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R.G. 58503/2015 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO

^^^^^^^^^^^^^^^ Il giudice designato, dott.ssa Cecilia Bernardo; sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare 58503/2015, promosso da

ante causam

iscritto al n.

DEL ROSARIO Cristiana CIRINEI Paolo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della EFFEGI s.r.l.

Con l’avv. Giovanni Crescella

RICORRENTI

CONTRO

PALIANI Armando RESISTENTE CONTUMACE premesso in fatto che:

-Con ricorso ex art. 700 c.p.c., DEL ROSARIO Cristiana e CIRINEI Paolo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della EFFEGI s.r.l., esponevano che: -quali titolari dell’intero capitale della società Effegi srl., con atto notarile del 18.12.2013 avevano ceduto parte delle proprie quote a Paliani Armando, il quale si era impegnato al pagamento del prezzo pattuito entro il 18.12.2014; -tuttavia, nonostante il decorso del termine suddetto, il cessionario non aveva effettuato il pagamento pattuito; 1

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-con lettere raccomandate del 23.12.2014, gli esponenti avevano diffidato il Paliani ad adempiere, con l’avvertimento che –trascorso infruttuosamente il termine di 15 giorni- il contratto si sarebbe risolto di diritto. Tuttavia, i plichi erano ritornati ai mittenti; -analoga comunicazione era stata inviata a mezzo pec e, successivamente, sempre a mezzo pec il Paliani era stato invitato a comparire dinanzi ad un Notaio, al fine di formalizzare l’avvenuta risoluzione del contratto di cessione, consentendo la relativa annotazione e la retrocessione delle quote in favore dei ricorrenti; -il Paliani, però, era rimasto inerte e la Camera di Commercio non aveva potuto procedere alla rettifica della compagine sociale, ritenendo necessario o un atto notarile, o un provvedimento del Tribunale; -era, quindi, interesse dei ricorrenti instaurare un giudizio di merito, al fine di sentire accertare la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote stipulato con il Paliani, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno. -Premesso ciò –e nelle more della instaurazione del prospettato giudizio di merito- i ricorrenti chiedevano ordinarsi, ex art. 700 c.p.c. -anche

inaudita altera parte

- al Conservatore del Registro delle Imprese di annotare l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote stipulato in data 18.12.2013 dai cedenti Cirinei Paolo e Del Rosario Cristiana in favore del cessionario Paliani Armando; nonché di annotare l’aggiornamento della titolarità delle quote in favore dei cedenti; deducendo: -quanto al

fumus boni iuris

: la intervenuta risoluzione di diritto dell’atto di cessione di quote stipulato tra le parti, essendo decorso infruttuosamente il termine indicato nella diffida ad adempiere; -quanto al

periculum in mora

: il pericolo di un danno grave ed irreparabile, atteso che il Paliani poteva vendere a terzi le quote in questione (atteso il notevole valore delle predette ed avendo egli già subito numerosi protesti a causa delle difficoltà economiche) e che la società rischiava di trovarsi nella impossibilità di deliberare, considerato che la compagine sociale era mutata, ma ciò non era conforme a quanto risultante dal Registro delle Imprese. ^^^^^^ -Rimaneva contumace, seppur ritualmente citato, il resistente PALIANI Armando.

osserva in diritto:

1 – La domanda cautelare proposta da DEL ROSARIO Cristiana e CIRINEI Paolo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della EFFEGI s.r.l., ai sensi dell’art. 700 c.p.c., è inammissibile. Giova premettere che caratteristica tipica di tutti i provvedimenti cautelari (sia quelli tipici come il sequestro giudiziario, sia quelli atipici come i provvedimenti ex art. 700 c.p.c.) è la strumentalità, da intendersi nella idoneità del provvedimento richiesto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della pronuncia di merito. Tale requisito è essenziale tanto per le 2

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domande cautelari proposte

ante causam

, quanto per quelle proposte nel corso del giudizio di merito. In particolare, quanto al sequestro giudiziario, l’art. 670 c.p.c. stabilisce che il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. Scopo della misura cautelare è, dunque, quello di assicurare la fruttuosità della esecuzione conseguente all'accertamento del diritto alla restituzione del bene al termine del processo di cognizione. Sicchè, ove sussista il timore che la durata del processo possa incidere sulla conservazione del bene, si può adottare la misura cautelare che consenta la gestione controllata del suddetto (cfr. Cass. 27.9.1993, n. 9729). Peraltro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che

“Ai fini dell’applicabilità dell’art. 670 c.p.c., legittimati a chiedere il sequestro giudiziario sono non soltanto i titolari dei diritti reali, ma anche i titolari di diritti personali relativi a beni mobili o immobili, poiché la controversia sulla proprietà o il possesso può sussistere non solo quando siano esperite le tipiche azioni a presidio di tali diritti, ma anche quando si tratti di azioni personali ad effetto la restituzione della cosa da altri detenuta”

, (Cass. sent. n. 5066 del 10.10.1984). Di conseguenza, la misura del sequestro giudiziario è strumentale non solo all’esperimento di azioni reali, ma anche di azioni di natura personale, volte comunque ad ottenere la restituzione del bene. Infatti, la giurisprudenza, con un orientamento pressoché costante, ha affermato che -ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario- si è in presenza di una controversia sulla proprietà o il possesso non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un'azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta. Ciò in quanto, il termine "possesso", usato dall'art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione (cfr. Cass. Sez. I Civ. 14.11.1994 n. 9645, nonché Cass. 1459/66., 2000/67, 1757/89, 2342/72, 1037/76, 854/82, 5066/84, 6038/86, 5899/87, 6324/87, 1344/89). ^^^^^^ 2 – Ciò premesso, nel caso in esame i ricorrenti hanno posto a fondamento della domanda cautelare la intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote stipulato con il Paliani, paventando il rischio che il predetto cessionario –ancora nel possesso delle quote essendo rimasto inerte alla richiesta della loro retrocessione- possa vendere le stesse a terzi ovvero possa esercitare i diritti sociali, pur non avendo più la qualità di socio. Tuttavia, alla luce di quanto sopra osservato, il nostro ordinamento prevede uno strumento cautelare tipico per tutelare in via anticipata e urgente il diritto vantato dai ricorrenti, consistente nell’accertamento della risoluzione del contratto di cessione e nella retrocessione delle quote. Tale strumento è quello del sequestro giudiziario, che consente di evitare sia il rischio che il bene controverso possa essere venduto a terzi, sia il dedotto rischio di una impossibilità di funzionamento dell’assemblea, potendo essere esercitati dal custode i diritti sociali. Del resto, 3

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l’art. 670 c.p.c. consente di utilizzare tale strumento tipico quando è opportuno provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni di cui è controversa la proprietà o il possesso. Inoltre, il provvedimento di sequestro giudiziario è destinato ad essere iscritto nel Registro delle Imprese, risultando così tutelata la posizione dei ricorrenti anche nei confronti dei terzi. Sussistendo, pertanto, una tutela cautelare tipica, ne consegue l’inammissibilità della tutela cautelare atipica concedibile, a norma dell’art. 700 c.p.c., solo

“fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo [Capo III – Dei procedimenti cautelari]”

. Nulla sulle spese stante la contumacia della parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Cecilia Bernardo, così provvede:

1) DICHIARA

inammissibile la domanda cautelare proposta da DEL ROSARIO Cristiana e CIRINEI Paolo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della EFFEGI s.r.l.;

2)

Nulla sulle spese stante la contumacia della parte resistente. Si comunichi alle parti. Roma, 14.1.2016 Il Giudice designato dott.ssa Cecilia Bernardo

(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)

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