decretofinale 3968 - Albo Pretorio

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REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
DECRETO N. 3968 del 05/10/2016
OGGETTO: DET-PERS 319-Dipendente Matricola Omissis - Congedo per genitore convivente con Handicap
Grave.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Fatima Bongiorni
DIRETTORE 101 Politiche e Gestione del Personale: Gianluigi Ferri
DA TRASMETTERE A:
ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0
Oggetto: DET-PERS 319-Dipendente Matricola Omissis - Congedo per genitore convivente con Handicap Grave.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL' U.O. POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE
Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale dell’Azienda USL
Toscana Nord Ovest con la deliberazione n° 3 del 02/01/2016
PRESO ATTO:
- della richiesta Prot. 165204 del 29/09/2016 con la quale il dipendente Matricola Omissis chiede di essere collocata in
congedo per il genitore convivente con Handicap Grave per il periodo dal 01/10/2016 al 31/10/2016;
DATO ATTO:
- che l’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 29/03/2001, n. 151 (come modificato dal D. Lgs. n. 119 del 18/07/2011) prevede
che il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità accertata …ha diritto a fruire del congedo,
di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge 08/03/2000 n. 53, per un periodo massimo di due anni entro sessanta giorni
dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di
mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei
fratelli o sorelle conviventi specificando, nel successivo comma 5 bis, che nel caso il disabile sia ricoverato a tempo
pieno, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- che l’art. 3, comma 106, della legge 350/2003 ha abrogato la condizione che imponeva, quale requisito, che la persona
disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave da almeno 5 anni;
- che il coniuge del soggetto per il quale il dipendente ha chiesto il congedo è affetto da patologia invalidante (come da
nota custodita agli atti), pertanto, ai sensi del D.Lgs. 119/2011 la priorità è in capo alla figlia convivente;
- che la dipendente in oggetto ha già fruito di giorni di assenza, per un totale di 134 giorni, a titolo di:
• aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari, ai sensi dell’art. 4 L. 53/2000 e dell’art. 12, comma 8
lettera c), del CCNL Integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 Aprile 1999, nel
periodo dal 13/06/2013 al 16/08/2013 (65 giorni);
• congedo retribuito per genitore con Handicap Grave, ai sensi D.Lgs 151/2001, art. 42 comma 5 e ss.,
nei periodi dal 01/10/2014 al 31/10/2014 (31 giorni), dal 15/06/2015 al 05/07/2015 (21 giorni) e dal
30/05/2016 al 15/06/2016 (17 giorni);
ACQUISITO il Nulla Osta del Dirigente Responsabile e della titolare P.O. sulla decorrenza (come da nota custodita agli
atti);
RISCONTRATO che la richiedente ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di assistere il genitore convivente e che
non vi sono altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave come risulta dalla
documentazione custodita agli atti del presente provvedimento;
VALUTATA la sussistenza dei requisiti di legge per l’accoglimento della richiesta di cui sopra;
TENUTO conto dell'istruttoria compiuta da Bongiorni Fatima, Ass. Amm.vo, che, in qualità di responsabile del
procedimento, ne attesta la completezza;
DATO atto della regolarità tecnica della presente determinazione;
VISTO il D. Lgs 30/03/2001 n°165;
DISPONE
1.
di dare atto che la dipendente Matricola Omissis è collocata in congedo per l’assistenza al genitore convivente
con Handicap Grave, ai sensi del D.Lgs. 151/2001, art. 42, comma 5 e ss., per un periodo che va dal 01/10/2016
al 31/10/2016;
2.
di corrispondere alla stessa, per il periodo suindicato, un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita,
cioè riferita all’ultimo mese di lavoro che precede il congedo. La retribuzione annua concedibile comprensiva della
relativa contribuzione non può eccedere per l’anno 2016 l’importo di € 47.446,00;
3.
di dare atto che l’importo rientra nel limite di spesa previsto per lo specifico fattore produttivo, come da bilancio
preventivo economico annuale 2016;
4.
di dare atto che il periodo di congedo, ancorché teoricamente coperto da contribuzione figurativa, comporta l’obbligo
da parte di questa Amministrazione di provvedere al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte,
sempre entro il massimale di legge;
5.
di attestare che il periodo di congedo de quo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del
trattamento di fine rapporto;
6.
di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
IL DIRETTORE
U.O. POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE
f.to Dr. Gianluigi Ferri
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:
PUBBLICATO DAL 05/10/2016 AL 20/10/2016
Data, 05/10/2016
IL RESPONSABILE 101 Politiche e Gestione del Personale O SUO DELEGATO
Collegio dei Sindaci
Inviato al Collegio dei Sindaci in data 05/10/2016
Data, 05/10/2016
IL RESPONSABILE 101 Politiche e Gestione del Personale O SUO DELEGATO
Certificato di esecutività
Divenuta esecutiva in data 05/10/2016.
Data, 05/10/2016
IL RESPONSABILE 101 Politiche e Gestione del Personale O SUO DELEGATO