Cass. Pen. Sez. VI, n. 51501/2013

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“SoloPareri”

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-12-2013) 19-12-2013, n. 51501 SICUREZZA PUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - Dott. GRAMENDOLA F. - rel. Consigliere - Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - Dott. APRILE Ercole - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Z.C. N. IL (OMISSIS); avverso il decreto n. 164/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 29/11/2012;

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“SoloPareri” sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA; lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio per la inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto in data 29/11-3/12/2012 la Corte di Appello di Napoli confermava il decreto n. 69/11 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 1/6-22/7/2011, nella parte in cui aveva disposto la confisca dell'immobile sito in (OMISSIS), intestato a Z. C. coniuge di B.S., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Condivideva la corte di merito i rilievi e gli argomenti espressi dal Tribunale a conferma della disposta misura ablativa, richiamando il principio di applicazione della legge attuale di cui all'art. 200 c.p. in materia di misure di sicurezza, nonchè la presunzione prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2, u.c. introdotto dal D.L. n. 92 del 2008, art. 10 conv. in L. n. 128 del 2008, e valorizzando la circostanza che il decreto impositivo genetico risaliva al 2000 e l'acquisto della Z. al 1999, riteneva che il trasferimento non fosse antecedente al periodo contemplato dalla norma, con conseguente applicazione della presunzione di riferibilità e disponibilità del bene in capo al sottoposto coniuge B. S.; riteneva poi acquisita la prova della sproporzione tra la disponibilità di risorse economiche in capo alla intestataria e il bene, oggetto di confisca, acquistato con il provento di attività illecite, riferibili al B., nonchè infondata, la prova contraria dell'intervento del padre dell'intestataria, non essendovi alcun elemento che conducesse all'ipotesi che il prezzo fosse stato insolitamente pagato dal padre della Z. in epoca successiva al contratto di compravendita, investendo danaro sottratto al fisco.

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“SoloPareri” Contro tale decisione ricorre a mezzo del suo difensore la Z. e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla sussistenza dei presupposti oggettivi della misura patrimoniale, sostenendo che in materia di confisca la legge, diversamente dal sequestro, esigeva una prova più rigida, quanto meno indiziaria ex art. 192 c.p.p., in ordine alla provenienza del bene da profitti illeciti dell'attività del sottoposto, e che inoltre l'iter giustificativo, che aveva condotto il giudice del gravame ad escludere valore probatorio alla disponibilità del padre della ricorrente in epoca successiva al rogito non appariva condivisibile sul piano logico, in quanto l'allegazione non era rivolta a sostenere che il prezzo fosse stato pagato a contratto concluso, ma valutabile solo quale elemento, da cui desumere la capacità patrimoniale della intestataria. Il ricorso è inammissibile. Ricorda il collegio che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, coerentemente con la natura e funzione del procedimento, è limitato alla violazione di legge e quindi non si estende ad un controllo sulla adeguatezza e coerenza logica dell'iter giustificativo della decisione (ex plurimis Cass. Sez. 1 11/10/2000 Nicoletti). Tale limitazione è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale (sent. 321/2004) non irragionevole, stante la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul terreno processuale, che su quello sostanziale. In ogni caso, pur non essendo costituzionalmente obbligata una lettura della L. n. 1426 del 1956, art. 4, comma 11 ammissiva del sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)., ove sulla base di una interpretazione diacronica di detto art. 4, attenta al suo riferimento alìallora vigente art. 524 c.p.p. 1930, si ritenesse praticabile un sindacato sulla motivazione, sarebbero insuperabili i confini dettati dalle Sezioni Unite sentenza 24/9/2003 Petrella Rv.226074), giacchè i giudici del merito, nel caso in esame, hanno dato con gli argomenti, di cui innanzi si è fatto cenno, adeguatamente conto degli elementi fattuali, apprezzati nei limiti di utilizzabilità consentiti, da ritenere inequivocabilmente idonei a fondare il giudizio di conferma della disposta misura ablativa, non mancando di individuare l'epoca di acquisto, ed escludendo la percezione nei periodi di riferimento di redditi leciti, anche in assenza di valide allegazioni della ricorrente, idonee a contrastare tale accertamento.

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“SoloPareri” Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013