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La contrattazione collettiva
Gennaio 2016
Albini
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Jus 2011-12
Funzioni e struttura della
contrattazione collettiva
- parte prima -
Albini
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Jus 2011-12
1.
La funzione del contratto
collettivo
Albini
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Jus 2011-12
Lo “strumento” di azione sindacale
• Contratto stipulato dai contrapposti
sindacati dei datori e dei lavoratori ovvero
dal singolo datore di lavoro coi
rappresentanti dei lavoratori per
disciplinare i rapporti individuali (contenuto
normativo) ed instaurare rapporti
obbligatori in capo alle parti stipulanti
(contenuto obbligatorio).
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Jus 2011-12
Il contenuto normativo
• Nasce dall’esigenza di tutelare la parte
debole del contratto con l’obiettivo di
fissare trattamenti economici e normativi
minimi.
• Tale risultato richiede due presupposti:
– inderogabilità delle disposizioni del
contratto collettivo da parte del
contratto individuale.
– Efficacia del contratto anche nei
confronti dei lavoratori e dei datori di
lavoro non inscritti alle associazioni
stipulanti.
Albini
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Jus 2011-12
Il contenuto obbligatorio
• Regola i rapporti fra le parti stipulanti o le
loro organizzazioni interne minori.
• Quasi inesistenti nel periodo corporativo
hanno assunto crescente rilevanza a partire
dagli anni settanta..
• Il profilo problematico dell’inadempimento.
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Jus 2011-12
Il contenuto “gestionale”
• La contrattazione collettiva si è trovata ad
affrontare situazioni di crisi che ne hanno
affievolito la spinta rivendicativa,
favorendo la transizione verso modelli più
partecipativi.
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Jus 2011-12
Le prospettive … (1)
• Quale relazione deve intercorrere fra il
contratto collettivo (la fonte istitutiva) e
le iniziative di bilateralità che vengono
poste in essere (i fondi) ?
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Jus 2011-12
2.
Le quattro tipologie del
contratto collettivo
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Jus 2011-12
Il contratto corporativo
(1926-1944)
• Un’unica associazione per ciascuna
categoria di datori di lavoro, lavoratori.
• Sindacato soggetto di diritto pubblico.
• Il contratto collettivo fonte del diritto
(artt. 2067-2077 c.c.) .
• Attribuzione della rappresentanza legale
della categoria all’associazione unica per
l’efficacia erga omnes del contratto.
• Inderogabilità in pejus.
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Jus 2011-12
Il contratto nella costituzione
(1948)
• I sindacati, registrati e dotati quindi di
personalità giuridica, possono,
rappresentati unitariamente stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alla
categoria alla quale il contratto si riferisce
(articolo 39 cost.).
• Un contratto con efficacia erga omnes.
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Jus 2011-12
Il contratto recepito in decreto
legislativo (1959)
• La legge 741/1959 delega il Governo ad
emanare decreti legislativi intesi ad
assicurare minimi inderogabili di
trattamento economico e normativo nei
confronti di tutti gli appartenenti ad una
medesima categoria. I trattamenti di legge
si sostituiscono a quelli in atto, salvo più
favorevoli e permangono.
• Illegittimità - corte cost. sent.n.106/62Albini
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Jus 2011-12
Il contratto di diritto comune
• Un contratto atipico privo di specifica
disciplina legale (di diritto comune) che, per
espletare la sua funzione, deve, perlomeno,
prevalere sul contratto individuale.
• Per l’efficacia erga omnes, invece, resta il
vincolo “insuperabile” dell’articolo 39 della
costituzione.
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Jus 2011-12
3.
La struttura della
contrattazione collettiva
Albini
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Jus 2011-12
La strutturazione odierna
•
•
•
•
Albini
Gli accordi interconfederali,
I contratti nazionali di categoria,
I contratti territoriali,
I contratti aziendali.
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Jus 2011-12
Gli anni 50 e 60
• Gli anni 50, la debolezza sindacale, gli
accordi interconfederali: 1947 sulle
commissioni interne, 1950 sui licenziamenti.
• Gli anni 60, il boom e la contrattazione
articolata (Intersind 62) con
determinazione di soggetti, competenze,
relazioni. Le clausole di tregua sindacale.
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Jus 2011-12
Gli anni 70 ed 80
• L’autunno caldo e la contrattazione
disarticolata. Il patto federativo del 72 ed
il Consiglio dei delegati.
• Gli anni della crisi e la globalizzazione: il
riaccentramento della contrattazione.
L’analoga scelta per il pubblico impiego.
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Jus 2011-12
Gli anni 90 e la concertazione
• Con il protocollo del 23 luglio 1993 si apre
la stagione della concertazione che trova
nel Patto sociale per lo sviluppo e
l’occupazione del 22 dicembre 1998 una
esplicita riconferma.
• Gli assetti della contrattazione, la
rappresentanze sindacali unitarie, le
politiche comunitarie.
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Jus 2011-12
Le prospettive … (2)
• Con la fine della “concertazione”, pur nel
quadro del dialogo sociale, si prospetta
l’introduzione di un sistema di regole legali
su rappresentanza e contrattazione
potenzialmente destinato ad incidere sui
destini della contrattazione collettiva ?
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Jus 2011-12
L’efficacia del contratto
collettivo
- parte seconda -
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Jus 2011-12
1.
L’efficacia soggettiva e
l’articolo 2070 c.c.
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Jus 2011-12
Una questione centrale
• Il contratto collettivo di diritto comune è
efficace solo nei confronti degli iscritti alle
associazioni stipulanti (Cass. 6.11.1990,
n.10654).
– In questo differisce dal contratto collettivo
corporativo, dal contratto collettivo
previsto dalla Costituzione, dal contratto
collettivo recepito in decreto legislativo ai
sensi del 741/1959.
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Jus 2011-12
Il mandato con rappresentanza
• I singoli, aderendo al sindacato, gli
conferiscono un mandato con
rappresentanza per la stipulazione dei
contratti collettivi. (articolo 1388 c.c.)
• Si può ritenere che l’inscrizione al
sindacato assuma il significato di adesione
ai contratti collettivi stipulati in
precedenza.
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Jus 2011-12
La tesi di Mattia Persiani
• … il fondamento della valenza giuridica di un
contratto collettivo di diritto comune, in
senso privatistico, non è costituito dalla
rappresentanza , bensì dal riconoscimento
da parte dell’ordinamento , in primis
costituzionale (art.39, comma 1, Cost.)
della autonomia collettiva in quanto forma
di autonomia privata.
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Jus 2011-12
Articolo 2069 C.C. Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere
l’indicazione della categoria di imprenditori
e di prestatori di lavoro, ovvero delle
imprese o dell’impresa, a cui si riferisce, e
del territorio dove ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto
collettivo è obbligatorio per tutti gli
imprenditori e i prestatori di lavoro
rappresentanti dalle associazioni stipulanti
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Jus 2011-12
Art. 2070 C.C. Criteri di applicazione
L’appartenenza alla categoria professionale… si
determina secondo l’attività effettivamente
esercitata dall’imprenditore.
Se l’imprenditore esercita distinte attività autonome,
si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme
dei contratti collettivi corrispondenti alle singole
attività.
Quando il datore di lavoro esercita non
professionalmente un’attività organizzata si applica il
contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro
relativi alle imprese che esercitano la stessa attività
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Jus 2011-12
Il sistema del codice civile
• L’articolo 2069, stabiliva, con riferimento
al contratto corporativo, l’efficacia
obbligatoria nei confronti di tutti gli
appartenenti alla categoria professionale.
• L’articolo 2070, stabiliva, sempre nello
stesso contesto, i criteri per la
determinazione del contratto applicabile.
Albini
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Jus 2011-12
E’ applicabile l’articolo 2070 c.c.?
• Dottrina e giurisprudenza sembrano da
tempo concordare sulla non applicabilità del
principio ai contratti di diritto comune.
(Cass. s.u. 26 3.1997, n.2665).
• In verità la giurisprudenza, anche di
Cassazione, presenta molte pronunzie
contraddittorie.
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Jus 2011-12
La legislazione per il lavoratore
• L’art. 3 della legge 19.12.1984, n.863.
• L’art. 5 della legge 19.12.1984, n.863.
• L’art. 23 della legge 28.2.1987, n.56
• L’art. 4, comma 11, della legge 23.7.1991 n.223.
• L’art. 1, comma 2, della legge 24.6.1997, n.196
Albini
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Jus 2011-12
Efficacia per il datore di lavoro
• Una impresa che non aderisce al sindacato
di categoria non è tenuta, in linea di
principio, ad applicare il CCNL
• La decisione di Fiat di uscire da
Confindustria nel 2012 e la richiesta del
documento di Cgil, Cisl e Uil del gennaio
2016, di introdurre l’erga omnes per legge.
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Jus 2011-12
La scelta del contratto
• Il criterio oggettivo del codice civile : una
impresa deve applicare il CCNL che si
riferisce alla attività effettivamente
esercitata (art. 2070 cc)
• Si tratta di un principio di chiara derivazione
corporativa, in linea di principio, incompatibile con
il principio volontaristico, ma spesso utilizzato
dalla giurisprudenza. (Il caso delle tre sorelle )
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Jus 2011-12
La questione più difficile
• Cosa accade quando il lavoratore espressamente
rifiuta l’applicazione del contratto di lavoro?
• La risposta non è univoca:
– da un lato si è negata l’efficacia dell’accordo
peggiorativo nei confronti dei lavoratori non
inscritti o dissenzienti (Cass. 24.2.1990, 1403);
– dall’altro si è sostenuta l’estensibilità di tali
accordi con argomentazioni varie ( inscindibilità
delle clausole contrattuali, parità di
trattamento, efficacia generalizzata della
contrattazione).
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Jus 2011-12
Efficacia per il lavoratore
• Il ccnl si applica de plano al lavoratore
iscritto al sindacato stipulante senza alcun
diritto di dissenso (nemmeno fra norme di
livelli contrattuali differenti)
• La giurisprudenza si è in vario modo
ingegnata per scongiurare la non
applicazione del ccnl al lavoratore non
iscritto.
Albini
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Jus 2011-12
La legislazione per il datore
•
•
•
•
•
La legge 14.7.1959, n.741.
L’art. 49, comma 2, del d.lgs 3.2.1993, n.29.
L’art. 36 della legge 20.5.1970 n.300.
L’art. 1 della legge 7.12.1989, n.389
L’art. 6, comma 9, della legge 7.12.1989,
n.389
• L’art. 3 della legge 20.5.1993, n.151
• L’art. 2 della legge 23.5.1997, n.135.
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Jus 2011-12
Gli interventi della giurisprudenza
• Non serve la duplice affiliazione sindacale
(impresa e lavoratore)
• Il riferimento alla retribuzione determinata
secondo equità (art.2099 c.c.).
• L’adesione espressa o tacita al contratto
collettivo.
• La presunzione giurisprudenziale di adesione
del datore di lavoro alle associazioni datoriali
stipulanti.
• L’orientamento che vuole il datore obbligato
nei confronti di iscritti e non.
Albini
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Jus 2011-12
Efficacia per il Testo Unico
• L’intesa sottoscritta il 14 gennaio 2014,
conferma la libertà negoziale, e introduce
un sistema di misurazione della
rappresentanza e il principio della
esigibilità del contratto sottoscritto dalla
maggioranza.
• Regole fissate per individuare la titolarità
negoziale dei due livelli contrattuali.
Albini
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Jus 2011-12
L’articolo 8, comma3, della legge 148/2011
3. Le disposizioni contenute in contratti
collettivi aziendali vigenti, approvati e
sottoscritti prima dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra le
parti sociali, sono efficaci nei confronti di
tutto il personale delle unità produttive cui
il contratto stesso si riferisce a condizione
che sia stato approvato con votazione a
maggioranza dei lavoratori.
A chi giova questo comma ?
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Jus 2011-12
2.
L’efficacia nel tempo
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Jus 2011-12
La previsione del codice civile
• Articolo 2074 Efficacia dopo la scadenza
• Il contratto collettivo, anche quando è
stato denunziato, continua a produrre i suoi
effetti dopo la scadenza, fino a che sia
intervenuto un nuovo regolamento
collettivo.
• Il contratto di epoca corporativa
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Jus 2011-12
Le Disposizioni sulla legge in
generale, R.D. 16 marzo 1942, 262
• Articolo 11
• La legge non dispone che per l’avvenire:
essa non ha effetto retroattivo.
• I contratti collettivi di lavoro possono
stabilire per la loro efficacia una data
anteriore alla pubblicazione purché non
preceda quella della stipulazione.
Albini
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Jus 2011-12
Passato, presente e futuro
• Normalmente il contratto collettivo dispone
per il presente ed il futuro e, salvo
contenga esplicite clausole in tal senso, non
esplica la sua efficacia per il passato.
• Peraltro, l’eventuale efficacia retroattiva
non incontrerebbe il divieto previsto per i
contratti collettivi corporativi dall’art. 11,
comma 2 delle disposizioni preliminari.
Albini
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Jus 2011-12
L’efficacia retroattiva
• Pone sostanzialmente il problema
dell’applicabilità della pattuizione migliorativa,
anche nei confronti dei lavoratori che avessero
cessato il proprio rapporto di lavoro. In tal caso
la risposta è positiva in presenza di due
condizioni:
– se il contratto non discrimina espressamente,
– se non sia venuto meno il vincolo associativo.
Albini
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Jus 2011-12
La libera determinazione
• Essendo venuto meno l’ordinamento
corporativo e l’efficacia dell’art. 2071,
comma 3, del c.c., le parti debbono
considerarsi libere di apporre un termine di
scadenza ai propri contratti o di pattuire a
tempo indeterminato. (Cass. 16.4.1993,
n.4507).
Albini
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Jus 2011-12
Il termine
• La durata del contratto è normalmente
fissata dalle parti contraenti
espressamente oppure indirettamente,
come nel caso dell’accordo interconfederale
del 23 luglio 1993.
Albini
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Jus 2011-12
La non ultrattività
• La scadenza del termine apposto dalle parti
stipulanti fa perdere efficacia al contratto di
diritto comune che non può ritenersi ultrattivo,
a differenza del contratto collettivo
corporativo.
• Non sarebbero applicabili, infatti, gli articoli
2073 e 2074 del c.c. (Cass. 9.6.1993, n.6408,
Cass. 24.8.1996, n.7818, Cass. 30.3.1996,
n.2361)
Albini
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Jus 2011-12
Limiti della non ultrattività
• La Suprema Corte ha statuito che la scadenza
di un contratto non determina l’automatica
cessazione delle clausole a contenuto
retributivo giacché - incidendo esse su beni di
rilevanza costituzionale quale la conservazione
di un’esistenza libera e dignitosa e del livello
partecipativo alla vita del paese - la loro
efficacia permane fino a che non intervengano
fattori incompatibili. (Cass. 22.4.1995, n.
4563)
Albini
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Jus 2011-12
Ulteriori profili
• Per affrontare i profili correlati al vuoto
normativo che si produce intervengono le
pattuizioni delle parti che in alcuni casi
prefigurano clausole di ultrattività
• Per altri profili intervengono anche
giurisprudenza e dottrina, anche attraverso
l’elaborazione di principi (teoria
dell’incorporazione) non sempre condivisibili.
Albini
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Jus 2011-12
La disdetta
• Nei contratti privi di durata è applicabile
l’istituto civilistico della disdetta che non
determina lo scioglimento del vincolo, ma più
semplicemente produce l’effetto di impedire
che il contratto possa tacitamente rinnovarsi.
• Il contratto collettivo di diritto comune
perché possa considerarsi scaduto richiede una
diversa espressione di volontà. (Cass.
11.6.1987, n. 5119)
Albini
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Jus 2011-12
Nei fatti è accaduto che
• Gli accordi sulla scala mobile del 1975, del
1982 e del 1985, relativamente ai quali la
dottrina è intervenuta copiosamente, sono
stati disdettati pur non contenendo alcuna
clausola di ultrattività.
• Rispetto a queste “denunce” o disdette non si
registrano unanimità di consensi circa gli
effetti di ultrattività nelle more di una nuova
contrattazione.
Albini
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Jus 2011-12
Il recesso
• L’istituto civilistico del recesso dal
contratto che consente ad una delle parti,
ovvero ad entrambe, di sciogliere
unilateralmente il vincolo contrattuale viene
considerato applicabile anche ai contratti
collettivi di diritto comune. (art. 1373 c.c.)
Albini
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Jus 2011-12
Gli effetti del recesso
• Con il recesso il contratto diventa inefficace.
• Si rileva, tuttavia, come rappresenti uno
strumento della negoziazione e come sia
funzionale al raggiungimento di un nuovo
regolamento negoziale.
• Si sostiene che non produrrebbe effetti
estintivi propri dell’istituto civilistico.
• Comunque, non produce effetti per il passato.
Albini
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Jus 2011-12
3.
L’efficacia nello spazio
Albini
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Jus 2011-12
Territorialità o meno
• Il contratto collettivo nazionale si applica
nell’ambito del territorio nazionale ed il
contratto d’azienda nell’impresa o nell’unità
produttiva.
• L’aspetto controverso è quello dell’applicazione
del contratto collettivo al lavoratore inviato a
prestare la propria attività all’estero.
Albini
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Jus 2011-12
Le tesi della Cassazione
• Il contratto collettivo nazionale non si
applica fuori dall’ambito nazionale salvo
espressa pattuizione (Cass. 16.4.1993, n.
4505).
• Minoritaria la tesi contraria, peraltro,
impreziosita da un’opinione che vorrebbe
sostenibile una disamina delle singole
previsioni contrattuali per verificarne
l’applicabilità anche extra territoriale.
Albini
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Jus 2011-12
Rapporti fra contratti
collettivi e non
- parte terza -
Albini
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Jus 2011-12
1.
Il rapporto fra contratti
collettivi di diverso livello
Albini
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Jus 2011-12
1. 1.
Il rapporto nella dottrina e
nella giurisprudenza
Albini
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Jus 2011-12
Molteplicità di dottrine
• In assenza di una specifica disciplina che
attui un collegamento fra contratti
collettivi di differente livello, si rende
necessario definire, nel caso di previsioni
contrastanti o, comunque, differenti, quale
debba prevalere.
Albini
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Jus 2011-12
Il principio del “favor”
• Esiste un principio generale in forza del quale deve
applicarsi sempre la disposizione più favorevole.
• Non esiste un simile principio, quindi, nessuna
pattuizione può acquisire forza espansiva.
• Dottrina e giurisprudenza ritengono oggi che il
principio, comunque, non operi fra fonti della
stessa natura collettiva.
Albini
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Jus 2011-12
Il principio “gerarchico”
• Il contratto aziendale è subordinato al
contratto nazionale, rispetto al quale si pone
come mera integrazione. La ricostruzione
avviene sulla base dell’ordinamento interno del
sindacato.
• Esiste un mandato “discendente”.
• Cass. 20.8.1991, n. 8954, Cass. 11.6.1990, n.
5651, Cass. 8.6.1991, n. 6544.
Albini
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Jus 2011-12
Il mandato “ascendente”
• Il mandato sindacale viene conferito dal basso
ed è revocabile. La manifestazione delle parti
contraenti esprime una sostanziale revoca del
mandato.(Cass. 2.2.1990, n.710).
• Per la dottrina, più precisamente, esiste una
riserva disciplinare che non viene trasferita al
contratto collettivo “superiore”.
Albini
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Jus 2011-12
Il contratto superveniens
• Il contratto più recente prevale sul
precedente anche se meno favorevole, così
come normalmente avviene per contratti dello
stesso livello.
• Il contratto collettivo è un atto generale di
autonomia privata con efficacia normativa
tipica.
• Logica della contrattazione disarticolata.
Albini
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Jus 2011-12
Il principio di specialità
• Il contratto più prossimo al rapporto
prevale sia in melius che in pejus (Cass.
9.2.1989, n.813, Cass. 12.7.1986, n. 4517).
• Occorre un coordinamento strutturale e
funzionale fra i contratti ed una
omogeneità fra i sottoscrittori.
Albini
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Jus 2011-12
1. 2.
La rilevanza sui diritti quesiti e
le aspettative
Albini
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Jus 2011-12
La rilevanza pratica
• Il profilo di maggiore interesse concerne il
caso in cui il “nuovo” o “l’altro” contratto
collettivo modifica, in senso peggiorativo,
posizioni giuridiche di tutela garantite dal
contratto già applicato. Contro ogni
possibile modifica in pejus: la teoria
dell’incorporazione.
Albini
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Jus 2011-12
La teoria
• Le previsioni del contratto collettivo si
incorporano nel contratto individuale ed
acquistano, in questo modo, una loro
autonoma legittimazione . Incorporandosi
nel contratto individuale entrano nella sola
disponibilità del singolo lavoratore.
Albini
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Jus 2011-12
Contro la teoria dell’incorporazione
– Le vicende della contrattazione collettiva si
svolgono sul e non nel contratto individuale
(Giugni).
– La negoziazione collettiva ha un fondamento
diverso da quella che soddisfa i bisogni dei
singoli (Persiani).
– Le sfere, di interessi e di azioni, collettive
ed individuali non si intersecano
(Scognamiglio)
Albini
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Jus 2011-12
La Cassazione
• “Il lavoratore non può pretendere di
mantenere come definitivamente acquisito al
suo patrimonio un diritto derivante da una
norma collettiva che più non esiste, perché
caducata o sostituita da altra successiva,
infatti, le norme dei contratti collettivi non si
incorporano nei contratti individuali, ma
operano dall’esterno come fonte eteronoma di
regolamento, concorrente con la fonte
individuale.” Cass. 28.11.1992, n. 12751.
Albini
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Jus 2011-12
Aspettative e diritti acquisiti
• L’autonomia collettiva più che costituire diritti
in capo al singolo, disciplina le situazioni che li
fanno acquisire.
• Questi diritti non sono acquisiti una volta per
sempre. (Santoro Passarelli).
• Restano intangibili per la contrattazione
collettiva le cosiddette situazioni esaurite,
quelle connesse a prestazioni esauriute, non
quelle correlate a situazioni future o alle
semplici aspettative.
Albini
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Jus 2011-12
La casistica giurisprudenziale
• E’ risultata prevalente la qualificazione di
“aspettative” per le modificazioni
contrattuali in materia di inquadramento
contrattuale, orario di lavoro, retribuzione,
scatti di anzianità.
• Dubbia, invece, la modifica in pejus di
trattamenti pensionistici già maturi o la
disciplina dei rientri dalla cigs.
Albini
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Jus 2011-12
Una prima annotazione...
• Se i diritti acquisiti si ritengono comunque
intangibili dalla successiva contrattazione
collettiva, non pare possibile beneficiare delle
sole clausole più favorevoli eventualmente
contenute in quest’ultima.
• I contratti si interpretano e si applicano nel
complesso delle loro determinazioni e non con
riferimento alle singole clausole.
Albini
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Jus 2011-12
Una seconda annotazione...
• Anche le mere aspettative resistono alla
regolamentazione successiva
– dove esista una clausola di salvaguardia.
(Cass. 20.1.1995, n. 651)
– ovvero in ragione del loro carattere
individuale “intuitus personae”. (Cass.
20.8.1991, n. 8954)
Albini
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Jus 2011-12
Un’annotazione conclusiva
• La tutela degli interessi del prestatore di
lavoro rispetto ai contratti collettivi viene
affrontata anche in presenza di accordi
transattivi o ricognitivi stipulati dalle parti
sindacali.
• Dottrina e giurisprudenza hanno più
recentemente modificato il proprio
orientamento rispetto alla questione,
distinguendo diritti quesiti da diritti futuri ed
aspettative.
Albini
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Jus 2011-12
1. 3.
Contratto collettivo e
contratto individuale
Albini
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Jus 2011-12
E’ possibile derogare un ccnl?
• La domanda, sulla legittimità delle deroghe
operate dal contratto individuale rispetto al
contratto collettivo, riporta alla questione del
tipo di efficacia del contratto collettivo.
• Il condizionamento deriva dall’impianto
normativo codicistico che, per il contratto
collettivo corporativo, prevedeva l’automaticità
della sostituzione delle clausole difformi, salvo
modifiche in melius.
Albini
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Jus 2011-12
Una disposizione su cui riflettere
• L’articolo 2077 del codice civile rappresenta
il principale argomento della giurisprudenza a
favore della sola derogabilità in melius.
• La dottrina si richiama, invece, alla teoria
della rappresentanza, a quella della
dismissione dei poteri individuali,
dell’autonomia e sovraordinazione per
pervenire sostanzialmente alla stessa
conclusione.
Albini
76
Jus 2011-12
Il famoso articolo 2077 c.c.
• I contratti individuali di lavoro fra gli
appartenenti alle categorie alle quali si riferisce
il contratto collettivo devono uniformarsi alle
disposizioni di questo.
• Le clausole difformi dei contratti individuali,
preesistenti o successivi al contratto collettivo
sono sostituite di diritto da quelle del contratto
collettivo, salvo che contengano speciali
condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Albini
77
Jus 2011-12
L’iter argomentativo
• L’art. 2077 c.c. non è stato abrogato nè
espressamente né implicitamente e persegue
finalità lecite del tutto coerenti con le finalità
dell’istituto “contratto collettivo” .
• Contra, si sostiene che l’equiparazione fra
contratto corporativo e comune non è
dimostrata né dimostrabile e che i due
contratti perseguirebbero finalità
contrapposte.
Albini
78
Jus 2011-12
Una seconda tesi:
• Si deve invocare l’art.1339 del codice civile che
permetterebbe l’inserzione automatica di
clausole collettive nel contratto individuale in
sostituzione di quelle difformi (pejus).
• Ciò risulterebbe imposto dalla legge (2113 c.c.)
ed importerebbe la nullità delle deroghe in
pejus contenute nel contratto individuale (art.
1418, 1 comma, c.c.).
Albini
79
Jus 2011-12
La deroga in melius
• Per la giurisprudenza si possono applicare due
differenti criteri:
• criterio dell’assorbimento che mette a
confronto non le singole clausole ma i
trattamenti complessivi desumibili dalle
discipline in conflitto (Cass.13.5.1995, n. 5244)
• criterio del cumulo secondo cui si devono
confrontare le singole clausole
(Cass.1.8.1986,n.4933).
Albini
80
Jus 2011-12
Rapporti fra contratti
collettivi e legge
- parte quarta -
Albini
81
Jus 2011-12
1.
L’inderogabilità della legge
Albini
82
Jus 2011-12
Legge e contratto collettivo
• Il contratto collettivo, quale fonte extra
ordinem, è gerarchicamente subordinato
alla legge ed agisce nei limiti imposti da
quest’ultima.
• Le parti possono determinare liberamente il
contenuto del contratto nei limiti posti
dalla legge. Art.1322 c.c.
Albini
83
Jus 2011-12
Strumenti distinti
• La norma legale fissa il trattamento
minimo, mentre quella convenzionale amplia
le soglie di tutela, ovvero dispone su
materie riservate alla sua competenza o
non regolate dalla legge.
Albini
84
Jus 2011-12
Un modello “minato”
• Negli ultimi venti anni, la legge è
intervenuta sul contratto collettivo sia
fissando limitazioni alla tutela, sia
autorizzando deroghe alle disposizioni
legali di protezione del singolo.
Albini
85
Jus 2011-12
L’articolo 8 del decreto legge
13 agosto 2011 convertito in
legge 14 settembre 2011 n.148
Albini
86
86
Jus 2011-12
L’articolo 8 della 148/2011
• Con questa disposizione di legge si
introduce il principio della derogabilità
della legge da parte della contrattazione
aziendale.
• Il contratto aziendale e non il nazionale.
• I limiti della Costituzione e delle Direttive
europee.
Albini
87
Jus 2011-12
Il primo comma …
• i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei
lavoratori comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale ovvero
dalle rappresentanze sindacali operanti in
azienda possono realizzare specifiche intese
finalizzate alla maggiore occupazione, alla
qualità dei contratti di lavoro, alla emersione
del lavoro irregolare, agli incrementi di
competitività e di salario, alla gestione delle
crisi aziendali e occupazionali, agli
investimenti e all’avvio di nuove attività.
Albini
88
88
Jus 2011-12
Il secondo comma …
• Le specifiche intese di cui al comma 1
possono riguardare la regolazione
delle materie inerenti l’organizzazione
del lavoro e della produzione incluse
quelle relative: a) agli impianti
audiovisivi e all’introduzione di nuove
tecnologie; … (segue)
Albini
89
89
Jus 2011-12
Il secondo comma …
• Segue … b) alle mansioni del lavoratore, ala
classificazione e inquadramento del
personale; ai contratti a termine, ai
contratti a orario ridotto, modulato o
flessibile, al regime della solidarietà negli
appalti e ai casi di ricorso alla
somministrazione di lavoro; d) alla disciplina
dell’orario di lavoro; e) alla modalità di
assunzione e disciplina del rapporto di
lavoro, comprese le co.co.pro e le partite
IVA, alla trasformazione e conversione dei
contratti di lavoro e …
Albini
90
90
Jus 2011-12
Il secondo comma …
• Segue … e alle conseguenze del
recesso dal rapporto di lavoro, fatta
eccezione per il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento
della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio.
Albini
91
91
Jus 2011-12
Limiti della derogabilità
• 2-bis. Fermo restando il rispetto della
Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle
normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui
al comma 1 operano anche in deroga alle
disposizioni di legge che disciplinano le materie
richiamate dal comma 2 ed alle relative
regolamentazioni
• contenute nei contratti collettivi nazionali di
lavoro.
Albini
92
Jus 2011-12
Il terza comma …
• Le disposizioni contenute in contratti
collettivi aziendali vigenti, approvati e
sottoscritti prima dell’accordo
interconfederale del 28 giugno 2011
tra le parti sociali, sono efficaci nei
confronti di tutto il personale delle
unità produttive cui il contratto
stesso si riferisce a condizione che
sia stato approvato con votazione a
maggioranza dei lavoratori.
Albini
93
93
Jus 2011-12
1.1
L’inderogabilità in pejus e la
derogabilità controllata
Albini
94
Jus 2011-12
Una nuova filosofia
• Il superamento del tradizionale modello del
diritto del lavoro dato dalla assoluta
impossibilità di derogare in negativo le
norme legali pone non solo un problema di
rapporti fra fonti ma il ben più rilevante
tema dei “ruoli”.
Albini
95
Jus 2011-12
Una delega dinamica al ccnl
• Che rispecchia le logiche evolutive del
nostro ordinamento: promozione,
intervento, concertazione.
• Che chiede di svolgere funzioni di deroga,
di integrazione, di gestione.
Albini
96
Jus 2011-12
Alcuni esempi
•
•
•
•
•
•
artt. 4 e 6, legge 300/1970,
art.5, comma 2, legge 902/1977,
art. 1, legge 297/1982,
art. 23, legge n.56/1987,
art. 2, legge 190/1985,
art.2, comma 2, legge 146/1990,
• art.4, comma 11, legge 223/1991.
Albini
97
Jus 2011-12
Tuttavia,
• “Questo “garantismo flessibile” è sempre
ispirato a una fondamentale sfiducia nella
capacità del lavoratore di negoziare
utilmente le proprie condizioni di lavoro e,
quindi, dall’idea che ogni spazio di
flessibilità debba essere riservato
all’autonomia collettiva”. (Pietro Ichino)
Albini
98
Jus 2011-12
E comunque...
• La presenza di queste deroghe alla
disciplina legale costituisce un’eccezione
confermativa della regola generale, per la
quale, in caso di conflitto, la legge prevale.
Albini
99
Jus 2011-12
La giurisprudenza, peraltro...
• Difende con strenuità il principio della
inderogabilità della legge, facendo un uso
distorto ed estensivo del dato normativo e
finendo per mortificare, talvolta, la stessa
autonomia contrattuale.
Albini
100
Jus 2011-12
Un solo esempio
• Cassazione 13.07.1996, n. 6372, invocando
l’art. 36 della Cost., sottrae alle parti
collettive la facoltà di determinare
liberamente la retribuzione dovuta per
ferie. Peraltro, ignorando un consolidato
orientamento dello stesso Supremo
Collegio.
Albini
101
Jus 2011-12
Uno spunto di riflessione
• Occorre abbandonare l’idea, fortemente
radicata nella cultura sindacale, che fra tutela
inderogabile e assenza di tutela vi sia
un’alternativa drastica. Non è così: anche una
disciplina del rapporto a carattere disponibile
può svolgere un ruolo assai rilevante nella
determinazione degli standard effettivi di
trattamento”. Pietro Ichino.
Albini
102
Jus 2011-12
1.2
L’inderogabilità in melius e la
comparazione fra trattamenti
Albini
103
Jus 2011-12
“La libertà contrattuale”
• La determinazione, per legge, di limiti alla
autonomia negoziale delle parti collettive,
ancorché per soddisfare superiori esigenze
di ordine economico, solleva una serie di
importanti questioni giuridiche ed
istituzionali.
Albini
104
Jus 2011-12
Limiti di liceità
• Corte Costituzionale ha più volte ribadito la
liceità dell’intervento (Cost.7.2.85,n.34,
Cost. 30.7.80, n. 141) pur imponendone
l’eccezionalità ed il carattere temporaneo
dell’intervento (Cost.23.6.88, n.697, Cost.
26.3.91, n.124.
Albini
105
Jus 2011-12
Le conseguenze
• La sanzione prevista per le norme
contrattuali esorbitanti rispetto ai limiti
imposti dalla legge è la nullità, con
sostituzione automatica della clausola
difforme apposta dalle parti contraenti, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 1339
e 1419, comma 2, c.c..
Albini
106
Jus 2011-12
Conseguenti squilibri
• La rimozione automatica di clausole
difformi determina una innaturale ed
imprevista modifica degli equilibri negoziali
che, in molti casi, diventa paradossale
squilibrio.
Albini
107
Jus 2011-12
“Teoria del cumulo”
• “Le clausole sono sostituite dalla legge e non
trovano compensazione con il contenuto
migliorativo di altre clausole contrattuali: i
benefici - ma anche gli svantaggi - derivanti da
norme contrattuali si cumulano per il
lavoratore con quelli derivanti dalle clausole
legali più favorevoli - o peggiorative in caso di
vincoli massimi.”
• (Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu).
Albini
108
Jus 2011-12
Il contratto collettivo e gli
usi aziendali
- parte quinta -
Albini
109
Jus 2011-12
“Uso normativo”
• Sono considerati fonti di diritto in forza degli
articoli 1 e 8 delle preleggi. Sono dunque,
sovraordinati ai contratti collettivi.
• Consistono in una “pratica uniforme e costante,
tenuta con la convinzione che fosse
obbligatoria come una regola giuridica”.
(Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu).
Albini
110
Jus 2011-12
“Uso contrattuale”
• Poiché è raro l’uso normativo, la giurisprudenza
si è trovata più frequentemente ad occuparsi
dell’uso negoziale. Li ha considerati alla stregua
di proposte accettate tacitamente , clausole
d’uso (art.1340 del c.c.) o pratiche generali
interpretative (art. 1368 c.c.).
• E’ diventato ricorrente dire che gli usi
negoziali si inscrivono nel contratto individuale
e possono derogarlo solo in senso migliorativo.
Albini
111
Jus 2011-12
“ragionevole ma insufficiente”
• Il fondamento giuridico di queste ricostruzioni
è debole poiché le clausole d’uso dovrebbero
possedere i requisiti dell’uso normativo e lo
schema dell’accordo tacito non spiega
l’applicazione agli assunti successivamente.
• Tuttavia, obbedisce alla finalità di premiare
l’affidamento che i dipendenti fanno sulla
reiterazione dei comportamenti aziendali.
Albini
112
Jus 2011-12
Gli effetti collettivi degli usi
• Una sentenza della Cassazione ha prospettato
che gli usi aziendali concorrendo alla
determinazione delle regole di condotta, in
forza del comportamento e della volontà delle
parti, si pongono come elementi costitutivi di
un patto autonomo e sono governati dal
principio della successione temporale di più
accordi aziendali. (Cass. 19.3.1986, 1916).
Albini
113
Jus 2011-12
La contrattazione del
pubblico impiego
- Parte sesta -
Albini
114
Jus 2011-12
Quale è il modello di contrattazione
della legge 29 marzo 1983, n. 93,
legge quadro sul pubblico impiego?
Albini
115
Jus 2011-12
Autonomia negoziale debole
• Preventiva autorizzazione del governo alla
sottoscrizione dell’accordo
• Recepimento in un atto amministrativo a
contenuto normativo e, perciò, unilaterale
• Efficacia mediata ed “erga omnes”
Albini
116
Jus 2011-12
Contenuti e limiti
• Riserva legale: gli aspetti inerenti il c.d.
Rapporto organico, ovvero gli aspetti relativi
alla titolarità e l’esercizio di una funzione
pubblica
• Ambito negoziale: gli aspetti inerenti il c.d.
Rapporto di servizio, cioè le situazioni
giuridiche soggettive strettamente connesse
all’esercizio della prestazione
Albini
117
Jus 2011-12
Efficacia
• Il contratto viene assimilato alla legge sul
piano della funzione
• Diventa fonte, sia pure indiretta, di norme
di diritto obiettivo che le pubbliche
amministrazioni sono tenute ad applicare
• Diviene - in questa veste - parametro
dell’agire “legittimo, imparziale ed
efficiente delle pubbliche amministrazioni
Albini
118
Jus 2011-12
La struttura contrattuale
• Improntata sulla nozione di comparto,
inteso come insieme di più settori omogenei
o affini
• Strutturata su più livelli contrattuali
articolati e gerarchicamente ordinati
Albini
119
Jus 2011-12
I livelli contrattuali
• Il contratto di comparto definisce la
disciplina fondamentale del rapporto di lavoro
• Il contratto intercompartimentale per la
definizione degli indirizzi generali della
contrattazione e la disciplina degli istituti
comuni ai comparti
• Il contratto decentrato per la
regolamentazione degli aspetti peculiari di
ogni amministrazione
Albini
120
Jus 2011-12
Gerarchia e procedura
• Il sistema definisce per ogni livello
competenze e disponibilità finanziarie
• Il procedimento negoziale prevede:
– La definizione dell’ipotesi di accordo,
– L’autorizzazione alla sottoscrizione,
– Il recepimento in d.p.r.
Albini
121
Jus 2011-12
I soggetti della contrattazione
• La legittimazione del sindacato
maggiormente rappresentativo è scelta
precisa
• Il riconoscimento del ruolo negoziale è a
tutti i livelli
• Al livello intercompartimentale, il più
elevato, la competenza è addirittura
esclusiva
Albini
122
Jus 2011-12
Contrattazione e rappresentatività
• La scelta operata dalla legge quadro 93/1983
(art.25) appare in linea con gli interventi nel
privato.
• La rappresentanza sindacale dei dipendenti è
costituita ad iniziativa di questi nell’ambito
delle associazioni aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e delle associazioni non affiliate che
abbiano titolo a partecipare agli accordi per
legge.
Albini
123
Jus 2011-12
La rappresentatività dilatata
• La giurisprudenza supera i limiti rigorosi
introdotti dalla legge ed apre ad una
lettura più lassista e sempre meno selettiva
del criterio
• Si apre ad un pluralismo sindacale, per molti
versi, paralizzante
Albini
124
Jus 2011-12
L’articolo 8 d.p.r. 395/88
(accordo intercompartimentale 1988-90)
• La maggior rappresentatività si deve rilevare
(+ Circ. Min. 5%)
– dalla consistenza associativa rilevata in
base alle deleghe conferite,
– dalla adesione ricevuta in occasione delle
elezioni;
– dalla diffusione negli ambiti interni al
comparto
Albini
125
Jus 2011-12
Un criterio “ancora” debole
• Un criterio specchio della dilatazione
giudiziaria.
• Un criterio incapace di restituire
selettività all’individuazione dei soggetti
negoziali.
• Un criterio eluso nei fatti.
Albini
126
Jus 2011-12
La privatizzazione del rapporto
Contrattualizzare, quindi, privatizzare.
Una seconda grande novità per la riforma.
Albini
127
Jus 2011-12
Due anime, un solo fine:
privatizzare
• Contrattualizzazione del rapporto
– Protocollo 6 luglio 1992 contenente impegno
a procedere all’omologazione formale e
sostanziale del lavoro pubblico col privato.
• Nuovo disegno riformatore
– legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e d.lgs.
3 febbraio 1993, n. 29 che istituzionalizza
la privatizzazione del rapporto.
Albini
128
Jus 2011-12
I pilastri della privatizzazione
del rapporto
• Superamento dello statuto pubblicistico del
rapporto di impiego.
• Ridimensionamento del potere di
supremazia speciale.
• Un sistema definito di diritti e di obblighi
contrattuali.
• L’assoggettamento alla legislazione
civilistica.
Albini
129
Jus 2011-12
La legittimità costituzionale
• Corte Costituzionale 16 ottobre 1997, n. 309
– il tradizionale modello pubblicistico non è
imposto dall’articolo 97 della Costituzione;
– nuova visione del ruolo
dell’Amministrazione: da soggetto
esercente poteri autoritativi sui cittadini a
erogatrice di servizi per i cittadini
Albini
130
Jus 2011-12
Quattro temi per le
relazioni sindacali
• L’organizzazione
• La gestione
• La dirigenza
• La contrattazione collettiva
Albini
131
Jus 2011-12
La contrattazione collettiva
• Il contratto collettivo atto di autonomia
privata, fonte diretta ed immediata. Non
ostano:
– la creazione dell’Aran;
– l’eventuale sospensione o proroga degli
effetti contrattuali per esorbitanza di
spesa;
– il meccanismo, novellato dal d.lgs. 80/1998
di espansione o affievolimento del
contratto rispetto alla legge.
Albini
132
Jus 2011-12
Per un nuovo modello partecipativo
• Il sindacato “controparte”.
• Informazione e consultazione.
• Negoziazione meramente eventuale.
• Libertà negoziale più ampia nei contenuti e
nell’efficacia obbligatoria.
Albini
133
Jus 2011-12
I livelli della contrattazione
(articolo 45)
Due livelli contrattuali: nazionale e decentrato.
• I contratti collettivi nazionali sono stipulati
per comparti comprendenti settori omogenei o
affini. Sono contratti quadro se riguardano
per tutti i comparti o le aree di
contrattazione.
• I contratti decentrati sono finalizzati al
contemperamento fra le esigenze
organizzative, a tutela dei dipendenti, e
l’interesse degli utenti
Albini
134
Jus 2011-12
I soggetti della contrattazione collettiva
(articolo 45)
• I contratti quadro, sono stipulati dall’Aran e, per la
parte sindacale, dalle confederazioni nazionali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
• I contratti di comparto, dall’Aran, dalle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
nonché dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale nel comparto.
• I contratti decentrati dal titolare delle singole
amministrazioni e, per la parte sindacale, da
delegazioni definite dalla contrattazione collettiva
nazionale.
Albini
135
Jus 2011-12
Il procedimento della contrattazione
• L’Aran nella negoziazione deve attenersi agli atti
di indirizzo dei comitati di settore.
• L’ipotesi di accordo deve avere parere favorevole
dal comitato di settore.
• Il parere deve ricevere, dalla Corte dei Conti, la
certificazione di compatibilità.
• Se positivo l’accordo viene sottoscritto, in caso
contrario, l’Aran deve sentire il comitato di
settore per i correttivi necessari o, se del caso,
riconvocare le parti sindacali.
Albini
136
Jus 2011-12
Effetti contrattuali normativi
ed obbligatori
– Gli effetti normativi operano mediante il
meccanismo dell’integrazione del contratto
individuale ex art. 1374 c.c. e per il precetto
dell’articolo 45 d.lgs. 29/93.
– Gli effetti obbligatori scontano, per
l’autonomia contrattuale, due principi:quello
della libertà e della convenienza negoziale.
Albini
137
Jus 2011-12
Efficacia erga omnes della
contrattazione
• Secondo la dottrina prevalente l’effetto
deriverebbe da due principi:
– la rappresentanza obbligatoria delle
amministrazioni, conferita all’Aran
– la previsione del principio di parità di
trattamento, accompagnata dalla garanzia
del trattamento minimo contrattuale (art.
49, comma 2).
Albini
138
Jus 2011-12
Il contratto collettivo e l’individuale
• I contratti individuali devono uniformarsi al
principio di parità di trattamento e garantire,
comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti
dai contratti collettivi.
• L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle
condizioni previste, mediante contratti individuali.
– art.2, comma 3, d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29
Albini
139
Jus 2011-12
Una riflessione non inutile
• Garantire trattamenti non inferiori al
contratto collettivo: divieto di modifica in
pejus.
• Garantire parità di trattamento: divieto di
modifica in melius o semplice richiamo a
trattamenti economici e normativi obiettivi
e non discriminatori?
Albini
140
Jus 2011-12
Deboli argomentazioni
• L’efficacia erga omnes del contratto può
discendere dal modello costituzionale
rispetto al quale esistono differenze
sostanziali.
• La stessa eguaglianza di trattamento,
sconfessata dalla magistratura di
legittimità nel privato, contrasta il cammino
verso la privatizzazione del rapporto.
Albini
141
Jus 2011-12
Un solo richiamo normativo
“Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto
che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o categorie di essi,possono
essere derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario”. Art. 2, comma 2,
d.lgs 29 febbraio 1993, n. 29.
Albini
142
Jus 2011-12
La disposizione presenta due profili
• “espansione”
dell’autonomia
collettiva potendo il
contratto avere
efficacia abrogativa
della norma di legge.
• “affievolimento”
dell’autonomia
collettiva a fronte
dell’intervento della
legge a tutela di
specifici interessi
pubblici.
Albini
143
Jus 2011-12
Quali conseguenze trarne?
• La scelta definitiva per il metodo contrattuale
• La scelta per un metodo condiviso con il
sindacato
• La scelta per un metodo che punta al consenso
sindacale
• La scelta per dare centralità al sindacato ed
al contratto collettivo … poi il blocco della
contrattazione per oltre sei anni …
Albini
144
Jus 2011-12