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Edizione di giovedì 20 ottobre 2016
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Lavoro intermittente in violazione del contratto collettivo
di Fabrizio Nativi
Con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, la D.G attività ispettiva chiarisce che, qualora il
contratto collettivo di categoria ponga espressamente un divieto di ricorso al lavoro
intermittente, non ritenendo di individuare ragioni ed esigenze produttive giustificatrici, la
parti sociali hanno esercitato correttamente la propria autonomia contrattuale, potendo anche
decidere di escludere il ricorso al lavoro a chiamata. L’articolo 13, D.Lgs. 81/2015 demanda al
contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive legittimanti il
ricorso al lavoro intermittente. In assenza di tali previsioni contrattuali, ai sensi dell’articolo
55, comma 3, D.Lgs. 81/2015, operano le disposizioni di cui al D.M. 23 ottobre 2004, che rinvia
alla tabella allegata al R.D. 2657/1923.
La contrattazione collettiva può anche escludere la sussistenza di ipotesi oggettive di ricorso
al lavoro intermittente, non rinvenendone le esigenze. Resterebbe comunque sempre legittimo
il ricorso al lavoro intermittente nelle ipotesi in cui sussistano i requisiti soggettivi, di cui
all’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 81/2015, ai sensi del quale il contratto di lavoro intermittente
può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le
prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni.
Sull’argomento, la risposta a interpello n. 37/2008, aveva precisato che, rispetto alle ipotesi
soggettive di ricorso al lavoro intermittente (e quindi solo per queste eventualmente), nel
quadro normativo allora vigente, l’autonomia collettiva avrebbe avuto un potere
integrativo/ampliativo, ma non già preclusivo.
La nota del 4 ottobre prosegue concludendo che nel caso di ricorso al lavoro intermittente, in
violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso a tale tipologia contrattuale,
salvo che non ricorrano i requisiti soggettivi di età del lavoratore, al rapporto di lavoro troverà
applicazione la sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
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