Transcript D.Lgs. 626

Decreto Legislativo
n°
del 19-9-1994
a cura di
Ing.Luigi Caselle
Maggio 2008
1
Prima del
1942
art. 2087 - CODICE CIVILE
art. 32 della COSTITUZIONE
art. 35 della COSTITUZIONE
il datore di lavoro deve adottare nella sua attività tutte le
misure (sulla base dell'esperienza, particolarità del lavoro
e della tecnica) per tutelare la condizione del lavoratore
...l'interesse della collettività alla tutela della salute
… la tutela del lavoro in tutte le sue forme e
applicazioni
1955
DPR
547
400 articoli sugli infortuni sul
lavoro
1956
DPR
303
sull'ambiente di lavoro
2
D.Lgs
1970
art. 9 L.
1991
D.L.
1994
300
277
D.Lgs
626
le rappresentanze sindacali controllano per
diritto
l'applicazione delle normative
antinfortunistiche e
hanno diritto di promuovere nuove iniziative
sul rumore, amianto e piombo
valutazione del rischio, misure di
tutela, rappresentante per la
sicurezza
3
D.Lgs
Struttura del Decreto Legislativo
Obblighi
Servizio
Prevenzione
e Protezione
(art. 5)
(art. 8, 9, 10, 11)
Informazione
e formazione
dei lavoratori
(art. 21 e 22)
Prevenzione
incendi,
evacuazione
lavoratori
Consultazione:
IL
DATORE
DI LAVORO
(art. 12, 13, 14)
I
LAVORATORI
"Rappresentante
per la
sicurezza"
(art. 18 e 19)
i dirigenti e i preposti
Obblighi
(art. 4)
"la
Valutazione
del rischio"
MEDICO
COMPETENTE
Dispositivi di
protezione
individuale
(art. 17)
Pronto
soccorso
(art. 15)
Organismi
paritetici
(art. 40, 41, 42,
43, 44)
(art. 20)
4
D.Lgs
DATORE DI LAVORO
è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore,
che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità
produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
UNITA' PRODUTTIVA
stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni
o servizi, dotata di autonomia finanziaria
e tecnico-funzionale
LAVORATORE
persona che presta il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro
con un rapporto di lavoro
(esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari)
5
D.Lgs
Datore di lavoro
deve
GARANTIRE
la Sicurezza e la Salute
dei lavoratori
in tutti gli aspetti connessi
con il lavoro
deve fare la
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
6
D.Lgs
la valutazione del rischio
e individuazione delle misure di prevenzione
compiti
"esclusivi"
del datore
di lavoro:
(che non può
delegare)
l'elaborazione
del "piano di sicurezza"
la designazione del responsabile
del Servizio di Prevenzione
e Protezione ( RSPP )
l'autocertificazione scritta per
le aziende fino a 10 dipendenti
(su V.R. e obblighi collegati)
7
D.Lgs
obblighi del
DATORE DI LAVORO
(art. 3 e 4)
1
2
osservare le
MISURE
GENERALI
DI TUTELA
(art. 3)
fare la
VALUTAZIONE
DEL
RISCHIO
3
4
designare
gli addetti al
nominare il
SERVIZIO
DI
PREVENZIONE
E PROTEZIONE
MEDICO
COMPETENTE
(art. 17)
8
D.Lgs
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
5
6
adottare le
tenere il
MISURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
REGISTRO
PER GLI
INFORTUNI
1 - designare i lavoratori per la prevenzione incendi,
cronologico:
- per infortuni
con una assenza
di almeno 1 GIORNO
con i dati
dell'infortunato,
cause e circostanze
dell'infortunio, le
date di abbandono
e ripresa del lavoro
- dovrà essere
conservato sul luogo
di lavoro e
essere a disposizione
dell'Organo di vigilanza
evacuazione e pronto soccorso
2 - aggiornare le misure di prevenzione
3 - accesso alle zone pericolose riservato
ai lavoratori istruiti
4 - informare il medico su processi e rischi
5 - controllare le situazioni a rischio
6 - istruire e informare i lavoratori
su rischi, misure e evacuazione
7 - non chiedere ai lavoratori di operare
in situazioni pericolose
8 - permettere ai lavoratori la verifica delle misure
9 - evitare che le misure tecniche creino rischi all'esterno
9
D.Lgs
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
7
consultare il
RAPPRESENTANTE
PER
LA SICUREZZA
(art. 18 e 19)
8
9
dare al
lavoratore
fornire al Servizio
Prevenzione e
Protezione
informazioni
(a fine rapporto)
la cartella
sanitaria
e di rischio
1 - su valutazione dei rischi,
2 - prevenzione
3 - designazione degli addetti
del Servizio di Prevenzione
e Protezione, prevenzione incendi,
evacuazione e pronto soccorso,
4 - sull'organizzazione della
formazione
su:
- natura dei rischi
- O.d.L.
- programmazione e
attuazione delle
misure preventive
- descrizione impianti
e processi produttivi
- dati Registro infortuni
- prescrizioni degli
Organi di vigilanza
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D.Lgs
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Le misure generali
di tutela ( art. 3 )
Il primo obbligo che incombe sul datore di lavoro è quello di osservare le misure generali
di tutela previste dall'art. 3 del D.L. :
1 - eliminazione dei rischi in relazione alla conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico o riduzione al minimo
2 - riduzione dei rischi alla fonte
3 - programmazione della prevenzione
4 - sostituzione di ciò che è pericoloso
5 - rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro
6 - priorità delle misure di prevenzione collettiva rispetto a quelle individuali
7 - limitazione al minimo del n° dei lavoratori esposti al rischio
8 - utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
9 - controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici
10- allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio
11- misure igieniche
12- uso di segnali di avvertimento e sicurezza
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D.Lgs
identificare tutte
stimare
i RISCHI
LE PERSONE
ESPOSTE
e
l'affidabilità e
l'adeguatezza delle
misure preventive
identificare
i PERICOLI
nuove
MISURE
PER RIDURRE
I RISCHI
la
definire le
MISURE
VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
CAUTELARI
scadenze:
1°-7-1996
1°-1-1997
AZIONI
CONSEGUENTI
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D.Lgs
La
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
un esame sistematico di tutti gli aspetti
di un lavoro per appurare l'esistenza
di fattori che possano causare
lesioni o danni
per il lavoratore
• la Valutazione
del rischio è:
• chi deve
effettuare
la
Valutazione
del rischio ?
1
IL DATORE DI LAVORO
in collaborazione con:
2
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
consultando:
3
i lavoratori interessati e il
RAPPRESENTANTE
PER LA SICUREZZA
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D.Lgs
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
definizioni dei termini
PERICOLO
RISCHIO
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni
(ad esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi
pratiche o procedure di lavoro)
Probabilità che sia raggiunto il limite
potenziale di danno nelle condizioni di impiego,
ovvero di esposizione di un determinato fattore
(nonché dimensioni possibili del danno stesso)
VALUTAZIONE
del
RISCHIO
E' un esame sistematico di tutti gli aspetti di un
lavoro per appurare l'esistenza di fattori che
possano causare lesioni o danni per l'addetto
ovvero
procedimento di valutazione della possibile
entità del danno, quale conseguenza del rischio
per la salute e la sicurezza dei lavoratori nello
svolgimento delle loro mansioni, derivante dal
verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.
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D.Lgs
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
obiettivo
della
valutazione
CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI
PRENDERE I PROVVEDIMENTI NECESSARI
PER SALVAGUARDARE SICUREZZA
E SALUTE DEI LAVORATORI
1 - PER LA PREVENZIONE RISCHI
quali
provvedimenti?
PROFESSIONALI
2 - PER L'INFORMAZIONE AI LAVORATORI
3 - PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
4 - PER ORGANIZZAZIONE E MEZZI
PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
e se non è
possibile
eliminare
i rischi ?
- DIMINUIRLI
nella misura del possibile
- CONTROLLARE
i rischi residui
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D.Lgs
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
la struttura
della
valutazione
1 - IDENTIFICA i PERICOLI
2 - ASSOCIA i RELATIVI RISCHI
3 - SELEZIONA DI CONSEGUENZA: attrezzature,
materiali, prodotti e preparati chimici, O.d.L.
4 - CONTROLLA LA CORRETTEZZA
DEI PROVVEDIMENTI
5 - DECIDE SCALA DELLE PRIORITÀ' DEGLI
6 - GIUSTIFICA LA SCELTA
7 - VALUTA I RISULTATI CONSEGUITI
INTERVENTI
1 - OSSERVAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO:
criteri
per la
valutazione
vie di accesso, pavimenti e passaggi, macchinari, impianti,
fumi, polveri, sostanze utilizzate, rumore , vibrazioni, microclima
2 - NATURA DEL POSTO DI LAVORO: fisso o provvisorio
3 - TIPO DI LAVORO: lavoro ripetitivo o su commessa
4 - MANSIONI SVOLTE E LORO COMPLESSITA'
5 - ANALISI DELLE PROCEDURE E DEL LORO RISPETTO
6 - ULTERIORE ANALISI DELL'EVENTUALE INTERAZIONE
DELLE VOCI PRECEDENTI
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D.Lgs
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1 - NORME LEGALI
2 - NORME TECNICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
3 - NORME ARMONIZZATE
4 - ISTRUZIONI DEI COSTRUTTORI
5 - IL BUON SENSO E L'ESPERIENZA PERSONALE
6 - I PRINCIPI GERARCHICI DELLA PREVENZIONE DEI
criteri
da applicare
alla
valutazione
del rischio
RISCHI :
evitare i rischi, sostituire ciò che è pericoloso,
combattere i rischi alla fonte, preferire i provvedimenti di
protezione collettivi a quelli individuali, adeguarsi a progresso
tecnico e a cambiamenti dell'informazione, cercare di garantire
un miglior livello di protezione
"autocertificazione"
az. familiari e piccole
!
per le aziende fino a 10 addetti, i datori di
lavoro possono AUTOCERTIFICARE
l'effettuazione della V.R. e degli interventi di
prevenzione e protezione
la valutazione deve riguardare i rischi derivanti
dall'attività lavorativa e che risultano prevedibili
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Flow chart della valutazione del rischio
definire
programma
della VR
studiare
le possibilità
di eliminare o
ridurre i rischi
valutazione
della
struttura
identificare
i
pericoli
identificare
gli
esposti
valutare
i
rischi
identificare i
modelli di
esposizione
delle persone
esposte
misurazione
dell'efficacia
revisione
raccogliere
informazioni
provvedimenti
inadeguati
SI
NO
stabilire azioni
prioritarie e
decidere
misure
controllo
attivare le
misure
di controllo
vi sono stati
cambiamenti ?
SI
NO
registrazione
delle
valutazioni
monitoraggio
del programma
su VR
SI
valutazioni
ancora
valide
NO
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D.Lgs
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Azioni conseguenti alle conclusioni della
VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
- CONCLUSIONI -
- AZIONI -
I rischi sono insignificanti ora
Terminare ora le valutazioni
e non è prevedibile che aumentino in futuro
Non sono necessarie ulteriori misure
I rischi sono sotto controllo ad un
livello accettabile,
per esempio
conforme a norme tecniche
I rischi sono sotto controllo oggi
ma è legittimo pensare che aumenteranno in
futuro
Stabilire le precauzioni per migliorare la
protezione - Mantenere, eliminare,
controllare e minimizzare le possibilità
di esposizioni maggiori - Determinare
misure aggiuntive
per riprendere il controllo in caso si verifichi
una situazione ad alto rischio, malgrado le
precauzioni
Si può apportare miglioramenti a
protezione - Terminare le valutazioni Il mantenimento del rispetto delle norme
compete al Datore di lavoro
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D.Lgs
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
• azioni conseguenti alle conclusioni della valutazione del rischio:
- CONCLUSIONI -
Vi sono rischi possibili
ma non vi sono prove
che causino danni, malattie o ferite
I rischi sono adeguatamente controllati
ma non sono rispettate le misure
generali di tutela
- AZIONI Confrontare le misure esistenti alle norme
di buona tecnica
Se il confronto è negativo determinare cosa è
stato fatto per migliorare le misure di
prevenzione e protezione
Identificare e porre in atto misure
provvisorie immediate per prevenire
o controllare l'esposizione ai rischi
Valutare le esigenze a lungo termine
Non vi sono prove
che esistano o meno rischi
Continuare a cercare altre informazioni
finchè si giunga ad una delle conclusioni
precedenti
Nel frattempo instaurare provvedimenti per
minimizzare l'esposizione al rischio
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D.Lgs
La
SICUREZZA E’ ADEGUATA ?
significa domandarsi
• il livello di sicurezza richiesto è stato raggiunto?
• si è sicuri che non è possibile ottenere un equivalente livello di sicurezza
con maggiore facilità?
• si è sicuri che le misure prese:
- NON RIDUCANO ECCESSIVAMENTE LA CAPACITA' DI EFFETTUARE L'OPERAZIONE?
- NON GENERINO RISCHI O PROBLEMI NUOVI E IMPREVISTI?
• ci sono soluzioni per tutte le condizioni operative,
per tutte le procedure di intervento?
• queste soluzioni sono compatibili tra di loro?
• le condizioni di lavoro dell'operatore non sono compromesse
da queste soluzioni?
21
D.Lgs
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
all’interno dell’azienda
( art. 8, 9, 10 e 11 )
all'interno dell'azienda
Il datore di lavoro
organizza il
designando il responsabile e 1 o più addetti
allo svolgimento del
servizio
obbligatorio nelle aziende con più di 200
dipendenti
SERVIZIO
DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
all'esterno dell'azienda
( previa consultazione del
Rappresentante
della Sicurezza )
facendo ricorso a persone o servizi
esterni adeguati alle caratteristiche
dell'azienda
fatto dallo stesso Datore di lavoro
è possibile nelle aziende artigiane
o industriali fino a 30 addetti
22
D.Lgs
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
i compiti
( art. 9 )
1 - Individuare i fattori di rischio
2 - Effettuare la valutazione del rischio
3 - Individuare ed elaborare le misure e procedure di
sicurezza e le misure di prevenzione e protezione
4 - Individuare la salubrità dell'ambiente
6 - Preparare i programmi di formazione e informazione
7 - Fornire ai lavoratori le informazioni dell'art. 21
I COMPONENTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE
SONO TENUTI AL SEGRETO
SUI PROCESSI LAVORATIVI DI CUI VENGONO A
CONOSCENZA
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D.Lgs
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
la Riunione
Periodica art. 9)
DOVE ?
QUANDO ?
nelle
aziende
con
più di 15
dipendenti
almeno 1 volta
all'anno
Nelle aziende
con meno di
15 dipend. la
riunione potrà
essere
richiesta dal
Rappr. Sicurez.
o all'introduzione
di nuove tecnologie
o variazione delle
condizioni di rischio
Il Datore di lavoro
indice una RIUNIONE
per la prevenzione dei rischi
CON
- Datore di lavoro
- RSPP
- Medico
competente
- R.L.S.
SI ESAMINA
- il documento con la
valutazione del rischio
e le misure
- l'idoneità dei D.P.I.
- i programmi di
formazione e
informazione su
sicurezza e salute
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D.Lgs
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
svolgimento diretto
dei compiti da parte
del Datore di lavoro
( art. 10 )
IL DATORE DI LAVORO PUO' SVOLGERE
DIRETTAMENTE I COMPITI DI SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE
NELLE AZIENDE ARTIGIANE E INDUSTRIALI
FINO A 30 DIPENDENTI
previa informazione al Rappresentante per la sicurezza
In questo caso il Datore di lavoro deve:
1 - frequentare corso di formazione
2 - trasmettere all'Organo di Vigilanza :
- dichiarazione sulle capacità acquisite,
copia del documento con
Valutazione e misure, relazione su
infortuni/malattie professionali e attestato
di frequenza al corso formazione
ORGANO DI
VIGILANZA
USL,
Ispettorato
del Lavoro,
Vigili del Fuoco,
Ministero
Industria
(art. 23)
25
D.Lgs
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREVENZIONE INCENDI ED
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI ( art. 12,13 e 14 )
Il
Datore
di
lavoro
deve:
1 - organizzare i rapporti con i servizi pubblici
2 - designare preventivamente
i lavoratori incaricati
3 - informare i lavoratori dei pericoli e le relative
misure di tutela e evacuazione
4 - prendere i provvedimenti necessari affinché
i lavoratori possano agire autonomamente
5 - non chiedere ai lavoratori di operare in
situazioni di rischio
FORMARE I LAVORATORI ADDETTI ALLA
PREVENZIONE INCENDI E ALL'EVACUAZIONE
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D.Lgs
diritti dei lavoratori in caso
di pericolo grave e immediato ( art. 14 )
2
1
POTERSI
ALLONTANARE
DAL
POSTO
DI LAVORO
o zona di rischio
in caso di pericolo grave
e immediato
POTER AGIRE
AUTONOMAMENTE
PER EVITARE CONSEGUENZE
DAL PERICOLO
senza incorrere in
sanzioni da parte del
Datore di lavoro,
a meno che abbia commesso
grave negligenza
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D.Lgs
PRONTO SOCCORSO
( art. 12,13 e 14 )
Il datore di lavoro, tenendo conto dell'attività dell'azienda, del numero
dei lavoratori e sentito il Medico competente:
PRENDE
I PROVVEDIMENTI
NECESSARI
STABILISCE
I RAPPORTI CON I
SERVIZI
PER IL PRONTO SOCCORSO E
PER L'ASSISTENZA MEDICA
DI EMERGENZA
ESTERNI PER TRASPORTO
INFORTUNATI
I MINISTERI DEL LAVORO, SANITA',
FUNZIONE PUBBLICA E INDUSTRIA
INDIVUDANO PER DECRETO:
1 - caratteristiche minime delle
attrezzature di pronto soccorso
2 - requisiti del personale addetto
e la sua formazione
(in relazione all'attività dell'azienda,
al n° dei lavoratori e ai fattori di rischio)
DESIGNA 1 O PIU'
LAVORATORI INCARICATI
ALL'ATTUAZIONE DEL PRONTO
SOCCORSO E ASSISTENZA DI
EMERGENZA
IL DATORE DI LAVORO
DEVE FORNIRE AI
LAVORATORI ADDETTI
UNA ADEGUATA
FORMAZIONE
29
D.Lgs
PRONTO SOCCORSO
Se necessario
bisogna
prevedere
1 o più
LOCALI
per il
PRONTO
SOCCORSO
con apparecchiature
e materiale di
pronto
soccorso
facilmente
accessibili
alle barelle
dotati
di segnaletica
appropriata
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D.Lgs
SPECIALIZZAZIONE :
MEDICO
COMPETENTE
( art. 17 )
deve
essere
in
possesso
di
uno
seguenti
titoli:
- in medicina del lavoro
- medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica
- tossicologia industriale
- igiene industriale
- fisiologia e igiene
del lavoro
- clinica del lavoro
DOCENZA
O LIBERA DOCENZA
- in medicina del lavoro,
medicina preventiva
psicotecnica
- tossicologia industriale
- igiene industriale
- fisiologia e igiene
del lavoro
LAUREA
IN MEDICINA E CHIRURGIA:
con pratica di almeno
3 anni come medico del lavoro
31
D.Lgs
MEDICO COMPETENTE
medico competente
OBBLIGHI
( art. 17 )
1 - collabora con il datore di lavoro per la tutela
salute
2 - effettua gli accertamenti sanitari (art. 16)
3 - esprime i giudizi di idoneità (art. 16)
4 - istituisce ed aggiorna la CARTELLA SANITARIA
e di rischio per ogni lavoratore,
5 - spiega ai lavoratori il significato degli accertamenti sanitari
e ne fornisce i risultati
6 - fornisce al Rappresentante sicurezza spiegazioni e risultati
anonimi-collettivi degli accertamenti
7 - visita gli ambienti di lavoro ALMENO 2 VOLTE ANNO
8 - collabora con il Datore di lavoro al pronto soccorso
9 - collabora alla formazione e informazione
32
D.Lgs
MEDICO COMPETENTE
LA SORVEGLIANZA
SANITARIA
( art. 16 )
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
EFFETTUATA DAL MEDICO PREVEDE:
ACCERTAMENTI
PREVENTIVI
ACCERTAMENTI
PERIODICI
atti a constatare
le eventuali
controindicazioni
al lavoro assegnato
atti a controllare
lo STATO DI SALUTE
dei lavoratori
e poter esprimere il
GIUDIZIO DI IDONEITA'
sono compresi gli esami clinici e biologici, indagini
diagnostiche mirate al rischio e ritenute necessarie
dal Medico
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D.Lgs
obblighi dei
LAVORATORI
(art. 5)
1 - Avere cura della propria sicurezza e salute (e dei colleghi)
2 - Osservare le disposizioni per sicurezza e protezione individuale
e collettiva impartite dal Datore o dai dirigenti e dai preposti
3 - Utilizzare correttamente macchinari e attrezzature
4 - Utilizzare correttamente i Dispositivi Protezione Individuali
5 - Segnalare eventuali deficienze e condizioni di pericolo al Datore;
in caso di urgenza devono intervenire direttamente informando
il Rappresentante per la sicurezza
6 - Non toccare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione e
controllo
7 - Non compiere atti che possano creare pericoli a sè e ai colleghi
8 - Sottoporsi ai controlli sanitari
9 - Contribuire con il Datore di lavoro ad operare per la sicurezza e la salute
35
D.Lgs
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
i termini:
(art. 21 e 22)
INFORMARE
fornire notizie utili o funzionali
FORMARE
fornire, mediante un preciso metodo,
i requisiti necessari ad una
determinata attività
SIA L'INFORMARE CHE IL FORMARE SONO
IL RISULTATO DI UN'ATTIVITA' PROGETTUALE
36
D.Lgs
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
- criteri generali -
1 - RISCHI generali
2 - MISURE di protezione e prevenzione
già adottate
Il
DATORE DI LAVORO
3 - RISCHI SPECIFICI, normative di sicurezza
provvede affinché ogni
lavoratore riceva
una adeguata
4
INFORMAZIONE :
5
6
7
e disposizioni aziendali relative
- PROCEDURE di Pronto Soccorso, lotta
Antincendio ed Evacuazione
- RESPONSABILE del Servizio Prevenzione
Protezione
- MEDICO competente
- i NOMINATIVI dei lavoratori incaricati
37
D.Lgs
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
AREE DI ATTIVITA'
- analisi/valutazione dei rischi
- verifica costante delle misure
di prevenzione e di sicurezza
- animazione di sicurezza
- informazione dei lavoratori
la
formazione
al
•
SVILUPPO DI COMPETENZE
RLS
- diagnostiche, decisionali e relazionali
bisogni
formativi
- normativa su sicurezza e igiene del lavoro
- rischi sul posto di lavoro
- danni legati ai rischi
- limiti di esposizione a fattori inquinanti
- analisi degli infortuni
- analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo)
- modalità di prevenzione
- registro infortuni, schede di sicurezza, documento VR
- valutazione di programmi formativi
- costruzione di propri strumenti di analisi e verifica
CONOSCENZE SPECIFICHE
41
D.Lgs
R.L.S.
ll Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
RLS
Il
Rappresentante
per la Sicurezza
E' ELETTO O DESIGNATO
IN TUTTE LE AZIENDE
O UNITA' PRODUTTIVE
( art. 18 e 19 )
NELLE AZIENDE
CON MENO
DI 15 DIPENDENTI
viene eletto direttamente
dai lavoratori o
individuato
territorialmente per un
gruppo di aziende
NELLE AZIENDE
CON PIU'
DI 15 DIPENDENTI
viene eletto direttamente
o designato dai lavoratori
42
D.Lgs
R.L.S.
- N° di Rls
- modalità di elezione
- monte
ore retribuito
- strumenti
SONO STABILITI
IN SEDE
DI
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
di riferimento
• l'art. 18 del D.L. stabilisce che nelle aziende:
il N°
minimo di
fino a 200
dipendenti
tra 201 e 1000
1
Rls
dipendenti
3
sia:
oltre
6
43
D.Lgs
R.L.S.
il
Rappresentante
per la sicurezza
ha
diritto
a:
• ad una FORMAZIONE su:
1 - salute e sicurezza
2 - sulle tecniche di controllo
3 - prevenzione dei rischi
(art. 22)
44
D.Lgs
R.L.S.
1 - può accedere ai luoghi di lavoro e al Registro infortuni
2 - essere consultato su:
Il
Rappresentante
per la
sicurezza
(art. 19)
- eletto o designato
in tutte le aziende o
unità produttive -
- VALUTAZIONE E PREVENZIONE
- DESIGNAZIONE ADDETTI E RESP. SERVIZIO PREVENZIONE
- DESIGNAZIONE ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDI
EVACUAZIONE DI EMERGENZA
- ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
3 - deve ricevere dal Datore di lavoro il documento sulla
Valutazione del rischio
4 - essere informato su O.d.l., infortuni e malattie professionali
5 - deve ricevere dal Medico informazioni sul significato degli
678-
accertamenti sanitari e sui loro risultati anonimi e collettivi
fare proposte sull'attività di prevenzione
avvertire l'azienda su eventuali rischi rilevati nel suo operare
ricorrere alle autorità competenti nel caso di inadempienze
del Datore di lavoro
ricevere le informazioni dai servizi di vigilanza (lett. f art. 19)
910- deve poter disporre di:
- MEZZI - TEMPO NECESSARIO RETRIBUITO
11- non può subire nessun tipo di pregiudizio o discriminazione
e ha diritto alla tutela come le Rappresentanze sindacali
45
D.Lgs
Dispositivi di protezione
individuale
DPI
( art. 40, 41, 42, 43 e 44 )
DPI :
qualsiasi attrezzatura
destinata
ad essere indossata
e tenuta
dal lavoratore
per proteggerlo
contro
1 o più rischi
per la sua sicurezza
e salute
durante il lavoro
(art. 40)
NON SONO D.P.I . :
- gli indumenti di lavoro ordinari, le uniformi non
destinate a protezione e sicurezza
- le attrezzature dei servizi di soccorso
e salvataggio
- le attrezzature del personale di POLIZIA
e Forze Armate per mantenimento ordine pubblico
- le attrezzature di protezione individuale dei
mezzi di trasporto stradali
- i materiali sportivi
- i materiali per autodifesa e dissuasione
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi
46
D.Lgs
D.P.I.
• obbligo
d'uso
(art. 41)
• requisiti
(art. 42)
• obblighi
dei
lavoratori
(art. 44)
- devono essere impiegati quando i rischi
non possono essere evitati o ridotti da:
1 - misure tecniche prevenzione
2 - mezzi di protezione collettiva
3 - procedimenti di riorganizzazione
del lavoro
1 - adeguati ai rischi da prevenire
2 - adeguati alle condizioni del luogo di
lavoro
3 - tenere conto di esigenze ergonomiche
e di salute dei lavoratori
1 - usare i Dispositivi come da informazione e
formazione ricevuta
2 - avere cura dei Dispositivi a loro disposizione
e non apportarvi modifiche di loro iniziativa
3 - segnalare al Datore eventuali difetti
o inconvenienti dei loro Dispositivi
47
D.Lgs
D.P.I.
1 - individuare i Dispositivi necessari
dopo la Valutazione Rischio
2 - valutare quali Dispositivi acquistare
dopo avere esaminati tutti quelli sul mercato
3 - aggiornare i Dispositivi in funzione per
eventuali variazioni della Valutazione Rischio
• obblighi
dei
Datori
di
lavoro
(art. 43)
4 - individuare le condizioni nelle quali il
Dispositivo va usato in funzione di:
- ENTITA' DEL RISCHIO
- FREQUENZA DELL'ESPOSIZIONE
- CARATTERISTICHE DEL POSTO DI
LAVORO
5 - fornire i Dispositivi ai lavoratori
6 - mantenere in efficIenza i Dispositivi
7 - fornire ai lavoratori le istruzioni per l'uso
dei Dispositivi
8 - fornire l'addestramento per l'uso dei
Dispositivi dell'udito
48
D.Lgs
Movimentazione
manuale dei carichi
(art. 47, 48 e 49)
Il CAMPO DI APPLICAZIONE
(art. 47)
è quello delle attività
che comportano
la movimentazione manuale
dei carichi con rischi
(art. 48)
OBBLIGHI DEL
DATORE DI LAVORO
(comprese le azioni del sollevare, d
esporre, spingere, tirare,
portare e spostare)
1 - adottare le misure per evitare
la movimentazione manuale di carichi
2 - nel caso non sia possibile
evitarla:
- adotta le misure e i mezzi
per ridurre il rischio
- organizza il posto di lavoro per
una azione sana e sicura
( per la valutazione delle condizioni
di sicurezza e salute connessa alla
movimentazione dei carichi vedere
allegato VI della legge )
INFORMAZIONE
E
FORMAZIONE
(art. 49)
50
D.Lgs
Uso di attrezzature munite
di videoterminali
- Art. 50: CAMPO DI APPLICAZIONE
- Art. 51: DEFINIZIONI (videoterminale, posto d lavoro, lavoratore)
- Art. 52: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
sui rischi per la vista, sui problemi della postura e affaticamento fisico/mentale,
sulle condizioni ergonomiche, igiene ambientale, sulle misure da adottare
- Art. 53: O.d.L.
mansioni, compiti, distribuzione del lavoro, ripetitività e monotonia
- Art. 54: SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO
- diritto di pausa dopo 4 ore di lavoro consecutive
- le modalità delle pause sono stabilite dalla contrattazione aziendale
- in assenza di contrattazione aziendale, la pausa sarà di 15 minuti ogni 120
di lavoro; modalità e durata delle pause sono stabilite dal Medico competente
- le pause a inizio e termine dell'orario di lavoro non sono cumulabili
- i tempi di attesa del sistema elettronico non sono considerati pausa
- la pausa fa parte integrante dell'orario di lavoro
- Art. 55: SORVEGLIANZA SANITARIA
- Art. 56: INFORMAZIONE E FORMAZIONE
visite mediche, idoneità, visita triennale, controllo oftalmologico, costo dispositivi
- Art. 57: CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
- Art. 58: ADEGUAMENTO ALLE NORME
- Art. 59 : CARATTERISTICHE TECNICHE
(vedere l'ALLEGATO VII)
51
D.Lgs
VIDEOTERMINALI
definizione
del lavoratore
al VDT
art. 51 lett. c
quel lavoratore che usa un vdt,
in modo sistematico e abituale,
per almeno 4 h
al giorno
dedotte le pause
• il testo di questo punto della legge
è fonte di molte interpretazioni
• in evidenza il vincolo
delle 4 h consecutive giornaliere
per tutta la settimana lavorativa
( vedi art. 54)
per tutta
la settimana lavorativa
52
D.Lgs
VIDEOTERMINALI
• possiamo dare queste interpretazioni:
ADDETTO VDT
ADDETTO VDT
"ESCLUSIVO"
"SALTUARIO"
lavora
6 h / giorno
uso del vdt
continuativo
ma non
esclusivo
NON ADDETTO
AI VDT
non usa
il vdt
solo al vdt
per tutta la settimana
lavorativa
da almeno 3 mesi
lavora
2-3 h
al giorno
da almeno 3 mesi
53
D.Lgs
VIDEOTERMINALI
Quale tutela
per i lavoratori ai vdt ?
TUTELA
PERMANENZA
• il Datore di lavoro deve tenere conto
e valutare l'ERGONOMIA della stazione
di lavoro con vdt
(art. 52)
• SORVEGLIANZA SANITARIA
(art. 55)
• PAUSE
di 15 minuti
OGNI 120 DI LAVORO
(art. 54)
esiste un contenzioso su cosa
fare nei minuti di pausa che verrà
risolto dalla contrattazione
SEMPRE
(in ogni caso)
con
4 h DI LAVORO
CONSECUTIVE AL GIORNO
per tutta la settimana
lavorativa
almeno
4 h di lavoro
consecutive
nella giornata
lavorativa
54
D.Lgs
VIDEOTERMINALI
la sorveglianza
(art. 55)
sanitaria
I LAVORATORI PRIMA DI
ESSERE ADDETTI AI VDT
DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI A:
in base ai risultati
degli accertamenti, i
lavoratori
vengono classificati in:
1 - visita medica
2 - esame degli occhi
e della vista dal medico
competente
per
evidenziare
malformazioni
strutturali
NON
IDONEI
IDONEI
senza
prescrizione
con prescrizione
(il lavoratore con 45 anni
sarà sottoposto a visita
controllo biennale)
55
D.Lgs
VIDEOTERMINALI
informazione
e formazione
(art. 56)
su:
IL
DATORE
DI LAVORO
DEVE
FORNIRE
AI
LAVORATORI
INFORMAZIONE
e
FORMAZIONE
- le misure applicabili
in base alla valutazione
del rischio
( rischi per la vista,
postura, affaticamento
fisico o mentale,
ergonomia, igiene
ambientale)
- O.d.L.
- protezione degli
occhi e della vista
56
D.Lgs
Uso delle attrezzature di lavoro
- Art. 34 : DEFINIZIONI attrezzatura di lavoro, uso e zona pericolosa
- Art. 35 : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
- da ai lavoratori attrezzature adeguate e idonee
- attua misure tecniche e organizzative adeguate
- considera condizioni/caratteristiche del lavoro e i rischi
- fa in modo che le attrezzature siano installate e utilizzate
correttamente, oggetto di manutenzione
- si assicura che siano usate solo dai lavoratori incaricati
- Art. 36 : DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTREZZATURE DI LAVORO
- devono soddisfare le disposizioni legislative della sicurezza e
salute
- verifica periodica conforme a legislazione già esistente
- il Min. del Lavoro può stabilire modalità/procedure per la verifica
- deve essere munita di "dispositivo arresto di emergenza"
- i dispositivi di allarme devono essere visibili e comprensibili
- i libretti di manutenzione devono essere aggiornati
- dispositivi di sicurezza per apparecchiature con pericoli causati da
cadute o proiezione oggetti, emanazioni di gas/vapori/liquidi/polveri
- Art. 37 : INFORMAZIONE sulle attrezzature e ai lavoratori
- Art. 38 : FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO dei lavoratori
- Art. 39 : OBBLIGHI DEI LAVORATORI
57
D.Lgs
• Il D.Lgs. 626 funziona se:
RESPONSABILITA' - DECISIONI
CONSULENZA
TECNICA
CONSULTAZIONE
60
D.Lgs
• Il D.Lgs. 626 funziona se:
DATORE
DI LAVORO
RESPONSABILE
del S.P.P.
R.L.S.
MEDICO
COMPETENTE
61
D.Lgs
• Il D.Lgs. 626 funziona se:
DATORE
DI LAVORO
responsabilità, decisioni
consulenza
tecnica
- RESPONSABILE
del S.P.P.
- MEDICO
COMPETENTE
consultazione
R.L.S.
62
D.Lgs
• Il D.Lgs. 626
funziona se:
DATORE
DI LAVORO
RESPONSABILITA'
CONSULENZA
TECNICA
RESPONSABILE
del S.P.P.
MEDICO
COMPETENTE
DECISIONI
CONSULTAZIONE
R.L.S.
63
D.Lgs
CONSULENTI
MEDICI
ORGANISMI
PARITETICI
DATORE DI
LAVORO
RLS
IMPRESE
MEDICHE
LAVORATORI
con
associazioni
delle imprese
e OO.SS
ENTI
formazione
Organismi di vigilanza
ASL
ISPETTORATO
DEL LAVORO,
VV.FF. ...
64
D.Lgs
Struttura
del
D.L. n° 626
del 19-9-94
65
D.Lgs
TITOLO I
PARTE
GENERALE
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Capo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Capo 2° - SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE art. 8, 9, 10 e 11
Capo 3° - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI,
PRONTO SOCCORSO art. 12, 13, 14 e 15
Capo 4° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 16 e 17
Capo 5° - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
art. 18, 19 e 20
Capo 6° - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI art. 21 e 22
Capo 7° - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
art. 23, 24, 25, 26, 27 e 28
Capo 8° - STATISTICHE NEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI art. 29
LUOGHI DI LAVORO
art. 30, 31, 32 e 33
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
art. 34, 35, 36, 37, 38 e 39
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
43, 44, 45 e 46
art. 40, 41, 42, 43,
66
D.Lgs
TITOLO V
TITOLO VI
TITOLO VII
PROTEZIONE
DA AGENTI
CANCEROGENI
TITOLO VIII
PROTEZIONE
DA AGENTI
BIOLOGICI
TITOLO IX
TITOLO X
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
art. 47, 48 e 49
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
art. 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58 e 59
Capo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI art. 60 e 61
Capo 2° - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68
Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 69, 70, 71 e 72
Capo 1° - art. 73, 74, 75, 76 e 77
Capo 2° - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA
SANZIONI
art. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
e 85
art. 86, 87, 88 e 89
art. 90, 91, 92, 93 e 94
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
art. 95, 96, 97 e 98
A L L E G A T I
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