Statuto e Regolamento

Download Report

Transcript Statuto e Regolamento

STATUTO
TITOLO1–DENOMINAZIONE–SEDE–DURATA–SCOPI
ART.1
E'costituita una mutuadi assistenza e previdenza denominata“HELVEZIASOCIETA’DIMUTUO
SOCCORSO”inbreve“HELVEZIAMUTUA”, chenel presentestatutoviene indicata per brevità
con laparola Mutua. LaMutuaèregolata dalla Leggedel 15aprile 1886 n.3818 riguardanteIe
Società diMutuoSoccorso.
ART.2
La Mutua ha la sua sede in Roma. La durata della Mutua è fissata fino al 31 (trentuno)
dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.
Possonoessereistituite sedieduffici inaItrelocalità.
ART.3
LaMutuaha come suo oggetto esclusivo leattività previste dalla Legge3818 del 1886, ed in
particolare:
3.1 erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio,
malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilita temporanea o permanente;
3.2 erogazionedi sussidi in casodi spesesanitarie sostenutedai Soci per ladiagnosi e
lacura dellemalattieedegli infortuni;
3.3 erogazione di servizi di assistenzafamiliare o di contributi economici ai
familiarideiSocideceduti;
3.4erogazionedicontributieconomici ediservizi di assistenzaaiSocichesitrovino in
condizione digravissimo disagio economico a seguitodell'improvvisa perdita di
fonti redditualipersonaliefamiliari einassenzadi provvidenzepubbliche;
3.5 erogazioni di contributi economici e/o sussidi sotto qualsiasi forma nei confronti dei
socinelrispettodeirequisitidellaLegge15.04.1886n.3818;
3.6qualunque altra attivitàprevista daLegislazione aquesta dovessesuccedere.
Lasocietànon può svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente Legge}nepuò
svolgere attivitàdi impresa.
Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relative alla istituzione
e gestione deifondi sanitari integrativi.Leattività di cui sopra sono svolte dalla Mutua nei
limitidellepropriedisponibilitàfinanziarie epatrimoniali.
HELVEZIA MUTUA – SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Piazza Pietro Merolli, 2 – 00151 – Roma (RM) – Tel: +39 06 2112 8267 – Fax: +39 06 2111 2359
P. IVA: 14015791008 – REA: RM-1490105
www.helveziamutua.it – [email protected]
ART.4
I Soci possono essere suddivisi in distretti, nell'ambito del quali vengono tenute Ie
assemblee separate, come specificato agli Artt. 15 e segg. e nel regolamento
applicativo. L'istituzione dei distretti e l’'assegnazione dei Soci agli stessi sono
regolamentati dall’organo amministrativo che provvede, altresì per quanto ulteriormente
occorrente,alladisciplinanormativadella materia, nell'ambitodel regolamentoapplicativo.
ART.5
II numero dei Soci è illimitato . L'adesione alla Mutua avviene direttamente e con
l’eventualeassegnazionedell'associato aidistretti dicui alprecedenteart. 4(quattro). I
Soci s i i m p egnanoalle contribuzioninecessarieedidoneeal conseguimento degli scopi
sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi
sociali.
ISocisiarticolano incategoriecuicorrispondonodiversiobblighiediritti. Inparticolarevengono
previsteIeseguenticategorie:
5.1–Sociordinari:sonosociordinariiFondatoriequantisianosuccessivamenteammessi
a tale qualificadall’organoamministrativo.ISoci ordinari partecipano a tutte le attività della
Mutua e hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni/assistenze mutualistiche
previstedalrapportoassociativo. 5.2 -Soci Sovventori: sonoSocisovventori Iepersonefisicheegiuridichecheeffettuano
conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali. I soci sovventori
devono versare i contributi associativie non hanno diritto ad alcunaforma di sussidio,
prestazioneoassistenzamutualistica.Nonpossonoparteciparealvotonéallacomposizione
degliorganisociali.
5.3 - Soci Partecipanti: i Soci partecipanti aderisconoaliaMutua in forma individuale
oppureattraversoconvenzionidefiniteancheinbase alleprevisionicontenuteincontratti
collettivi dilavoro,sianazionali,cheintegrativi e aziendali.Laddovel’adesioneabbiaavuto
luogo tramite convenzione, l’interruzione della convenzione stessa farà perdere la
qualifica di Socio partecipante se non si abbia adesione individuale o tramite altra
convenzione. I Soci partecipanti hanno diritto ai sussidied alle prestazioni assistenziali
mutualistiche,manonhannodiritto divotoenonpossonoessereelettiallecarichesociali.
IIversamento dei contributi associativiiniziali e periodici può esserea carico del datore
di lavorosecondoquantostabilitodallesingoleConvenzioni.
5.4 -Soci Onorari:possonoessereSocionorarilepersonefisicheegiuridiche,pubbliche
e private che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il
perseguimentodegliscapidellaMutua.Nonsonotenutialversamentodialcuncontributoe
nonhannodiritto divoto nelleassembleesociali, ne diritto adusufruiredeisussidi ,delle
prestazioniedelleassistenzemutualisticheerogatedallaMutua.
HELVEZIA MUTUA – SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Piazza Pietro Merolli, 2 – 00151 – Roma (RM) – Tel: +39 06 2112 8267 – Fax: +39 06 2111 2359
P. IVA: 14015791008 – REA: RM-1490105
www.helveziamutua.it – [email protected]
ART.6
Coloro che desiderano diventare Soci Partecipanti della Mutua devono presentare domanda
all’organo amministrativocompilandoil Modulo di Ammissionein ogni suaparte e specificando
cognomeenome,luogoedatadi nascita,residenzaecittadinanza,codicefiscale,attività svolta,e
ognialtranotiziarichiestadall’organoamministrativo.
Nella domanda, salvo espressaemotivata deroga deliberata dall’organoamministrativo,deve
essere sottoscritto l’impegno aversarelaquotadi adesione, iI contributo associativoannuale,i
contributi o gliapporti dovutiperIe prestazioni erogate dallaMutua, nellamisura econle
modalitàstabilitedall’organoamministrativo.
Sull'accoglimento della domanda decide l’organo amministrativo, senza obbligo di motivare
l’eventualerifiuto,chedeveesserecomunquenotificatoall'interessatoentroduemesidalladatadi
ricezionedelladomanda.
ISoci,oltreagliobblighi edaidiritti propridiognicategoria,hannol’obbligodi:
a) con la solaeccezionedei Socionorari,sottoscrivereeversareil contributo associativo
annualenellamisurastabilitadall’organoamministrativo;
b)osservareloStatuto,ilRegolamentoeledeliberazionidegliorganisociali;
c)cooperarealraggiungimentodeifinisocialieastenersidaogniattivitàchesiaincontrasto
conquestiocongliinteressidellaMutua.
ART.7
II vincolosociale 5i costituisce dalladata diaccettazionedella domanda daparte dell’organo
amministrativo.
IIdiritto alle prestazioni sorgeal primo giorno del mesesuccessivo a quello di pagamento dei
contributi (salvo sempre l ’ 'eventualeperiodo dicarenza) nei termini e conle modalità
fissatenellaConvenzione applicabilee/o nelle norme cheregolamentano ilsussidio.
ART.8
Laqualità di Socio si perde per recesso, esclusione, morte o per non aver versato entro sei
mesi il contributodi adesione annuale o nel casodi interruzione della Convenzione di cui al
punta5.3.
II Socio puòrecedere oltre che nei casi previsti dallalegge, quando nonsi trovi più nella
condizione diparteciparealraggiungimento degli scopisociali.
IISocio che intende recedere dalla Mutua devefarnedichiarazione scritta ecomunicarla can
raccomandatao presentarla personalmenteall’organoamministrativo. Taledichiarazione ha
HELVEZIA MUTUA – SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Piazza Pietro Merolli, 2 – 00151 – Roma (RM) – Tel: +39 06 2112 8267 – Fax: +39 06 2111 2359
P. IVA: 14015791008 – REA: RM-1490105
www.helveziamutua.it – [email protected]
effettocon la chiusuradell'esercizio in corso,sepresentata ofattaperveniretremesi prima
o in casocontrario,conlachiusura dell'eserciziosuccessivo.
ART.9
IISocio può essere escluso dall ’ o r g a n o a m m i n i s t r a t i v o , oltre che nei casiprevistidalla
Legge,quandononèpiùnellacondizionediconcorrerealraggiungimento degliscopisociali,
quandonon osservaledisposizioni contenutenel presenteStatuto e nel Regolamento e
quando non si attiene alle deliberazionivalidamenteadottatedagli organi sociali. II Socio
può essereescluso inoltre, quando svolge attivitàcontrastante con gliinteressi della
Mutua, la danneggia moralmente e materialmente e quando, senza giustificati motivi,
non adempiepuntualmenteagliobblighiassuntiaqualsiasititolo conlaMutua.
Ladeliberadiesclusione potràessereadottatatrascorsi30(trenta)giomidal ricevimento da
parte del Sociodella diffidaadadempiereall'obbligazionesociale.
ART.10
II Socio che cessa di far parte della Mutua risponde verso questa per il pagamento dei
contributiarretrati enonversati enon hadiritto allarestituzione della quotadi adesione al
fondosociale.
TITOLOII- PATRIMONIO SOCIALE-BILANCIO
ART.11
IIpatrimonio socialeècostituito:
a) dalCapitaleSociale formatodalle quote di adesione versatedai Soci. L'importo
della quota predettaèstabilita condeliberazione delConsiglio diAmministrazione;
b) dal Fondo di Riserva o da accantonamenti costituiti a copertura di particolari
rischi0 in previsione dioneri futuri;
c) dal Fondo di garanzia costituito da donazioni ed atti di liberalità erogati da
qualsiasisoggettopersonafisicae/opersonagiuridicapubblicaoprivata, da proventi di
lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o
privato. I lasciti o Ie donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine
determinato ed aventecarattere di perpetua, saranno tenuti distinti dal restante
patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in
conformitàdella destinazionefissata daltestatore o daldonante.
IIPatrimonio,occorrendo, èinvestitopressoprimariIstitutidiCredito.
HELVEZIA MUTUA – SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Piazza Pietro Merolli, 2 – 00151 – Roma (RM) – Tel: +39 06 2112 8267 – Fax: +39 06 2111 2359
P. IVA: 14015791008 – REA: RM-1490105
www.helveziamutua.it – [email protected]
II patrimonio sociale è irripartibile tra i Soci durante la vita della Mutua. II patrimonio
residuoin sede diliquidazionedeveesseredestinatoaisensidell'art.31.
ART.12
L'esercizio sociale va dall°(primo) Gennaio al 31°(trentuno) Dicembre diogni anno.
L'avanzo netto di gestione risultante dal bilanciosaràdestinato alfondo di riserva o agli
accantonamenti di cui al precedente articolo. Nessun utile può essere destinato al Socio
sotto qualsiasi forma. II bilancio deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea
entro 4 (quattro)mesi dallachiusuradell'esercizio sociale. Quandoparticolariesigenze
lo richiedano l 'assembleapuò provvedere alla approvazione del bilancioentro 6 (sei)dalla
chiusuradell’eserciziosociale. TITOLOIII-ORGANIDELLAMUTUA-ASSEMBLEA
ART.13
Sonoorgani della Mutua:
1.L'assemblea dei Soci;
2.l’amministratoreunicooiIConsiglio diAmministrazione,senominato;
3.Presidente;
4.IICollegio deiSindaci.
ART.14
L'assemblea è OrdinariaeStraordinaria.
All’assembleaOrdinariaspetta:
• approvareilBilancio annuale:
• eleggere l ’ o r g a n o a m m i n i s t r a t i v o ed ilCollegiodel Sindaci;
• trattaretutti gli argomenti attinenti la gestionesociaIead essaaffidati, dalla Legge,
dallo Statuto osottoposti alsuoesame dall’organoamministrativoodal Collegio dei
Sindaci.
L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro
quattro mesidallachiusura dell'eserciziosociale,salvo ildisposto dell'Articolo12.
L'AssembleaStraordinariadelibera:
1.sulle modifichestatutarie;
2.sullo scioglimento della Mutua;
3.sulla nominadei liquidatorieladeterminazionedel relativipoteri.
HELVEZIA MUTUA – SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Piazza Pietro Merolli, 2 – 00151 – Roma (RM) – Tel: +39 06 2112 8267 – Fax: +39 06 2111 2359
P. IVA: 14015791008 – REA: RM-1490105
www.helveziamutua.it – [email protected]
I
ART.15
LeAssemblee sono convocateoltre chedall ’ o r g a n o a m m i n i s t r a t i v o , surichiesta scritta
e motivata delCollegioSindacaleo dialmeno 1/20 (un ventesimo)deiSociOrdinari con
l'indicazione degli oggetti da trattare. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e
costituita aisensidell'articolo2538 del codicecivile.
ART.16
Hannodirittoal votosoloi Soci Ordinari che risultinoiscritti nel libra dei Soci da almeno
un mese ed inregola con il pagamento della quota di adesione e dei contributi. Ciascun
Socio Ordinario ha d i ri tto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro Socio
Ordinario mediante delegascritta;ogni Socio Ordinarionon può rappresentare più dicinque
SociOrdinari.
ART.17
La convocazione dell'assemblea, sia di quella ordinaria che straordinaria, è eseguita
mediante letteraraccomandatae/o PEC,inviata ai Socialmeno 10(dieci) giorniprima di
quello fissato perl'Assemblea.
L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno e l 'ora di prima e seconda convocazione,
l'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata e si tiene presso la sede sociale od altrove,
purché inItalia.
ART.18
L'assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita, in prima
convocazione,con lapresenza, in propriooper delega, della metàpiùuno dei Soci Ordinari;
inseconda convocazione,qualunquesiailnumero dei SociOrdinari presenti. L'assemblea
sia ordinaria che straordinaria delibera con lamaggioranza assoluta deivotantisui punti
all'ordinedelgiorno.
Lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto possono essere
deliberati solo colvoto favorevoledella maggioranza degli aventi diritto.
CiascunSocioOrdinario hadirittoadunsolovoto. Levotazionisonosempre palesi.
ART.19
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e presieduta dal Presidente, oppure, in caso di
sua assenzaod impedimento dal Vice Presidente (se esistente) o da altro Amministratore
designato dagliintervenuti.
IlPresidente dell'assemblea nomina un Segretario, scegliendolo anche tra i non Soci. Delle
riunionièredattoprocessoverbale dafirmarsidal Presidente edalSegretario.
HELVEZIA MUTUA – SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Piazza Pietro Merolli, 2 – 00151 – Roma (RM) – Tel: +39 06 2112 8267 – Fax: +39 06 2111 2359
P. IVA: 14015791008 – REA: RM-1490105
www.helveziamutua.it – [email protected]
TITOLOIV–AMMINISTRAZIONE
ART.20
La Mutua può essere amministrata, con scelta da adottarsi dall’Assemblea dei soci al momento
dellanomina,daunAmministratoreUnicoodaunConsiglio diAmministrazione.
IlConsigliodiAmministrazione,senominato,ècomposto da 3 (tre) a 9 (nove)membri eletti
dall'Assemblea tra i SociOrdinari. II Consiglio dura in carica tre esercizi, salvo più ridotta
durata stabilita dall'Assemblea, ed i suoi componenti sono rieleggibili. I L Consiglio di
Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice
Presidente, qualora non siano stati previamente nominati dall'Assemblea. Lefunzioni di
Segretario delConsigliodi Amministrazionepossono essere svolte anche da unestraneo
al Consigliostesso. In casodi dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica il Consiglio
decade interamente.
ART.21
L’organo amministrativo ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di
provvedere allagestionedella stessain conformitàalle Leggi, allo Statutoed al
Regolamento.
L’organo amministrativo assume tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non sianoespressamente riservateall'Assemblea. In particolarel’organo
amministrativo provvede all'aggiornamento e/o modifica del Regolamento, per adeguarlo
allamiglioreoperatività, anchegestionale,della Mutua.
ART.22
IIConsiglio diAmministrazione,senominato,puòdelegareparte delle sue attribuzioniad uno
o più membri oppure ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice
Presidente e da due consiglieri. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, che delibera a
maggioranza dei suoimembri, devono risultare da verbale firmatodatutti gli intervenuti.
Incasodiparità deivoti,prevale ilvoto del Presidente.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono essere invitati i Sindaci. II Consiglio di
Amministrazione puòistituire comitatitecnici,stabilendone lacomposizione eIeattribuzioni
erilasciare procure.
ART.23
L’organo amministrativo è convocato, presso la sede sociale ad altrove, purché in Italia,
ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita e, comunque, almeno una voltaall'anno,
nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci. Laconvocazione e fatta dal Presidente a mezzo
HELVEZIA MUTUA – SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Piazza Pietro Merolli, 2 – 00151 – Roma (RM) – Tel: +39 06 2112 8267 – Fax: +39 06 2111 2359
P. IVA: 14015791008 – REA: RM-1490105
www.helveziamutua.it – [email protected]
lettera, fax, e-mail o telegramma, da spedire non meno di cinque giorni prima della
riunione;nei casidi urgenza almenoun giornoprimadellariunione.
II Consiglio di Amministrazione, se nominato, delibera con la presenza della maggioranza dei
suoi componenti. Ledeliberazioni sono assunte a maggioranza dei Consiglieri presenti e le
votazioni sono palesi. E’ obbligatoria la redazione del processo verbale. Laddove un
Consigliere siapersonalmente interessatonelle questioni chesidiscutono,siapplicheranno
l e norme in materia di società per azioni. In caso di parità dei voti, prevale il voto del
Presidente.
ART.24
L'eventuale remunerazione dei Consiglieriinvestiti di particolari incarichi estabilita dal
Consiglio diAmministrazione,sentitoilCollegio deiSindaci,qualoraistituito.
IIConsigliere chesenzagiustificato motivonon partecipaatre sedute consecutiveeconsiderato
decaduto.
TITOLOV–POTERIERAPPRESENTANZADELL’ORGANODIAMMINISTRAZIONE
ART.25
L’organo amministrativo ha la rappresentanza legale della Mutua di fronte ai terzi ed in
giudizio, anche in qualsiasi grado especiedigiurisdizione;
-convoca l'Assemblea dei Sociconlemodalità previste;
-cura l'attività complessivadella Mutua in modo che essasi svolga in conformità
delleleggi, delloStatutoedel Regolamento;
-curalaredazione delBilancio e della relativarelazione illustrativa dapresentare
alConsigliodiAmministrazioneedasottoporre all'approvazionedell'Assemblea;
-formula le indicazioni nominative per la attribuzione degli incarichiprevisti dallo
statuto.
TITOLOVI-ILCOLLEGIODEISINDACI
ART.26
II Collegio dei Sindaci viene istituito laddove obbligatorio per Legge o per delibera
assembleare.
HELVEZIA MUTUA – SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Piazza Pietro Merolli, 2 – 00151 – Roma (RM) – Tel: +39 06 2112 8267 – Fax: +39 06 2111 2359
P. IVA: 14015791008 – REA: RM-1490105
www.helveziamutua.it – [email protected]
L’organodicontrolloèformatodatreSindaci effettivi di cui uno confunzioni di Presidentee
due supplenti, eletti dall'Assemblea; debbonotuttirivestire la qualificadi Revisore dei
Conti. Essi duranoincarica un triennio esono rieleggibili.
L'Assemblea stessastabilisceper iSindaci la retribuzioneche deve essere fissataper tutta la
duratadelmandato,prima della nomina stessa.
In alternativa al Collegio, può essere nominato un Sindaco Unico, cui si applicheranno le
normedettate perilCollegio, laddove applicabili.
ART.27
IICollegiodeiSindacidevecontrollarel’amministrazionedellaMutua,vigilaresullaosservanzadelle
Leggi dell'Atto Costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità , nonché la
corrispondenza delbilancioedelcontoprofitti eperditeallerisultanze deilibri edellescritture
contabili.
ISindacidevonoanche:
- accertarechelavalutazione delpatrimonio sociale vengafatta conl’osservanza delle
normedilegge;
-accertare,almeno ognitremesila consistenzadellacassae l’esistenzadel valori a dei
titoli di proprietà dellaMutua edl quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione a
custodia;
-convocare l'Assembleaquandononviprovvedal'organocompetente.
ART.28
IICollegiodel Sindacideveriunirsialmenoognitrimestre. ISindacidevonoredigereIIverbaledelle
loro Riunioni nell'apposito libro sui quale devono risultare anche gli accertamenti fatti
individualmente. IISindaco dissenziente hadiritto di far Iscrivere a verbalei motivi delproprio
dissenso.
TITOLOVII-ILPERSONALE-ILREGOLAMENTO
ART.29
II personale dirigente della Mutua, ed i collaboratori muniti di procura, sono nominati
d a l l ’o rga n o a mmi n i s t ra t i vo .
ART.30
IIfunzionamento della Mutua è disciplinato da apposito Regolamento approvato dall’organo
amministrativo.
HELVEZIA MUTUA – SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Piazza Pietro Merolli, 2 – 00151 – Roma (RM) – Tel: +39 06 2112 8267 – Fax: +39 06 2111 2359
P. IVA: 14015791008 – REA: RM-1490105
www.helveziamutua.it – [email protected]
TITOLOIX-LlQUIDAZIONE -NORME FINALI
ART.31
L'Assembleastraordinariachedichiaralo scioglimentodellasocietàdeveprovvedereallanomina
di unoopiù liquidatori stabilendonei poteri.II patrimonio risultante dalla l i q u i d a z i o n e s a r à devoluto ad altroorganismomutualistico.
ART.32
Perquanto non regolatodall'atto costitutivo e dal presentestatuto, valgono ledisposizionidella
Legge3818/1886edellanormativavigenteinmateria.
HELVEZIA MUTUA – SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Piazza Pietro Merolli, 2 – 00151 – Roma (RM) – Tel: +39 06 2112 8267 – Fax: +39 06 2111 2359
P. IVA: 14015791008 – REA: RM-1490105
www.helveziamutua.it – [email protected]