estensione dei poteri di autenticazione degli avvocati

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Proposta di mozione proveniente dagli elettori dei delegati schierati con il Sindacato Avvocati Calabria - Ordine degli avvocati di Cosenza

2. ESTENSIONE DEI POTERI DI AUTENTICAZIONE DEGLI AVVOCATI: possibilità per privati di stipulare, dinanzi all'avvocato, atti di trasferimento immobiliare.

3. ESTENSIONE POTERI AUTENTICAZIONE AVVOCATI: possibilità di apporre la formula esecutiva su atti di transazione stipulati dalle parti con l'assistenza obbligatoria degli avvocati, e registrate presso il CDO, limitatamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute.

Il XXXIII Congresso nazionale forense, riunito a Rimini dal 6 all’8 ottobre 2016,

rilevato

- che secondo la legge 99/09 dovranno essere rimossi ostacoli e freni, normativi e non, ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi, a fini di liberalizzazione; - che al fine di svecchiare il mercato immobiliare, l’art. 28 del DDL liberalizzazioni del 2015, aveva esteso agli avvocati il potere tipicamente notarile di stipula di alcuni atti a titolo gratuito ed oneroso, con la fissazione di un limite di valore (100.000 euro); - che l’art. 28 veniva, poi, eliminato sia per le rimostranze del notariato che in quanto contrario al principio costituzionale della ragionevolezza (il valore degli immobili, sia pur limitato, non può rappresentare il parametro sul quale graduare il livello di certezza giuridica); - che, invece, pare opportuno, anche in ossequio alle indicazioni CE, scardinare un vecchio sistema monopolistico, delegittimando, gradualmente, i notai, dai poteri assolutistici di cui da secoli sono dotati, da attribuire, però, a soggetti in grado di assicurare la stessa preparazione e la medesima terzietà dei notai; - che, per superare la precedente bocciatura, al limite del valore, considerato non applicabile (nonostante l’esistenza del sistema della trascrizione immobiliare che ne garantirebbe, sempre, la certezza), dovrebbe far posto quello della materia (es. donazioni, trasferimenti di pertinenze, autentica firme e costituzioni società); - che la liberalizzazione gioverebbe sia ai consumatori che potrebbero stipulare atti a prezzi inferiori, che al mercato immobiliare in generale, la cui paralisi è anche provocata dall’eccessivo costo degli atti di trasferimento; - che, anche quale strumento deflattivo del contenzioso giudiziario, appare opportuno attribuire agli avvocati taluni poteri certificativi, come, ad esempio, quello di costituire titoli esecutivi, limitatamente alle transazioni da questi condotte, con la presenza di altre parti, tutte regolarmente assistite, con verbali depositati presso i COA; - che, con la modifica dell’art. 474 cpc comma II n. 2 o con l’introduzione di un’autonoma previsione per le transazioni concluse dagli avvocati (474 comma II n. 3 bis), anche fuori dai casi di cui alla c.d. negoziazione assistita, sarebbe possibile introdurre un nuovo strumento in grado di dare definitiva certezza agli accordi consacrati tra avvocati (in grado di evitare ogni successivo contenzioso);

tutto ciò premesso ed esposto, propone

che si presti impegno solenne ad estendere agli avvocati, i poteri certificativi dei notai, limitatamente ad alcune tipologie di atti; che si chieda l’introduzione, nell’art. 474 cpc, dell’ipotesi di esecutività su titoli generati dall’avvocato, ed in particolar modo su atti di transazione stipulati tra parti regolarmente assistite, e depositati presso i COA, limitatamente alle obbligazioni di danaro ivi contenute.

manda

al Consiglio nazionale forense di dare attuazione alle modifiche proposte.