Contratti di collaborazione

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Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici
Sede Legale: Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari (Italy)
Sede Amm.va: Via C. Ulpiani, 27 -70126 Bari (Italy) Tel. 080.544.2777 - 2653 - 3591, E-Mail: [email protected]
Direttore: Prof. Giovanni Natile - Tel. 080.5442774, E-Mail: [email protected], Fax: 080.5442230
P.IVA e C.F.: 04434750727; Reg. Società: 29713 Tribunale di Bari; CCIAA: 314319
Ente Pubblico (D.M. 03 gennaio 1995) iscritto al n° 711 del Registro Persone Giuridiche presso il Tribunale di Bari
Anagrafe Nazionale delle Ricerche: Cod. 51978 MHN
REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI
CONTRATTI A PROGETTO
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Norme generali
Art. 3 - Campo d'applicazione
Art. 4 - Modalità di individuazione dei collaboratori
Art. 5 - Modalità di accesso alle collaborazioni
Art. 6 - Procedura semplificata
Art. 7 - Procedura pubblica
Art. 8 - Durata
Art. 9 - Trattamento economico
Art. 10 - Conclusione del rapporto
Art. 11 - Norme finali e di rinvio
Art. 1 - Definizione
Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di collaborazione,
sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato, ai sensi dell'art. 409 del
C.P.C.
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
caratterizzato dal fatto di:
• essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso;
• essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa
Art. 2 - Norme generali
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevede:
il versamento periodico di un compenso prestabilito;
il coordinamento funzionale dell'attività lavorativa con l'organizzazione del C.I.R.C.M.S.B.;
il perseguimento delle finalità del medesimo,
l'assenza, in capo al lavoratore, di una struttura imprenditoriale e di rischio economico.
Il contratto di lavoro a progetto deve contenere i seguenti elementi:
- durata della prestazione di lavoro: può essere determinata (indicata specificamente) o
determinabile in quanto il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma
o la fase di lavoro;
- individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o programma di lavoro,
o fase di esso;
- corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei
rimborsi spese;
- forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e Consorzio sull'esecuzione (anche
temporale) della prestazione lavorativa;
- eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Art. 3 - Campo d'applicazione
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed il contratto a progetto si rendono
necessari per le esigenze motivate a cui il C.I.R.C.M.S.B. non può far fronte con personale in
servizio.
Il Consorzio può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinando,
preventivamente, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
La spesa per le prestazioni previste al comma 2 del presente articolo potrà gravare su:
fondi per la ricerca scientifica di provenienza ministeriale, proventi derivanti da
contratti/convenzioni di ricerca di qualsiasi provenienza, altri fondi destinati dagli organi di governo
alla ricerca, finanziamenti europei.
Per attività complementari a quelle rese dall'apparato amministrativo centrale, contingenti ed
eccezionali, non assolvibili dalle professionalità esistenti presso le strutture, la spesa, previa
autorizzazione del Consiglio Direttivo, potrà gravare sui fondi di funzionamento ordinario del
Consorzio.
In ogni caso le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno:
- essere limitate nel tempo, contingenti ed eccezionali, non assolvibili dal personale della struttura;
- riguardare compiti complementari o strumentali rispetto all'attività di ricerca scientifica;
- essere indicate in maniera chiara e precisa;
- essere eseguite senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- fondarsi sull'utilizzazione di strutture e mezzi prevalentemente propri del prestatore.
Art. 4 - Modalità d'individuazione dei collaboratori
Le richieste per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per contratti a
Progetto devono essere avanzate al Direttore del Consorzio dal Responsabile del progetto o del
programma di ricerca.
Il Direttore del Consorzio provvederà all'attivazione delle procedure amministrative richieste.
Per le attività di collaborazione coordinata e continuativa, da prestare presso le strutture
dell'Amministrazione centrale, provvede direttamente il Direttore del Consorzio.
Il richiedente deve indicare:
i contenuti della collaborazione da svolgere e l'impegno temporale complessivo richiesto;
il profilo professionale richiesto;
le caratteristiche curriculari richieste;
la durata del contratto,
la proposta di compenso complessivo lordo.
Il richiedente deve, inoltre, dichiarare e motivare la necessità e l'impossibilità di far fronte alle
esigenze sopravvenute con personale in servizio presso la struttura consortile.
Art. 5 - Modalità di accesso alle collaborazioni
L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa o il contratto a progetto può essere affidato
con:
procedura semplificata,
procedura pubblica.
La procedura semplificata si applica ai contratti di importo non superiore ai 10.000,00 euro.
Nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
l'autorizzazione per l'affidamento dell'incarico è di competenza del Direttore del Consorzio.
Oltre tali limiti la competenza a deliberare spetta al Consiglio Direttivo.
I contratti sono stipulati dal Direttore del Consorzio.
Art. 6 - Procedura semplificata
Nell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa e nel contratto di progetto, affidato con
procedura semplificata, il prestatore viene individuato, a seguito di avviso pubblico, sulla base di
una valutazione comparativa adeguatamente motivata dei curricula professionali presentati dai
candidati.
Il bando di selezione sarà reso pubblico, mediante pubblicazione sul sito web del C.I.R.C.M.S.B.
per un periodo non inferiore a giorni dieci.
L’avviso pubblico dovrà contenere:
a) i contenuti della collaborazione da svolgere;
b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
c) il profilo professionale necessario;
d) la durata;
e) le caratteristiche curriculari;
f) il compenso complessivo lordo.
La valutazione dei curricula è effettuata dal Direttore del Consorzio il quale potrà avvalersi della
consulenza di esperti del settore.
Nelle medesime forme previste per la pubblicazione dell’avviso saranno resi pubblici i risultati
della selezione.
Nei bandi relativi alle procedure de quibus saranno indicati gli elementi di valutazione per la
comparazione dei curricula.
Il contratto può essere stipulato anche mediante scambio di corrispondenza tra le parti, secondo
l'uso del commercio, e si perfeziona con l'accettazione del prestatore.
Questa stessa procedura è applicata per i contratti di prestazione occasionale.
Art. 7 - Procedura pubblica
Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti a progetto, da affidare
con la procedura pubblica, l'avviso delle selezioni per la stipula di contratti sarà reso pubblico
mediante affissione all'Albo Ufficiale delle Università consorziate sedi dei progetti o convenzioni
nell’ambito dei quali il contratto dovrà essere posto in essere, per un periodo di tempo non inferiore
a 15 giorni.
L'avviso pubblico deve comprendere:
i contenuti della collaborazione da svolgere e l'impegno temporale complessivo richiesto;
il termine e le modalità di presentazione delle domande;
il profilo professionale necessario;
le caratteristiche curriculari richieste;
la durata del contratto;
il compenso complessivo lordo previsto.
L'assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o del contratto a progetto
avverrà mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore
coerenza con le caratteristiche richieste, integrato eventualmente da colloqui.
L'analisi dei curricula sarà effettuato da una Commissione composta da non meno di tre membri
nominata dal Direttore del Consorzio della cui composizione dovrà comprendersi il Responsabile
dell'iniziativa del progetto che ha avanzato la richiesta di assunzione;
In ogni caso i membri della Commissione giudicatrice non devono essere componenti la Giunta
Amministrativa, non devono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali designati
dalle Confederazioni ed OO.SS. o dalle associazioni professionali.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o il contratto a progetto decorreranno dalla
data di stipula del contratto.
Art.8 - Durata
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non potrà avere una durata complessiva
superiore a 36 mesi.
La durata del contratto dovrà essere esplicitamente indicata nel contratto stesso.
Qualora il rapporto venga rinnovato, non potrà, comunque, superare il limite massimo stabilito.
Art. 9 - Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondere dovrà essere commisurato alla prestazione da svolgere e
sarà stabilito, di volta in volta, nel provvedimento di autorizzazione all'affidamento dell'incarico,
così come disciplinato all'art. 5.
Il pagamento delle competenze, che di norma avverrà secondo lo stato di avanzamento dei lavori ed
i risultati conseguiti, sarà vincolato al rilascio, da parte del Responsabile richiedente, di relazioni a
periodicità almeno semestrale sulle attività svolte dal prestatore e da una relazione finale.
Lo scaglionamento dei pagamenti e l'importo totale da corrispondere nel periodo dovrà essere
esplicitamente indicato nel contratto stesso.
Art. 10 - Conclusione del rapporto
Il rapporto si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato
nel contratto.
Comporta, altresì, la risoluzione del contratto a tutti gli effetti, previo un termine di preavviso
stabilito in 45 giorni, il completamento della realizzazione del progetto o programma di ricerca
ovvero l'interruzione dello stesso, per cause esterne al Consorzio.
Il contratto a progetto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il
recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel
contratto individuale.
Art. 11 - Norme finali e di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge e statutarie, oltre
quanto stabilito nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo
Consorzio.
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data della sua
approvazione da parte del Consiglio Direttivo del C.I.R.C.M.S.B..
Il presente regolamento sarà divulgato per via telematica sul sito Web consortile.