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Parlamento europeo
2014-2019
Commissione per le petizioni
29.6.2016
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto: Petizione n. 1159/2015, presentata da B.P.D., cittadino spagnolo, a nome
dell'Asociación de Propietarios Afectados por el Parque Nacional de Picos de
Europa, sulla situazione dei proprietari immobiliari all'interno del Parco
nazionale dei Picos de Europa
1.
Sintesi della petizione
Il firmatario contesta la designazione e pianificazione delle zone naturali protette in Spagna e,
in particolare, nelle Asturie all'interno del Parco nazionale dei Picos de Europa. Secondo il
firmatario, il 90 % della zona naturale, prevalentemente proprietà privata, è designata per la
protezione. Il firmatario riferisce che non sono presenti piani di gestione o bilanci di
esecuzione approvati. Il firmatario asserisce che i vincoli naturalistici limitano la libertà di
circolazione dei proprietari immobiliari, come anche l'agricoltura tradizionale, la caccia, la
silvicoltura, la pesca e le attività industriali, e stanno soffocando l'economia della zona.
2.
Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 27 aprile 2016. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).
3.
Risposta della Commissione, ricevuta il 29 giugno 2016
La petizione riguarda una presunta violazione delle disposizioni della legge spagnola sui
parchi nazionali1, in relazione al Parco nazionale dei Picos de Europa.
La Commissione desidera sottolineare che la protezione e la gestione dei siti a norma della
legislazione nazionale o regionale, e nello specifico dei parchi nazionali, costituiscono
competenze esclusive degli Stati membri. La Commissione non può pertanto intervenire in
tali questioni.
1
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. BOE núm 293, de 4 de diciembre de 2014, páginas
99762 a 99792 (31 págs). https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12588
CM\1099726IT.doc
IT
PE585.660v01-00
Unita nella diversità
IT
Alla luce di ciò, la Commissione non ha individuato alcuna violazione della legislazione
ambientale dell'UE in relazione alle questioni sollevate nella petizione.
Per quanto riguarda le questioni concernenti i diritti fondamentali sollevate dal firmatario, la
Commissione segnala che, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, nel caso in questione, spetta
alle autorità nazionali garantire il rispetto dei propri obblighi in materia di diritti
fondamentali, quali derivanti dagli accordi internazionali e dalla legislazione interna.
PE585.660v01-00
IT
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CM\1099726IT.doc