Circolare del 14 ottobre 2016

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Transcript Circolare del 14 ottobre 2016

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588
Roma, 14 ottobre 2016
Prot.3644/GG/df
Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI
Oggetto:
Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, 19 maggio 2016, n. 9925: ai fini dell’accesso agli esami di
Stato, il titolo di studio di livello superiore (laurea magistrale, specialistica o
appartenente al vecchio ordinamento) deve ritenersi assorbente di quello indicato dalla
legge, quale titolo di accesso, presupponendosi avvenuto con esso un approfondimento
delle materie oggetto del corso di studi di livello inferiore.
Il Tar del Lazio, sede di Roma, sezione III ter, con la sentenza del 19 maggio 2016, pubblicata il 23
settembre 2016, ha affermato un principio generale, che allarga lo scenario dei titoli di accesso agli esami
di Stato per l’esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato.
Il ricorso giurisdizionale è stato presentato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici, impugnando
l’ordinanza ministeriale, recante le modalità di accesso agli esami di Stato per l’ammissione all’esercizio
della professione nella sessione 2016.
Tra i vari motivi di doglianza, rigettati i restanti, è stato accolto quello relativo all’illegittima mancata
riproduzione, rispetto all’ordinanza 2015, della Tabella D afferente alle classi di lauree ex D.M. n. 509/99
e D.M. n. 270/2004 (alias, lauree magistrali o specialistiche o del vecchio ordinamento), non riprodotta
nell’ordinanza 2016 impugnata, sulla circostanza che sarebbero restati esclusi dalla possibilità di accedere
all’esame i possessori di laurea magistrale o specialistica quinquennale ovvero del vecchio ordinamento.
Il Miur ha giustificato lo stralcio della Tabella D, adducendo la giustificazione che l’interpretazione
giurisprudenziale non fosse sufficiente a suffragare la tesi ricorsuale, sia perché la sentenza potesse valere
solo tra le parti sia perché essa costituisse principio non pacifico.
Il tribunale amministrativo, non ritenendo meritevoli di pregio le eccezioni del Dicastero resistente, ha
affermato che l’art. 55 del DPR n. 328/2001 contiene una disposizione di generale apertura alla normativa
previgente in materia di validità dei titoli di studio di livello superiore rispetto ai titoli di livello inferiore,
richiamati dalla norma di riferimento ai fini dell’accesso agli esami di abilitazione professionale.
Nella sostanza, come anche il Consiglio di Stato, in sede consultiva, aveva affermato, “se la laurea breve
è riconosciuta come formazione professionale, a fortiori (a maggior ragione) deve esserlo la laurea
tradizionale di quattro o cinque anni”.
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – [email protected] – C.F. 80191430588
Roma, 14 ottobre 2016
Prot.3644/GG/df
La Sezione III Ter ha condiviso il principio già confermato dal Consiglio di Stato, Sezione VI, 24 gennaio
2005, n. 124, laddove ha riconosciuto che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, “l’onere della
documentazione del titolo di studio richiesto può ritenersi soddisfatto anche con l’esibizione di un titolo
di studio superiore che presupponga il conseguimento di quello previsto dal bando, con la conseguenza
che detto titolo deve ritenersi assorbente di quello indicato nel bando, presupponendosi avvenuto con
esso un approfondimento delle materie oggetto del corso di studi inferiore”.
Proprio in ragione di ciò, il MIUR non è riuscito a giustificare il diverso regime dell’ordinanza 2016
rispetto alla sessione di esami precedente, laddove stralciava la Tabella D, inserita l’anno prima.
Pertanto, se la laurea triennale è riconosciuta come titolo di accesso all’Albo professionale, a maggior
ragione deve esserlo la laurea magistrale o specialistica (5 anni) ovvero la laurea vecchio ordinamento (4
anni), in quanto “titoli di studio di livello superiore” e, in quanto tali, “assorbenti” i titoli di studio di
livello inferiore, ritenuti validi dalle norme di riferimento ai fini dell’accesso alla professione.
Quindi, anche agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di perito industriale e di
perito industriale laureato, può ritenersi legittima l’ammissione ai candidati, siano essi laureati magistrali,
specialistici o con lauree vecchio ordinamento, in possesso di un titolo di studio di livello superiore
rispetto ai titoli di studio di livello inferiore, cui la disciplina regolamentare assicuri e garantisca l’accesso
alla professione regolamentata, così confermando le nostre indicazioni, già inoltrate con la circolare
1666/FF/nr del 22 aprile 2016 relativa all’ordinanza Ministeriale per la sessione 2016 degli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale.
Cordiali saluti
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giovanni Esposito)
IL PRESIDENTE
(Giampiero Giovannetti)