sequestro - AUTOSCUOLA PASTENA 1 SAS

Download Report

Transcript sequestro - AUTOSCUOLA PASTENA 1 SAS

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
Prot.
22481
Roma, 12 ottobre 2016
Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi
Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta
U.R.P.
SEDE
Oggetto: Patenti di guida sottoposte a sequestro giudiziario.
La circolare prot. 10470 del 4 maggio 2016 ha emanato disposizioni in materia di patenti
di guida sottoposte a sequestro giudiziario.
Alla luce di recenti ordinanze di tribunali che hanno accolto la richiesta di rilascio di
duplicati di patenti ancora vincolate da sequestro giudiziario, si rende necessario modificare il
contenuto della predetta circolare.
Infatti, se da una parte resta, comunque, fermo il principio che si può essere titolari di una
sola patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo, dall’altra si ritiene che non possa omettere di dar corso ad un’ordinanza del
magistrato laddove espressamente disponga (anche con eventuali specifiche prescrizioni) di
procedere al duplicato della patente sottoposta a sequestro.
Tanto premesso, gli Uffici in indirizzo potranno dar corso alle ordinanze del magistrato,
indicando, nella maschera INFO del sistema informatico che la nuova patente sostituisce la
precedente (indicandone il numero), sottoposta a sequestro giudiziario dal Tribunale di…..
Resta fermo che, in mancanza della predetta ordinanza, la patente di guida sottoposta a
sequestro non può essere duplicata né il titolare può richiederne l’annullamento.
La circolare prot. 10470 del 4 maggio 2016 è abrogata.
Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
FF/ES