Risalire dal baratro della Fornero

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19 ottobre 2016
Risalire dal baratro della
Fornero
Il verbale di sintesi Governo-Sindacato confederale
I contenuti del verbale di sintesi in materia previdenziale
sottoscritto dal sindacato confederale e dal Governo il 28
settembre dovrebbero trovare una specifica attuazione nella
Legge di Bilancio per il 2017 varata sabato scorso dal
Governo.
Il perimetro applicativo del nuovo computo gratuito deve
ancora essere descritto, ma anche soltanto considerando le
Gestioni dell’Inps con riferimento al diritto alla pensione
anticipata, nei prossimi 10 anni fino a centomila lavoratori
potrebbero beneficiare di questa misura che riapre le porte
ai molti reclusi nella prigione della L.122.
Quanto al diritto a pensione, le misure del Governo Amato sui
requisiti per la pensione di vecchiaia nell’era geologica
scorsa (1992), avevano inaugurato la lunga stagione delle
riduzioni, fino al baratro della L.214, una legge gravida di
terribili ingiustizie e contraddizioni; l’APE Sociale e la riduzione
dei requisiti per l’anticipata a favore dei precoci sono il giro di
boa.
A noi dell'INCA, come sempre, il compito di agire i nuovi diritti
con la determinazione necessaria.
Si naviga di bolina, ma nella cosiddetta fase 2 un progresso
ulteriore è possibile: chi non lo intraveda forse non è in buona
fede.
Mauro Paris
Patronato Inca Cgil – Regionale Lombardia
In questo numero:
Risalire dal baratro della
Fornero
pag.1
Verso la pensione: le
forme di uscita già in
essere
pag.2-3
Immigrazione
pag.3-4
Scivolo per i lavoratori delle banche, isopensione per lavoratori
delle grandi aziende, part-time agevolato per la pensione di
vecchiaia, queste le possibili uscite anticipate verso la pensione
Verso la pensione
Le forme di uscita già in essere
In attesa dell’attuazione, con la legge di
stabilità 2017, dell’anticipo pensionistico
Ape (Ape sociale, Ape volontaria, Ape
aziendale), ripercorriamo le normative, già in
essere, che permettono un’uscita più o
meno “forzata/flessibile” verso il
pensionamento anticipato.
Tratteremo quindi:



Dell’esodo (scivolo)per i lavoratori delle
banche;
Dell’art.4 della legge 92/2012, con
accesso dei lavoratori interessati
all’isopensione. Di questa possibilità ne
hanno usufruito, visto l’alto costo a
carico del datore di lavoro, le grandi
aziende (es. Enel) per attivare processi di
riduzione del personale
Dell’art.1 comma 284 della legge
208/2015 (stabilità 2016), part-time
agevolato con accesso alla pensione.
La norma si è rilevata non efficace
(flop), con pochissime adesioni.
Fondo di Solidarietà settore credito (articolo
2, comma 28, della legge n. 662 del 23
dicembre 1996) ora “Fondo di solidarietà per
la riconversione e riqualificazione
professionale, per il sostegno
dell’occupazione e del reddito del
personale del credito” per adeguarsi alla
previsione del comma 42, articolo 3 della
legge 92/2012.
Il Fondo di solidarietà, nei processi di
ristrutturazione, riorganizzazione aziendale
e/o nelle situazioni di crisi, oltre ad altri
interventi, contribuisce all’erogazione degli
assegni straordinari e al versamento della
contribuzione correlata (figurativa) a favore
dei lavoratori interessati all’esodo (scivolo)
che maturino i requisiti alla pensione
(vecchiaia anticipata, alla vecchiaia e
anche all’opzione donna) entro un periodo
massimo di 5 anni (esteso a 7 per gli anni
2
2016/2017 con decreto legge 59/2016),
dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
L’adesione è volontaria.
Il valore dell’assegno straordinario erogato
in forma rateale è pari all’importo del
trattamento pensionistico che gli interessati
percepirebbero alla data di cessazione del
rapporto di lavoro, compresa la quota di
pensione calcolata sulla base della
contribuzione mancante per il diritto alla
pensione stessa.
L’assegno straordinario di sostegno al
reddito non è una pensione ed è a totale
carico del datore di lavoro. Non è prevista
perequazione automatica, non spettano gli
ANF e altre prestazioni collegate al reddito,
non spettano interessi legali ne rivalutazione
monetaria. Non è reversibile.
Il lavoratore titolare di assegno, se non ha
altri redditi, è esonerato dalla presentazione
della dichiarazione dei redditi. Senza
possibilità di effettuare la dichiarazione dei
redditi, non potrà detrarre gli oneri come le
spese mediche, mutui, spese di
ristrutturazione edilizia ecc.
Allo scadere dell’assegno straordinario
(comunicato inizialmente da INPS insieme
alla decorrenza della pensione), il
lavoratore ha l’onere di presentare in
tempo utile la domanda di pensione.
Per approfondimenti: circolare INPS 90/2015,
Esodo lavoratori vicini a pensione
(art 4, commi da 1 a 7 della legge 92/2012).
Le aziende, con più di 15 dipendenti e con
eccedenze di personale, possono stipulare
accordi sindacali per collocare a riposo
lavoratori a cui mancano massimo 48 mesi
al pensionamento ordinario (vecchiaia o
vecchiaia anticipata).
Ai lavoratori interessati viene erogata
l’Isopensione come prestazione a sostegno
del reddito (non è una pensione).
La prestazione economica calcolata sulla
base della contribuzione accreditata e sulle
retribuzioni al momento dell’uscita dal
lavoro, è pagata dall’INPS per tredici
mensilità ma è a carico dell’azienda.
Segue a pag.3
INCA INFormazione – N.136
L’azienda verserà all’INPS i contributi dovuti
dal momento della decorrenza della
prestazione di esodo fino all’effettiva
maturazione dei requisiti contributivi per il
diritto alla pensione.
L’azienda dovrà garantire all’INPS (con
fidejussione bancaria) di poter far fronte al
pagamento sia dell’isopensione che dei
successivi contributi (contribuzione
figurativa correlata), da versare ogni mese,
fino alla decorrenza effettiva della
pensione. È utile per il calcolo della stessa.
Sulla prestazione di esodo non c’è
perequazione automatica, non spettano gli
ANF, non si possono effettuare trattenute
per il pagamento di oneri per riscatti e
ricongiunzioni che devono essere
interamente versati prima dell’accesso alla
prestazione di esodo. Entro il mese di
scadenza della prestazione di esodo, il
lavoratore dovrà presentare domanda di
pensione.
INPS: Messaggio n°17768 del 5 novembre
2013; Circolare, la n°119 del 1 agosto 2013;
INCA Nazionale: Circolare n°96 del
26.09.2013
Part-time agevolato
La norma è stata introdotta dal comma 284
della legge 28 dicembre 2015, n. 208/2015
(legge di stabilità 2016).
Si applica ai dipendenti del settore privato
iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria e alle forme sostitutive, a
tempo pieno e indeterminato e che
maturano entro il 31.12.2018 il requisito della
pensione di vecchiaia.
L’adesione all’agevolazione è volontaria ed
è necessaria l’intesa con il datore di lavoro.
La riduzione dell’orario di lavoro dovrà
essere compresa tra il 40 e il 60%
dell’ordinario orario di lavoro. Il datore di
lavoro verserà in busta paga la
contribuzione, di competenza della sola
impresa, che doveva essere versata all’INPS
per la parte di lavoro non effettuata. Per il
monte ore non lavorato sarà riconosciuta
da INPS la contribuzione figurativa, in modo
tale che la misura della futura pensione di
vecchiaia non subisca riduzioni.
L’accesso all’agevolazione è previsto per i
soli lavoratori che abbiano maturato il
3
requisito minimo per la vecchiaia (20 anni
di contribuzione) e cesserà alla maturazione
del requisito dell’età per la pensione di
vecchiaia (dal 2016 al 2018 sarà di 66 anni e
7 mesi per gli uomini; per le donne dal 2016
al 2017 sarà di 65 e 7 mesi e dal 2018 sarà
parificata all’età degli uomini, vale a dire 66
e 7 mesi; per le donne con contribuzione
anche da lavoro autonomo nel 2016/2017
sarà di 66 anni e 1 mese).
In attuazione della norma, con le procedure
da seguire, è stato emanato il Decreto
Interministeriale del 13 aprile 2016
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 115 del
18 maggio 2016.
Contributo permesso
di soggiorno
Udienza
del
Consiglio
di
Stato
Il 13.10.2016 si è tenuta l’udienza al Consiglio
di Stato in merito alla sospensiva sugli effetti
della Sentenza del TAR del Lazio del 24
maggio scorso.
L’Avvocatura dello Stato ha riproposto i
temi oggetto del ricorso mentre i legali
dell'INCA e della CGIL hanno sostenuto sia
l’inefficacia della sospensiva che la
infondatezza delle argomentazioni a
sostegno di un provvedimento oramai da
tutti ritenuto giuridicamente errato ed
ingiusto.
Il Presidente del Collegio giudicante ha
disposto che il Consiglio si pronunci a breve
sia sulla sospensiva che sul merito del
ricorso. Si attende quindi un’unica decisione
rapida seppure nei tempi necessari
all’organismo per deliberare
(probabilmente alcune settimane).
Pertanto ad oggi, in attesa della Sentenza
che si esprima con un giudizio definitivo
sull’ulteriore contributo, gli immigrati che
rinnovano i permessi di soggiorno sono
ancora obbligati a versare le cifre richieste.
Segue a pag.4
INCA INFormazione – N.136
Per coloro che in questo periodo versano le
cifre contestate occorre presentare
contestualmente istanza di rimborso e, nei
casi opportuni, avviare ricorso giudiziario
per il risarcimento.
Con la circolare del 3 ottobre 2016 il
Ministero dell'Interno chiarisce che il
permesso per attesa occupazione ha una
validità minima di un anno e che tale titolo
può essere rinnovato per lo stesso motivo
anche nelle annualità successive.
E’ altresì importante continuare a
raccogliere le adesioni al nostro appello già
sottoscritto da associazioni e cittadini.
Sostegno
inclusione attiva
L'Inca impugna il decreto di
attuazione
Il patronato INCA CGIL ha dato mandato ai
propri legali per impugnare il
provvedimento che ha dato attuazione alla
“SIA” (“Sostegno per l’Inclusione Attiva” Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 26/5/2016), istituito
dall’art. 81, comma 32 D.L. 25 giugno 2008
nr 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008
nr 133.
Ne dà notizia l’Inca Cgil sottolineando che
“nella norma introdotta, il legislatore ha
completamente ignorato le numerose
Sentenze delle Corti Europee e dei Tribunali
italiani che in tema di prestazioni assistenziali
hanno riconosciuto il diritto di accesso
anche agli stranieri, titolari di permesso di
soggiorno di almeno un anno.
Il Decreto contestato ha dato avvio alle
domande che devono essere presentate ai
Comuni per i contributi che saranno erogati
agli aventi diritto tramite Carta Acquisti.
“Il paradosso – sottolinea l’Inca - è che
proprio questa fascia di popolazione, tra le
più a rischio, è oggi esclusa da azioni
orientate alla lotta contro la povertà,
impegno prioritario della legge.
L'INCA ha incaricato gli Avvocati Vittorio
Angiolini e Luca Santini di ricorrere al TAR
del Lazio per impugnare il provvedimento
chiedendone la cancellazione del vincolo
inserito nella norma.
“Ancora una volta – conclude l’Inca - il
diritto dei lavoratori stranieri si trova ad
essere rivendicato davanti alla Corti dei
Tribunali anziché diventare prassi corrente
nella stesura delle leggi e nelle azioni del
Governo.
Italia startup visa
Aggiornamenti sulle modalità di
rilascio dei visti per lavoro
autonomo
Il Ministero dello Sviluppo Economico
fornisce alcuni aggiornamenti riguardanti il
programma Italia Startup Visa creato per la
concessione dei visti di ingresso per lavoro
autonomo e che prevede l'introduzione di
alcune semplificazioni per coloro che
intendono avviare una startup innovativa in
Italia.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/p
er-i-media/notizie/2035126-italia-startup-visa-continuaa-crescere-ecco-i-dati-a-fine-agosto-2016
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
Sezione previdenza [email protected]
Sezione immigrazione [email protected]
È vietata la riproduzione e la diffusione.
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INCA INFormazione – N.136