Etichetta`, l`appello inutile_dall`inefficacia del requisito
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Transcript Etichetta`, l`appello inutile_dall`inefficacia del requisito
‘Occhio all’Etichetta’, l’appello inutile: dall’inefficacia del
requisito giuridico della “buona leggibilità” alla trasparenza
fragile del mercato agroalimentare
La legislazione in materia di sicurezza alimentare ha lo stesso dinamismo di un granchio.
L’impressione è quella che si muova, ma non fa che spostarsi lateralmente: passi in avanti, nella direzione del
consenso autenticamente informato e consapevole del consumatore, non ne ha fatti. In tal senso, l’introduzione
del requisito giuridico della buona leggibilità dell’etichetta non soltanto non ha rappresentato una vera e
profonda svolta ma non ha neppure mitigato la forma di disorientamento cui è inevitabilmente esposto
l’acquirente che riesca o voglia emanciparsi dai modelli socialmente condivisi - sovente fuorvianti - e dai messaggi
di volta in volta veicolati da mass-media e tendenze culturali del momento. Le presunte ambizioni di trasparenza
del mercato agroalimentare ancora oggi si risolvono in un sistema economico-produttivo segnato dall’asimmetria
informativa tra i diversi attori della catena alimentare, a discapito della buona fede del consumatore che
continua a impattare contro la scarsa, di fatto atavica, intellegibilità degli alimenti legalmente prodotti e
commercializzati. In quest’ottica, l’intervento del diritto sul mercato è stato ancora una volta fievole.
Si pensi all’appello che i rappresentanti del mondo accademico e scientifico come pure delle più
qualificate realtà sociali ed economiche del Paese reiterano da anni all’indirizzo dei cittadini-consumatori:
“occhio all’etichetta!”. Con particolare sollecitudine, peraltro, verso la sfera politico-istituzionale affinchè si
adoperi per l’edificazione di un sistema normativo che riesca con taglio di efficacia a promuovere e garantire
acquisti alimentari consapevoli.
Una sorta di ‘raccomandazione seriale’, insomma, alla quale non si sottrae chi qui scrive, volta a stimolare la
coscienza critica del consumatore alimentare così da consolidarne la tendenza a scandagliare le indicazioni
riportate in quella che è definita la carta di identità dei prodotti, tutelandolo in parallelo dai correnti rischi
igienico-sanitari e dalle multiformi frodi alimentari.
Un monito, del resto, che è da tempo al centro di importanti campagne culturali, didattico-formative e
divulgative e pubblicitarie promosse, quasi sempre con lo straordinario strumento dei mezzi di comunicazione,
da pubbliche amministrazioni, operatori di settore e organizzazioni di categoria allo scopo di prevenire e
correggere i comportamenti errati in campo alimentare più diffusi, responsabilizzando ampie fasce della
collettività a cominciare dalla pratica abituale della spesa.
Sul punto, tuttavia, la questione, non dibattuta e che meriterebbe di essere adeguatamente affrontata, è
un’altra, meglio inquadrabile se correlata ad un interrogativo: se l’acquirente medio oggi si dotasse di un buon
grado di conoscenza e approfondimento delle vigenti norme di riferimento, sarebbe nelle concrete condizioni di
decifrare l’etichetta di un prodotto alimentare intraprendendo così scelte pienamente consapevoli?
La risposta, al riguardo, volge purtroppo in senso negativo.
In materia di etichettatura dei prodotti alimentari, il massimo punto di riferimento normativo è costituito
dal Regolamento U.E. n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, che in
Italia, in considerazione dei tre anni di tempo concessi agli Stati Membri ai fini dell’adeguamento al nuovo
impianto legislativo (fatti salve le disposizioni sulla designazione delle carni macinate a decorrere dal 10 gennaio
2014 e sulla dichiarazione nutrizionale a decorrere dal 13 dicembre 2016, attesa però la facoltà degli Stati Membri,
in quest’ultimo caso, di un’applicazione su base volontaria in epoca precedente) è entrato in vigore il 13
dicembre 2014, modificando e integrando, così, il Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 che nel nostro
Ordinamento è la norma quadro di riferimento. Il richiamato Atto comunitario di portata generale, che si
compone di 55 articoli, assurge a disciplina organica in tema di buone pratiche da adottare in materia
agroalimentare e di sicurezza degli alimenti e ha abrogato la Direttiva europea n. 90/496/CEE del 24 settembre
1990 relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari e la Direttiva europea n. 2000/13/CE del 20
marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri su etichettatura, presentazione e
pubblicità dei prodotti alimentari: l’intento del Legislatore comunitario, ricavabile nell’insieme dai Considerando
nn. 3, 6, 7, 11 e 13, è stato quello di <<sostituirle con un unico atto regolatorio in grado di garantire, riducendo i
relativi oneri amministrativi, un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e di assicurare il loro diritto
all’informazione sugli alimenti>>, attesa la rilevata necessità di <<stabilire definizioni, principi, requisiti e
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procedimenti comuni per determinare una base chiara e comune per le disposizioni dell’Unione e nazionali che
disciplinano il settore>>, pur sempre assicurando la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità. Or
dunque, nell’aggiornare e semplificare la precedente norma oltremodo datata (la Direttiva n. 79/11/CEE del 18
dicembre 1978, di fatto superata definitivamente), il Regolamento n. 1169/2011 è assumibile quale riforma
dell’etichetta, che ha riordinato e razionalizzato l’intera normativa comunitaria sulla fornitura di informazioni ai
consumatori alimentari, fondandola sul principio dell’elevato livello di protezione di questi ultimi correlato alla
corretta e leale comunicazione in materia di notizie e indicazioni sui cibi in commercio. Non si sottaccia, peraltro,
che, nel caso più recente, a livello comunitario è stato adottato, quale atto legislativo di riferimento, un
Regolamento in luogo della Direttiva, mirando al carattere vincolante della norma e all’applicazione uniforme e
diretta della stessa in tutti i Paesi U.E. senza alcun onere per questi ultimi di un formale recepimento. Sta di fatto
che le legislazioni dei singoli Stati sono state armonizzate in riferimento a tre ambiti: la presentazione e la
pubblicità degli alimenti, l’esatta indicazione dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico e l'informazione
sulla presenza di ingredienti suscettibili di causare allergie. Il Regolamento n. 1169/2011, poi, contempla due tipi
di informazioni da riportarsi nell’etichetta (Capp. II e V): le indicazioni obbligatorie (che rientrano in una delle
seguenti categorie: - informazioni su identità, composizione, proprietà o altre caratteristiche dell’alimento; informazioni su protezione della salute dei consumatori e uso sicuro dell’alimento; - informazioni sulle
caratteristiche nutrizionali) e quelle accessorie di tipo volontario che non siano idonee ad indurre l’acquirente in
errore.
Vieppiù che le previsioni dell’Atto comunitario in parola, che si applica a ogni operatore del settore
alimentare che fornisce cibo al consumatore finale e alla collettività (ristoranti, mense, scuole, ospedali e
imprese di ristorazione) in ogni fase della catena produttiva, non si rivelano circoscritte alle informazioni
presenti sulle etichette apposte sulle confezioni degli alimenti, ma sono estese ai dati riportati su brochure,
depliant, siti web, cartelloni e stand dedicati a prodotti alimentari, atteso che la lett. a) comma 2 art. 2 - dedicato
alla definizione di “informazioni sugli alimenti” - indica espressamente <<altri materiali di accompagnamento o
qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale >>.
E’ la lett. i) del comma 2 art. 2 a recare la definizione di “etichetta”, intendendo per essa <<qualunque
marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato,
marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto
imballaggio o contenitore>>. La successiva lett. j) è dedicata all’ “etichettatura” indicata come <<qualunque
menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che
figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale
alimento>>.
Il Regolamento passa poi in rassegna le definizioni di “campo visivo”, “campo visivo principale” e
“leggibilità”, intervenendo così nella fase preliminare dell’acquisto dell’alimento, attesa l’attenzione dedicata alla
percezione visiva del consumatore al cospetto del prodotto da valutare ed eventualmente comperare. Va di
certo riconosciuto che l’intervento comunitario a disciplina della funzione informativa dell’etichetta abbia mirato
ad introdurre una tutela diffusa, che investa non solo l’acquirente ma più in generale tutti coloro propensi a
consumare, prescindendo dall’effettivo acquisto del dato bene alimentare.
Dalla lett. k) si ricava che per “campo visivo” debba intendersi <<ogni superficie di un imballaggio che
può essere letta da un unico angolo visuale >>. La successiva lett. l) definisce il “campo visivo principale” come il
<<campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento
dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e,
eventualmente, il suo marchio di fabbrica>> aggiungendo che <<se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo
visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare >>.
E la lett. m) introduce la definizione di “leggibilità” dell’etichetta, indicandola quale <<apparenza fisica
delle informazioni, tramite le quali l’informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata
da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la
proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta
e sfondo>>.
Ciò stante, è il Considerando n. 26 a introdurre il requisito di ‘buona leggibilità dell’etichetta
alimentare’ - richiamato nel successivo testo dell’articolato - riportando che <<le etichette alimentari dovrebbero
essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche più
consapevoli. Gli studi dimostrano che la buona leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che
l’informazione contenuta nell’etichetta possa influenzare al massimo il pubblico e che le informazioni illeggibili sul
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prodotto sono una delle cause principali dell’insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari >>
per poi concludere con il richiamo all’opportunità di un <<approccio globale per tener conto di tutti gli aspetti
relativi alla leggibilità, compresi carattere, colore e contrasto>>.
Il Considerando n. 37 - che conclude sull’opportunità che l’etichetta riporti la dicitura “sale” in luogo della
corrispondente “sodio” - rimarca l’importanza che sia assicurato che <<il consumatore finale comprenda
facilmente le informazioni fornite sulle etichette >>. Mentre nel Considerando n. 41 viene riportato che <<le
informazioni nutrizionali fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili>>.
Altresì, l’art. 7 - titolato “Pratiche leali d’informazione” - al comma 2 statuisce che
alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore>>.
<<le
informazioni sugli
L’art. 13 - titolato “Presentazione delle indicazioni obbligatorie” - al comma 1 prevede che
<<le informazioni
obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente
leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre
indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire >>.
Inoltre, nella Sezione 3 dedicata alla “Dichiarazione nutrizionale”, l’art. 33 - titolato “Espressione per porzione o
per unità di consumo” - nel prevedere al comma 1 che il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive
indicate nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria possano essere espressi per porzione e/o per unità di
consumo, indica testualmente quest’ultima come <<facilmente riconoscibile dal consumatore>>.
Ebbene, siamo di fronte ad un intervento comunitario riformatore particolarmente significativo quanto
ai principi e agli obiettivi che lo connotano, ma estremamente cedevole rispetto alle dinamiche quotidiane in
cui è immerso e alle quali è sottoposto il consumatore alimentare.
Sia chiaro, non v’è dubbio che la disinformazione indebolisca chi acquista il cibo in commercio e la
scarsa propensione all’approfondimento lo renda vulnerabile ai gravi rischi del mercato, invaso com’è da alimenti
che l’industria ha nettamente modificato in consistenza e composizione. Ma il refrain degli ultimi tempi ‘occhio
all’etichetta’ è ormai divenuto l’esercizio di stile preferito da esperti e comunicatori del settore. La verità è che il
consumatore medio, una volta deciso di dedicarsi alla lettura della lista degli ingredienti di un prodotto - un
passo comunque doveroso per chi fa la spesa - non si rivela capace di decifrarla, poiché alle prese con
termini scientifici alla portata di pochi e una selva di segni alfanumerici che nascondono conservanti,
coloranti, emulsionanti ed esaltatori di sapidità. Va detto con forza: le insidie del mercato agroalimentare
sono legate anche e soprattutto all’elevato sforzo cognitivo imposto all’acquirente nella valutazione
dell’etichetta.
Si pensi, a titolo esemplificativo, che dal 13 dicembre 2014 i prodotti della pesca e dell’acquacoltura
(pesci, crostacei, molluschi) devono obbligatoriamente riportare, all’atto della vendita al consumatore finale, le
seguenti informazioni: - la denominazione commerciale della specie, secondo la nomenclatura prevista dai decreti
nazionali; - il nome scientifico della specie; - metodo, zona e attrezzi di cattura. Intanto da questa previsione sono
esclusi i prodotti cotti o altrimenti preparati o conservati, come i prodotti panati/pastellati e le conserve ittiche
(ad es., il tonno in scatola). Ora, posto che la denominazione scientifica dell’alimento ittico corrisponde al suo
nome latino, il consumatore che voglia acquistare del baccalà dovrebbe sapere che solo due specie di merluzzo
possono essere indicate in commercio con tale nome, ossia il Gadus macrocephalus e il Gadus morhua. All’infuori
di questi due termini avremmo a che fare con merluzzi meno pregiati in forma salata. Mentre chi intenda
acquistare una cernia dei nostri mari dovrebbe sapere che sono definibili quali cernie soltanto quattro specie delle
otto che percorrono il Mediterraneo, vale a dire l’ Epinephelus aeneus, l’Epinephelus caninus, l’Epinephelus
marginatus e il Polyprion americanus, di contro alle oltre trenta specie commercializzate nella sola Europa.
Non si tralasci poi il caso degli additivi alimentari, normativamente identificati come le sostanze
aggiunte intenzionalmente al cibo in commercio per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, trasformazione,
preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti. La questione ha particolare
rilievo poiché la presenza delle sostanze chimiche nel cibo è aspetto nevralgico in fatto di sicurezza
alimentare. Nella Parte C dell'Allegato VII del Regolamento n. 1169/2011 è statuito che "gli additivi e gli enzimi
alimentari sono designati obbligatoriamente mediante la denominazione di tale categoria seguita dalla denominazione
specifica o eventualmente dal numero E. Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata
quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell'alimento in questione ". Sicchè, l'etichetta di un
prodotto deve riportare tanto la funzione tecnologica cui l'additivo è destinato (antiossidante, addensante,
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emulsionante, conservante) quanto la tipologia dell’additivo stesso previa la trascrizione della sua denominazione
o della sua sigla identificativa comunitaria che è formata da un numero (costituito da tre cifre) unito a una
lettera che rappresenta la categoria di appartenenza. Da precisare, comunque, che per gli amidi modificati (da E
1404 a E 1451) è obbligatorio riportare solo la categoria. E poiché gli elementi in etichetta sono indicati in ordine
decrescente in funzione della quantità contenuta nel prodotto, gli additivi - le cui dosi sono sempre ridotte compaiono alla fine dell’elenco.
Or dunque, si assume come scontato che il consumatore sappia che ad ogni numero correlato alla sigla
‘E’ è assegnato una soglia massima ammessa in base ad evidenze scientifiche sui livelli d’utilizzo in sicurezza. E
che allorquando si avvicini all’etichetta di un prodotto per verificarne gli ingredienti, egli sappia, ad esempio, che
il Nitrato di potassio, un conservante identificato dal codice ‘E252’ e presente in carne inscatolata, insaccati
crudi stagionati e cotti, carni preparate o conservate, può comparire in elenco secondo due modalità: 1.
Conservante: E252 oppure 2. Conservante: nitrato di potassio. Per intendersi, si tratta della stessa sostanza
utilizzata nei fiammiferi e nei fuochi d’artificio. Oppure che la sigla Colorante: E120 corrisponde alla Cocciniglia,
presente in aperitivi e liquori, che è ottenuto dall’essicazione di un insetto. Come pure si presume che l’acquirente
sappia che l’indicazione Colorante: E102 corrisponde alla Tartrazina (colore giallo), presente in bevande gassate,
gelati, gomme da masticare, caramelle alla frutta, marmellate, budini, minestre confezionate e yogurt, sovente
associato all’E142 (verde acido brillante) o all’E133 (blu brillante) per i prodotti a base di piselli o di pasticceria.
Da dirsi che taluni studi hanno rivelato che nei soggetti sensibili a tale sostanza possono sorgere episodi di
orticaria e di asma. Così come il consumatore dovrebbe sapere che alla presenza in etichetta della sigla “E320”
sarebbe di fronte al BHA Butilidrossianisolo, un antiossidante sintetico utilizzato dall’industria alimentare per
olii, grassi, chewin gum, prodotti a base di patate (dalle patatine fritte ai preparati per i purè), noci
commercializzate senza guscio come anche in panetteria e pasticceria per rendere pane e biscotti più croccanti.
Per intendersi, è la sostanza che, secondo il ‘bugiardino’ dei farmaci che la contengono, può provocare irritazioni
ad occhi, pelle e mucose.
Per non parlare degli aromi alimentari e degli ingredienti con proprietà aromatizzanti. Sino al 2008
ne vigeva la suddivisione in tre categorie, dagli aromi naturali, ricavati cioè da vegetali, fiori, frutta o verdura, a
quelli c.d. natural-identici, ossia identici chimicamente nella struttura a quelli naturali ma prodotti in laboratorio, a
quelli artificiali, creati del tutto in laboratorio e strutturati chimicamente in modo differente rispetto alle
componenti naturali. Ebbene, la normativa di nuova introduzione (Reg. U.E. n. 1334 del 2008, rafforzato dal
Reg. U.E. n. 1169/2011) ha eliminato la previsione dell’indicazione in etichetta degli “aromi naturali-identici”,
che unitamente a quelli artificiali devono essere ora riportati genericamente con il termine “aromi”. Pertanto, al
momento della spesa, pure l’acquirente più attento non sarebbe nelle condizioni di poter valutare se gli
aromi indicati sommariamente in etichetta siano uguali a quelli naturali ma costruiti in laboratorio oppure
ottenuti in laboratorio utilizzando molecole di sintesi e artificiali che non esistono in natura.
Lascia poi oltremodo perplessi che il Regolamento n. 1169/2011 abbia escluso quasi totalmente dalle
informazioni da elencare obbligatoriamente in etichetta gli alimenti che siano “offerti in vendita senza
preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita
diretta” (art. 44). In pratica, si tratta di quegli alimenti pre-confezionati dai Supermercati per quanto concerne la
vendita diretta; quei prodotti (come carni, salumi e formaggi) che - quasi sempre nel caso della Grande
Distribuzione - vengono messi in vendita dopo essere stati porzionati e cellophanati o chiusi in un involucro o
in un incarto.
E mentre il Legislatore europeo si è finanche preoccupato di regolare le dimensioni minime prestabilite
per i caratteri dell’etichetta (altezza minima dei caratteri tipografici usati per tutte le diciture obbligatorie di 1,2
mm e per le confezioni con una superficie inferiore a 80 cm quadrati di 0,9 mm) e di prevedere che la
Commissione possa introdurre simboli o pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle scritte
obbligatorie, ricorre ancora un’etichetta alimentare alquanto omertosa, rispetto alla quale gli stessi acquirenti
con nozioni di agronomia o chimica non rivelerebbero le più idonee capacità esegetiche.
E’ così che il consumatore resta il soggetto debole all’interno del mercato agroalimentare.
13 ottobre 2016
Luigi Cerciello Renna
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