Funzionamento degli Organi

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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ART. l Consiglio Direttivo

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, che è costituito secondo l'articolo 6 dello Statuto ed è presieduto dal Direttore del Consorzio, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto stesso. E' convocato, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, oppure in via urgente con telegramma o telefax inviato almeno cinque giorni prima. E' convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Direttore. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri non contando gli assenti giustificati per iscritto; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta. Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo il membro elettivo nominato dal Consiglio ad inizio seduta. Il Presidente della seduta può chiamare a riferire al Consiglio Direttivo, quando ve ne sia la necessità, esperti esterni al Consiglio. I verbali del Consiglio Direttivo, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono raccolti cronologicamente in apposito registro numerato e vidimato. Ai partecipanti al Consiglio Direttivo ed al Segretario è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione. Il Consiglio Direttivo provvede alla ratifica della composizione del Consiglio Scientifico e provvede altresì all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 6 dello Statuto.

ART. 2 Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è l'Organo di consultazione e verifica scientifica del Consorzio e costituisce il raccordo tra le attività svolte all'interno e all'esterno delle Unità del Consorzio. E' presieduto dal Direttore del Consorzio, ai sensi degli artt. 7 e 8 dello Statuto. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore del Consorzio di norma due volte l'anno, mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, oppure in via urgente con telegramma o telefax inviato almeno cinque giorni prima. E' convocato inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 1

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri non contando i giustificati per iscritto, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 2 I due rappresentanti del personale scientifico e tecnico di cui all'articolo 7 dello Statuto sono eletti su collegio unico da e tra tutto il personale dipendente e associato mediante votazione da tenersi presso tutte le Unità e Laboratori del Consorzio; per l'elezione viene nominata dal Consiglio Direttivo apposita Commissione centrale. E' ammesso il voto per corrispondenza. In alternativa, possono essere eletti da apposita Assemblea del Personale all'uopo convocata. Essi scadono col Consiglio Scientifico. I membri del Consiglio Scientifico possono ottenere dal Direttore tutte le informazioni sulle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Svolge funzioni di Segretario del Consiglio Scientifico di norma il membro elettivo appositamente nominato dal Consiglio stesso all'inizio di ogni seduta. I verbali, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono raccolte cronologicamente in apposito registro. Ai componenti del Consiglio Scientifico ed al Segretario è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni. Una volta all'anno, di regola in occasione di un convegno scientifico di Chimica dei Metalli, il Consiglio Scientifico viene riunito in forma allargata a tutti gli aderenti al Consorzio per l'esame e la discussione dei programmi scientifici.

ART. 3 Giunta

I membri della Giunta di cui all'art. 9 dello Statuto, vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Vengono dichiarati eletti i membri del Consiglio Direttivo che hanno ricevuto più voti, purchè raggiungano almeno il quorum del 20% (arrotondato per difetto) dei votanti. Qualora meno di cinque persone abbiano raggiunto il quorum, viene svolta una seconda votazione per l'elezione dei membri ancora mancanti in cui ogni elettore esprime un solo voto, e cosi di seguito. A parità di voto si applica un criterio di anzianità. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore del Consorzio o, in caso di impedimento, da un suo componente nominato Presidente all'inizio della seduta. La Giunta è convocata mediante lettera, telefax o telex da inviarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, di norma prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo, nonchè ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente della seduta. 3 Svolge le funzioni di Segretario della Giunta il membro elettivo appositamente nominato dalla Giunta stessa all'inizio di ogni seduta. La Giunta può venire consultata in caso di urgenza anche mediante telefono, teleconferenza ecc.; in tal caso il Direttore ne da atto per iscritto. I verbali delle riunioni della Giunta firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono raccolti cronologicamente in apposito registro numerato e vidimato. Ai componenti della Giunta ed al Segretario è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione. Il Direttore di seduta può chiamare a riferire alla Giunta, quando ve ne sia la necessità, esperti esterni alla Giunta stessa.

ART. 4 Direttore

Il Direttore del Consorzio è eletto in seno al Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e svolge i compiti in esso previsti. L'elezione del Direttore del Consorzio avviene tramite una votazione a scrutinio segreto in seno al Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso. In essa ciascun membro vota un solo nome. Il Direttore resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il Direttore del Consorzio, almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico, avvia le procedure per la nomina dei nuovi Consigli. A tale scopo invita il Direttore di ciascuna Unità/Laboratorio operante presso le Università consorziate, a svolgere la consultazione elettorale di cui all'art. 5 dell'Ordinamento dei Servizi. Nel caso delle Unità operanti presso le Università, il Direttore del Consorzio richiederà che venga fatta anche l'indicazione del responsabile dell'Università nel Consiglio Direttivo.