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Relazioni feudo-vassallatiche
Curtis e signoria rurale
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• G. Albertoni, «Vassalli, feudi, feudalesimo»,
Carocci, Roma 2015 (Studi superiori)
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• La componente dell’onore e della fedeltà (fidelitas)
• La reciprocità, il tradimento dell’onore (fellonia): la nascita del
diritto feudale, il giudizio dei pari (curia parium)
• La componente gerarchica: la dialettica senior / vassus (dal
celtico gwas, «ragazzo», giovane»): l’addestramento alla
guerra e ai valori delle armi. I «riti di passaggio» di una
aristocrazia militare
• Successivamente, il rapporto vassallatico passa da una
funzione prevalentemente militare a una funzione più
largamente «sociale», di coordinamento. La fiducia
dell’aristocratico franco nei suoi «fedeli» si trasforma in una
delega politica. Dall’entourage dei vassalli di Carlo Magno
usciranno i conti (comites, Graf) e i Marchesi (markgraf o
conte della Marca), i funzionari dell’impero
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Le regole si definiscono, molto presto:
Giuramento ‘formale’ di fedeltà
Ritualità, cerimoniale
Feudo e beneficio
Attraverso quali fonti conosciamo i principi che regolano le
relazioni feudo-vassallatiche
• La documentazione specifica, prodotta dai vari
«seniores» feudali, è molto tarda: l’alto medioevo è in
generale il momento, per la società laica, dell’oralità. La
scrittura è egemonia degli enti ecclesiastici e di pochi
specialisti (cancellieri, notai)
• Ci sono «formulari» notarili che descrivono il rituale.
• Un’altra fonte documentaria è costituita dai
«capitolari», le fonti normative predisposte dai re
franchi (norme di carattere generale distinte in capitoli)
Relazioni feudo vassallatiche – testi
• (A) Che nessuno abbandoni il suo signore dopo che abbia ricevuto
da lui il valore di un soldo, salvo se [il signore] lo vuole uccidere o
colpire col bastone o violare sua moglie e sua figlia o togliergli
l'eredità.
• Capitolare di Aquisgrana, KK 1, c, 16 (802-803).
• (B) Se qualcuno vorrà abbandonare il suo signore e potrà
comprovare uno dei seguenti crimini: cioè, in primo luogo che il
signore abbia voluto ingiustamente ridurlo in servitù; in secondo
luogo, che abbia tramato contro la sua vita; in terzo luogo, che il
signore abbia commesso adulterio con la moglie del suo vassallo; in
quarto luogo, che il signore si sia scagliato con la spada sguainata
contro di lui con la volontà di ucciderlo; in quinto luogo, che il
signore non abbia prestato aiuto al suo vassallo dopo che questo si
era accomandato nelle sue mani, allora sia lecito al vassallo
abbandonarlo.
• Capitolari franchi, KK 1, c. 8 (801-813?).
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Relazioni feudo-vassallatiche - testi
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Tassilone duca di Baviera vassallo di Carlo Magno (774)
Ancora più dettagliato è il racconto della seconda redazione degli Annales regni
Francorum, scritta probabilmente dopo l'incoronazione imperiale di Carlo Magno
(800), secondo la quale
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Allora venne anche Tassilone, duca di Baviera, con i grandi del suo popolo e
secondo l’uso franco si accomandò in vassallaggio con le sue mani nelle mani del
re e promise fedeltà sia a re Pipino, sia ai suoi figli Carlo e Carlomanno giurando sul
corpo di san Dionigi; promise anche sul corpo di san Martino e di san Germano di
prestare fede a questo giuramento ai suoi signori per tutta la sua vita. Allo stesso
modo tutti i grandi di Baviera, che erano venuti con lui innanzi al re, promisero su
quei luoghi venerabili di mantenere la fedeltà al re e aì suoi fedeli. Come s'è detto,
sulla base di questa testimonianza si è dato spesso per scontato che a metà secolo
il vassallaggio avesse assunto delle caratteristiche già ben delineate, a partire dalla
cerimonia con cui un uomo diveniva vassallo. Oggi si ritiene per lo più che la
descrizione della cerimonia del giuramento di Tassilone ritragga un rituale che si
consolidò solo negli ultimi decenni di quel secolo. Prima di analizzare il perché di
questa postdatazione è necessario soffermarsi brevemente sui gesti compiuti da
Tassilone di fronte a Pipino, poiché con essi abbiamo una delle rarissime
descrizioni dei riti vassallatici di età carolingia.
Relazioni feudo-vassallatiche, testi
• (C) 1. Giuramento dei fedeli. Io vi servirò fedelmente per quanto io saprò
e potrò, con l'aiuto di Dio, senza inganno o frode e con il consiglio e l'aiuto
secondo il mio ufficio e la mia persona affinché quel potere che Dio vi
concesse, voi possiate conservarlo ed esercitarlo secondo la sua volontà e
per la salvezza vostra e dei vostri fedeli.
2. Giuramento del re. Anche io per quanto saprò e potrò ragionevolmente
fare, con l'aiuto di Dio, onorerò ciascuno di voi secondo la sua condizione e
persona; e veglierò che egli sia onorato ed aiutato; gli conserverò la sua
propria legge e il suo diritto; e userò verso lui quella giusta misericordia di
cui egli avrà bisogno e di cui farà ragionevole richiesta, come un re fedele
deve onorare e salvare secondo giustizia i suoi fedeli. E per quanto lo
consente l’umana debolezza e per quanto Dio mi darà intelligenza e
potere, non abbandonerò questa decisione a favore di nessuna persona nè
per consiglio malevolo nè per alcuna altra indebita esortazione; e se io
sarò deviato a causa della mia debolezza, quando avrò capito ciò, cercherò
volontariamente di porvi riparo
• Giuramenti di Quierzy, KK 2, cc. 1-2 (858).
Relazioni feudovassallatiche, testi
• F) Comportamento da mantenere verso il tuo signore.
Dio, come credo, e tuo padre Bernardo, nel fiorente vigore
dell'inizio della tua gioventù hanno scelto il signore che tu hai ora
[un Carolingio]; ricordati ancora che è nato da una grande stirpe ed
è di origine nobile da entrambi i lati, e non lo servire in modo tale
che piaccia solo all'apparenza, ma anche che coinvolga i tuoi sensi,
e tieni il corpo e l'anima pura e preserva la fedeltà a lui in tutte le
cose [...]. Perciò, figlio, ti esorto perché tu mantenga finché vivi la
fedeltà con il corpo e con la mente [...]. Mai esca da te un
improperio a causa dell'insania dell'infedeltà; il male non nasca
neppure nel tuo cuore, al punto da farti essere infedele in qualcosa
al tuo signore [...], cosa che non credo che, avverrà né in te né nei
tuoi compagni d’arme [...]. Tu, pertanto, Guglielmo, figlio mio [...],
come ti ho detto sii sincero, vigile, utile e eccellente; e sforzati di
esibire, in ogni affare che sia di utilità del potere regio, per quanto
Dio ti darà le forze, la massima prudenza dentro e fuori.
• Dhuoda, Manuale per mio figlio, III, 4 (843).
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• In un suo articolo pionieristico pubblicato ormai
più di venticinque anni fa, Jacques Le Goff mise in
evidenza come i rituali vassallatici mettessero in
gioco le tre categorie degli elementi simbolici per
eccellenza: la parola, il gesto e l'oggetto, che
ritroviamo nell'episodio che ebbe come
protagonista Tassilone, il quale si accomandò in
vassallaggio mettendo le mani nelle mani del re
(gesto) e giurò la sua fedeltà (parola) toccando le
reliquie di alcuni santi (gesto/oggetto).
• Il "contratto vassallatico", infatti, era
essenzialmente orale e non comportava alcuna
registrazione scritta.
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• Commendatio (atto attraverso il quale un
uomo libero si sottometteva alla protezione e
alla tutela (patrocinium / mundium)
• Immixtio manuum
• sacramentum
Storia delle relazioni feudo-vassallatiche
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• Creazione di reti vassallatiche nelle terre conquistate dai
franchi (l’esportazione del rapporto vassallatico in
• Il rapporto feudo-vassallatico dall’alto al basso della società.
Diventa ‘sistema’
• Feudalizzazione delle cariche pubbliche (conte, marchese,
cariche di corte)
Riconoscimento della ereditarietà dei feudi: Edictum de
Beneficiis
• Resterà una struttura stabile della società occidentale :
Diritto feudale
Esportazione dei rapporti feudo vassallatici (XI sec.) nell’Oriente
crociato
I giuristi e il diritto feudale
Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto (2012), Ist. Encicl.
Italiana, Roma 2012
di Mario Montorzi
• Ignota al diritto romano e alle sue
codificazioni, la regola feudale trovò
definizione e applicazione soprattutto in
ambito germanico e in ambiente militare: fu
all’origine prodotto piuttosto latamente
antropologico, che non strettamente giuridico
di valori invece che di norme: sicché fu molto
lenta la formazione di una sua generale
definizione concettuale in termini di autorità e
di forza legittima
Montorzi 2
• Il feudo fu all’inizio soltanto una res, collocata
e percepita come tale entro il divenire della
storia: cioè una relazione personale, collegata
alla titolarità di un bene specifico (non
necessariamente e non esclusivamente di
natura territoriale) e, contemporaneamente,
congiunta anche a un rapporto intersoggettivo
di dipendenza potestativa.
Montorzi 3
• I teorici del diritto arrivano ben tardi sui campi
dell’esperienza feudale: non è infatti possibile
parlare da subito dell’esistenza di un vero e
proprio diritto feudale nella tradizione giuridica
italiana, ed è anzi un processo assai complesso e
lungamente articolato
• Si passa dalla varietà degli iura
propria altomedievali alla sua definitiva riduzione
a un sistema concettuale, a opera dei teorici del
diritto (ma nel XII secolo)
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Edictum de Beneficiis
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La Constitutio de feudis o Edictum de beneficiis regni Italici è un documento
emanato dall'imperatore del Sacro Romano Impero, Corrado II il Salico, il 28
maggio1037 a Cremona, in concomitanza con l'assedio di Milano. Il documento
viene redatto allo scopo di smorzare le ribellioni dei vassalli italiani dell'imperatore
e va a regolare il diritto di successione feudale per i feudi minori.
In precedenza, il diritto di successione era regolato solo per i feudi maggiori,
tramite il Capitolare di Quierzy emanato, nell'anno 877,
dall'imperatore franco Carlo il Calvo. Nella Constitutio de feudis vengono estesi ai
vassalli minori i benefici di cui godevano i grandi feudatari del sovrano,
equiparando le gerarchie feudali.
I feudatari minori possono ora venire giudicati da loro pari e far ereditare i loro
possessi ai propri figli, anche se donne o minori. Viene mantenuto un vincolo di
tutela dei feudatari maggiori sui feudi dei loro vassalli (così come viene mantenuto
per il reggente sui feudatari maggiori) riconoscendo ai signori il diritto di fissare
una tassasull'eredità del feudo del vassallo sottoposto, conservare il controllo del
feudo fino alla maggiore età dell'erede, se minorenne, o fino a che, se donna, non
abbia sposato un partito gradito.
Diritto feudale
• lo svolgimento di tali rapporti trovò naturale
collocazione nell’ambito delle relazioni negoziali e
contrattuali,
• Mano a mano che passa il tempo, è logico anche
attendersi che la linea di evoluzione e di
complessiva crescita concettuale di esse si
svolgesse entro i domini della cultura
professionale di giudici, avvocati e pratici del
diritto: i quali, appunto, ne furono sia gli artefici,
sia i successivi regolatori e interpreti ultimi.
Nascita del diritto feudale
• cominciarono a formarsi e a circolare elaborati
testuali volti a salvaguardare, per
iscritto e per il futuro, la memoria dei modi in
cui i riti e le tecniche della pratica feudale si
erano fissati nell’uso giuridico.
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• compilazioni minori, certificative della normale
pratica feudale, come i cosiddetti capitula
Hugonis, che Karl Lehmann (Consuetudines
feudorum [libri feudorum, jus feudale
Langobardorum], edidit K. Lehmann, 1892, p. 3)
attribuì a Ugo da Gambolò, presumibilmente
giudice a Pavia nel 1112 essi contengono regole e
principi sull’investitura e sulla successione
feudale• Compilato a Milano 1150
• Antecedente al 1158 sono le consuetudines Regni
• Paradossalmente, l’Italia che è tra le regioni
dell’Impero la più cittadina e la meno
«feudale» è quella dove il diritto feudale si
mette per iscritto di più e meglio
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• Poi da quando nelle Università si ricomincia a
studiare il diritto romano ecco che si imita
anche per il diritto feudale il modo di
raccogliere leggi e principi: Usus,
o Consuetudines o Libri feudorum.
• Che i Libri feudorum non sono prodotto di un solo
autore ma il , frutto dell’attività disordinata
di molti autori, redatti progressivamente per successive
compilazioni:
• compilatio Obertina (così denominata da due lettere di
informazione feudistica indirizzate al
figlio Anselmo dal giudice milanese Oberto dall’Orto)
• compilatio Ardizzoniana (così chiamata perché fu il
testo che ebbe nelle mani Iacopo d’Ardizzone per
realizzare la sua Summa feudorum);
• e per pervenire infine alla redazione dei Libri
feudorum che fu detta Accursiana o Vulgata,
perché fu quella che rimase nell’uso ordinario dei
pratici e dell’accademia e fu glossata daIacopo
Colombi prima e da Accursio poi.
• L’ambiente nel quale si produsse il testo dei Libri
feudorum fu essenzialmente forense e pratica, e
la cultura che in essi si tramandò e documentò fu
sospesa, come è stato osservato, «tra pratica di
giudici e scienza di dottori» (Di Renzo Villata in Il
feudalesimo, cit., pp. 651 e segg.).
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Il giurista trecentesco Baldo degli Ubaldi