principali critiche in merito allo schema di decreto legislativo recante

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PRINCIPALI CRITICHE IN MERITO ALLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA DELLA
REPUBBLICA
14 ottobre 2016
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati
Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente – Forza Italia
Sintesi delle audizioni svolte presso la Commissione
Affari costituzionali della Camera dei deputati
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UPI
(UNIONE DELLE

PROVINCE D’ITALIA)
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Chiarire che la figura del dirigente locale, nel quale è compresa anche la figura del segretario comunale e
provinciale, rientri pienamente nella dotazione organica degli enti, singoli o associati, che assorbono gli attuali
segretari;
Chiarire come le disposizioni sul ruolo nazionale si applichino nelle Regioni a statuto speciale;
Le disposizioni del decreto non sono chiare in merito alla distinzione fra i tre ruoli nazionali (statale, regionale e
locale) lasciando intendere che agli incarichi dirigenziali possano partecipare dirigenti provenienti da qualsiasi
ruolo;
L’istituzione della nuova figura del dirigente apicale implica una valorizzazione dell’autonomia del vertice politico
nella individuazione di figure dirigenziali apicali che però devono possedere requisiti professionali e funzioni di
direzione generale che consentano ad essi di svolgere il ruolo di snodo principale tra la politica e
l’amministrazione;
Per garantire una migliore distinzione tra politica e amministrazione, occorre chiarire che tutti gli altri incarichi
dirigenziali, anche quelli a tempo determinato ex art. 110 TUEL non sono più di competenza del vertice politico
ma rientrano nella competenza gestionale del dirigente apicale dell’ente;
Alla centralizzazione delle procedure di accesso dovrebbe corrispondere la centralizzazione delle procedure di
gestione dei dirigenti in disponibilità attraverso la previsione di un fondo nazionale di solidarietà che li prende a
carico, senza scaricare questo problema ai singoli enti;
E’ essenziale il riconoscimento di una funzione di rappresentanza delle associazioni degli enti locali, sia nel
rapporto con il Dipartimento Funzione Pubblica, sia nella Commissione nazionale per la dirigenza locale, sia nei
rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione per le attività di formazione dei dirigenti locali;
Necessario chiarire il riferimento ai tre anni del regime transitorio per il definitivo superamento della figura del
segretario comunale e provinciale e l’entrata a regime del nuovo ruolo unico della dirigenza locale
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UNADIS
(UNIONE
NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO
STATO)
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Il decreto è riuscito a peggiorare quanto indicato nella legge delega configurandosi come incostituzionale e
viziato di eccesso di delega risultando inattuabile con potenziali e gravi riflessi sul bilancio dello Stato;
La reintroduzione del ruolo unico per la dirigenza della Repubblica è irrimediabilmente viziato dalla
cancellazione del diritto all’incarico per il dirigente;
Viene creato un sistema farraginoso, in cui operano tre Commissioni per la dirigenza, composte da altissimi
funzionari nominati dal Governo, dando vita ad un perenne “concorsificio”, dove i dirigenti vengono spinti a
partecipare in modo continuativo ad interpelli, con un impatto notevole a danno delle PA e con un prevedibile
incremento esponenziale del contenzioso;
L’attuale riforma sceglie la comoda strada della totale deresponsabilizzazione della politica, scaricando il tutto
sugli apparati tecnico-amministrativi. L’assenza dell’obbligo della motivazione per le scelte effettuate dal potere
politico, di cui le “Commissioni” costituiscono un’appendice, riversa ogni responsabilità gestoria sui dirigenti, fermo
restando che l’eventuale mancata acquiescenza al volere della politica può comportare la perdita dello status
acquisito
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COMITATO
NAZIONALE
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DIRIGENTI PUBBLICI
PER LA DIFESA
DEGLI ARTT. 97 E 98
DELLA
COSTITUZIONE
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Profonda contraddizione di istituire un ruolo ad hoc per i dirigenti della Scuola nazionale dell’Amministrazione e
la previsione volta a conservare la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ad esterni di controvertibile
esperienza;
L’effetto della riforma è quello di smantellare la carriera e la storia professionale ed umana di ciascun dirigente
pubblico cancellando procedure pubbliche basate su legittimi affidamenti;
Le nuove disposizioni in materia di attribuzione degli incarichi producono un effetto di grave e permanente
condizionamento estendendo gravemente la sfera della scelta di discrezionalità ed asservimento politico sino ad
oggi contenuti ai livelli di più alta dirigenza estendendola a tutta la dirigenza più strutturale, prevedendo altresì
una ulteriore centralizzazione del potere di nomina dirigenziale in capo al solo Presidente del Consiglio dei
ministri;
La Commissione per la dirigenza statale, composta dai vertici delle “categorie protette” di diretta scelta e
nomina politica, chiamati ad occuparsi di tutta la dirigenza, di fatto costituiscono una longa manus e strumento di
ulteriore ingerenza della sfera politica;
La ripartizione in tre ruoli (statale, regionale e locale) dei dirigenti è del tutto fittizia considerato che non si tiene
conto della diversa rilevanza istituzionale delle strutture amministrative;
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USB
(UNIONE
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SINDACALE DI BASE)
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La scelta di incardinare i dirigenti pubblici in tre ruoli unici, con l’esclusione dei dirigenti scolastici, rappresenta il
primo punto di caduta dell’intervento legislativo, in quanto si va a determinare un appiattimento professionale
della dirigenza, nella errata convinzione che si possa essere interfungibili;
La SNA alla quale lo schema di decreto assegna un ruolo preminente nella selezione dei nuovi dirigenti pubblici,
è trasformata in Agenzia, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale intervento mostra
l’ulteriore processo di privatizzazione che toglie al controllo pubblico un’importante strumento di crescita
formativa e di selezione della classe dirigente della pubblica amministrazione;
Alla Commissione istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è affidato un compito oltremodo gravoso
e mostra l’evidenza di come si vada verso una centralizzazione della scelta dei dirigenti, sottraendo agli organi
delle singole amministrazioni pubbliche la possibilità di individuare le professionalità necessarie al buon
andamento funzionale delle amministrazioni stesse;
Il mancato controllo sulle presenze e sul contributo qualitativo di ciascun dipendente, è un ulteriore fattore, che
porterà ad un inasprimento del clima aziendale delle amministrazioni pubbliche, con l’assegnazione al dirigente
di un ruolo repressivo e vessatorio
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CIDA
(CONFEDERAZIONE 
ITALIANA DIRIGENTI
E ALTE
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PROFESSIONALITÀ)
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E’ necessario che fra i principi fondanti nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali, vadano evidenziate, non solo
l’ineludibile “capacità manageriale e orientamento al risultato” ma anche la valorizzazione della conoscenza ed
esperienza professionale specifica, indispensabili per svolgere al meglio le funzioni assegnate;
L’aspetto più pericoloso risiede nell’abbandono del principio del “diritto all’incarico”, tanto che, nel testo è
chiaramente specificato che gli incarichi dirigenziali hanno un termine di quattro anni (elevabili a sei), dopo di
che il dirigente pubblico è posto in “disponibilità”, indipendentemente da qualsivoglia “valutazione negativa”
sulla sua performance e sui risultati conseguiti senza incarico;
La composizione delle tre Commissioni per la dirigenza appare estranea ai principi stressi del ruolo unico e
inefficace quanto alla possibilità si un’effettiva azione continuativa;
Il meccanismo di attribuzione degli incarichi a dirigenti “non di carriera” è già oggi di dubbia legittimità
costituzionale, poiché la natura eccezionale e derogatoria al principio costituzionale del concorso pubblico viene
a cadere. Lo schema di decreto legislativo presenta un’ulteriore aggravante: non si prevede l’obbligatorietà del
preventivo accertamento della “non rinvenibilità nei ruoli dell’Amministrazione” di profili professionali adeguati al
compito previsto;
Con una disposizione dal contenuto molto dubbio viene specificato che i dirigenti sono titolari in via esclusiva
dalla responsabilità amministrativo-contabile volendo affermare che solo il personale con qualifica dirigenziale è
giudicabile dalla Corte dei conti nell’evenienza di danno erariale
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UNSCP
(UNIONE
NAZIONALE
SEGRETARI
COMUNALI E
PROVINCIALI)
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CODIRP
(CONFEDERAZIONE
DIRIGENTI DELLA
REPUBBLICA)
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E’ opportuno stabilire una disciplina specifica afferente i requisiti di professionalità correlati all’incarico di
Dirigente Apicale, secondo criteri di adeguatezza e coerenza dei predetti requisiti con ciascuna delle funzioni
per esso previste dalla legge e rapportandoli alle diverse dimensioni demografiche e complessità organizzativa
degli enti locali;
E’ necessario che alla nomina del Dirigente apicale degli enti locali da parte dell’organo di vertice si applichi la
disciplina della previa preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti
da parte della Commissione per la dirigenza locale;
E’ necessario rafforzare l’appartenenza di tutti i dirigenti ad un sistema nazionale unico di dirigenza pubblica
individuando un centro di imputazione di responsabilità e di esercizio delle funzioni di gestione dei ruoli, la
previsione di un sistema nazionale di finanziamento del trattamento economico dei dirigenti privi di incarico,
eventualmente diversificato per ruoli e l’assegnazione di ufficio del Dirigente, quando privo di incarico non a
seguito di valutazione negativa, dopo un anno, anche in Amministrazioni diverse da quelle del Ruolo di
provenienza, d’intesa con le Autonomie locali quando riguardi un dirigente del relativo ruolo
La reintroduzione del ruolo unico per la dirigenza della Repubblica è irrimediabilmente viziato dalla
cancellazione del diritto all’incarico per il dirigente che comporta una inaccettabile precarizzazione della
dirigenza pubblica, sottoposta agli umori e alle pressioni della politica;
Viene creato un sistema farraginoso, in cui operano tre Commissioni per la dirigenza, composte da altissimi
funzionari nominati dal Governo che darà vista ad un perenne “concorsificio” dove i dirigenti vengono spinti a
partecipare in modo continuo ad interpelli, con un impatto notevole a danno della PA e con un prevedibile
incremento esponenziale del contenzioso;
L’attuale riforma sceglie la comoda strada della totale deresponsabilizzazione della politica, scaricando il tutto
sugli apparati tecnico-amministrativi. L’assenza dell’obbligo della motivazione per le scelte effettuate dal potere
politico, di cui le “Commissioni” costituiscono un’appendice, riversa ogni responsabilità gestoria sui dirigenti,
fermo restando che l’eventuale mancata acquiescenza al volere della politica può comportare la perdita dello
status acquisito
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ANCI
(ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI)
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In merito alla disciplina del reclutamento dei dirigenti si ritiene che la previsione per cui il fabbisogno
di dirigenti nel comparto locale è definito e “autorizzato” dal Dipartimento della funzione pubblica e
dalla Ragioneria generale dello Stato costituisca un eccesso di delega, con profili critici sotto il profilo
costituzionale, e sia operativamente impraticabile;
I tempi previsti per il processo di reclutamento appaiono assolutamente non confacenti con le esigenze
di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Il sistema di reclutamento
centralizzato precostruisce uno strumento di controllo della spesa aggregata che rischia di paralizzare
l’operatività delle amministrazioni locali;
La composizione della Commissione per la dirigenza locale non è in linea con le indicazioni della
legge delega, e soprattutto non garantisce né la funzionalità dell’organo né un’adeguata
rappresentanza degli Enti locali. In particolare appare sorprendente l’individuazione ex lege di
cinque competenti di diritto su sette con la previsione di solo 2 membri espressi in sede Conferenza
Stato-Città. E’ evidente che affidare a tale organismo la gestione di migliaia di posizioni individuali
ripartite in una pluralità di Enti diversi tra loro per tipologia e complessità organizzativa determinerà
inevitabilmente la burocratizzazione dell’intero sistema;
Sulla base delle vigenti norma in materia di contenimento della spesa di personale, il permanere
dell’onere finanziario del dirigente che ha raggiunto il termine di durata massima dell’incarico
dirigenziale nell’aggregato della spesa di personale rende di fatto impossibile procedere nel
medesimo esercizio al conferimento di un nuovo incarico dirigenziale ad altro soggetto sulla posizione
vacante;
E’ inammissibile, oltre che contraria ai principi di delega, la previsione per cui i dirigenti in disponibilità
da almeno due anni possano essere ricollocati d’ufficio dal Dipartimento della Funzione pubblica
presso Enti locali con posti dirigenziali vacanti
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UGL
(UNIONE
GENERALE DEL
LAVORO)
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Una attenzione particolare dovrà essere riposta sul funzionamento effettivo di tale sistema che non può
ridursi al pur importante ammortizzatore sociale nei periodi in cui l’iscritto è privo di incarico, anche se
occorre evidenziare che la riduzione del trattamento economico in caso di transito nei Ruoli dopo il
termine dell’incarico è più che consistente; piuttosto, similmente a quanto accade con i dipendenti del
settore privato, si dovranno prevedere esperienze di politica attiva, volte a rafforzare la professionalità
de dirigente privo di incarico;
La norma che specifica che in caso di rifiuto dell’attribuzione dell’incarico il dirigente decade dal ruolo
andrebbe cassata o, quanto meno, rivista, specificando quali sono i criteri per definire il rifiuto come
immotivato e che, quindi, può portare alla decadenza del ruolo;
La composizione delle Commissioni appare oggettivamente ridondante, considerando che la delega si
limita a specificare che i componenti devono essere selezionati con modalità tali da assicurare
indipendenza, terzietà, onorabilità e assenza di conflitti di interesse. Il rischio concreto è che le
Commissioni abbiano oggettive difficoltà a funzionare;
Sulla confluenza dei segretari comunali e provinciali nel Ruolo dei dirigenti locali si ravvisa che i
segretari comunali e provinciali rivestono un ruolo significativo e dunque si tratta di personalità che non
possono essere disperse
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SNA
(SCUOLA NAZIONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE)
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In merito alla composizione del Comitato Direttivo il punto che appare più discutibile è quello in cui si
prevede un potere di scelta da parte della Conferenza Stato Regioni e della Conferenza Stato-città e
autonomie locali sia pure all’interno della rosa definita dalla Commissione di selezione. In questo modo
si introduce un principio di rappresentatività in quello che dovrebbe essere un organo di direzione di
una struttura tecnica, il che appare abbastanza incongruo;
Occorre ripensare lo status ed il trattamento economico dei docenti a tempo indeterminato che sono
attualmente inquadrati come docenti ordinari a tempo pieno o come ricercatori a tempo pieno del ruolo
ad esaurimento della soppressa scuola superiore dell’economia e delle finanze;
Il provvedimento prevede che gli uffici della SNA continuino a svolgere le proprie funzioni sino
all’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione e comunque non oltre tre mesi dall’entrata in
vigore dello statuto. Sembra opportuno modificare tale previsione facendo decorrere i termini dalla
entrata in funzione successiva all’approvazione dello Statuto degli organi di governo;
Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo appartenente alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, qualora non si ritenga che al personale della nuova Agenzia possa applicarsi il trattamento
previsto per la Presidenza oppure che il personale che decida di restare nella SNA conservi ad
personam il trattamento in godimento, appare necessario definire il termine entro il quale esercitare
l’opzione per gli uffici di presidenza;
E’ altresì importante prevedere che i docenti a tempo pieno e i docenti incaricati temporaneamente, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano l’incarico in atto fino alla
naturale scadenza. Inoltre, bisognerebbe prevedere che i docenti incaricati temporaneamente possono
svolgere anche attività di progettazione e coordinamento di attività didattiche al fine di garantirne la
continuità
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COSMED
(CONFEDERAZIONE

SINDACALE MEDICI E
DIRIGENTI)
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Nel comparto nazionale delle funzioni centrali operano circa 3000 dirigenti sanitari alle dipendenze di ministeri enti
pubblici economici (INAIL e INPS) ed altri Enti. Tali dirigenti sanitari vengono assunti con il requisito di laurea e
specializzazione ed hanno gli stessi obblighi formativi dei dirigenti del SSN. Sarebbe paradossale che dopo un
lungo iter-formativo dovessero essere sottoposti a corso-concorso;
La disposizione che prevede la modalità di accesso alla dirigenza pubblica con il corso-concorso, lasciando
residuale la modalità di accesso ordinaria risulta in contrasto con l’art. 97 della costituzione;
E’ opportuno rendere facoltativa e non obbligatoria la rotazione degli incarichi e di non limitarla ad ulteriore due
anni;
L’articolo 11 del provvedimento introduce di fatto un’esenzione di responsabilità da parte di eventuali
corresponsabili introducendo un elemento di discriminazione tra organo di indirizzo politico ed organo di gestione
amministrativa;
Lo schema di decreto legislativo, rispetto alla legge delega, allargando la facoltà di decadenza dal ruolo unico
potrebbe costituire eccesso di delega e creare uno spoil system non legato a valutazione negativa
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CONFEDIR
(CONFEDERAZIONE
AUTONOMA DEI
DIRIGENTI, QUADRI E
DIRETTIVI DELLA

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)

Il Governo ha emanato uno schema di decreto che non riguarda tutta la dirigenza, ma solo una parte, confermando
l’esclusione già contenuta nella legge delega della dirigenza sanitaria, la dirigenza scolastica ed i dirigenti degli
Enti pubblici economici. Il modello che viene dunque delineato non riguarda tutta la dirigenza ma solo una parte di
essa a dispetto del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione;
Creare un ruolo unico dei dirigenti dello Stato rappresenta, ed ha rappresentato in passato, notevoli difficoltà
poiché i dirigenti statali appartengono a ordinamenti diversi, sia con differenze normative fondamentali che di
trattamento economico principale e accessorio. Le medesime difficoltà si ravvisano con la creazione del ruolo unico
dirigenziale regionale poiché tale ruolo non autogestito dalle regioni ma dal dipartimento della Funzione Pubblica,
contrasta con il potere ordinamentale riconosciuto costituzionalmente alle stesse, né può trascurarsi la differenza tra
regioni ordinarie e a statuto speciale. Stesse considerazioni devono estendersi al ruolo unico dei dirigenti degli enti
locali in cui confluiranno i segretari comunali e provinciali già iscritti nell’albo nazionale;
La composizione della Commissione non contempla la partecipazione di dirigenti pubbliche che garantirebbero la
categoria, avendo alle stesse attribuito non solo la funzione di selezione per il conferimento degli incarichi, ma
anche quelle del soppresso Comitato dei Garanti che attualmente valuta la responsabilità dirigenziale;
I sistemi di valutazione devono basarsi su risultati conseguiti nei precedenti incarichi e relative valutazioni e in merito
ai trattamenti economici deve essere garantito per i dirigenti in servizio il diritto alla conservazione del trattamento
economico maturato. Il dirigente vincitore di concorso pubblico può vedere terminato il proprio incarico anche se
svolge lodevolmente il proprio lavoro, invece, se l’incarico non dovesse essergli rinnovato, senza alcun motivo, il
dirigente si avvia a un licenziamento “strisciante”, pur dovendo assicurare, come stabilito dal decreto, la sua
presenza in servizio a disposizione dell’amministrazione
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ANDIGEL
(ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEI
DIRETTORI
GENERALI)
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Necessità di mettere a regime il sistema in tempi stretti, rendendo effettiva l’attuazione a partire dalla primavera
2017 nuovo ciclo amministrativo per molti enti locali;
La composizione delle commissioni nazionali è piuttosto discutibile ed in particolare quella degli enti locali è del
tutto sproporzionata, con 5 componenti “centrali” e solo 2 “locali”;
La commissione viene istituita entro 90 giorni dall’approvazione del decreto: sono troppi, bastano 30 giorni, anche
perché 5 componenti su 7 di ciascuna commissione sono già definiti;
I tempi per definire i criteri di conferimento di incarico di 180 giorni sono decisamente troppi, infatti, 60 giorni
sono più che sufficienti, considerando che per avviare un vero sistema di valutazione delle prestazioni uniforme
occorreranno anni e che i criteri generali sono facilmente definibili;
La durata degli incarichi dirigenziali è incoerente con i tempi degli enti locali dove il sistema elettorale prevede
incarichi amministrativi di 5 anni e dove le interruzioni anticipate dei mandati amministrativi sono molto più rare
rispetto ai cambi di governo;
Il pagamento della retribuzione di base al dirigente privo di incarico è previsto a carico dell’ultimo ente in cui il
dirigente ha ricevuto l’incarico ma tale meccanismo applicato agli enti locali ha un effetto decisamente
controproducente, peraltro sempre più amplificato nei piccoli comuni, dove è anche molto più difficile modificare
gli incarichi dei dirigenti già presenti;
Occorre prevedere una disposizione che stabilisca la possibilità di nomina di dirigenti apicali, oltre che tra gli ex
segretari, con ricorso alle possibilità dettate dall’articolo 110 del TUEL, che la legge lascia in vigore nella sua
attuale formulazione;
Prevedere la possibilità di nomina dei direttori generali degli enti locali anche nelle Unione di Comuni con più di
100.000 abitanti e una proposta per la definizione dei requisiti per l’accesso al ruolo
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LASEC
(LIBERA
ASSOCIAZIONE
SEGRETARI
COMUNALI)
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Gli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame possono produrre nel giro di pochi anni una
prevalenza dei dirigenti in servizio di provenienza extra ruolo ed extra concorso, rispetto al numero
programmato di soggetti per i quali vengono avviate le procedure di selezione;
Il dirigente potrebbe trovarsi in stato di disponibilità non utilizzato ai fini lavorativi, sottopagato, senza alcuna
certezza per il proprio futuro;
Il nuovo decreto ponendo una normativa di carattere generale e complessa rischia di vanificare l’orientamento
della Corte costituzionale che, nel corso degli ultimi anni, ha inteso limitare l’applicazione dello spoil system agli
incarichi fiduciari, contigui e necessari agli organismi politici in quanto abilitati ad attuarne progetti ed obiettivi;
L’articolo 5 del provvedimento impone una considerazione dell’eccesso di situazioni negative che vanno a
colpire il dirigente, in una situazione in cui, proprio la confusione sulla giurisdizione competente può
compromettere il regolare svolgimento dell’azione amministrativa