avviso di notifica per pubblici proclami in ottemperanza all`ordinanza

Download Report

Transcript avviso di notifica per pubblici proclami in ottemperanza all`ordinanza

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA
ALL’ORDINANZA N. 1006/2016 DELLA V SEZIONE DEL T.A.R. DELLA
CAMPANIA SEDE DI NAPOLI
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sez. V, con
l’Ordinanza n. 1006/2016 del 21/06/2016, ha disposto la notifica per pubblici proclami,
mediante pubblicazione di avviso sul sito web istituzionale della Regione Campania e dei
Consigli dell’ordine dei Farmacisti di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno ed Avellino del
ricorso R.G. n. 2462/2016 e degli altri atti indicati nella medesima ordinanza, prescrivendo le
seguenti indicazioni.
A.
Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, sede di Napoli.
B.
Numero di registro generale del procedimento: R.G. n. 2462/2016.
C.
Nominativo della parte ricorrente: Dott.ssa Patrizia Petruzzo.
D.
Estremi dei principali provvedimenti impugnati:
1) graduatoria definitiva contenuta nel decreto n. 108 del 18 marzo 2016 pubblicata sul
BURC n. 18 del 21 marzo 2016 nella parte in cui non riconosce alla ricorrente la
maggiorazione di cui all’art. 9 della legge 221/1968;
2) bando di concorso nella parte in cui prevede un limite massimo attribuibile ai
farmacisti rurali in violazione dell’art. 9 legge 221/1968;
3) verbale n. 7 del 24 giugno 2011 nella parte in cui recepisce i criteri del DPCM (art. 5
comma 1) disapplicando l’art. 9 L. 221/1968.
E.
Elenco nominativi dei controinteressati e Testo integrale del ricorso.
Elenco nominativi dei controinteressati:
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Cognome e Nome
BARBATO FRANCESCO
CACCIAPUOTI CLOTILDE
SALSANO LUIGI
ZACCHIA MATILDE
DELLAVALLE CLAUDIA
GROSSO GIOVANNA
SANTAGATA ROSSELLA
ANTONONE AMALIA
GUARINO ADALGISA
VELTRI ANNA
FORASTIERI PIERLUCA
PALOMBA CATERINA
Nascita
Punti Esame
Titoli
Punteggio totale
04/10/1953
14/04/1961
10/08/1958
11/02/1962
23/01/1960
15/01/1963
08/04/1955
25/04/1956
27/01/1953
03/03/1953
05/05/1970
30/08/1952
48,00
49,50
50,00
49,50
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
48,00
43,500
41,890
41,145
41,335
40,822
40,478
40,280
40,095
40,030
40,000
39,980
41,980
91,500
91,390
91,145
90,835
90,822
90,478
90,280
90,095
90,030
90,000
89,980
89,980
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
TANGA ROCCO
GENTILE ELVIRA
CANTISANI VITO
APICELLA ANTONIO
FIORENTINO ROSA MARIA
RUSSO GELSOMINA
COLADANGELO MARIA VITTORIA
RUGGIERO MIRELLA
CESARIO ROSA M. GABRIELLA
CASCIARO MARIELLA
PEREZ GIUSEPPINA PAOLINA
DE PASQUALE GIUSEPPE
HYERACI CORRADO
MARCIELLO GIUSEPPE MICHELE ORAZIO
PORZIO MARIOROSARIO
CRISCI ANGELINA
IZZO LUCIA
PISANI GIUSEPPE MARIA
PAPA DOMENICO
MILIONE MARIANTONIA
FETTA MARIA ADDOLORATA
DAMIANO ANGELINA
NAPOLI CONCETTA
D`AMICO GENNARO
DIANA FERNANDA
MORRA ANNA PIA
PANSINI LAURA
MASIELLO VITA
MAZZEO MARIA ROSARIA
TOTO ANGELA
CONTE MARTA
GIFFONI GIOVANNI
FONTE ANTONELLA MARIA
RUSSO TERESA
BOSSO DANIELA
PALLADINO RAFFAELLA
FRANCO FRANCESCO PAOLO
GIOVANNELLI MARINA
FIORE ANGELA
MACCHIARULO PASQUALE
PAOLICCHIO MARIANGELA
29/04/1956
06/02/1957
19/07/1966
16/10/1949
04/09/1961
01/04/1961
09/06/1963
02/03/1961
03/05/1960
07/09/1966
10/02/1957
21/09/1963
12/02/1962
02/07/1953
13/03/1965
03/01/1961
20/08/1963
17/07/1966
21/05/1963
02/05/1956
24/11/1951
30/10/1957
02/08/1955
29/04/1965
03/03/1961
15/06/1953
28/08/1955
30/08/1952
28/04/1962
29/07/1964
18/10/1954
25/01/1961
09/07/1963
25/06/1955
21/01/1961
19/01/1967
12/08/1965
03/01/1967
22/08/1964
16/04/1952
26/11/1951
50,00
49,00
50,00
49,50
50,00
50,00
50,00
49,50
48,00
47,00
48,00
50,00
49,00
50,00
50,00
50,00
49,50
50,00
48,00
49,00
49,50
49,50
50,00
50,00
50,00
49,00
50,00
49,50
49,50
50,00
48,50
49,00
50,00
49,50
48,00
50,00
50,00
48,50
49,00
48,50
50,00
39,868
40,818
39,745
40,220
39,691
39,624
39,571
39,840
41,306
42,280
41,245
39,231
40,180
39,137
39,124
39,028
39,505
38,893
40,845
39,791
39,220
39,140
38,636
38,623
38,592
39,523
38,480
38,966
38,950
38,423
39,800
39,203
38,189
38,640
40,103
38,074
37,963
39,440
38,940
39,406
37,895
89,868
89,818
89,745
89,720
89,691
89,624
89,571
89,340
89,306
89,280
89,245
89,231
89,180
89,137
89,124
89,028
89,005
88,893
88,845
88,791
88,720
88,640
88,636
88,623
88,592
88,523
88,480
88,466
88,450
88,423
88,300
88,203
88,189
88,140
88,103
88,074
87,963
87,940
87,940
87,906
87,895
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
SPALLETTA ANNA MARIA
GEMMA NICOLA
LOMBARDI ANNA
PICARDI ROSA
PECORARO NICOLA
BALZANO ANTONIETTA
MAIURI PASQUALINA
CALABRIA GABRIELLA
LUCIANO VINCENZO
D`AMELIO ROCCO
PARENTE MARINA
FALCO ROSARIA
29/10/1957
01/08/1951
18/01/1968
24/09/1955
05/02/1953
14/01/1963
10/04/1970
15/12/1963
10/09/1965
18/09/1957
02/04/1962
10/09/1966
49,00
49,00
49,50
49,00
48,50
48,50
50,00
49,50
50,00
50,00
49,50
50,00
38,885
38,780
38,238
38,590
39,080
39,075
37,520
38,005
37,290
37,138
37,563
37,025
87,885
87,780
87,738
87,590
87,580
87,575
87,520
87,505
87,290
87,138
87,063
87,025
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
BRIGNOLA GIOVANNI
MELILLO EDUARDO
ROMANO MASSIMO
SORACE GIUSEPPE
BASILE GIANNINI GIORGIO
IMPROTA ROBERTO
FIMOGNARI ANTONELLA
PAPPALARDO FLAVIANO
MARGIOTTA ANGELA
MENGHI LUCIA
DE MARCO TECLA
LA BELLA GAETANA
CANELLI BENITO
IANNONE TERESA
GALDERISI SILVANA
MANFREDI ELIO
PANDOLFI VINCENZO
MARZONI VINCENZO
COSTABILE MIRELLA
MARZIANI ROSARIA
VESSA LUCIANA
ALLIEGRO GIUSEPPE
COLELLA NICOLETTA
CACCIUOTTOLO TERESA
CRIMALDI GAETANO
NASTI PASQUALE
PATERNO` ROSA
PALOSCHI PAOLA
ROSELLA PASQUALINA
PORCELLI SPERANZA
MOLETTIERI NICOLA
CICCONE FELICE
BOFFI ANTONELLA
DAINOTTI CRISTINA
CIVALE CAROLINA
MELI GIANDOMENICO
SORGENTE ANGELINA
RUBINO SALVATORE ANTONIO
MILLAURO BARBARA
TORTORELLA STEFANIA
PETRONE PAOLA
SIMONETTI ROSARIA
08/08/1968
16/06/1955
03/01/1968
08/12/1957
24/05/1956
17/08/1953
13/10/1960
25/08/1960
06/06/1965
31/01/1954
08/04/1966
30/01/1955
04/09/1956
07/05/1955
01/01/1958
16/04/1963
03/04/1963
19/10/1955
25/06/1953
10/05/1962
06/11/1953
08/10/1955
03/01/1968
11/05/1959
12/04/1955
15/07/1955
01/05/1961
19/08/1963
06/02/1956
18/02/1953
26/04/1957
17/12/1955
08/10/1961
23/02/1957
03/03/1973
04/05/1959
07/03/1961
14/12/1958
05/07/1971
13/12/1973
02/07/1961
04/08/1964
49,50
49,50
49,50
50,00
50,00
49,00
50,00
48,50
50,00
49,00
50,00
50,00
48,00
47,50
49,00
50,00
50,00
50,00
46,00
49,00
49,00
49,00
50,00
50,00
49,50
48,00
49,50
50,00
46,50
48,50
50,00
46,50
50,00
49,50
48,50
46,00
46,50
50,00
50,00
49,50
50,00
50,00
37,460
37,345
37,290
36,780
36,755
37,745
36,680
38,170
36,592
37,585
36,540
36,450
38,412
38,880
37,368
36,350
36,340
36,340
40,300
37,274
37,172
37,140
36,127
36,100
36,525
37,990
36,488
35,980
39,384
37,347
35,782
39,279
35,755
36,164
37,162
39,620
39,080
35,537
35,531
35,938
35,436
35,415
86,960
86,845
86,790
86,780
86,755
86,745
86,680
86,670
86,592
86,585
86,540
86,450
86,412
86,380
86,368
86,350
86,340
86,340
86,300
86,274
86,172
86,140
86,127
86,100
86,025
85,990
85,988
85,980
85,884
85,847
85,782
85,779
85,755
85,664
85,662
85,620
85,580
85,537
85,531
85,438
85,436
85,415
108
GRAMAGLIA GINA FRANCA
15/12/1950
45,00
40,380
85,380
Testo integrale del ricorso:
ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI
RICORSO
Nell’interesse della dott.ssa Patrizia Petruzzo (C.F.: PTRPRZ59A53D998J), rappresentata e
difesa, giusta procura speciale a margine del presente atto dall’avv. Gherardo Maria
Marenghi (C.F. MRNGRR81D12A509X - PEC: [email protected] – Fax
089/251919), unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G.G. Orsini n.
30 presso il prof. avv. Antonio Palma
per l’annullamento previa sospensione
-
della graduatoria definitiva contenuta nel decreto n. 108 del 18 marzo 2016 pubblicata
sul BURC n. 18 del 21 marzo 2016 nella parte in cui non riconosce alla ricorrente la
maggiorazione di cui all’art. 9 della legge 221/1968;
-
del bando di concorso nella parte in cui prevede un limite massimo attribuibile ai
farmacisti rurali in violazione dell’art. 9 legge 221/1968;
-
del verbale n. 7 del 24 giugno 2011 nella parte un cui recepisce i criteri del DPCM
(art. 5 comma 1) disapplicando l’art. 9 L. 221/1968.
FATTO
La ricorrente dottoressa Petruzzo ha partecipato al concorso per l’attribuzione di sedi
farmaceutiche con bando approvato con D.D. dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria Settore
Farmaceutico n. 13 del 6 febbraio 2009, pubblicato sul BURC n. 18 del 16 marzo 2009.
In sede di approvazione della graduatoria definitiva la stessa risulta collocata alla posizione n.
109 con un punteggio pari ad 85,340.
Illegittimamente risultano negati alla ricorrente, farmacista rurale, 6,50 punti che le
sarebbero spettati di diritto in virtù di quanto disposto dall’art. 9 della legge 221/1968.
Al fine di dimostrare la sussistenza dell’interesse a ricorrere si precisa che il punteggio
negato, se attribuito, collocherebbe la ricorrente al primo posto della graduatoria con un
punteggio complessivo pari a 91,840 punti.
DIRITTO
I. Violazione e falsa applicazione art. 9 Legge 221/1968.
La norma indicata in epigrafe prevede che “Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie
rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà
riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi
all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”.
La vicenda che ci occupa testimonia la totale disapplicazione della suddetta norma.
La ricorrente che è farmacista rurale avrebbe avuto diritto al riconoscimento del punteggio
contemplato dalla legge.
Senonchè sia il bando di concorso, sia il verbale di fissazione dei criteri di valutazione dei
titoli ( n. 7 del 24 giugno 2011) hanno deciso di non tener conto della maggiorazione prevista
dall’art. 9 della legge 221/1968.
In particolare risulta illegittimo l’art. 5 comma 1 rubricato Valutazione dei titoli (pag. 2 del
verbale 7 del 24 giugno 2011) che ha previsto “ fino ad un massimo di 3 punti per titoli di
studio e di carriera” e “ fino ad un massimo di 7 punti per tutoli relativi all’esercizio
professionale”
senza prevedere la maggiorazione del 40% che la legge riserva ai
farmacisti rurali e che dovrebbe integrare il DPCM 298/1994.
Il Consiglio di Stato pronunziandosi sulla portata dell’art. 9 legge 221/1968 ha chiarito che “
la normativa in esame, da considerarsi lex specialis rispetto alla normativa generale - L.
362/1991 e DPCM 298/1194 non può essere, in forza del principio di gerarchia e di
specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come
l’applicazione della maggiorazione - art. 9 L. 221/1968 non potesse comunque superare il
punteggio massimo di sette punti per ciascun commissario” (Cons. Stato, Sez. III, 14
dicembre 2015 n. 5667).
Alla luce del principio affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, la ricorrente, in data 8
febbraio 2016 ha vanamente diffidato la Regione a riconoscerle quel punteggio che le spetta
per legge.
Se la ricorrente avesse ottenuto i 6,50 punti che la legge riserva ai farmacisti rurali, oggi
occuperebbe il primo posto della graduatoria.
Il Consiglio di Stato ha censurato un modus operandi identico a quello che penalizza
ingiustamente la ricorrente.
Il bando di concorso non può discrezionalmente disapplicare il contenuto vincolante di una
fonte normativa sovraordinata condizionando gli esiti di una valutazione comparativa.
II. Violazione e falsa applicazione art. 6 DPLM 228/1994.
L’operato della Commissione risulta viziato sotto un ulteriore profilo.
Nel valutare i titoli di studio e carriera la Commissione ha recepito, autovincolandosi, i criteri
di cui all’art. 6 DPCM 228/1994 (cfr. verbale 7/2011, pag. 7).
Ebbene l’art. 6 comma 1 lett. c del DPCM 228/1994 prevede fino ad un massimo di 0,4
punti per le specializzazioni universitarie.
Ciononostante alcun punteggio è stato riconosciuto alla ricorrente che ha attestato il possesso
di un Master Universitario di II livello in “idrologia e Medicina Termale”, conseguito
nell’anno accademico 2007/2008 presso l’Università degli Studi di Salerno.
ISTANZA CAUTELARE
Il danno è evidente e rilevante.
La ricorrente sarebbe al primo posto della graduatoria se i criteri di valutazione fossero stati
doverosamente integrati dal disposto dell’art. 9 l. 221/1968.
P.Q.M.
Si insiste per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio
Ai fini del contributo unificato si dichiara che è stato versato, come per legge.
F.
Ordinanza n. 1006/2016 del 21/06/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania, sede di Napoli, sez. V: con la quale si autorizza la notifica per
pubblici proclami.
G.
Consultazione del procedimento in oggetto: lo svolgimento del presente processo
può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso
l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 2462/2016) nella
sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione
"Campania - Napoli" della sezione "T.A.R."
*** ***
Il presente avviso è stato redatto in ottemperanza all’ordinanza del T.a.r. Campania, sede di
Napoli n. 1006/2016, che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso ai
soggetti inclusi nella graduatoria impugnata e che precedono la ricorrente.