capitolato - Federazione dei Comuni del Camposampierese

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Transcript capitolato - Federazione dei Comuni del Camposampierese

Allegato B) alla determinazione n. 391 in data 12/10/2016 del Comune di Saonara
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D’ASSISTENZA DOMICILIARE, COLLABORAZIONE
CON L’ASSISTENTE SOCIALE E SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE.
(CIG 6830787FBD - periodo 1 DICEMBRE 2016 – 31 NOVEMBRE 2019 - CPV 85320000-8)
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio d’Assistenza Domiciliare, di collaborazione con
l’Assistente sociale comunale ed Educativo Domiciliare.
Il Servizio d’Assistenza Domiciliare è rivolto prevalentemente ad adulti e persone anziane e prevede
l’espletamento di funzioni socio – assistenziali finalizzate a favorire, mantenere o ripristinare l’autonomia
della persona nel proprio ambiente di vita.
Il Servizio Educativo Domiciliare è rivolto a minorenni e le loro famiglie per sostenerli in difficoltà che
manifestano perché siano superate o comunque alleviate nelle loro conseguenze.
Il servizio di collaborazione coadiuva l’assistente sociale in tutte le attività di svolte in ragione del suo ruolo
professionale.
Il personale impiegato nell’Assistenza Domiciliare dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa
regionale, svolgerà le attività indicate all’Allegato A) alla L.R. 16 agosto 2001, n. 20 , relativa a “La figura
professionale dell’operatore socio – sanitario” e dovrà dimostrare di possedere competenze tecniche,
conoscitive e relazionali come da Allegato B) della succitata L.R.
Il personale impiegato nel Servizio Educativo Domiciliare dovrà essere in possesso della qualifica di
Educatore Professionale che è un professionista sanitario in possesso di laurea di I livello nella classe LSNT2. Si può prescindere dal possesso della laurea specialistica purché l’educatore sia in possesso di altra
laurea almeno di 1^ livello o equipollente e di almeno 5 anni di esperienza nel campo del disagio giovanile
in qualità di educatore e/o di coordinatore di progetti promossi da Enti pubblici e/o Cooperative sociali o
altri soggetti del terzo settore.
Il personale impiegato nel servizio di collaborazione con l’assistente sociale deve essere in possesso almeno
della Laurea di 1^ livello in Servizio sociale del nuovo ordinamento o diploma di Assistente sociale del
vecchio ordinamento.
Art. 2
MODALITA’ E TEMPI D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, criteri e procedure concordate con il Responsabile del
servizio dell’ente affidante e fissate nell’apposito regolamento depositato agli atti del Settore Sociale.
Il Servizio si svolgerà ordinariamente dal lunedì al venerdì in orario compreso tra le 7.00 e le 19.00 ed in casi
specifici anche in altri giorni della settimana, previo accordo tra il comune e l’affidataria.
Il Servizio d’Assistenza Domiciliare è coordinato dall’assistente sociale comunale la quale predispone il
piano d’intervento periodico, di prassi settimanale, sulla base delle consegne disposte dal Responsabile del
Servizio, prevedendo le modalità della gestione delle emergenze che riguardino le indisposizioni a qualsiasi
titolo del personale impegnato.
Art. 3
PRESTAZIONI DELL’AFFIDATARIA E VALORE DELL’APPALTO
L’affidataria si impegna:
a) ad impiegare, per l’espletamento delle funzioni relative all’oggetto dell’appalto, personale in possesso
dei requisiti previsti dall’art 1 del presente capitolato , dalla normativa regionale, munito delle referenze e
abilitazioni a termine di legge e di contratto;
b) ad applicare il C.C.N.L. di comparto. L’orario settimanale è stabilito indicativamente come segue
suscettibile di variazioni in funzione delle esigenze di servizio e delle disponibilità di spesa:

Assistenza Domiciliare mediamente 48 ore ca settimanali distribuite nei giorni feriali.
Nel dettaglio secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale: 62 ore/settimanali fino al 31/07/2017 e ore
47 settimanali fino alla conclusione dell’appalto

Assistenza Educativa Domiciliare mediamente 6 ore ca settimanali distribuite in accordo con
l’ufficio assistenza.
Nel dettaglio secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale: 10 ore/settimanali fino al 31/07/2017 e ore
5 settimanali fino alla conclusione dell’appalto.

servizio collaborazione con Assistente Sociale 30 ore settimanali nei giorni feriali.
L’orario potrà variare a seconda delle esigenze dell’utenza e delle disponibilità del Comune senza che ciò
comporti motivo di contestazione;
c) a fornire per l’Assistenza Domiciliare personale per prestazioni da 7 ore settimanali in su, in
considerazione delle particolari esigenze del servizio; dette ore sono già state computate nel novero delle
48 ore di assistenza domiciliare;
d) a garantire l’assunzione del personale che attualmente espleta il servizio presso il Comune di Saonara
garantendo, altresì, lo stesso trattamento economico lordo e netto in godimento a detto personale al
momento della presentazione dell’offerta, scatti d’anzianità inclusi, che è determinabile come segue:
a. Operatori Socio Sanitario
livello C1 come previsto dal vigente CCNL delle Cooperative
Sociali (con 4 scatti anzianità )
b. Educatore domiciliare
prestazione professionale a partita IVA o di diversa natura è
d’obbligo garantire € 20,00# (al netto di ogni tassa, ritenuta
ed onere riflesso inclusi quelli pagati direttamente
dall’incaricato/a)
c. collaboratore assistente sociale
livello D2 come previsto dal vigente CCNL delle Cooperative
Sociali (con uno scatto anzianità)
e) a svolgere il servizio sulla base delle indicazioni fornite dal servizio sociale del Comune;
f) a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi assicurativi
e previdenziali a carico dell’affidataria previsti dalla contrattazione del settore;
g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
h) a garantire la continuità del servizio in caso di malattia, ferie o altro previa sostituzione dell’operatore
incaricato;
i) a garantire il servizio anche in condizioni climatiche ed atmosferiche critiche salvo impedimenti
eccezionali legati alla viabilità ed alla sicurezza del territorio;
j) a stipulare un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le
malattie che possano accadere agli utenti durante le attività previste nel presente appalto;
k) a prevedere incontri di verifica periodica e monitorare i servizi svolti;
l) ad assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente affidante e di terzi nel caso di
mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella
gestione dell’attività in oggetto. In caso di mancata realizzazione dell’attività prevista l’Ente affidante
interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l’affidamento
a terzi del servizio in questione con spese a carico dell’affidataria medesima;
m) a garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscano del servizio nel rispetto
dell’art. 326 del c.p., del D.P.R. 135/1999, D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
n) a garantire il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il
mantenimento degli standard regionali;
o) a garantire a proprie spese l’aggiornamento professionale del proprio personale, in accordo col Servizio
Sociale del Comune, documentando la partecipazione individuale ed il contenuto della formazione.
Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino identificativo con foto attestante
la sua appartenenza alla ditta Affidataria convalidato dal Servizio Sociale del Comune.
Il valore presunto dell’appalto ammonta ad euro 250.034,00= calcolato sulla base del monte ore presunto e
meglio indicato alle precedenti lettere b) e c) e alle seguenti tariffe orarie poste a base d’appalto:
Tipologia di servizio
Assistenza Domiciliare
Assistenza Educativa Domiciliare
Servizio collaborazione con Assistente Sociale
monte ore medio annuo calcolato su
circa 52 settimane/anno (48 per
educatore domiciliare)
48 * 52 = 2.496
7 * 52 = 364
6 * 48 = 288
30 * 52 = 1.560
Tariffa oraria a base
d’appalto (IVA esclusa)
€/h 16,85=
€/h 32,00=
€/h 18,90=
L’ammontare effettivo del contratto sarà quello calcolato sulla base delle tariffe orarie offerte
dall’aggiudicatario.
ART. 4
PAGAMENTI
Il Comune effettuerà il pagamento mensile delle prestazioni svolte su presentazione di rendiconto
mediante fattura in cui sia attestato il periodo temporale del servizio, le ore effettuate ed il numero degli
operatori impiegati.
ART. 5
REVISIONE DEL PREZZO
Il prezzo orario delle prestazioni rimarrà invariato nel primo anno dell’appalto.
All’inizio del secondo anno ed in quelli successivi sarà operata una revisione dei prezzi sulla base dell’indice
FOI del’ISTAT ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
ART. 6
SPOSTAMENTI DEGLI OPERATORI
Nell’Assistenza Domiciliare e nella collaborazione con l’Assistente sociale, i mezzi per gli spostamenti che gli
operatori dovranno compiere nello svolgimento del servizio all’interno o all’esterno del territorio comunale
sono messi a disposizione dal Comune salvo casi eccezionali di temporanea indisponibilità per guasti
imprevisti o altri inconvenienti.
Nell’assistenza Educativa Domiciliare il costo orario è da intendersi comprensivo di quello relativo agli
spostamenti che l’educatore dovrà fare per tutte le attività professionali che svolge a favore del Comune
dei Saonara.
ART. 7
MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE
L’Affidataria predisporrà una documentazione per la registrazione ed il monitoraggio degli interventi
d’Assistenza Domiciliare e del servizi educativo domiciliare con almeno i seguenti moduli:
a. scheda di registrazione degli interventi giornalieri con descrizione sommaria delle attività svolte
controfirmata dall’utente o suo familiare;
b. schede mensili riepilogative del numero di ore effettuate da ogni operatore;
c. schede utenza da compilare in collaborazione con l’Assistente Sociale del Comune e successivi
aggiornamenti;
d. schede di consegna dei materiali di lavoro agli operatori;
e. registrazione oraria e chilometrica degli spostamenti degli Operatori Socio Sanitari nel territorio (solo in
caso di utilizzo di mezzi non comunali);
ART. 8
PENALITA’
La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di seguire
le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso.
Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento ovvero violi le disposizioni del presente
capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varierà secondo la gravità dell'infrazione da
un minimo di 100 € ad un massimo di 3.000,00 €, salvo quanto previsto dal presente capitolato in caso di
recidiva, con moltiplicazione delle sanzioni per il numero di volte che venga contestata.
L'Amministrazione comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui
non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e specificatamente riguardo a:
a. mancato rispetto degli orari stabiliti per gli interventi da parte di un operatore, sia non presentandosi
nel domicilio dell’utente, sia non svolgendo gli interventi previsti o svolgendoli parzialmente € 100,00
(cento/00);
b. variazioni apportate al progetto individuale non concordate col servizio € 100,00 (cento/00);
c. mancato intervento di un operatore € 500,00 (cinquecento/00);
d. interruzione del servizio o parte di esso non giustificato da cause di forza maggiore € 3.000,00
(tremila/00).
Eventuali deficienze o carenze vengono comunicate all’Affidataria per iscritto.
Alla contestazione dell'inadempienza, la ditta affidataria ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni
entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture
emesse dalla ditta. Il Comune comunica con raccomandata A/R o tramite Pec le penalità ed ogni altro
provvedimento di contestazione.
ART. 9
NORME DEONTOLOGICHE
Il personale impiegato nel servizio dovrà gestire la propria attività con la dovuta riservatezza, astenendosi
dal divulgare informazioni apprese in virtù delle prestazioni svolte.
Lo stesso personale non potrà intrattenere ulteriori prestazioni lavorative con gli utenti del servizio per non
compromettere i principi e gli obiettivi che s’intendano perseguire nelle attività sociali del Comune.
ART. 10
GARANZIA DEFINITIVA
A tutela degli obblighi derivanti dal presente Contratto, l’Affidataria presta "garanzia definitiva" a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. L.vo
50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a favore del Comune di Saonara per la durata
dell’appalto stesso ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria di cui alla sez. 4 dell’Avviso di indagine di mercato relativo al servizio di che
trattasi approvato con determinazione n. _________ del _________ che procederà all’aggiudicazione
dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
ART. 11
DIVIETO DI SUBAPPALTO
È assolutamente vietato all’Affidataria subappaltare in tutto o in parte l’appalto aggiudicato, pena la
risoluzione di diritto del contratto e l’incameramento della cauzione di cui all’art. 10.
ART. 12
ONERI CONTRATTUALI
Tutti gli oneri gravanti sull’appalto comprese le spese di registrazione del contratto, quelle di bollo, dei
diritti di rogito e di segreteria a norma del disposto di cui all’art. 19 ter del DL 359/1987 convertito in Legge
440/1987, saranno a carico della ditta affidataria senza alcun diritto di rivalsa verso l’Amministrazione
Comunale.
L’Affidataria è tenuta a provvedere al versamento del relativo importo al Tesoriere dell’Ente.
Il contratto viene stipulato nella forma pubblico amministrativa con l’osservanza del disposto dell’art 96 del
R.D. 23.5.1924, n. 827.
ART. 13
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia al Codice Civile, al Dlgs 267/2000,
al Dlgs 50/2016, al Regolamento Comunale dei Contratti, al Regolamento Comunale per l’Assistenza
Domiciliare ed alle altre disposizioni di legge che regolano la materia.
ART. 14
CONTROVERSIE
Eventuali controversie saranno regolate dal foro giudiziario di Venezia.
ART. 15
RESPONSABILITÀ
L’Affidataria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da
terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, trascuratezza o per colpa nell’assolvimento
degli stessi. Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti
dell’Affidataria ed in ogni caso da questa rimborsate.
L’Affidataria é sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi nell’esecuzione di tutti i servizi
assunti.
Essa é pure responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal
personale e dai mezzi potessero derivare al Comune od a terzi.
ART. 16
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nel caso di accertata grave inadempienza a taluno degli obblighi contrattuali da parte della ditta Affidataria,
fatto salvo il diritto dell’Ente di chiedere l’applicazione della sanzione di cui all’art. 1453 del c.c., il contratto
è considerato risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora l’inadempienza non sia dovuta ad
accertate cause di forza maggiore od ad imprevisti.
Sono da considerarsi grave inadempienza: la sostituzione di personale in servizio con operatore privo dei
requisiti professionali richiesti agli artt. 1 e 3 ed azioni che provochino danni all’Ente, all’utenza ed alla
cittadinanza che siano attuate con colpa grave o dolo.
ART. 17
DIRITTO DI RECESSO A FRONTE CONVENZIONI CONSIP MIGLIORATIVE
Ai sensi dell’art. 1, c. 13 del D.L n. 95/2012 convertito in Lg. 7/8/2012, n. 135, si precisa che
l’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche
dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, c. 1, Lg. n.. 488/99 successivamente alla stipula del predetto Contratto
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica,
proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, c. 3, Lg.
n.. 488/99.
ART. 18
SANZIONI
Nel caso di accertata inadempienza contrattuale da parte della ditta Affidataria, l’Ente appaltante
provvederà ad incamerare in tutto od in parte la cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.
Qualora il contratto prosegua ugualmente, la ditta Affidataria è tenuta a reintegrare la cauzione prestata a
garanzia degli obblighi contrattuali.
L’incameramento della cauzione non esenta dalla responsabilità contrattuale la ditta Affidataria.
ART. 19
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L.R. n. 20/2001, L.381/91, L.R. n. 24/1994 attuativa della L. 381/1991, L.R. 55/82, L. 328/2000, D. Lgs.
267/2000, L. 104/92, Codice Civile, D. Lgs. 50/2016, D. Lgs 196/2003 – L. 81/2008 – Regolamento Comunale
dei Contratti e Regolamento del Servizio d’Assistenza Domiciliare.