circolare settembre - Avvocato Laura Locatelli

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LAVORO

 Sent. n. 1548/2016 “Le semplici offese ed ingiurie, non possono mai giustificare il provvedimento di licenziamento, soprattutto

ove mancano i requisiti della gravità, della minaccia, della valenza aggressiva, che ha dei connotati diversi,

specie ove le ingiurie siano seguite quale reazione ad una provocazione altrui. “ La Sentenza ha affermato che le offese gravi ad un collega da parte di un dipendente non possono sfociare nel provvedimento disciplinare più grave, ossia il licenziamento, ma semmai ai provvedimenti della multa della sospensione. Le frasi irrispettose proferite sul posto di lavoro potranno giustificare il licenziamento SOLO se sono minatorie o se sfociano in un’aggressione fisica verso un collega. Inoltre, tra le altre ipotesi contemplate dal CCNL che giustificano la sanzione espulsiva vi rientrano: l’assenza ingiustificata per oltre 5 giorni consecutivi, l’ubriacarsi in servizio, l’assunzione di sostanze stupefacenti e l’abbandono del posto di lavoro, ma non le mere offese rivolte ad un collega sul posto di lavoro.  Sent. n. 1799/2016 La Sentenza stabilisce che nel caso in cui un lavoratore lavori per oltre sei giorni consecutivi, senza pausa infrasettimanale, si presume il danno da usura che dev’essere liquidato da contratto. In particolare, la giurisprudenza afferma che, in tal caso, sia necessario distinguere il danno da usura psico-fisica dal danno biologico che si concretizza in un’infermità determinata da una continua attività lavorativa non seguita da riposi settimanali.  Sent. n. 18317/16 La suddetta sentenza ha stabilito che, qualora il datore di lavoro che abbia licenziato un dipendente adducendo le ragioni dello scarso rendimento e non provi lo standard produttivo concordato, né il calo delle vendite derivante da grave inottemperanza, il recesso è illegittimo. Infatti, l’azienda che licenzia per scarso rendimento non si può limitare a dimostrare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma DEVE provare che la causa del mancato rendimento sia ascrivibile ad una condotta negligente del dipendente.

FAMIGLIA

La sentenza n. 18846/2016 sancisce il principio dell’audizione del minore, secondo cui il minore, qualora si opponga al rientro in patria e alla collocazione presso il genitore con cui dovrà vivere al rientro, potrà non farvi rientro poiché l’ascolto del minore riveste importanza assoluta, soprattutto quando lo stesso abbia raggiunto un’età ed una maturità tali da poter tenere in considerazione la sua opinione. La sentenza n. 18087/16 sostiene il cd. criterio del collocamento presso la madre in ossequio al cd. Principio del maternal preference, che potrà essere superato SOLO ove la madre risulti sfornita di adeguate capacità genitoriali, educative, e quando non è in grado di preservare la continuità dei rapporti con l’ex coniuge. La sent. n. 18280/16 in materia di coppie di fatto, ha previsto che, una volta cessata la relazione tra

loro, l’ex che abbia ricevuto regali di elevato valore è tenuto alla restituzione qualora tali beni

abbiano depauperato il patrimonio del donante. Dunque, non si potrà parlare di liberalità d’uso,

che, invece, sussiste quando l’elargizione si proporzioni agli usi e ai costumi di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale. L’affido è esclusivo della madre se il padre è immaturo ed aggressivo verso quest’ultima e, pertanto, il padre perderà l’affido condiviso del figlio: questo è quanto ha deciso la Sent. n. 18559/16 della Cassazione. Infatti, l’affido condiviso cade quando la conflittualità dei genitori si fa così acre da

superare il bene supremo dei minori di poter essere affidati ad entrambi i genitori, poiché l’immaturità di uno dei due genitori si scontra con la serenità dei figli. IMMOBILI - CONDOMINIO

  La Cassazione, con sent. n. 18170/16, ha sancito la possibilità per un condomino di staccarsi dal riscaldamento centralizzato senza una delibera che ne autorizzi il distacco qualora ciò non danneggi gli altri proprietari o sulla funzionalità o sui costi dell’impianto. Tuttavia, il condomino che si distacca è tenuto al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione e gestione se e nei limiti in cui il distacco non porti con sé una diminuzione degli oneri di servizio. La sent. n. 18206/16 della sez. tributaria ha sancito che anche i locali non abitabili, del sottotetto e del seminterrato, possono contribuire a fare dell’immobile un’abitazione di lusso. Infatti, i proprietari di appartamenti che superano i 240 mq perdono l’agevolazione fiscale sulla prima casa. La sent. n. 18477/16 sez. tributaria ha dichiarato, inoltre, che dev’essere revocato il beneficio fiscale sulla prima casa se, attraverso un intervento edilizio, la metratura dell’immobile aumenta, includendo anche un vano non abitabile, superando i limiti consentiti, pari a 254,30 mq, inclusa la superficie utile ma non abitabile.

TUTELA DEL CONSUMATORE

 Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 18702/2016 l’intermediario finanziario NON può

non dare informazioni sui prodotti finanziari acquistati dall’investitore , anche qualora

questi si dichiara esperto dei titoli in questione. La banca ha l’obbligo d’informare il cliente e valutare l’adeguatezza delle operazioni che il cliente compie. In caso contrario, l’istituto di credito è tenuto al risarcimento del danno che il risparmiatore ha patito. *** Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Fonte: cassazione.net