legge annuale per il mercato e la concorrenza as 2085

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MOZIONE DDL CONCORRENZA “LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA AS 2085”

CAPO

I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

I sottoscritti delegati Avv. Marco Montozzi, Avv. Angelo Massimo Perrini, Avv. Settimio Catalisano, nonché i delegati dell’Ordine di Roma: Nonostante un travagliato cammino la

“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

, (DDL “concorrenza”) prosegue il suo iter ed allo stato è in attesa del passaggio in aula al Senato prima della seconda lettura alla Camera. Il provvedimento, con riguardo alle disposizioni in materia di RC auto, è stato costantemente monitorato dalla Commissione Responsabilità Civile dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, da molteplici associazioni specialistiche quali l’U.N.A.R.C.A., oltre che dai rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. In esito ai lavori parlamentari emerge la necessità e l’opportunità di sensibilizzare il Congresso Nazionale su talune disposizioni del provvedimento anche al fine di consentire statutariamente una continuità al lavoro svolto dalla Commissione Responsabilità Civile dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura. Ciò premesso appare opportuno ribadire che le previsioni del DDL AS 2085 “Concorrenza” in materia impropriamente definita “assicurativa”, trattandosi al contrario di norme che riguardano il più ampio ambito della responsabilità civile, intervengono con l’effetto concreto di limitare i diritti dei danneggiati, perseguendo una impossibile contrattualizzazione della responsabilità civile, all’unico scopo di contrarre i risarcimenti senza alcun concreto effetto sulla ipotizzata riduzione dei premi assicurativi. Nulla prevede il DDL ai fini proconcorrenziali nonostante il quadro italiano sia caratterizzato da un mercato pressoché oligopolistico, consolidatosi con importanti fusioni societarie, avvenute nella sostanziale inerzia delle autorità di controllo, e in un quadro macroeconomico che vede le imprese operanti nel ramo RC Auto nel 2012, 2013 e 2014, 2015 (ultimi dati disponibili fonte Ania), godere, a causa di un sensibile mark-up sui costi marginali dovuti ad un assetto oligopolistico del mercato, di utili complessivi per oltre 8 miliardi di Euro. In un tale scenario l’impianto legislativo originario del DDL concorrenza, che formalmente nasce su impulso dall’Antitrust, con proposte condivise da Ivass e che rispecchia (in maniera imbarazzante anche letteralmente) le richieste di Ania (cfr l’esaustiva pubblicazione Ania

l’assicurazione italiana 2014 - 2015

, pagg. 161 e segg.), ha visto una riscrittura critica alla Camera dei Deputati, e pur avendo evitato nel lungo percorso nella competente Commissione del Senato involuzioni lobbistiche in tema di danno alla persona, ha trovato in quella sede un preoccupante consenso su alcuni inaccettabili punti. Nel passaggio alla Camera sono state risolte alcune criticità in tema di

Tabelle di Milano e danno morale.

Va infatti dato atto che sensibilità politicamente trasversali e l’impegno della relatrice alla Camera Silvia Fregolent hanno permesso di attenuare le criticità in materia di danno alla persona. E’ stato dunque stabilito che i valori economici delle tabelle per le macro permanenti dovranno attestarsi sui parametri milanesi. Inoltre l’emendamento del vicepresidente della Commissione Giustizia Vazio, che ha recepito le sollecitazioni dalla Carta di Bologna, dalle associazioni delle vittime della strada e dall’OUA, ha opportunamente ribadito la persistenza del danno morale come voce autonoma risarcibile. Tuttavia nel provvedimento permangono diverse criticità. 1

Dato doverosamente atto di ciò Si denunciano

Inammissibili norme tese a stravolgere principi probatori in ambito del processo civile 1) La “piena prova” delle “risultanze” della scatola nera.

E’ nota l’introduzione di una norma, inutile e pleonastica, che pretende di attribuire “piena prova” alle risultanze delle cosiddette “scatole nere”. Trattasi di norma inutile perché chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi della domanda e da sempre l’allegazione in giudizio da parte dell’assicuratore di “anomalie” aggrava gli oneri probatori dell’attore danneggiato. La norma pare invece introdurre una inedita fonte di convincimento per il giudice, di natura oracolare, non formata nel contraddittorio delle parti e soprattutto di indefinibile natura. Non si capisce su quali circostanze “le risultanze” di un dispositivo elettronico di cui non sono neanche tipizzate le caratteristiche debbano fornire “piena prova”: forse la geo localizzazione del veicolo o i valori della accelerazione e della frenata che però di per se nulla dicono essendo valori numerici tutti da decrittare e interpretare.

2) L’

identificazione

dei testimoni a pena d’inammissibilità”.

Secondo l’estensore della norma “

l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta”.

In difetto ne conseguirebbe che

“l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”

.

Sul punto è sufficiente richiamare il lapidario e inascoltato parere della Commissione Giustizia del Senato che “

al riguardo … osserva che la previsione di inammissibilità della prova testimoniale, di cui al richiamato (art. 6) comma 3-bis, appare chiaramente lesiva del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione

” La norma, che non distingue tra testimoni sulla dinamica dell’incidente o su altro, limita solo per la materia della RCA i diritti di una sola delle parti in causa, legittimando vere e proprie trappole per danneggiati che, senza assistenza tecnica, per una condotta extra processuale in sede di denuncia di sinistro, magari telefonica o davanti a personale amministrativo di agenzia, decadrebbero da fondamentali diritti e facoltà previste dal codice di rito.

3) La improcedibilità della domanda … decisa dal debitore.

Nel caso in cui sussistano “parametri di significatività

o comunque sulla base delle valutazioni dell’impresa, l’azione in giudizio ex 145 Cod. Ass. sarà proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa, che può sospendere formulazione di offerta, o comunque dopo sessanta giorni dalla comunicazione della sospensione della procedura liquidativa.

Vale a dire che l’assicuratore, una parte privata senza rilievo pubblicistico,

potrà impedire al danneggiato di evocarlo in giudizio per ulteriori sessanta giorni in aggiunta all’ordinario spatium deliberandi

già previsto. Chi si occupa di RC auto e conosce la prassi della respinsione dei sinistri per asserite “incompatibilità del danno” motivate solo” “ai fini Ivass” ben comprende che questa norma legittimerà sistematici ritardi nella liquidazioni dei danni. Sono quelli denunciati interventi normativi totalmente scoordinati e meramente vessatori per le parti danneggiate Alla luce di quanto sopra, si chiede che il Congresso voti ed approvi la seguente 2

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell’Ordine (e le associazioni maggiormente rappresentative) a promuovere nelle opportune sedi parlamentari, ogni iniziativa possibile per monitorare eventuali ulteriori iter legislativi, sia diretti, sia nella forma di normative o decreti delegati e rappresentando esattamente alle varie componenti politiche e istituzionali le reali problematiche peculiari della materia e i principi ispiratori anche di natura costituzionale. Adoperarsi al fine di far introdurre nuovamente un reale controllo sul comportamento delle imprese assicuratrici del ramo della R.C.A, sia sul piano tariffario che su quello contrattuale, con la previsione di reale ed efficaci sanzioni, non solo blandamente economiche, in relazione alle relative casistiche nei confronti delle imprese che aggirando la normativa vigente, i precetti del codice civile e persino la costante giurisprudenza, cercano di applicare clausole contrattuali illegittime ed abusive attuando comportamenti vessatori nei confronti dei loro assicurati danneggiati e delle imprese di autoriparazione indipendenti per meri fini economici socialmente non giustificati. I delegati del Congresso 3