Ordinanza sindaco nr 335 del10-10-2016

Download Report

Transcript Ordinanza sindaco nr 335 del10-10-2016

COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE
(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d’Argento al Valor Militare)
Ordinanza n° 335 del 10/10/2016
Oggetto: NORME TRANSITORIE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E
LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
IL SINDACO
Vista la Legge 9 Gennaio 1991 n.10 e successive modifiche ed integrazioni recante: “Norme per
l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
Visto il D.P.R. 26.08.1993 n. 412 concernente: “Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia", in attuazione dell’art.4, comma 4, della legge 09.01.1991 n.10;
Visto il D.P.R. 21.12.1999 n. 551, recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica
26.08.1993 n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici
degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi dell’energia;
Visto il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 concernente: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia.”
Visto il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 concernente: “Regolamento recante definizione dei criteri generali
in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici
sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192”, che tra
l’altro, abroga e riscrive alcuni artt. del D.P.R. 412/1993;
Considerato, inoltre, che anche nel Comune di San Donà di Piave sono stati misurati nel corso di
quest’anno valori alti di concentrazione di PM2,5 e che, in analogia con il parametro PM10, presenta i valori
più elevati nel periodo autunno-inverno, valori che costituiscono comprovata esigenza di cui all’art. 5,
comma 1, del citato D.P.R. 74/2013, al fine di derogare a quanto previsto dall’art. 4 comma 2) lett. e) della
suddetta normativa in riferimento alle ore giornaliere di esercizio degli impianti termici per la
climatizzazione invernale;
Considerata l’attuale situazione climatica, che sta comportando un rilevante abbassamento della
temperatura;
Considerato che questo Comune è compreso nella “Zona climatica E”;
Visto il D. Lgs 152/2006;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Visto il D.P.R. 74/2013;
DISPONE
In deroga a quanto previsto dall’art. 4, comma 2) lettera e) del D.P.R. 74/2013, ed ai sensi dell’art. 5, comma
1 del medesimo Decreto, per le motivazioni in premessa esposte:
P.zza Indipendenza, 13 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Tel. 0421.5901 - Fax 0421.50961 – C.F. 00625230271 – P.I. 0039721027
S i t o I n t e r n e t : www.sandonadipiave.net
la possibilità di accensione degli impianti termici per un massimo di 7 ore giornaliere dal 10 al 14
ottobre 2016.
ORDINA
Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 4, comma 2) lettera e) del D.P.R. 74/2013, ed ai sensi
dell’art. 5, comma 1 del medesimo Decreto, per le motivazioni in premessa esposte:
- l’attivazione degli impianti stessi per un massimo di:
a) 7 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 ed il 31 ottobre 2016 e tra il 1 e il 15 aprile 2017;
b) 14 ore giornaliere dal 1 novembre 2016 al 31 marzo 2017.
- è consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni purché
compreso fra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ciascun giorno.
- che i valori massimi, ex art. 3 del D.P.R. 74/2013 sono così stabiliti:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
In tutti gli edifici l’Amministratore e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad
esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una
tabella che riporti:
- l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione
giornaliera prescelto;
- le generalità e il recapito del soggetto responsabile dell’impianto termico;
- il codice dell’impianto assegnato dal catasto territoriale degli impianti termici, qualora istituito dalla
Regione;
Tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell’orario e del periodo prescelto.
-
-
-
CONSIDERATO altresì:
che il Decreto Ministeriale 02.04.2002 n. 60 stabilisce che il limite per il parametro PM10 non debba
superare i 50 µg/m3 come limite giornaliero e che tale media non deve essere superata per più di 35 volte
nell'arco dell'anno civile, al fine di evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per
l'ambiente nel suo complesso;
che il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da A.R.P.A.V. nella Provincia di Venezia nell’anno
2015 ha evidenziato che le concentrazioni delle polveri sottili superano frequentemente il valore limite di
50 µg/m3 soprattutto durante la stagione autunnale e invernale;
che nel Comune di San Donà di Piave è presente una stazione fissa (Background urbano) con
analizzatore automatico di PM2,5, da cui risulta che anche tale parametro presenta valori alti di
concentrazione media annua, e che, in analogia con il parametro PM10, presenta i valori più elevati nel
periodo autunno-inverno;
RITENUTO che sia opportuno per il contenimento e la prevenzione dall'inquinamento adottare misure
di limitazione del consumo di combustibili fossili per il riscaldamento;
al fine di limitare il consumo di combustibili fossili per il riscaldamento, secondo le modalità e le eccezioni
di seguito indicate:
VIETA
dal 10 ottobre 2016 al 15 Aprile 2017
a) la climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage,
cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box e
garage;
b) l'utilizzo di apparecchi scaldanti funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNI
CEN/TS 14588, appartenenti alle seguenti categorie:
- camini aperti;
- camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio domestico, alimentati a biomassa legnosa che non
garantiscano un rendimento energetico >63% ed emisioni di monossido di carbonio (CO) <0,5%
E' concesso l'utilizzo di apparecchi scaldanti che non assicurino tale rendimento minimo solo nel caso di
edifici isolati, temporaneamente sprovvisti di impianto di riscaldamento regolare.
c) L'utilizzo di :
P.zza Indipendenza, 13 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Tel. 0421.5901 - Fax 0421.50961 – C.F. 00625230271 – P.I. 0039721027
S i t o I n t e r n e t : www.sandonadipiave.net
- biomasse legnose non conformi alla norma UNI CEN/TS 14588;
- legno impregnato, verniciato o trattato;
- rifiuti, carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak) e
comunque ogni altro materiale che possa rilasciare esalazioni nocive e polveri durante la
combustione;
AVVISA
Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e quanto di seguito stabilito, le violazioni alle
disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €
500,00 ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per le
violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali”;
In caso di ulteriori violazioni alla norma anzidetta, da parte dello stesso soggetto, la sanzione amministrativa
pecuniaria potrà essere stabilita ai sensi dell’art. 4, comma 2, del “Regolamento comunale per l’applicazione
delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali”;
DISPONE
- che all’esecuzione alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed
all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza, il
Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell’USSL n.10 “Veneto Orientale” nonché ogni
altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune ed anche attraverso gli organi di
informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:
- Comando Polizia Locale di San Donà di Piave;
- ASSL n. 10 “Veneto Orientale” di San Donà di Piave;
La presente ordinanza è immediatamente eseguibile e rimane in vigore fino al 15 Aprile 2017.
Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all’Organo Giudiziario Amministrativo
(TAR Veneto), entro 60 (sessanta) gg., o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
(centoventi) gg. dalla notifica del presente mediante affissione all’Albo Comunale.
IL SINDACO
Andrea Cereser
(atto sottoscritto digitalmente)
Servizi ambientali
P.zza Indipendenza, 13 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Tel. 0421.5901 - Fax 0421.50961 – C.F. 00625230271 – P.I. 0039721027
S i t o I n t e r n e t : www.sandonadipiave.net