FAQ del 13 settembre - Città Metropolitana di Napoli

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Transcript FAQ del 13 settembre - Città Metropolitana di Napoli

Città Metropolitana di Napoli
Elezioni Consiglio metropolitano di Napoli, 9 ottobre 2016
Quesiti
1.
Chi può eseguire l’autenticazione delle sottoscrizioni delle liste e delle candidature
previste per le elezioni del Consiglio metropolitano?
1. I notai;
2. i giudici di pace;
3. i cancellieri;
4. i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali;
5. i segretari delle procure della Repubblica;
6. i sindaci;
7. gli assessori comunali;
8. i presidenti dei consigli comunali;
9. i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali;
10. i segretari comunali;
11. i funzionari incaricati dal sindaco;
12. i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, al sindaco.
Cfr. articolo 14 legge 21 marzo 1990 n.53.
2.
I pubblici ufficiali cui la legge conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle
liste e delle candidature sono legittimati ad agire solo nel territorio di propria
competenza?
Si, perché la legge conferisce la predetta funzione certificativa da esercitare esclusivamente nel
territorio di competenza.
La limitazione territoriale del potere di autentica è espressamente prevista dalla legge, in quanto il
concetto di limitazione territoriale del medesimo potere costituisce dato di comune conoscenza.
Cfr. Consiglio di Stato, A.P. n. 22/2013; sent. n. 717/2014.
3.
I Consiglieri e Assessori comunali possono autenticare le sottoscrizioni delle liste e delle
candidature in elezioni che non si tengono nel proprio ambito territoriale?
No, perché le norme sul potere di autenticazione sono tassative nel limitare la competenza
territoriale, derivando da esse l’attribuzione di una funzione fidefacente a garanzia della certezza
giuridica degli atti che spetta alla legge disciplinare in tutti i suoi presupposti costitutivi.
Per le elezioni del Consiglio metropolitano, i Consiglieri di un comune, facente parte del
territorio della Città metropolitana, possono autenticare la sottoscrizione delle liste dei
candidati e delle candidature dei Consiglieri comunali, di quel comune, tenendo presente che
l’autenticante non deve essere inserito nella lista di cui autentica la sottoscrizione della
presentazione.
Cfr. Consiglio di Stato, sent. nn.2525/16 – 2527/16.
4.
I funzionari incaricati dal Sindaco possono autenticare le sottoscrizioni delle
presentazioni delle liste e delle candidature concernenti elezioni che non si tengono nel
proprio ambito territoriale?
No, vale la stessa limitazione del precedente quesito. Per le elezioni del Consiglio
metropolitano, i funzionari di un comune, facente parte del territorio della Città
metropolitana, possono autenticare la sottoscrizione delle liste dei candidati e delle
candidature dei Consiglieri comunali, solo di quel comune.
Cfr. Consiglio di Stato, sent. nn.2525/16 – 2527/16.
5.
I Consiglieri metropolitani possono autenticare le sottoscrizioni delle liste e delle
candidature per le elezioni del Consiglio metropolitano?
No, perché il principio giurisprudenziale della tassatività in ordine alla autentica di sottoscrizioni
non consente di estendere l’ambito dei soggetti ai quali è attribuita la competenza ad eseguire
tutte le autenticazioni di firme alle categorie non espressamente previste dall’articolo 14 legge 21
marzo 1990 n.53.
Cfr. nota n. 4455 del 4/5/2015 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
6.
Se il contrassegno elettorale contiene simboli di partito o gruppi politici rappresentati
nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale, deve essere presentato
atto di autorizzazione?
Sì, deve essere presentato atto di autorizzazione all’uso del simbolo da parte del presidente o
segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o
gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 53 del 1990.
Cfr. Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014.
13.09.2016