OsservazioniEmend_reganimali_20OTTOBRE2016_COMMISSIONI

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AUDIZIONE DEL 20 OTTOBRE 2016
PRESSO LE COMMISSIONI DEL COMUNE DI GENOVA
I - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI e IV- PROMOZIONE DELLA CITTA’
Le scriventi Associazioni desiderano esprimere un particolare ringraziamento ai Presidenti
della I e IV Commissione per l’audizione concessa e presentano alcune osservazioni e
proposte di emendamento alla:
“Delibera Proposta Giunta al consiglio n. 168 del 15/06/2016
Proposta n. 34 del 23/06/2016
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI IN CITTA’”
Ringraziando per l’attenzione che vorrete prestare, si porgono cordiali saluti.
Per le associazioni firmatarie
Daniela Filippi
Responsabile Coordinamento regionale LAV
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTO
ART.4 DIVIETI GENERALI
ANIMALI TENUTI PERMANENTEMENTE SUI TERRAZZI, IN BOX E CANTINE
Viene prevista l’abrogazione dell’attuale divieto di detenere animali permanentemente su terrazzi,
in box, cantine, rimesse, contenitori ed è previsto che venga sostituito da un divieto per soli cani e
gatti.
Si chiede di sostituire il punto 3 dell’articolo 4 con il seguente testo attualmente in vigore:
3) “ di tenere permanentemente animali, in terrazzi e balconi senza la possibilità alcuna di accesso
all’interno dell’abitazione e di integrazione con il nucleo famigliare e in spazi comunque non
compatibili con il loro benessere, quali rimesse, box auto, cantine oppure segregarli in contenitori e
gabbie ( ad eccezione di uccelli e picccoli roditori che necessitano il contenimento in gabbie) anche
se poste all’interno dell’appartamento.”
Si chiede di sostituire il punto 14 dell’articolo 4 con il seguente testo:
“14) di detenere animali a chiunque abbia subito sanzioni penali per abbandono, maltrattamento,
o uccisione di animali. Il divieto si applica anche a coloro che hanno riportato condanne penali,
anche nel caso abbiano richiesto e ottenuto il rito abbreviato-patteggiamento o l’oblazione per
maltrattamento, abbandono e/o uccisione, cattura di animali e illeciti penali inerenti gli animali.”
Si chiede di sostituire il punto 17 dell’articolo 4 con il seguente testo:
“17) di mantenere volatili legati a trespoli, di imbragarli con qualsiasi materiale e/o dispositivo,
di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso l’intervento dovrà
essere eseguito da un veterinario.”
ARTICOLO 5 DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI
Proposta l’abrogazione del vigente divieto previsto dall’articolo 5 che recita:
E fatto assoluto divieto di detenere animali durante la pratica dell’accattonaggio”
L’ Amministrazione comunale propone che il divieto di utilizzo di animali durante la pratica
dell’accattonaggio sia limitato ai seguenti casi:
-
Stato di sofferenza fisica degli animali
Malnutrizione
Presenza di lesioni
Stato apatico
Sindrome di paura
Giovani immaturi
Femminine gravide o in allattamento
In condizioni meteo-climatiche e igieniche non idonee.
Praticare l’accattonaggio con ruolo attivo degli animali
Con il testo proposto l’accattonaggio organizzato e praticato, in particolare, da persone provenienti
dall’est europeo, negli anni passati, sarebbe proseguito indisturbato sino ai giorni nostri.
Si chiede di sostituire l’articolo 5 con il testo attualmente in vigore ossia:
“ E‘ fatto assoluto divieto di detenere animali durante la pratica dell’accattonaggio”
ARTICOLO 12 DETENZIONE DI EQUIDI
-
Proposta l’abrogazione della sgambatura minima di 3 ore al giorno per i cavalli, asini, pony e
muli tenuti tutto il giorno nei box , qualunque sia la struttura ( ancora oggi sono presenti
ancora strutture fatiscenti e senza coibentazione) e sostituita da una disposizione che
consente al proprietario - a sua discrezione - di stabilire per quanto tempo al giorno
l’animale sarà tenuto libero.
Proposta l’abrogazione della norma che obbliga i proprietari di equidi a rimuovere il letame
dai box ogni giorno e sostituita da una disposizione inapplicabile e scritta in un italiano
incomprensibile.
La sgambatura di 3 ore era stata adottata per stabilire un parametro minimo, anche con riguardo
agli animali più anziani. Il fenomeno più diffuso riguarda cavalli e pony lasciati nei box e in strutture
simili, quali prefabbricati in metallo e/o materiali sintetici non coibentati ecc, anche per giornate
intere senza la minima sgambatura. Sembrerebbe che questa modifica sia dettata non tanto da
esigenze di tutela degli equidi ma dalla difficoltà di alcuni detentori di equidi di assicurare un
minimo di benessere ai propri animali.
-
Si chiede di sostituire il comma 2 dell’articolo 12 con il testo attualmente in vigore ossia:
“ Agli equidi tenuti nei box o in strutture simili deve essere data la possibilità di effettuare una
sgambatura giornaliera di almeno 3 ore ”
Si chiede di sostituire il comma 5, lett. a) con il testo attualmente in vigore ossia:
“ a): Il letame presente nei box, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi
dovrà essere rimosso ogni giorno.”
La disposizione in vigore non può essere oggetto di alcuna interpretazione, il letame viene
rimosso ogni giorno con la pulizia della lettiera. La disposizione non prevede l’obbligo della
sostituzione di tutta la lettiera ogni giorno.
ART. 13 - ALLEVAMENTI DI CANI E GATTI
In violazione della Legge 349/ 93 “ Norme in materia cinotecnica ” e del D.M 28 gennaio 1994 del
Ministero delle Risorse Agricole, il Comune di Genova propone che tutti gli allevamenti di cani e
gatti con meno di 5 riproduttori e che producono meno di 30 cuccioli all’anno siano ritenuti
amatoriali e quindi assimilabili ad attività non professionali.
La legge 349/93 e il D.M 28/1/1994 disciplinano i requisiti per essere imprenditore agricolo e
riguardano solo i cani.
Gli allevatori che non hanno i requisiti previsti per il riconoscimento di imprenditore agricolo ai
sensi delle norme citate, nel caso che svolgano una attività per lo sfruttamento commerciale di cani
e gatti, indipendentemente dal numero di fattrici e cuccioli prodotti, rientrano a pieno titolo nelle
attività a scopo di lucro-commerciali e disciplinate anche dalle norme vigenti, anche di tipo fiscale.
Riteniamo quindi che tutti gli allevamenti, indipendentemente dal numero di fattrici e cuccioli
debbano essere sottoposti all’autorizzazione sanitaria da parte della ASL competente per territorio.
Si chiede di sostituire il 1° e 2°comma dell’articolo 13 con il seguente testo:
“ Ai fini del presente regolamento si intende per allevamento di cani le attività rivolte alla
riproduzione dei cani svolte dagli imprenditori agricoli disciplinate dalla legge 349/93 e dal D.M
28/1/1994 sia da tutti coloro che allevano cani e gatti al fine di ricavarne un utile economico. Tutti
gli allevamenti devono essere provvisti di autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL competente
per territorio.”
Si chiede di abrogare l’ultimo comma dell’articolo 13
ARTICOLO 14 - BUONA TENUTA
Art.14 Comma 2 punto 5 (cani e animali alla catena)
Proposta l’abrogazione della sgambatura minima di 3 ore al giorno per i cani tenuti alla catena tutto
il giorno e sostituita da una disposizione che consente al proprietario/detentore a sua discrezione di stabilire per quanto tempo al giorno il cane sarà tenuto libero.
Peccato che la Regione Liguria sta legiferando l’esatto contrario e precisamente il divieto generale
di detenere animali legati con la sola deroga riguardante i cani che potranno essere, a determinate
condizioni, detenuti alla catena per non più di 6 ore al giorno.
La sgambatura di 3 ore era stata adottata per stabilire un parametro minimo anche con riguardo
agli animali più anziani.
Si chiede di sostituire il punto 5 con il testo attualmente in vigore con la sola previsione
dell’aumento di un’ora della sgambatura ossia:
“ assicurare all’animale, se detenuto alla catena, sufficiente libertà di movimento; a tal fine la
catena dovrà essere agganciata con gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad un’altezza di
almeno 2 metri da terra e la cui lunghezza sia almeno 4 metri: La lunghezza della catena non
dovrà essere inferiore a 4 metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del
benessere animale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare
l’attorcigliamento della stessa. L’animale dovrà comunque poter agevolmente raggiungere le
ciotole del cibo e dell’acqua nonché il riparo, senza la possibilità di incorrere in incidenti.
All’animale dovrà comunque essere garantita una sgambatura quotidiana di almeno 4 ore”
Art.14 Comma 2 punto 7 (ANAGRAFE FELINA)
La previsione di cui al punto 7 prevede l’iscrizione all’anagrafe felina dei gatti di proprietà lasciati
liberi di vagare sul territorio: appare di difficile applicazione e non conforme alla legislazione
vigente che non prevede l’anagrafe felina pubblica.
ART. 15 - VIGILANZA SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI
In violazione di tutte le norme nazionali e regionali, ivi compresa la L. 189/04, che affidano la
vigilanza zoofila ad una pluralità di soggetti e che non escludono l’esercizio, da parte di alcuno dei
soggetti autorizzati alla vigilanza, del potere di accertamento sulle condizioni di benessere degli
animali nel caso di concentrazioni di animali, il Comune di Genova propone che:
“ L’accertamento delle condizioni di benessere delle concentrazioni di animali sia di competenza
esclusiva veterinaria”.
La proposta è illegittima.
Si chiede di abrogare le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 15.
ARTICOLO 16 - COMUNICAZ. SMARRIMENTO E RITROVAMENTO
Si chiede di inserire, dopo il penultimo comma dell’articolo 16 il seguente testo:
“Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, da parte dei soggetti di cui all’ultimo comma
del presente articolo, è oggetto di dichiarazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).” L’amministrazione Comunale predispone apposito modulo di
autocertificazione.
NOTA: è importante che i requisiti richiesti siano oggetto di autocertificazione da parte della
persona che richiede l’affidamento o la custodia di un animale. Per informazione anche la Regione
Liguria nei nuovi regolamenti che disciplinano l’attività venatoria, il regolamento per la caccia di
selezione, al cinghiale ecc ha inserito il testo proposto in riferimento all’assenza di condanne
penali.
ART.17 - SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEGLI ANIMALI
Riconfermata la disposizione illegittima, già contenuta nel vigente regolamento, che prevede - a
cura del Comune - la convalida del sequestro amministrativo degli animali disposto dai soggetti
preposti alla vigilanza dalle leggi dello stato e della regione Liguria, nei casi di maltrattamenti e/o
detenzione in precarie condizioni igienico-sanitarie.
Il sequestro amministrativo è regolato dall’articolo 19 della L. 681/81 che riportiamo integralmente
e che come potete leggere non prevedere la convalida del sequestro amministrativo ma un altro
iter obbligatorio.
L. 681/81, art. 19 - Sequestro
Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente,
proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da
bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il
decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine,
l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può
disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia,
a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca
obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia
se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca
entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in
cui è avvenuto il sequestro.
ARTICOLO 26 - SOMMINISTRAZIONE DI CIBO AGLI ANIMALI SU SUOLO
PUBBLICO E PRIVATO
Si chiede di integrare il dispositivo del comma 3 dell’articolo 26 prevedendo il divieto di alimentare
le nutrie e tutti gli ungulati (cinghiale, capriolo e daino) in quanto, come avvenuto con il cinghiale
negli ultimi anni, si sta diffondendo la pratica dell’alimentazione artificiale con connessi problemi di
sicurezza a causa dell’ avvicinamento di caprioli e daini alle aree urbane .
Si chiede di sostituire il 3° comma dell’articolo 26 con il seguente testo:
“ E’ vietata la somministrazione di cibo a colombi, topi, ratti, gabbiani, nutrie e ungulati, in aree
pubbliche e private.”
ARTICOLO 31 - FUNZIONE
RICETTIVA E DI RIFUGIO
E
GESTIONE
DELLA
STRUTTURA
Non si ritiene conforme alla legislazione vigente l’esclusione delle associazioni a livello nazionale.
Si chiede di sostituire il comma 5 dell’articolo 31 con il seguente testo:
“ La civica Amministrazione si impegna ad agevolare la presenza delle associazioni di volontariato
iscritte nel registro regionale e delle associazioni nazionali di protezione animale all’ interno delle
strutture pubbliche e contestualmente a tutelare i diritti delle stesse e di ogni singolo volontario,
ferme restando le disposizioni vigenti in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”
Si chiede di sostituire il comma 6 dell’articolo 31 con il seguente testo:
“ L’attività di volontariato all’interno della struttura di ricovero è disciplinata da apposite disposizioni
elaborate dal Comitato scientifico di cui al presente Regolamento previo parere del gestore del
canile Municipale, delle associazioni di volontariato di protezione animale e/o iscritte nell’apposito
registro regionale del terzo settore e delle associazioni nazionali di protezione animale.”
ARTICOLO 32 - SERVIZIO DI EMERGENZA VETERINARIA
Si chiede di integrare, il comma 2 dell’articolo 32 aggiungendo dopo le parole: “iscritte
nell’apposito registro regionale del terzo settore e/o enti” le parola “e/o Associazioni”.
Non si ritiene conforme alla legislazione vigente l’esclusione delle associazioni a livello nazionale.
ARTICOLO 37 - VENDITA ANIMALI VIVI
 Le osservazioni riguardano l’articolo 37 nella parte in cui non è più previsto, perché
eliminato nella proposta n.34, il vigente obbligo, da parte del commerciante, di apporre su
ogni gabbia e/o contenitore il cartellino di identificazione/tracciabilità. Il cartellino indicava
oltre i dati identificativi dell’animale la provenienza, se l’animale era stato catturato in natura
e da dove proveniva. Il cartellino è una garanzia anche per l’acquirente e può contribuire ad
un acquisto responsabile. Il cartellino, per come è formulata la proposta n.34, sarà
sostituito da un libro che comunque non garantisce la consultazione al pari del cartellino
identificativo da parte del cliente.
Si chiede di sostituire il comma 7 dell’articolo 37 con il testo attualmente in vigore ossia:
“ Al fine di consentire all’acquirente un acquisto responsabile ed essere informato sulla
provenienza dell’animale, e di garantire la tracciabilità dell’animale stesso, su ogni gabbia, voliera,
vasca, terrario, acquario e comunque su ogni contenitore di animali detenuti e/o afferenti l’attività
commerciale deve essere applicato un cartellino identificativo, nel quale deve essere indicato, oltre
il nome dell’esercizio commerciale, la famiglia-genere-specie di appartenenza dell’animale e lo
stato di origine. Deve essere anche indicato se l’animale è stato riprodotto in allevamento; se si
tratta di animale selvatico catturato in natura, si dovrà indicare in quale continente e nazione dove
è stato legalmente prelevato.”
 Le osservazioni riguardano anche il comma 9 dell’articolo 37, lettera D) che prevede: “ Le
deiezioni dovranno essere asportate in modo costante e compatibilmente con le esigenze
della clientela, per i volatili le gabbie devono essere dotate di griglia.”
Si chiede di sostituire la lettera D) dell’articolo 37 con il testo attualmente in vigore ossia:
“
Le deiezioni dovranno essere subito asportate, salvo per animali di piccola taglia la cui deiezioni
avviene in modo costante nell’arco della giornata; per i volatili le gabbie devono essere dotate di
griglia.”
 Si chiede di inserire dopo l’ultimo comma dell’articolo 37 il seguente testo:
“ Presso i locali dell’esercizio commerciale adibito alla vendita di animali vivi è consentita
esclusivamente la detenzione di animali destinati all’attività commerciale autorizzata”
NOTA: è sempre più frequente che durante controlli effettuati presso esercizi commerciali il titolare
per giustificare la presenza di animali o non registrati o altri animali per i quali comunque non è
autorizzato alla detenzione a fini commerciali dichiarino di esserne il proprietario; di conseguenza
tali animali vengono esclusi dall’ambito commerciale. La detenzione presso un esercizio
commerciale di “merce” non oggetto di vendita appare anche non conforme con la legislazione
fiscale.
 Le modifiche il comma 8 lettera E) che prevede “la vendita di animali, appartenenti a
qualsiasi specie, in età precedente ad una autosufficienza nutritiva o deambulatoria ad
eccezione degli Psittacidae per cui può consentita la consegna all’acquirente,
opportunamente reso edotto e monitorato, per l’imprinting derivante dall’imbecco effettuato
dal proprietario anziché dall’allevatore”
La proposta di modifica non appare condivisibile, togliere i nidiacei alle cure dei genitori non
appare una pratica da incentivare. Da considerare che la pratica dell’imbecco, durante la prima
fase di vita, viene praticata con una piccola sonda che può provocare lesioni interne al nidiaceo e
comunque sottrarre i piccoli, anche se in allevamento, alle cure dei genitori sembrerebbe integrare
l’ipotesi di reato di maltrattamento.
Vi sono altri aspetti da valutare quali: il trasporto dei nidiacei, la difficoltà di riconoscimento della
specie oggetto di commercio (in quanto spesso trattasi di specie protette dalla CITES ovvero
Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora
minacciate di estinzione,) - il fatto di essere attività commerciale rivolta essenzialmente a privati
con poca esperienza (gli allevatori sia amatoriali che professionali non acquistano, infatti, dai
negozi commerciali tradizionali ma direttamente dagli allevamenti autorizzati).
Per evitare un commercio di specie protette esotiche difficilmente controllabile e per non
incentivare una pratica che non sembrerebbe coerente con un regolamento impostato al
benessere degli animali, seppur nell’ambito di una regolare attività di commercio, si chiede di
sostituire il punto e) comma 8 dell’articolo 37 con il testo dell’attuale regolamento in vigore
ossia:
“ e) la vendita di animali , appartenenti a qualsiasi specie, in età precedente
autosufficienza nutritiva o deambulatoria
ad una
ARTICOLO 50 - SANZIONI
 Considerati i divieti previsti all’articolo 4, comma 1, punto 17 - “mantenere i volatili legati a
trespoli, di amputare le ali o altri arti , salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso
l’intervento dovrà essere eseguito da un veterinario.” –
la sanzione attualmente prevista dal vigente articolo 50, punto 1: da euro 80,00 a euro 500,00 (
pagamento in forma ridotta 160,00 euro) appare del tutto equa e non si ritiene opportuno diminuirla
(da 50 a 500).
 Considerati i divieti previsti all’articolo 4, comma 1, punto 18 - “ l’uso del collare elettrico o di
congegni similari che ne simulano le funzioni, in quanto produttivi di sofferenza” –
la sanzione attualmente prevista dal vigente articolo 50, punto 3: da euro 50,00 a euro 300,00
(pagamento in forma ridotta 100,00 euro) appare non equa e si ritiene opportuno innalzarla da
euro 80,00 a euro 500,00 ( pagamento in forma ridotta 160,00 euro).
 Considerato il divieto previsto all’articolo 4, comma 1, punto 19 - “l’uso del collare a strozzo
con le punte interne”
la sanzione attualmente prevista dal vigente articolo 50, punto 3: da euro 50,00 a euro 300,00
(pagamento in forma ridotta 100,00 euro) appare non equa e si ritiene opportuno innalzarla da
euro 80,00 a euro 500,00 (pagamento in forma ridotta 160,00 euro).
Le osservazioni riguardano anche il penultimo comma dell’articolo 50:
La legge 689/81, all’art. 11, prevede un limite minimo e massimo per le sanzioni amministrative
nel caso specifico previsto dal penultimo comma dell’articolo 50, probabilmente per un errore,
non è stato previsto il limite minimo.
L’intenzione del Comune sembra essere quella di innalzare le sanzioni qualora le violazioni
vengano commesse da persone che commercializzano gli animali medesimi o che comunque
abbiano un ricavato economico dall’utilizzo degli animali oggetto di violazioni.
Si fa presente, però, che con l’attuale formulazione della proposta n.34, che prevede il
raddoppio della sanzione solo nel massimo, si crea una situazione singolare, ossia il
sanzionato commerciante, per assurdo, pagherà in forma ridotta una sanzione uguale o minore
rispetto al privato, l’esatto contrario della volontà del Comune!!
Tenete presente che nel caso di pagamento in forma ridotta, cosi come previsto dall’articolo 16
della L. 689/81, è' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte
del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio
del minimo della sanzione edittale.
Per comprendere meglio quanto descritto si può fare un esempio:
a) sanzione edittale prevista : da euro 80 a 500
il pagamento in forma ridotta, ai sensi della L.689/81, ammonta a euro 160
(si applica il doppio del minimo in quanto più favorevole al trasgressore)
b)
sanzione prevista per quelle attività per le quali è stato previsto il raddoppio della
sanzione nel massimo e pertanto sanzione prevista da euro 80 a 1000
il pagamento in forma ridotta, ai sensi della L.689/81, ammonta a euro 160
( si applica il doppio del minimo in quanto più favorevole al trasgressore )
Come potete constatare, nonostante il raddoppio della sanzione nel massimo previsto, la
sanzione pecuniaria in forma ridotta è uguale, indipendentemente dal soggetto a cui è stata
applicata (privato o commerciante); Se invece la sanzione fosse stata raddoppiata anche nel
minimo (riferendoci al caso di cui sopra, la sanzione edittale sarebbe da 160 a 1000), il
pagamento della sanzione ammonterebbe, in forma ridotta, a euro 320.
Si chiede di sostituire il penultimo comma dell’articolo 50 con il seguente testo:
Il limite minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti capoversi si
intendono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse da persone che commercializzano
gli animali medesimi o che comunque hanno un ricavato economico dall’utilizzo degli animali
oggetto di violazioni.”
Riferimento normativo vigente:
L 689/81-ESTRATTO
Art. 11 Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge
tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni
accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta
dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Art. 16Pagamento in misura ridotta
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte
del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole,
al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro
il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è
stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
DEPENALIZZAZIONI ILLEGITTIME CONTENUTE NELL’ARTICOLO 50 –
“Sanzioni”
 Il divieto previsto dall’articolo 4, punto 1 ossia:
1) Di abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale in qualunque parte del territorio
comunale, compresi i parchi e giardini, corpi idrici e vasche;”
Viene previsto come illecito amministrativo, anzichè penale, ed è espressamente sanzionato
dall’articolo 50 punto 1, che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che
varia da un minimo di euro 80 ad un massimo di euro 500 ( pagamento in forma ridotta euro 160 )
Si chiede di abrogare all’articolo 50, il riferimento al punto 1 in quanto reato.
“E’ vietata la somministrazione di cibo a colombi, topi, ratti, gabbiani e ungulati appartenenti
alla famiglia dei suidi ( cinghiali o incroci con suidi domestici), in aree sia pubbliche sia
private.”
viene previsto come illecito amministrativo anche nel caso di foraggiamento di cinghiali ed
espressamente previsto dall’articolo 50 punto 18 con la sanzione pecuniaria che varia da un
minimo di euro 50 ad un massimo di euro 50, anziché considerarlo illecito di natura penale come
previsto espressamente dall’articolo 7, comma 2 dalla L. 221/2015, sanzionato dalla Legge 157/92
sull’attività venatoria , articolo 30, comma 1 lettera L) che prevede l’arresto da due mesi a sei mesi
o l’ammenda da lire 1.000.000 fino a lire 4.000.00.
Testo del 2° comma dell’articolo 7 della L. 221/2015
E’ vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello