Abolizione dei gettoni di presenza del Consiglio Nazionale Forense

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XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini Mozione presentata da Nuova Avvocatura Democratica, delegati Salvatore Lucignano e Giuseppe Scarpa, denominata “abolizione dei gettoni di presenza del Consiglio Nazionale Forense”. Premesso 1.

Che l’art. 39 della legge n. 247/2012 assegna al Congresso Nazionale Forense il ruolo di massima assise dell’avvocatura italiana, in piena autonomia da ogni altra componente, ordinistica o associativa; 2.

Che in data 11 dicembre 2015 il Consiglio Nazionale Forense ha emanato un regolamento, nominalmente rivolto ad istituire gettoni di presenza per i propri componenti; Considerato 1.

Che il ruolo del Congresso Nazionale Forense è quello di decidere di ogni aspetto che riguardi l’assetto politico e gli interessi dell’avvocatura italiana; 2.

Che il regolamento di cui in premessa ha in realtà concesso ai componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale Forense cospicue indennità di funzione, del tutto arbitrarie, illegittime, e sprovviste di qualsiasi ancoraggio a parametri enunciati; 3.

Che il Presidente del Consiglio Nazionale Forense pro tempore, con disprezzo massimo dell’avvocatura italiana, ha ignorato le molteplici censure che sono piovute su questa scelta, da parte di ogni componente della nostra categoria; 4.

Che anzi, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense pro tempore, come risulta da un documento pubblicato e di pubblico dominio, consistente in una ripresa video della riunione della cosiddetta “Agorà degli Ordini” del 17 dicembre 2015, ha candidamente dichiarato che la scelta di attribuire a se 5.

stesso e ai suoi colleghi una cospicua indennità di funzione, è stata una sua scelta personale, arbitraria e non condivisa con l’avvocatura italiana; Che tale documento video, diffuso nell’aprile del 2016 mediante pubblicazione sul noto canale “youtube”, riporta altre dichiarazioni del Presidente del Consiglio Nazionale Forense pro tempore, di inaudita gravità, quali ad esempio l’assunto che egli sia ormai un “professionista” nel ruolo, e che pertanto sia giusto che egli venga “remunerato” per le prestazioni che “offrirebbe” alla categoria;

6.

Che le affermazioni del Presidente del Consiglio Nazionale Forense pro tempore, oltre ad essere totalmente sprovviste di fondamento giuridico, apparivano condite da elementi autoritari, assai gravi sul piano deontologico, allorquando egli affermava, con fare ironico, di non tenere al giudizio dei colleghi non presenti alla riunione dell’Agorà degli Ordini a riguardo della sua 7.

scelta arbitraria ed illegittima; Che l’assunzione di un rapporto di mandato professionale nello svolgimento del ruolo di Presidente del Consiglio Nazionale Forense pro tempore, in modo unilaterale, illegittimo ed autoritario, rappresenta l’ennesima ferita inferta dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense pro tempore alle leggi di questo paese ed all’avvocatura italiana; 8.

Che il Congresso Nazionale Forense, a mezzo di deliberato assunto dall’Organismo di sua emanazione, ha già manifestato contrarietà all’arbitrio descritto, chiedendo invano che la scelta operata dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense pro tempore fosse riconsiderata, rimettendo al Congresso Nazionale Forense ogni valutazione in merito alla liceità ed opportunità delle remunerazioni accordate dal Consiglio Nazionale Forense a se stesso; Tutto ciò premesso e considerato L’avvocatura italiana riunitasi nel XXXIII Congresso Nazionale a Rimini dà mandato all’Organismo di sua emanazione (O.U.A. Organismo Unitario dell’Avvocatura), di: 1. adottare ogni provvedimento, deliberato e azione politica tesa a tutelare gli interessi economici e politici dell’avvocatura italiana, fortemente lesi dall’appropriazione indebita di fondi economici appartenenti agli avvocati italiani operata dal Consiglio Nazionale Forense per mezzo del regolamento sui gettoni di presenza dell’11 dicembre 2015; 2. sottolineare e censurare la inaudita gravità dei comportamenti e delle parole del Presidente del Consiglio Nazionale Forense pro tempore, ribadendo che l’assunzione di cariche onorifiche all’interno delle istituzioni forensi italiane non può equipararsi all’assunzione di un mandato professionale e che tale qualificazione viola la Legge Professionale Forense attualmente vigente in

Italia, che in nessuna sua norma fa riferimento ai componenti del Consiglio Nazionale Forense come “professionisti”; 3. valutare iniziative giudiziarie, intraprese dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura, volte alla restituzione agli avvocati italiani dei fondi stanziati ed assegnati dal Consiglio Nazionale Forense ai componenti pro tempore dell’Ufficio di Presidenza, a titolo di indennità di funzione forfettariamente stabilite.