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Ordinanza, Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Dogliotti – Rel. Cristiano, 16 mggio 2016, n. 14518
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSINIO DOGLIOTTI - Presidente Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Luisa De Renzis, che nella relazione
scritta ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2016 dal consigliere dott.ssa
Magda Cristiano.
***
SOCIETÀ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con socio unico, che ha trasferito la propria sede legale da
Roma a Milano il 26.2.14, il 21.4.2015 ha presentato domanda di concordato preventivo al
Tribunale di Roma, dinanzi al quale già pendeva il procedimento per la dichiarazione di fallimento
introdotto nei suoi confronti da Ente di Riscossione.
Il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza a decidere della domanda di concordato,
ritenendo territorialmente competente il Tribunale di Milano, atteso che, a differenza dell'istanza di
fallimento, detta domanda era stata depositata oltre il termine di un anno di cui all'art. 9 II comma 1.
fall.
Il Tribunale di Milano ha sollevato d'ufficio conflitto di competenza.
***
La competenza appartiene al Tribunale di Roma.
Con la sentenza n. 9936/2015, resa a SS.UU., questa Corte ha affermato che durante la pendenza di
una procedura di concordato, non può ammettersi il corso di un autonomo procedimento
prefallimentare, che si concluda con la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal
verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173,179 e 180 1. fall..
Come ampiamente chiarito nella citata sentenza, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento
si atteggia infatti come un fenomeno di consequenzialità (eventuale, del fallimento, all'esito
negativo della procedura di concordato) che determina un'esigenza di coordinamento fra i due
procedimenti e che impone la necessità di esaminare dapprima la domanda di concordato e, solo nel
caso di mancata apertura dello stesso, quella di fallimento.
Sul piano strettamente processuale, detto rapporto si configura in termini di c.d. continenza per
specularità, atteso che la domanda di concordato e l'istanza o la richiesta di fallimento sono
iniziative tra loro incompatibili ma dirette a regolare la medesima situazione di crisi: ne consegue
Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
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CONCORDATO PREVENTIVO E FALLIMENTO: i relativi procedimenti vanno riuniti se pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario
sul regolamento di competenza d'ufficio richiesto dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 30
giugno 2015, depositata il 17 luglio 2015, sulla domanda di concordato preventivo proposta dalla
SOCIETÀ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
Ordinanza, Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Dogliotti – Rel. Cristiano, 16 mggio 2016, n. 14518
che i relativi procedimenti vanno riuniti ai sensi dell'art. 273 c.p.c. se pendenti dinanzi al medesimo
ufficio giudiziario, mentre, nell'ipotesi in cui essi pendano dinanzi ad uffici giudiziari diversi, deve
trovare applicazione il disposto dell'art. 39 II comma c.p.c.
In questa sede va soltanto aggiunto che l'art. 161 1. fall. non stabilisce l'inderogabilità della
competenza territoriale del tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale a
decidere sulla domanda di concordato.
Il Tribunale di Roma, sicuramente competente a decidere sull'istanza di fallimento ai sensi dell'art.
9, II comma 1. fall., non poteva pertanto declinare la propria competenza territoriale rispetto alla
sola domanda di concordato depositata dalla società (e ciò a prescindere dal rilievo che il
trasferimento della sede sociale non poteva ritenersi sic et simpliciter effettivo solo perché era
decorso oltre un anno dalla sua iscrizione nel R.I.), ma era tenuto a disporre la riunione dei due
procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, al quale rimette gli atti del procedimento
relativo alla domanda di concordato preventivo depositata dalla società.
Roma, 16 maggio 2016
Il Presidente
*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali,
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CONCORDATO PREVENTIVO E FALLIMENTO: i relativi procedimenti vanno riuniti se pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario
P.Q.M.