presidenza del consiglio dei ministri

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5-10-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Decreta:
Serie generale - n. 233
3. I costi sono a carico del Centro richiedente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 1.
1. Il Centro «Consorzio Agrario dell’Emilia» con sede
legale in Via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano
(BO), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere
le seguenti informazioni:
Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all’Allegato
III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all’Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di
cui all’Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo
n. 194/1995);
Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all’Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995).
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le
prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Concia delle sementi;
Diserbo;
Entomologia;
Patologia vegetale;
Produzione sementi.
Art. 2.
1. Il mantenimento dell’idoneità di cui all’articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del
possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori
iscritti nell’apposita lista nazionale di cui all’art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.
2. Il Centro «Consorzio Agrario dell’Emilia» è tenuto a
comunicare a questo Ministero l’indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la
loro localizzazione territoriale.
3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni
eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo
stesso dichiarato nell’istanza di riconoscimento, nonché a
quanto previsto dal presente decreto.
Art. 3.
1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data
di ispezione effettuata in data 31 marzo 2016.
2. Il Centro «Consorzio Agrario dell’Emilia», qualora
intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al
presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla
relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
Roma, 31 agosto 2016
Il Capo Dipartimento: BLASI
16A07071
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 settembre 2016.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24 agosto 2016. (Ordinanza n. 396).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile»;
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decretolegge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato
di eccezionale rischio di compromissione degli interessi
primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo
stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento
sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto
2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre
2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settem-
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bre, n. 393, nonché del 19 settembre 2016, n. 394, recanti
ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico in rassegna;
Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate
al soccorso ed all’assistenza alla popolazione e all’adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari
alle prime necessità, individuate dall’art. 1, comma 2 della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 388/2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visti i piani di impiego concordati con le amministrazioni e strutture interessate, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 5, della citata ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 392/2016
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Dispone:
Art. 1.
Supporto al Soggetto attuatore per il monitoraggio
di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 394/2016
1. Fino alla scadenza dello stato di emergenza, al fine di
assicurare la necessaria mobilità al Soggetto attuatore per
il monitoraggio ed al gruppo di supporto di cui all’art. 3
dell’ordinanza n. 394/2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere in deroga a
quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la mobilità del predetto Soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti può altresì provvedere in deroga all’art. 6,
comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
Art. 2.
Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena
operatività del Servizio nazionale della protezione
civile in attuazione dell’art. 5, comma 5, dell’ordinanza
n. 392/2016 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
2016
1. Con riferimento alla prospettazione delle attività direttamente connesse con le finalità della gestione
dell’emergenza da porre in essere dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, i limiti massimi e l’articolazione delle misure contenute nel citato art. 5 sono rideterminati come
specificato nel presente articolo.
2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare
di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle
attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse
all’emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva na-
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zionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo
con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:
a) per l’impiego sul territorio colpito nel periodo dal
1° al 31 ottobre 2016, una speciale indennità operativa
omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento
di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
b) per l’impiego sul territorio colpito nel periodo dal
1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili
pro-capite;
c) per l’impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, nel limite complessivo di 50 ore mensili
pro-capite, nei limiti e come specificato dal successivo
comma 4.
3. Ai titolari di incarichi dirigenziali delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all’emergenza, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 5, comma 4-bis, della legge n. 225/1992, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e
fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti,
può essere riconosciuta:
a) per l’impiego sul territorio colpito nel periodo dal
1° al 31 ottobre 2016, una indennità di funzione pari al
35% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio
prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego;
b) per l’impiego sul territorio colpito nel periodo dal
1° novembre al 31 dicembre 2016, una indennità di funzione pari al 25% della retribuzione mensile di posizione
e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego;
c) per l’impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, una indennità di funzione pari al 15% della retribuzione mensile di posizione
e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego.
4. Le misure previste dal comma 2, lettera c), e dal
comma 3, lettera c), del presente articolo si applicano limitatamente al personale del Dipartimento della protezione civile e al personale delle strutture di protezione civile
delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria.
5. Al personale titolare di incarico ai sensi dell’art. 9,
comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999, ovvero di
incarico tecnico-specialistico ai sensi degli articoli 48 e
50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 22 novembre 2010 presso il Dipartimento della protezione, impiegato in attività di protezione civile nei territo-
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ri interessati dall’emergenza, in relazione alle particolari
condizioni di prolungato e gravoso impegno, può essere
riconosciuta, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2016, un’indennità pari al 30% del trattamento economico lordo, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco e dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, un’indennità pari al 20%
del trattamento economico lordo, sempre commisurata ai
giorni di effettivo impiego in loco, fermo restando quanto
previsto in materia di trattamento di missione dall’art. 8
dell’ordinanza n. 394/2016.
6. Al personale appartenente alle Forze di Polizia, ivi
compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio in
posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile si applica quanto previsto
dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 392/2016,
nonché quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e non si applica quanto previsto dall’art. 13
dell’ordinanza n. 394/2016.
7. Al restante personale appartenente alle Forze di Polizia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso
o nelle attività connesse all’emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo
con altri compensi per la medesima finalità, non si applica
quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e
può essere riconosciuta, oltre all’indennità di ordine pubblico, la corresponsione di compensi per prestazioni di
lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite per l’impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
2016.
8. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede ai sensi dell’art. 5, comma 8, dell’ordinanza n. 392/2016.
9. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla
periodica ricognizione degli oneri conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
riferite alle risorse umane indicate nei piani di impiego
condivisi in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 5, dell’ordinanza n. 392/2016.
Art. 3.
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fabbisogni finalizzati al ricondizionamento, al ripristino
della funzionalità e alla manutenzione straordinaria dei
mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non
convenientemente ripristinabili, all’eventuale reintegro
o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di
concezione innovativa e in grado di ottimizzare i relativi
costi di gestione.
Art. 4.
Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
2001, n. 194
1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e
le altre Regioni e Province autonome intervenute con
le rispettive colonne mobili o con squadre di volontari,
provvedono all’istruttoria per la liquidazione dei rimborsi
richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli
interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di
protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali,
impiegate in occasione dell’emergenza di cui alla presente ordinanza. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al
Dipartimento della protezione civile che, esperiti i previsti procedimenti di verifica, provvede al trasferimento
alle Regioni interessate delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede direttamente
all’istruttoria e alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai
sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 dalle organizzazioni di
volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale di cui all’art. 1 del medesimo decreto, impiegate in
occasione dell’emergenza di cui alla presente ordinanza.
3. Gli oneri conseguenti all’applicazione del presente
articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui
all’art. 7.
Art. 5.
Ripristino della capacità di risposta alle emergenze
del Servizio nazionale della protezione civile
Disposizioni in materia di programmazione degli acquisti
di beni e servizi e di lavori pubblici del Dipartimento
della protezione civile
1. Al fine di garantire nel più breve tempo possibile
il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del
Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e
mezzi delle componenti e strutture operative del predetto
Servizio, ivi comprese le colonne mobili delle Regioni
e Province autonome e delle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione centrale dell’elenco nazionale
di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, impegnate nelle attività di
soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli
eventi sismici di cui in premessa e nelle altre attività
connesse alla gestione dell’emergenza, il Dipartimento
della protezione civile provvede alla ricognizione dei
1. La programmazione biennale 2017-2018 di acquisti di beni e servizi ed il programma triennale 2017-2019
di lavori pubblici del Dipartimento della protezione vivile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
al comma 505 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed
all’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in
considerazione dell’aggravio dell’impegno della struttura
dipartimentale conseguente alle attività poste in essere a
seguito degli eventi sismici di cui in premessa, è definita
entro il 31 dicembre 2016 e potrà essere oggetto di rimodulazioni successive a fronte delle diverse ed ulteriori
esigenze da verificarsi entro la chiusura dello stato emergenziale in corso.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 233
ma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere
sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la
gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.
Art. 6.
Procedure per l’attuazione degli interventi
a supporto del settore zootecnico
1. Per l’attuazione degli interventi temporanei a supporto del settore zootecnico di cui all’art. 7, comma 3,
dell’ordinanza n. 393/2016, si può procedere entro i limiti e con le modalità stabilite dall’art. 5 dell’ordinanza
n. 394/2016.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2016
Art. 7.
Il Capo del Dipartimento: CURCIO
Disposizioni finanziarie
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza,
nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’art. 1, com-
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Delibera:
DELIBERA 15 settembre 2016.
1) di apportare all’art. 20 del regolamento n. 3/2000 le
modifiche indicate nell’allegato «A» che costituisce parte
integrante;
Modifica dell’articolo 20 del regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilità. (Delibera n. 355/2016)
2) che le modifiche di cui all’allegato «A» entreranno
in vigore quindici giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2016
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Il Presidente e relatore: SORO
Nella riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice
presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa
Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, Segretario generale;
Il Segretario generale: BUSIA
ALLEGATO A
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
L’art. 20 del regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante per la protezione dei dati personali
è sostituito dal seguente:
Visto il regolamento n. 3/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2000, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante per la protezione dei
dati personali, con particolare riferimento all’art. 20 che
disciplina in materia di approvazione e stipulazione dei
contratti;
Art. 20 (Approvazione e stipulazione dei contratti). — 1. La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice,
secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE, in materia di appalti e contratti pubblici;
Ravvisata la necessità di apportare delle modifiche al
citato art. 20 del regolamento n. 3/2000 che tengano conto di quanto disposto dal citato nuovo Codice dei contratti
pubblici;
Relatore il dott. Antonello Soro;
2. La commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione provvisoria che viene sottoposta all’approvazione definitiva del
dirigente del dipartimento risorse umane e strumentali. Per i contratti
di importo pari o superiore a centomila euro l’approvazione definitiva è
demandata al Segretario generale.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, i contratti sono
stipulati dal Segretario generale o, se di importo inferiore a centomila euro, dal dirigente responsabile del dipartimento risorse umane e
strumentali. I contratti, nei casi stabiliti, sono rogati da un funzionario
dell’Autorità dotato di adeguata competenza in materia di contratti in
qualità di ufficiale rogante. L’ufficiale rogante e, in caso di assenza e/o
impedimento, il suo sostituto, vengono nominati con determinazione del
Segretario generale.
4. I contratti sono stipulati secondo la normativa vigente in materia
di contratti pubblici.
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