(TEGM) previsto dall`art. 2 della legge sull`usura

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RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*)

Medie Aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per l a variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Periodo di riferimento della rilevazione:

1° aprile - 30 giugno 2016

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96

PERIODO DI APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 CATEGORIA DI OPERAZIONI

Apertura di credito in conto corrente (1) Scoperti senza affidamento Anticipi e sconti (2) Factoring (3) Crediti personali (4)

CLASSI DI IMPORTO

in unità di euro

fino a 5.000 oltre 5.000 fino a 1.500 oltre 1.500 fino a 5.000 da 5.000 a 100.000 oltre 100.000 fino a 50.000 oltre 50.000 intera distribuzione Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese (5) intera distribuzione

TASSI MEDI (*) (

su base annua

)

11,35 9,12 15,87 14,53 8,69 7,25 4,37 5,50 3,15 10,52 10,32

TASSO USURARIO

18,1875 15,4000 23,8375 22,1625 14,8625 13,0625 9,4625 10,8750 7,9375 17,1500 16,9000 Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (6) Leasing autoveicoli e aeronavali Leasing immobiliare a tasso fisso Leasing immobiliare a tasso variabile Leasing strumentale Credito finalizzato (7) Credito

revolving

(8) fino a 5.000 oltre 5.000 fino a 25.000 oltre 25.000 intera distribuzione intera distribuzione fino a 25.000 oltre 25.000 fino a 5.000 oltre 5.000 fino a 5.000 oltre 5.000 11,39 10,57 5,88 5,73 4,70 3,31 8,09 4,18 11,60 8,92 16,41 13,88 18,2375 17,2125 11,3500 11,1625 9,8750 8,1375 14,1125 9,2250 18,5000 15,1500 24,4100 21,3500 Mutui a tasso fisso (9) Mutui a tasso variabile (9) intera distribuzione intera distribuzione 3,04 2,50 7,8000 7,1250

AVVERTENZA: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'ad. 2 della legge n. 108/1996, i tassi devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. Le categorie di operazioni sono indicate nei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2015 e nonché nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009.

Legenda delle categorie di operazioni

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l’intermediario, ai sensi dell’art. 1842 e ss. del c.c. si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare la disponibilità. rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale. rientrano in tale categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasfe rimento di crediti commerciali effettuati con la clausola “pro solvendo” o “pro soluto”, dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor). rientrano in tale categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici che siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari, erogati in unica soluzione e prevedano il rimborso in base ad un piano di ammortamento. vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili alle altre categorie (ad esempio le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i mutui che prevedono l’erogazione “a stato avanzamento lavori” nonché i mutui con piano d’ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito). rientrano in questa categoria i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione concessi sulla base del D.P.R. n. 180 del 1950 e succ. modificazioni. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l’onere complessivo gravante sul debitore. rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti rateali destinati all’acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di servizi fino a un importo di 75.000 euro. L’erogazione del credito avviene, da parte dell’intermediario, con il pagamento del corrispettivo all’esercente. rientrano in questa categoria le operazioni di credito revolving e i finanziamenti a valere sull’utilizzo di carte di credito. rientrano in questa categoria i contratti di finanziamento con durata superiore a cinque anni, assistiti da garanzia ipotecaria, che prevedano il rimborso tramite pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA Nota metodologica La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi. La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi). Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito revolving e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo. La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario. La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati. La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni. Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ( 1 ). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ( 2 ). ---------- ( 1 ) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istr usura ago 09- istruzioni.pdf). ---------- ( 2 ) www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/istr_usura_faq.pdf.

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La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente - ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito revolving"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese). Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate. A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 - 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito ( 3 ). Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro. Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto. Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. ---------- ( 3 ) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto. Pagina 2 di 3

Rilevazione degli interessi di mora Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali. In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato. Pagina 3 di 3