942 Assegnazioni e trasferimenti ai sensi della l. n. 104-1992

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Prot. n. 942/16/P
Roma, 11 Ottobre 2016
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Dott. Pietro BUFFA
ROMA
e, p.c.
Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Pres. Santi CONSOLO
ROMA
Al Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Dott. Massimo DE PASCALIS
ROMA
All’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Piera CONTE
ROMA
Ai Dirigenti Sindacali
Unione Sindacati Polizia Penitenziaria
LORO SEDI
Oggetto: Assegnazioni e trasferimenti ai sensi della l. n. 104/1992
(TAR Lombardia n. 1609/2016)
In riferimento a quanto indicato in oggetto la scrivente O.S. evidenzia quanto segue.
È prassi di Codesta Amministrazione avviare il procedimento amministrativo di revoca del
trasferimento disposto ai sensi della l. n. 104/1992, una volta venuta meno l’assistenza al disabile, specie
a seguito della morte del soggetto assistito.
Accade così che il dipendente, oltre al dolore per la perdita del caro estinto, patisca la beffa della
revoca del provvedimento di trasferimento che Codesta Amministrazione ritiene non definitivo, ma
sottoposto evidentemente ad una condizione risolutiva non prevista dalla L. n. 104/1992.
La prassi di Codesta Amministrazione si fonda su una sentenza del Tar e del Consiglio di Stato,
relative al medesimo dipendente, divenute simulacro giuridico di una illegittimità sconfessata sovente da
numerose altre pronunce di numerosi altri Tribunale Amministrativi, puntualmente intercettate dal
nostro Osservatorio Scientifico.
In tempi non sospetti (v. la bozza di circ. DAP 26 luglio 2006, prot. GDAP - 0253970), Codesta
Amministrazione aveva coinvolto le OO.SS. nel tentativo di regolamentare una materia ostica, quella
della mobilità del personale, così da poter stemperare una conflittualità che a lungo andare potrebbe
portare a bloccare il sistema, segnatamente auspicare che ci sia una iniziativa politica di risoluzione delle
vertenze in essere, senza voler rimandare le questioni sempre ad una autorità terza, quale la Magistratura
per la palese volontà di non assumere responsabilità e manifestare inerzia negli interventi di
competenza amministrativa.
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Il tentativo di disciplinare la materia è rimasto tale e la confusione regna sovrana, come dimostra
il numero di procedimenti aperti contro il DAP in relazione all’applicazione dell’art. 33, l. n. 104/1992
ed il contenuto delle sentenze negative che l’Amministrazione si ostina spesso a non eseguire.
A tal fine Paradigmatico è il caso deciso da TAR Roma, sez. I- quater, 5 ottobre 2012, n. 8317.
Infatti, nonostante una prima sentenza favorevole (TAR Roma, sez. I-quater, 24 ottobre 2011, n. 8136),
con la quale l’organo giurisdizionale riconosceva ad un poliziotto penitenziario il diritto al trasferimento
ex art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, il DAP «equivocando il significato del rinvio operato dalla
sentenza n. 8136 del 2011 agli ulteriori atti dell’amministrazione, non ha affatto circoscritto il proprio
oggetto ad una ponderazione degli interessi sottesi alla domanda, evidenziando le eventuali ragioni
ostative all’accoglimento, ma si è risolto in un’indebita censura in diritto rispetto alle statuizioni del
Tribunale. Vi si è affermato, infatti, che il requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza
continua ad essere richiesto dalla legge e che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, anche con
riguardo alla carenza di organico sopra rilevata, è “errato” e “sorprendente”. È del tutto evidente che
l’amministrazione, sotto le spoglie di un riesame della fattispecie, ha invece reiterato l’atto già annullato
in sede giurisdizionale, esorbitando dalle proprie attribuzioni e violando, in una con il giudicato, il
principio di separazione tra i poteri dello Stato, che verrebbe compromesso ove fosse consentito al
potere esecutivo di porre nel nulla i provvedimenti giurisdizionali, omettendo di darvi applicazione».
In quella occasione il Giudice Amministrativo, ordinando all’Amministrazione di riesaminare la
questione nei termini indicati nella prima decisione, si spinge oltre prescrivendo che «Il riesame andrà
inoltre affidato a funzionario, con qualifica dirigenziale, diverso dal direttore (omissis), atteso che quest’ultimo,
sottoscrivendo l’atto nullo, si è rilevato del tutto inidoneo al compito. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza di parte
verrà nominato un commissario ad acta e gli atti saranno trasmessi alla Procura contabile, per accertare eventuali
responsabilità personali del dirigente coinvolto nella fattispecie».
Tornando alla sentenza in oggetto, il TAR Lombardia accoglie il ricorso e pur rigettando la
richiesta risarcitorie del collega, ha condannato l’Amministrazione (per la cronaca) ad “appena” 4.000
euro di spese, che si sommano a quelle contenute in numerose altre decisioni reperibili sul sito di
www.giustizia-amministrativa.it
Ciò che fa storcere il naso è l’atteggiamento complessivo di una pubblica amministrazione che si
trincera dietro provvedimenti palesemente illegittimi, consapevole del fatto che tanto il dipendente deve
proporre ricorso per far valere le proprie ragioni e che v’è una buona possibilità che ciò non accada
perché lo sventurato poliziotto non ha la possibilità economica soldi per far valere i propri diritti!
Orbene, visto che la gestione dei trasferimenti in questione è solitamente affidata a quanto
consta al direttore dell’Ufficio III della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, questa O.S.
chiede di sapere:
1) il totale del contenzioso attivato nell’ultimo quinquennio nella materia oggettivata, distinto
tra primo e secondo grado (TAR vs. CdS) e tra cautelari e merito;
2) la distinzione tra procedimenti pervenuti a sentenza e quelli tuttora in corso;
3) il numero di sentenze positive e negative per l’amministrazione, e con riferimento a queste
ultime, il numero di provvedimenti per i quali sia stata dichiarata la soccombenza con
condanna alle spese (nonché risarcimento del danno);
4) l’entità complessiva delle somme imputabili a condanna alle spese;
5) se, come previsto dalle circolare della Corte dei Conti, i provvedimenti giudiziari negativi in
questione, recanti condanna alle spese, siano trasmessi alla Corte dei conti per la valutazione
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della responsabilità erariale del dirigente o funzionario responsabile del relativo
procedimento amministrativo.
Appare evidente che questi dati, una volta offerti alla scrivente O.S., consentiranno anche alla
S.V., che solo di recente ha assunto la Direzione Generale del Personale, di valutare con obiettività e
serenità la performance dei dirigenti coinvolti in questi delicati processi amministrativi, non potendosi
più tollerare un incedere amministrativo riconducibile ad un processo decisionale sostenuto da quella
competenza indispensabile in una materia in continuo divenire come quella giuslavoristica.
In attesa di ricevere i dati richiesti e di conoscere le decisioni che eventualmente la S.V. vorrà
adottare anche per accertare eventuali responsabilità amministrative, disciplinari e contabili, l’occasione
è gradita per porgere i sensi della più viva considerazione e stima.
Il Presidente
Dr. Giuseppe MORETTI
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