazione. • Che chiede di svolgere funzioni di deroga, di integrazione, di gestione. Albini 96 Jus 2011-12 Alcuni esempi • • • • • • artt. 4 e 6, legge 300/1970, art.5, comma 2, legge 902/1977, art. 1, legge 297/1982, art. 23, legge n.56/1987, art. 2, legge 190/1985, art.2, comma 2, legge 146/1990, • art.4, comma 11, legge 223/1991. Albini 97 Jus 2011-12 Tuttavia, • “Questo “garantismo flessibile” è sempre ispirato a una fondamentale sfiducia nella capacità del lavoratore di negoziare utilmente le proprie condizioni di lavoro e, quindi, dall’idea che ogni spazio di flessibilità debba essere riservato all’autonomia collettiva”. (Pietro Ichino) Albini 98 Jus 2011-12 E comunque... • La presenza di queste deroghe alla disciplina legale costituisce un’eccezione confermativa della regola generale, per la quale, in caso di conflitto, la legge prevale. Albini 99 Jus 2011-12 La giurisprudenza, peraltro... • Difende con strenuità il principio della inderogabilità della legge, facendo un uso distorto ed estensivo del dato normativo e finendo per mortificare, talvolta, la stessa autonomia contrattuale. Albini 100 Jus 2011-12 Un solo esempio • Cassazione 13.07.1996, n. 6372, invocando l’art. 36 della Cost., sottrae alle parti collettive la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per ferie. Peraltro, ignorando un consolidato orientamento dello stesso Supremo Collegio. Albini 101 Jus 2011-12 Uno spunto di riflessione • Occorre abbandonare l’idea, fortemente radicata nella cultura sindacale, che fra tutela inderogabile e assenza di tutela vi sia un’alternativa drastica. Non è così: anche una disciplina del rapporto a carattere disponibile può svolgere un ruolo assai rilevante nella determinazione degli standard effettivi di trattamento”. Pietro Ichino. Albini 102 Jus 2011-12 1.2 L’inderogabilità in melius e la comparazione fra trattamenti Albini 103 Jus 2011-12 “La libertà contrattuale” • La determinazione, per legge, di limiti alla autonomia negoziale delle parti collettive, ancorché per soddisfare superiori esigenze di ordine economico, solleva una serie di importanti questioni giuridiche ed istituzionali. Albini 104 Jus 2011-12 Limiti di liceità • Corte Costituzionale ha più volte ribadito la liceità dell’intervento (Cost.7.2.85,n.34, Cost. 30.7.80, n. 141) pur imponendone l’eccezionalità ed il carattere temporaneo dell’intervento (Cost.23.6.88, n.697, Cost. 26.3.91, n.124. Albini 105 Jus 2011-12 Le conseguenze • La sanzione prevista per le norme contrattuali esorbitanti rispetto ai limiti imposti dalla legge è la nullità, con sostituzione automatica della clausola difforme apposta dalle parti contraenti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1339 e 1419, comma 2, c.c.. Albini 106 Jus 2011-12 Conseguenti squilibri • La rimozione automatica di clausole difformi determina una innaturale ed imprevista modifica degli equilibri negoziali che, in molti casi, diventa paradossale squilibrio. Albini 107 Jus 2011-12 “Teoria del cumulo” • “Le clausole sono sostituite dalla legge e non trovano compensazione con il contenuto migliorativo di altre clausole contrattuali: i benefici - ma anche gli svantaggi - derivanti da norme contrattuali si cumulano per il lavoratore con quelli derivanti dalle clausole legali più favorevoli - o peggiorative in caso di vincoli massimi.” • (Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu). Albini 108 Jus 2011-12 Il contratto collettivo e gli usi aziendali - parte quinta - Albini 109 Jus 2011-12 “Uso normativo” • Sono considerati fonti di diritto in forza degli articoli 1 e 8 delle preleggi. Sono dunque, sovraordinati ai contratti collettivi. • Consistono in una “pratica uniforme e costante, tenuta con la convinzione che fosse obbligatoria come una regola giuridica”. (Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu). Albini 110 Jus 2011-12 “Uso contrattuale” • Poiché è raro l’uso normativo, la giurisprudenza si è trovata più frequentemente ad occuparsi dell’uso negoziale. Li ha considerati alla stregua di proposte accettate tacitamente , clausole d’uso (art.1340 del c.c.) o pratiche generali interpretative (art. 1368 c.c.). • E’ diventato ricorrente dire che gli usi negoziali si inscrivono nel contratto individuale e possono derogarlo solo in senso migliorativo. Albini 111 Jus 2011-12 “ragionevole ma insufficiente” • Il fondamento giuridico di queste ricostruzioni è debole poiché le clausole d’uso dovrebbero possedere i requisiti dell’uso normativo e lo schema dell’accordo tacito non spiega l’applicazione agli assunti successivamente. • Tuttavia, obbedisce alla finalità di premiare l’affidamento che i dipendenti fanno sulla reiterazione dei comportamenti aziendali. Albini 112 Jus 2011-12 Gli effetti collettivi degli usi • Una sentenza della Cassazione ha prospettato che gli usi aziendali concorrendo alla determinazione delle regole di condotta, in forza del comportamento e della volontà delle parti, si pongono come elementi costitutivi di un patto autonomo e sono governati dal principio della successione temporale di più accordi aziendali. (Cass. 19.3.1986, 1916). Albini 113 Jus 2011-12 La contrattazione del pubblico impiego - Parte sesta - Albini 114 Jus 2011-12 Quale è il modello di contrattazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego? Albini 115 Jus 2011-12 Autonomia negoziale debole • Preventiva autorizzazione del governo alla sottoscrizione dell’accordo • Recepimento in un atto amministrativo a contenuto normativo e, perciò, unilaterale • Efficacia mediata ed “erga omnes” Albini 116 Jus 2011-12 Contenuti e limiti • Riserva legale: gli aspetti inerenti il c.d. Rapporto organico, ovvero gli aspetti relativi alla titolarità e l’esercizio di una funzione pubblica • Ambito negoziale: gli aspetti inerenti il c.d. Rapporto di servizio, cioè le situazioni giuridiche soggettive strettamente connesse all’esercizio della prestazione Albini 117 Jus 2011-12 Efficacia • Il contratto viene assimilato alla legge sul piano della funzione • Diventa fonte, sia pure indiretta, di norme di diritto obiettivo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad applicare • Diviene - in questa veste - parametro dell’agire “legittimo, imparziale ed efficiente delle pubbliche amministrazioni Albini 118 Jus 2011-12 La struttura contrattuale • Improntata sulla nozione di comparto, inteso come insieme di più settori omogenei o affini • Strutturata su più livelli contrattuali articolati e gerarchicamente ordinati Albini 119 Jus 2011-12 I livelli contrattuali • Il contratto di comparto definisce la disciplina fondamentale del rapporto di lavoro • Il contratto intercompartimentale per la definizione degli indirizzi generali della contrattazione e la disciplina degli istituti comuni ai comparti • Il contratto decentrato per la regolamentazione degli aspetti peculiari di ogni amministrazione Albini 120 Jus 2011-12 Gerarchia e procedura • Il sistema definisce per ogni livello competenze e disponibilità finanziarie • Il procedimento negoziale prevede: – La definizione dell’ipotesi di accordo, – L’autorizzazione alla sottoscrizione, – Il recepimento in d.p.r. Albini 121 Jus 2011-12 I soggetti della contrattazione • La legittimazione del sindacato maggiormente rappresentativo è scelta precisa • Il riconoscimento del ruolo negoziale è a tutti i livelli • Al livello intercompartimentale, il più elevato, la competenza è addirittura esclusiva Albini 122 Jus 2011-12 Contrattazione e rappresentatività • La scelta operata dalla legge quadro 93/1983 (art.25) appare in linea con gli interventi nel privato. • La rappresentanza sindacale dei dipendenti è costituita ad iniziativa di questi nell’ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni non affiliate che abbiano titolo a partecipare agli accordi per legge. Albini 123 Jus 2011-12 La rappresentatività dilatata • La giurisprudenza supera i limiti rigorosi introdotti dalla legge ed apre ad una lettura più lassista e sempre meno selettiva del criterio • Si apre ad un pluralismo sindacale, per molti versi, paralizzante Albini 124 Jus 2011-12 L’articolo 8 d.p.r. 395/88 (accordo intercompartimentale 1988-90) • La maggior rappresentatività si deve rilevare (+ Circ. Min. 5%) – dalla consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite, – dalla adesione ricevuta in occasione delle elezioni; – dalla diffusione negli ambiti interni al comparto Albini 125 Jus 2011-12 Un criterio “ancora” debole • Un criterio specchio della dilatazione giudiziaria. • Un criterio incapace di restituire selettività all’individuazione dei soggetti negoziali. • Un criterio eluso nei fatti. Albini 126 Jus 2011-12 La privatizzazione del rapporto Contrattualizzare, quindi, privatizzare. Una seconda grande novità per la riforma. Albini 127 Jus 2011-12 Due anime, un solo fine: privatizzare • Contrattualizzazione del rapporto – Protocollo 6 luglio 1992 contenente impegno a procedere all’omologazione formale e sostanziale del lavoro pubblico col privato. • Nuovo disegno riformatore – legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 che istituzionalizza la privatizzazione del rapporto. Albini 128 Jus 2011-12 I pilastri della privatizzazione del rapporto • Superamento dello statuto pubblicistico del rapporto di impiego. • Ridimensionamento del potere di supremazia speciale. • Un sistema definito di diritti e di obblighi contrattuali. • L’assoggettamento alla legislazione civilistica. Albini 129 Jus 2011-12 La legittimità costituzionale • Corte Costituzionale 16 ottobre 1997, n. 309 – il tradizionale modello pubblicistico non è imposto dall’articolo 97 della Costituzione; – nuova visione del ruolo dell’Amministrazione: da soggetto esercente poteri autoritativi sui cittadini a erogatrice di servizi per i cittadini Albini 130 Jus 2011-12 Quattro temi per le relazioni sindacali • L’organizzazione • La gestione • La dirigenza • La contrattazione collettiva Albini 131 Jus 2011-12 La contrattazione collettiva • Il contratto collettivo atto di autonomia privata, fonte diretta ed immediata. Non ostano: – la creazione dell’Aran; – l’eventuale sospensione o proroga degli effetti contrattuali per esorbitanza di spesa; – il meccanismo, novellato dal d.lgs. 80/1998 di espansione o affievolimento del contratto rispetto alla legge. Albini 132 Jus 2011-12 Per un nuovo modello partecipativo • Il sindacato “controparte”. • Informazione e consultazione. • Negoziazione meramente eventuale. • Libertà negoziale più ampia nei contenuti e nell’efficacia obbligatoria. Albini 133 Jus 2011-12 I livelli della contrattazione (articolo 45) Due livelli contrattuali: nazionale e decentrato. • I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti comprendenti settori omogenei o affini. Sono contratti quadro se riguardano per tutti i comparti o le aree di contrattazione. • I contratti decentrati sono finalizzati al contemperamento fra le esigenze organizzative, a tutela dei dipendenti, e l’interesse degli utenti Albini 134 Jus 2011-12 I soggetti della contrattazione collettiva (articolo 45) • I contratti quadro, sono stipulati dall’Aran e, per la parte sindacale, dalle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. • I contratti di comparto, dall’Aran, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto. • I contratti decentrati dal titolare delle singole amministrazioni e, per la parte sindacale, da delegazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale. Albini 135 Jus 2011-12 Il procedimento della contrattazione • L’Aran nella negoziazione deve attenersi agli atti di indirizzo dei comitati di settore. • L’ipotesi di accordo deve avere parere favorevole dal comitato di settore. • Il parere deve ricevere, dalla Corte dei Conti, la certificazione di compatibilità. • Se positivo l’accordo viene sottoscritto, in caso contrario, l’Aran deve sentire il comitato di settore per i correttivi necessari o, se del caso, riconvocare le parti sindacali. Albini 136 Jus 2011-12 Effetti contrattuali normativi ed obbligatori – Gli effetti normativi operano mediante il meccanismo dell’integrazione del contratto individuale ex art. 1374 c.c. e per il precetto dell’articolo 45 d.lgs. 29/93. – Gli effetti obbligatori scontano, per l’autonomia contrattuale, due principi:quello della libertà e della convenienza negoziale. Albini 137 Jus 2011-12 Efficacia erga omnes della contrattazione • Secondo la dottrina prevalente l’effetto deriverebbe da due principi: – la rappresentanza obbligatoria delle amministrazioni, conferita all’Aran – la previsione del principio di parità di trattamento, accompagnata dalla garanzia del trattamento minimo contrattuale (art. 49, comma 2). Albini 138 Jus 2011-12 Il contratto collettivo e l’individuale • I contratti individuali devono uniformarsi al principio di parità di trattamento e garantire, comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi. • L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. – art.2, comma 3, d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 Albini 139 Jus 2011-12 Una riflessione non inutile • Garantire trattamenti non inferiori al contratto collettivo: divieto di modifica in pejus. • Garantire parità di trattamento: divieto di modifica in melius o semplice richiamo a trattamenti economici e normativi obiettivi e non discriminatori? Albini 140 Jus 2011-12 Deboli argomentazioni • L’efficacia erga omnes del contratto può discendere dal modello costituzionale rispetto al quale esistono differenze sostanziali. • La stessa eguaglianza di trattamento, sconfessata dalla magistratura di legittimità nel privato, contrasta il cammino verso la privatizzazione del rapporto. Albini 141 Jus 2011-12 Un solo richiamo normativo “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o categorie di essi,possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”. Art. 2, comma 2, d.lgs 29 febbraio 1993, n. 29. Albini 142 Jus 2011-12 La disposizione presenta due profili • “espansione” dell’autonomia collettiva potendo il contratto avere efficacia abrogativa della norma di legge. • “affievolimento” dell’autonomia collettiva a fronte dell’intervento della legge a tutela di specifici interessi pubblici. Albini 143 Jus 2011-12 Quali conseguenze trarne? • La scelta definitiva per il metodo contrattuale • La scelta per un metodo condiviso con il sindacato • La scelta per un metodo che punta al consenso sindacale • La scelta per dare centralità al sindacato ed al contratto collettivo … poi il blocco della contrattazione per oltre sei anni … Albini 144 Jus 2011-12