Condizioni di Contratto

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Condizioni di Contratto
relativo alla sottoscrizione del Contratto
“AZ NAVIGATOR”
Prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked
Data di validità: 1° ottobre 2016
CONDIZIONI DI CONTRATTO
Il presente Contratto è un Contratto di assicurazione a vita intera e
ART. 1 - OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso
dell’Assicurato o l’erogazione di un capitale nel caso di richiesta
di riscatto da parte dell’investitore-contraente.
ART. 2 - PLURALITÀ
DI CONTRAENTI
Il presente Contratto può essere sottoscritto da uno o due
investitori-contraenti. Nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto
da due investitori-contraenti, si applicano le seguenti disposizioni:
- gli investitori-contraenti hanno uguali diritti per tutto quanto
attiene ai loro rapporti con la Società;
-
entrambi dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali
poteri, anche di totale disposizione degli importi investiti e delle
relative facoltà, esercitabili anche a firme disgiunte e manlevano
sin da ora la Società per l’esecuzione di quanto disposto, anche
su istruzione di uno solo di essi. Qualora prima dell’esecuzione
pervengano disposizioni divergenti, la Società si asterrà
dall’eseguirle, in attesa di istruzioni concordi;
-in caso di premorienza di uno degli investitori-contraenti, diverso
dall’Assicurato, gli investitori-contraenti convengono fin da ora
che l’investitore-contraente sopravvissuto possa esercitare
tutti i diritti derivanti dal contratto, salvo diversa disposizione
testamentaria dell’investitore-contraente deceduto;
-qualsiasi designazione, ridesignazione o revoca di beneficiari
dovrà essere effettuata esclusivamente a firma congiunta di
entrambi gli investitori-contraenti;
-
la designazione del Beneficiario effettuata congiuntamente
all’atto della sottoscrizione della Proposta, diventa irrevocabile
alla morte di uno di essi, fatto salvo espressa disposizione
liberatoria testamentaria dell’investitore-contraente deceduto a
favore dell’investitore-contraente sopravvissuto.
Nel caso in cui il Contratto sia stato stipulato da due investitoricontraenti ogni riferimento al singolare contenuto nelle presenti
condizioni deve intendersi anche al plurale.
Nel caso in cui il Contratto sia stato stipulato da un solo investitorecontraente, costui potrà estendere in qualsiasi momento il
contratto stesso mediante apposita disposizione di “richiesta di
cointestazione” da inviare alla Società.
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Art. 3 - Prestazioni
del Contratto
In caso di decesso dell’Assicurato è prevista la corresponsione ai
beneficiari designati di un capitale assicurato, rappresentato dal
controvalore delle quote del Fondo Interno prescelto incrementato
di una maggiorazione, che varia in funzione dell’età dell’Assicurato
e dell’anzianità delle quote detenute nel Contratto al momento del
decesso dell’Assicurato stesso come da tabella sottoriportata:
Età dell’Assicurato Misura % di
Misura % di
(in anni interi*) maggiorazione per le maggiorazione per le
alla data quote con anzianità quote con anzianità
del decesso
inferiore o uguale superiore
a 12 mesi**
a 12 mesi**
fino a 50 anni
0,05%
0,60%
da 51 fino a 60 anni
0,05%
0,40%
da 61 fino a 70 anni
0,05%
0,20%
da 71 fino a 80 anni
0,05%
0,10%
81 anni ed oltre
0,05%
0,05%
* L
’età assicurativa per il calcolo della prestazione si considera in anni interi. Le frazioni
di anno inferiori a 6 mesi vengono trascurate, quelle superiori vengono considerate
come anno compiuto.
** L’anzianità delle quote decorre dal momento in cui le medesime sono attribuite al
Contratto.
Al ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso,
corredata della necessaria documentazione, la Società provvede
a determinare il controvalore delle quote moltiplicando il numero
complessivo delle quote detenute nel Fondo Interno per il valore
unitario delle stesse il terzo giorno di mercati aperti successivo
alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta
di liquidazione per decesso. La data di ricevimento di tutta la
documentazione viene assunta come giorno di riferimento per il
disinvestimento e da questa data decorrono i tre giorni di mercati
aperti.
Qualora il decesso dell’Assicurato si verifichi prima della
conclusione e decorrenza del Contratto, la Società - per il tramite
del Soggetto Distributore - restituisce interamente il premio
versato.
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel periodo che
va dalla data di sottoscrizione della disposizione di premio
aggiuntivo alla data di investimento dello stesso, verrà liquidato
da parte della Società - per il tramite del Soggetto Distributore il capitale assicurato calcolato con i criteri suesposti, sulla base
del controvalore delle quote possedute, senza considerare tale
premio aggiuntivo che verrà integralmente restituito.
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ART. 4 DICHIARAZIONI
DELL’INVESTITORECONTRAENTE
E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni dell’investitore-contraente e dell’Assicurato
devono essere complete ed esatte, secondo quanto previsto
dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
L’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato
comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale,
dell’eventuale prestazione.
ART. 5 CONCLUSIONE
E DECORRENZA
DEL CONTRATTO
Il Contratto si considera concluso (GIORNO DI CONCLUSIONE)
il giorno successivo (se di mercati aperti ovvero il primo giorno di
mercati aperti successivo) a quello in cui la Società ha acquisito la
valuta del mezzo di pagamento (così come previsto al successivo
articolo 9), sempreché la Rappresentanza Generale abbia ricevuto
la Proposta - trasmessa dal Soggetto Distributore - ed entro
tale periodo non abbia comunicato per iscritto all’investitorecontraente la volontà di rifiutare la Proposta medesima, avendone
valutato l’eventuale rischio.
A fini informativi si avverte che il Soggetto Distributore è impegnato
contrattualmente dalla Società ad inoltrare le Proposte ed i
relativi mezzi di pagamento entro e non oltre il giorno lavorativo
successivo a quello in cui lo stesso li ha ricevuti.
Il GIORNO DI DECORRENZA è il giorno dal quale decorre la
garanzia assicurativa. Il Giorno di Decorrenza coincide con il
Giorno di Conclusione.
L’investitore-contraente verrà informato successivamente del
Giorno di Conclusione e decorrenza del Contratto tramite l’invio
della Lettera di Conferma di cui al successivo articolo 9.
ART. 6 - REVOCA
DELLA PROPOSTA
L’investitore-contraente ha la facoltà, così come previsto dalla
normativa vigente, di revocare la Proposta prima del Giorno di
Conclusione del Contratto, così come definito all’articolo 5,
mediante comunicazione scritta da inviare alla Rappresentanza
Generale con lettera raccomandata.
La Società - per il tramite del Soggetto Distributore - restituirà
all’investitore-contraente l’intero premio corrisposto entro 30
giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.
ART. 7 - RECESSO
DAL CONTRATTO
L’investitore-contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto
entro 45 giorni dal Giorno di Conclusione dello stesso. Al fine di
esercitare tale diritto, l’investitore-contraente deve inviare, entro
il suddetto termine, una richiesta scritta alla Rappresentanza
Generale mediante lettera raccomandata.
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La Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di
recesso, rimborsa all’investitore-contraente - per il tramite del
Soggetto Distributore - un importo ottenuto moltiplicando il
numero delle quote attribuite al Contratto per il valore unitario
delle stesse rilevato il terzo giorno di mercati aperti successivo
alla ricezione della predetta comunicazione, maggiorato delle
spese di emissione e dei costi di caricamento pagati ed al netto
del costo di recesso pari a Euro 50,00.
ART. 8 - DURATA
DEL CONTRATTO
Il presente Contratto non ha una durata prefissata. Il Contratto si
estingue in caso di riscatto totale o con il decesso dell’Assicurato.
ART. 9 - PAGAMENTO Il Contratto prevede il versamento di un premio iniziale da
DEL PREMIO
corrispondere all’atto della sottoscrizione della Proposta e di
eventuali premi aggiuntivi.
L’importo lordo minimo previsto per il premio iniziale è pari a Euro
500.000,00 mentre per ciascun premio aggiuntivo è pari a Euro
10.000,00.
La Società, a seguito dell’investimento del premio iniziale e di
ogni premio aggiuntivo, invierà all’investitore-contraente - entro
10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote - una
Lettera di Conferma contenente le seguenti informazioni:
- il Giorno di Sottoscrizione;
- il premio lordo versato;
- il premio netto investito;
- il numero delle quote del Fondo Interno sottoscritto;
-il valore unitario delle quote del Fondo Interno con il relativo
Giorno di Valutazione.
Relativamente ai soli premi iniziali vengono altresì comunicati
all’investitore-contraente il numero di proposta, il numero di
polizza nonché il Giorno di Conclusione e Decorrenza.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il pagamento del premio iniziale deve essere effettuato a favore
del Soggetto Distributore individuato nel modulo di proposta
scegliendo tra le seguenti modalità:
- Assegno circolare/bancario non trasferibile;
- Bonifico Bancario;
-
Utilizzo del controvalore riveniente dal rimborso di prodotti/
servizi del Gruppo Azimut.
Il pagamento dei premi aggiuntivi deve essere effettuato con le
medesime modalità previste per il versamento del premio iniziale.
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La valuta relativa ai predetti mezzi di pagamento si considera
acquisita dalla Società il secondo giorno lavorativo di calendario
italiano successivo al versamento del premio da parte del
Distributore, purché tale giorno cada in un giorno di mercati
aperti. In caso contrario si assume il primo giorno di mercati
aperti successivo.
ART. 10 - MODALITÀ
DI CONVERSIONE
DEL PREMIO
IN QUOTE
L’investitore-contraente, al momento della sottoscrizione della
Proposta, effettua la scelta del Fondo Interno al quale viene
collegato l’investimento. Le caratteristiche dei Fondi Interni
vengono descritte nel Regolamento allegato alle presenti
Condizioni di Contratto.
I versamenti effettuati, relativi sia al premio iniziale che ai premi
aggiuntivi sono convertiti in quote del Fondo Interno prescelto,
con le tempistiche e le modalità di seguito rappresentate:
• PREMIO UNICO INIZIALE: il premio versato inizialmente al
momento della sottoscrizione della proposta viene convertito
in quote del Fondo Interno prescelto il Giorno di Conclusione
e Decorrenza del Contratto;
• EVENTUALI PREMI AGGIUNTIVI: i premi versati
successivamente vengono convertiti in quote del Fondo
Interno prescelto il giorno successivo a quello in cui la Società
ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento purché tale
giorno cada in giorno di mercati aperti. In caso contrario si
assume il primo giorno di mercati aperti successivo.
Ai fini della determinazione del numero di quote, i premi versati,
diminuiti dei costi applicati dalla Società, vengono divisi per
il valore unitario delle quote del Fondo Interno prescelto
dall’investitore-contraente.
ART. 11 OPERAZIONI
DI SWITCH
L’investitore-contraente ha la facoltà di richiedere alla Società
- in qualsiasi momento successivo al Giorno di Conclusione e
Decorrenza - il trasferimento totale del controvalore delle quote
da un Fondo Interno (FONDO INTERNO DI PROVENIENZA) ad
un altro (FONDO INTERNO DI DESTINAZIONE), scelto tra quelli
previsti dal presente Contratto, utilizzando l’apposita disposizione
per Sostituzione Fondo predisposta dalla Società.
Tutti i versamenti futuri confluiranno quindi nel nuovo Fondo
Interno.
L’investitore-contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di
passaggio in un nuovo Fondo Interno istituito successivamente
alla prima sottoscrizione previa consegna da parte della Società
della relativa informativa.
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Il costo relativo a tale operazione è previsto al successivo
articolo 13.1.5.
Il trasferimento della totalità del numero delle quote del Fondo
Interno precedentemente scelto, ad un altro Fondo Interno
avviene secondo la seguente dinamica:
1.viene determinato il controvalore delle quote da rimborsare
nell’ambito del Fondo Interno di Provenienza, calcolato come
prodotto del numero di quote da rimborsare per il valore unitario
delle stesse del terzo giorno di mercati aperti successivo a
quello del ricevimento, da parte della Società, dell’apposita
disposizione di switch;
2.in pari data, l’importo così ottenuto, al netto dei costi, viene
investito nel Fondo Interno prescelto di destinazione, al
rispettivo valore unitario di riferimento.
La Società invia all’investitore-contraente una Lettera di Conferma
Sostituzione Fondo che indica:
1.la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
2.il valore unitario delle quote del Fondo sostituito e del nuovo
Fondo;
3.il numero delle quote liquidate e contestualmente acquistate;
4.il controvalore delle quote alla data di sostituzione.
ART. 12 - RISCATTO
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Il Contratto prevede la facoltà da parte dell’investitore-contraente
di richiedere il riscatto parziale o totale delle quote detenute
in qualsiasi momento successivo alla data di Conclusione e
Decorrenza.
Il controvalore del riscatto viene calcolato moltiplicando il numero
delle quote da riscattare per il valore unitario delle stesse del
terzo giorno di mercati aperti successivo alla data di ricevimento
della richiesta di riscatto e della documentazione necessaria per
la Società ai fini del disinvestimento.
Relativamente al solo riscatto parziale, questo può essere richiesto
a condizione che il controvalore residuo delle quote detenute sia
almeno pari a Euro 500.000,00.
La Società, a seguito di ciascuna operazione di riscatto, invierà
- entro 12 giorni di mercati aperti dal Giorno di regolamento di
ciascuna operazione - all’investitore-contraente una Lettera di
Conferma Riscatto contenente tra l’altro le seguenti informazioni:
-il numero di polizza;
-il controvalore dell’importo lordo riscattato;
-gli eventuali costi applicati;
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-l’eventuale imposta applicata;
-il controvalore dell’importo netto liquidato;
-il numero delle quote riscattate e loro valore unitario.
Il Contratto non fornisce alcuna garanzia di capitale o di
rendimento minimo dell’investimento finanziario. L’investitorecontraente si assume il rischio connesso all’andamento
negativo del valore delle quote del Fondo Interno. Vi è
pertanto la possibilità che l’investitore-contraente ottenga,
al momento del rimborso, un ammontare inferiore ai premi
versati.
La Società - per il tramite del Soggetto Distributore - corrisponde
all’investitore-contraente il valore di riscatto entro 20 giorni dal
ricevimento della documentazione necessaria al riscatto.
L’investitore-contraente può in qualunque momento chiedere alla
Società informazioni relative al valore di riscatto.
ART. 13 - COSTI
DEL PRODOTTO
13.1.COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORECONTRAENTE
13.1.1. Spese fisse
Al momento del versamento del premio unico iniziale è
previsto il prelievo di un diritto fisso pari ad Euro 50,00 per
far fronte alle spese di emissione del contratto.
13.1.2.Costi di caricamento
Al momento del versamento del premio è prevista
l’applicazione di una percentuale fissa nella misura del
2% dell’importo di ciascun premio lordo versato. Resta
ferma la facoltà dei Soggetti Distributori di concedere la
riduzione di tale costo fino al 100% a favore di particolari
soggetti o categorie di soggetti.
13.1.3.
Costo delle coperture assicurative previste dal
contratto: non sono previsti costi a carico dell’investitorecontraente per le coperture assicurative previste dal
contratto.
13.1.4.Costi di rimborso del capitale prima della scadenza
(c.d. COSTI DI RISCATTO): non previsti.
13.1.5.Costi di switch: per ogni sostituzione del Fondo Interno
successiva alla prima, è previsto un costo di switch pari a
25,00 Euro.
13.1.6.Costo di recesso: per l’eventuale richiesta di recesso,
entro i 45 giorni dal Giorno di Conclusione del Contratto,
è previsto un costo pari a 50,00 Euro.
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13.2. COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO
DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
Di seguito sono specificati i costi che gravano su ogni singolo
Fondo Interno e, quindi, indirettamente sull’investitore-contraente.
A)ONERI DI GESTIONE
La COMMISSIONE DI GESTIONE (su base annua) che grava
sui Fondi Interni è pari alle percentuali di seguito indicate:
LOW VOLATILITY
1,00%
BALANCED FLEXIBLE1,20%
EQUITY DYNAMIC1,50%
Le commissioni di gestione sono calcolate giornalmente dalla
Società sul patrimonio di ciascun Fondo Interno rappresentato
da strumenti finanziari diversi dagli OICR di Gruppo e vengono
prelevate mensilmente.
E’ inoltre prevista un’EVENTUALE COMMISSIONE DI
INCENTIVO in misura pari al 10% dell’utile generato da ogni
Fondo Interno nel corso di ciascun anno solare (anno di
riferimento), calcolata giornalmente sul patrimonio complessivo
del Fondo Interno e prelevata il 1° giorno lavorativo dell’anno
solare successivo a quello di riferimento.
B)COMMISSIONE AMMINISTRATIVA/OPERATIVA
Tale commissione - calcolata giornalmente dalla Società sul
patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno - viene
prelevata mensilmente ed è pari allo 0,36% su base annua.
C)ALTRI COSTI
Oltre ai costi sopra specificati, sul patrimonio dei singoli Fondi
Interni gravano indirettamente ulteriori oneri, quali:
1)
gli oneri di negoziazione inerenti all’acquisizione e alle
dismissioni delle attività di ciascun Fondo Interno e le
relative imposte;
2)le commissioni di gestione e gli oneri a carico del Patrimonio
degli eventuali OICR in cui sono investite le relative
disponibilità. Eventuali commissioni retrocesse dalle
Società di Gestione degli OICR non saranno attribuite ai
Fondi Interni;
3)gli oneri di amministrazione e custodia delle attività;
4)le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
5)le eventuali spese di revisione e certificazione;
6)ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi
Interni stessi.
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ART. 14 INFORMAZIONI
A DISPOSIZIONE
DEGLI INVESTITORICONTRAENTI
La Società provvederà:
• a trasmettere all’investitore-contraente - entro sessanta giorni
dalla chiusura di ogni anno solare - l’estratto conto annuale
della posizione assicurativa (Lettera di Informazione Periodica)
contenente le seguenti informazioni minimali:
a.
cumulo dei premi versati dalla data di Conclusione del
Contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e
controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno
precedente;
b.dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del
controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
c.
numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle
assegnate a seguito di operazioni di switch;
d.numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di
riscatto parziale nell’anno di riferimento;
e.
numero delle quote complessivamente assegnate e del
relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;
• a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le
variazioni delle informazioni concernenti le caratteristiche
essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il
regime dei costi, il profilo di rischio del prodotto;
• qualora in corso di contratto si verifichi una riduzione del
controvalore delle quote complessivamente detenute, tenuto
conto di eventuali riscatti, superiore al 30% del capitale investito,
a darne comunicazione scritta all’investitore-contraente entro
10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. La
Società si impegna inoltre, a comunicare, con le medesime
modalità, ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%;
• in caso di trasformazione del contratto che comporti la
modifica delle prestazioni maturate, la Società è tenuta a fornire
all’investitore-contraente i necessari elementi di valutazione in
modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche
del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A
tal fine, prima di procedere alla trasformazione, la Società
consegnerà all’investitore-contraente un documento d’offerta
redatto secondo la normativa vigente che mette a confronto le
caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto preesistente nonché il documento d’offerta del nuovo contratto,
conservando prova dell’avvenuta consegna.
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ART. 15 IL RESPONSABILE
DELLA FUNZIONE
ATTUARIALE
Secondo la legislazione irlandese, la Società nomina un
responsabile della funzione attuariale il cui incarico, tra gli altri,
è quello di valutare le passività della Società, di certificare la sua
solvibilità e in generale di operare nell’interesse degli investitoricontraenti.
Tra le responsabilità del responsabile della Funzione Attuariale
incaricato si segnala a fini informativi che:
• il responsabile della Funzione Attuariale, nel valutare le proposte
di variazione che la Società vorrà effettuare, farà riferimento
sia alle “Linee Guida” predisposte dall’Ordine degli Attuari
Irlandese sia alle specifiche normative;
• il responsabile della Funzione Attuariale dovrà inoltre
sottoscrivere una dichiarazione nella relazione attuariale che
annualmente è tenuto a predisporre per la Central Bank of
Ireland nella quale dichiara di aver ottemperato alle “Linee
Guida”.
La Central Bank of Ireland che vigila sulle Compagnie di
Assicurazione in Irlanda, richiede una situazione di bilancio
completa, corredata dal predetto rapporto dettagliato del
responsabile della funzione attuariale.
ART. 16 - PRESTITI
Il presente Contratto non prevede l’erogazione di prestiti.
ART. 17 DOCUMENTAZIONE
DA CONSEGNARE
ALLA SOCIETÀ
PER LA LIQUIDAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente
consegnati i documenti, indicati successivamente.
Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitorecontraente è necessario consegnare la copia di un documento di
riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato.
Le liquidazioni vengono effettuate, per il tramite del Soggetto
Distributore, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione
necessaria. I 20 giorni decorrono dal momento in cui la
Rappresentanza Generale riceve tutta la documentazione inviata
a mezzo raccomandata.
Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata
- distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente
documentazione:
IN CASO DI RISCATTO:
-disposizione di Riscatto allegando copia di un valido documento
d’identità;
-
nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitorecontraente, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o
autocertificazione di esistenza in vita.
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IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO:
-certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato
Civile in carta semplice;
-dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o atto notorio,
ove si dichiari se il defunto abbia lasciato o meno testamento e
l’indicazione di eventuali eredi legittimi;
-
in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso
pubblicato a termini di legge nel quale sono indicati gli eredi ed
in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi
valido;
-decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali
minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero
della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento
nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. Il decreto
può essere anche in copia autenticata.
Ciascuno dei beneficiari designati o degli eventuali tutori dovrà
inviare alla Società anche la seguente documentazione:
-copia di un valido documento d’identità;
-copia del codice fiscale;
-
dichiarazione dei beneficiari con l’indicazione degli estremi
bancari.
ART. 18 - PEGNO
E VINCOLO
L’investitore-contraente può dare in pegno a terzi il credito
derivante dal presente Contratto. Tale atto diviene efficace dal
momento in cui la Società viene a conoscenza dell’avvenuta
richiesta di costituzione in pegno del credito derivante dal
Contratto. In tale momento la Società - eseguite le opportune
verifiche - effettua la relativa annotazione in polizza su apposita
appendice.
In conformità con quanto disposto dall’art. 2805 c.c. la Società
può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano
verso l’investitore-contraente originario sulla base del presente
Contratto.
L’investitore-contraente può anche vincolare le somme assicurate
a favore di un terzo. Tale atto diviene efficace dal momento in cui
la Società effettua l’annotazione della costituzione del vincolo in
polizza su apposita appendice.
ART. 19 - CESSIONE
In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 c.c. l’investitorecontraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal
presente Contratto.
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Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società
viene a conoscenza dell’avvenuta cessione corredata dalla
documentazione a essa inerente. In tale momento la Società ha
l’obbligo di effettuare l’annotazione relativa all’avvenuta cessione
in polizza su appendice.
In base a quanto disposto dall’art. 1409 c.c. l’impresa assicurativa
può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal
presente Contratto.
ART. 20 - VARIAZIONI
CONTRATTUALI
Nel corso del rapporto contrattuale, le presenti Condizioni di
Contratto e il Regolamento dei Fondi Interni riportato in allegato
possono subire una variazione:
a)qualora vi sia un mutamento della legislazione primaria e/o
secondaria applicabile al Contratto, ivi compresa la disciplina
fiscale;
b)
qualora vi sia una richiesta in tal senso formulata dal
Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della
generalità degli investitori-contraenti;
c)qualora la Società decida di modificare uno o più degli elementi
caratterizzanti i Fondi Interni.
La Società informerà tempestivamente gli investitori-contraenti
delle modifiche intervenute al Contratto.
Le modifiche apportate ai sensi delle lettere b) e c) diverranno
efficaci trascorsi 40 giorni dall’informativa trasmessa dalla Società
agli investitori-contraenti. Qualora le modifiche riguardino il profilo
di rischio, i criteri gestionali ovvero le spese a carico dei Fondi
Interni e l’investitore-contraente non intenda accettarle, dovrà
darne comunicazione scritta alla Società prima della loro entrata
in vigore; in tal caso il Contratto si risolve di diritto e verrà liquidato
il controvalore delle quote possedute senza oneri aggiuntivi. In
mancanza di comunicazione da parte dell’investitore-contraente,
il Contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
ART. 21 - BENEFICIARI
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L’investitore-contraente designa i Beneficiari caso morte nella
Proposta, che possono comunque in qualsiasi momento essere
revocati mediante comunicazione scritta alla Società o per
testamento. La revoca tuttavia non può essere disposta dagli
eredi successivamente alla morte dell’investitore-contraente né
dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario abbia dichiarato
per iscritto di voler profittare del beneficio. Qualora l’investitorecontraente abbia rinunciato per scritto al potere di revoca,
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questa non avrà effetto dopo che il Beneficiario avrà dichiarato
all’investitore-contraente di voler profittare del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno e vincolo, richiedono
l’assenso scritto dei Beneficiari.
Si intendono inoltre qui richiamate le disposizioni indicate al
precedente articolo 2.
ART. 22 - TITOLARITÀ
DEI FONDI INTERNI
Fermo restando che i versamenti effettuati dall’investitorecontraente, al netto degli eventuali costi, sono convertiti in
quote ed investiti nel Fondo Interno prescelto, resta inteso che la
titolarità dei Fondi Interni rimane di proprietà della Società.
ART. 23 - DUPLICATO
DEI DOCUMENTI
CONTRATTUALI
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di qualsiasi
documento contrattuale, gli aventi diritto possono ottenerne un
duplicato.
ART. 24 - IMPOSTE
Le imposte relative al Contratto sono a carico dell’investitorecontraente o dei Beneficiari aventi diritto.
ART. 25 TRASFORMAZIONE
Il presente Contratto non può in nessun caso essere trasformato
in altro tipo di Contratto.
ART. 26 ARROTONDAMENTI
Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle
comunicazioni che la Società farà all’investitore-contraente ed ai
Beneficiari sono indicati con due decimali. Quando necessario
l’arrotondamento alla seconda cifra avviene con il criterio
commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è
inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.
ART. 27 - NON
PIGNORABILITÀ
E NON
SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in
dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili.
ART. 28 - FORO
COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza
o domicilio elettivo dell’investitore-contraente o delle persone
fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
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Allegato alle Condizioni di Contratto
REGOLAMENTO DEI FONDO INTERNI
ART. 1 - ISTITUZIONE
DEI FONDI INTERNI
La Società ha istituito e gestisce direttamente, secondo le
modalità previste dal presente Regolamento, i Fondi Interni, tutti
denominati in Euro, di seguito elencati.
• LOW VOLATILITY
• BALANCED FLEXIBLE
• EQUITY DYNAMIC
L’investitore-contraente, al momento della sottoscrizione della
Proposta, sceglie uno dei Fondi Interni tra quelli sopra indicati.
Il patrimonio di ciascun Fondo Interno costituisce patrimonio
separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni
altro Fondo Interno dalla stessa gestito.
La Società, nei casi previsti dall’articolo 10 del presente
Regolamento, nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento
scelti dall’investitore-contraente all’atto della stipula del
Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi Interni con altri
Fondi Interni aventi analoghe caratteristiche.
La gestione di ciascun Fondo Interno si propone l’accrescimento
ART. 2 - SCOPO E
CARATTERISTICHE DEI del valore del capitale investito attraverso l’investimento in una
FONDI INTERNI
gamma diversificata di strumenti finanziari.
Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno dipende dalla
composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle
oscillazioni che si registrano nel valore unitario degli strumenti
finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno
stesso.
I Fondi Interni collegati al Contratto si distinguono per finalità,
composizione del portafoglio e profilo di rischio. Il profilo di
rischio per ciascun Fondo Interno è il seguente:
• Medio-basso per il Fondo Interno LOW VOLATILITY
• Medio per il Fondo Interno BALANCED FLEXIBLE
• Alto per il Fondo Interno EQUITY DYNAMIC
L’investitore-contraente può valutare il rapporto rischio/
rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e
decidere di destinare il versamento effettuato in uno dei Fondi
Interni sopraindicati.
Gli investimenti verranno effettuati in coerenza con la finalità del
Fondo e il profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà
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effettuata in base ai criteri di investimento indicati agli articoli 5, 6
e 7 del presente Regolamento.
Resta comunque ferma la facoltà della Società, da esercitare
nell’interesse degli investitori-contraenti e in relazione
all’andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni
congiunturali, di detenere una parte del patrimonio di ciascun
Fondo Interno in disponibilità liquide o in strumenti finanziari
diversi da quelli ordinariamente previsti e illustrati ai sensi delle
disposizioni specifiche di ciascun Fondo Interno.
ART. 3 - PARTECIPANTI Al Fondo Interno possono partecipare sia le persone fisiche che
AI FONDI INTERNI
le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un Contratto
espresso in quote del Fondo Interno prescelto.
ART. 4 DESTINAZIONE DEI
VERSAMENTI
L’investitore-contraente decide, nel rispetto delle Condizioni
di Contratto, di destinare i versamenti effettuati, in quote di un
Fondo Interno. I capitali conferiti nel Fondo Interno prescelto
sono investiti dalla Società, al netto dei costi, nel rispetto dei limiti
previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
ART. 5 - CRITERI DI
INVESTIMENTO DEL
FONDO INTERNO
LOW VOLATILITY
La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno secondo
quanto di seguito specificato:
• FINALITÀ: conseguire un graduale accrescimento del valore
del capitale investito attraverso l’investimento in una gamma
diversificata di strumenti finanziari;
• DESTINATARI: persone fisiche o giuridiche che hanno un
orizzonte temporale tendenzialmente almeno pari a 8 anni;
• COMPOSIZIONE: le norme osservate in materia di investimenti
sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Gli investimenti
riguardano titoli di debito, parti di OICR anche di Gruppo
(armonizzati e non armonizzati ivi compresi ETF, ETF Short ed
ETC) e - sino ad un massimo del 30% - titoli di capitale anche a
bassa capitalizzazione.
La società ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati
con finalità di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del
Fondo Interno, di buona gestione e di investimento.
Gli investimenti riguardano strumenti finanziari denominati
in tutte le valute senza vincoli in termini di duration, settori
industriali e aree geografiche. Più in dettaglio è previsto:
-
l’investimento - seppur in misura residuale - in strumenti
finanziari (diversi dalle parti di OICR) non ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e in Hedge Fund;
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- l’investimento - seppur in misura contenuta - in titoli
obbligazionari con rating inferiore all’investment grade;
- l’investimento - in misura anche significativa - in titoli
obbligazionari emessi da emittenti corporate e in strumenti
finanziari emessi da governi o emittenti societari di paesi
emergenti.
L’esposizione azionaria massima complessiva non potrà
eccedere il 30% del patrimonio. Tale limite può tuttavia essere
temporaneamente oltrepassato per effetto dell’oscillazione dei
prezzi degli strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno.
• PROFILO DI RISCHIO: medio-basso;
• BENCHMARK: 35% MTS Monetario + 10% JPM Globale in
Euro + 45% JPM EMU + 5% MSCI World in Euro + 5% DJ Euro
Stoxx.
ART. 6 - CRITERI DI
INVESTIMENTO DEL
FONDO INTERNO
BALANCED FLEXIBLE
La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno secondo
quanto di seguito specificato:
• FINALITÀ: conseguire un accrescimento del valore del capitale
investito attraverso l’investimento in una gamma diversificata di
strumenti finanziari;
• DESTINATARI: persone fisiche o giuridiche che hanno un
orizzonte temporale tendenzialmente almeno pari a 10 anni;
• COMPOSIZIONE: le norme osservate in materia di investimenti
sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Gli investimenti
riguardano titoli di debito, parti di OICR anche di Gruppo
(armonizzati e non armonizzati ivi compresi ETF, ETF Short ed
ETC) e - sino ad un massimo del 60% - titoli di capitale anche a
bassa capitalizzazione.
La società ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati
con finalità di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del
Fondo Interno, di buona gestione e di investimento.
Gli investimenti riguardano strumenti finanziari denominati
in tutte le valute senza vincoli in termini di duration, settori
industriali e aree geografiche. Più in dettaglio è previsto:
-
l’investimento - seppur in misura residuale - in strumenti
finanziari (diversi dalle parti di OICR) non ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e in Hedge Fund;
- l’investimento - seppur in misura contenuta - in titoli
obbligazionari con rating inferiore all’investment grade;
- l’investimento - in misura anche significativa - in titoli
obbligazionari emessi da emittenti corporate e in strumenti
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finanziari emessi da governi o emittenti societari di paesi
emergenti.
L’esposizione azionaria massima complessiva non potrà
eccedere il 60% del patrimonio. Tale limite può tuttavia essere
temporaneamente oltrepassato per effetto dell’oscillazione dei
prezzi degli strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno.
•PROFILO DI RISCHIO: medio;
• BENCHMARK: 30% MTS Monetario + 10% JPM Globale in
Euro + 30% JPM EMU + 10% MSCI World in Euro + 20% DJ
Euro Stoxx.
ART. 7 - CRITERI DI
INVESTIMENTO DEL
FONDO INTERNO
EQUITY DYNAMIC
La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno secondo
quanto di seguito specificato:
• FINALITÀ: conseguire un significativo accrescimento del
valore del capitale investito attraverso l’investimento in una
gamma diversificata di strumenti finanziari;
• DESTINATARI: persone fisiche o giuridiche che hanno un
orizzonte temporale tendenzialmente almeno pari a 12 anni;
• COMPOSIZIONE: le norme osservate in materia di investimenti
sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Gli investimenti
riguardano titoli di debito, parti di OICR anche di Gruppo
(armonizzati e non armonizzati ivi compresi ETF, ETF Short ed
ETC) e - sino ad un massimo del 100% - titoli di capitale anche
a bassa capitalizzazione.
La società ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati
con finalità di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del
Fondo Interno, di buona gestione e di investimento.
Gli investimenti riguardano strumenti finanziari denominati
in tutte le valute senza vincoli in termini di duration, settori
industriali e aree geografiche. Più in dettaglio è previsto:
-
l’investimento - seppur in misura residuale - in strumenti
finanziari (diversi dalle parti di OICR) non ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e in Hedge Fund;
- l’investimento - seppur in misura contenuta - in titoli
obbligazionari con rating inferiore all’investment grade;
-
l’investimento - in misura anche significativa - in titoli
obbligazionari emessi da emittenti corporate e in strumenti
finanziari emessi da governi o emittenti societari di paesi
emergenti.
•PROFILO DI RISCHIO: alto;
• BENCHMARK: 25% MTS Monetario + 25% MSCI World in
Euro + 50% DJ Euro Stoxx
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ART. 8 - COSTI
GRAVANTI SUI FONDI
INTERNI
Di seguito sono specificati i costi che gravano sui Fondi Interni e,
quindi, indirettamente sull’investitore-contraente.
REMUNERAZIONE DELLA SOCIETÀ
Sul patrimonio del Fondo Interno gravano:
• Commissione di Gestione: è prevista l’applicazione di una
commissione di gestione (su base annua) pari alle percentuali
di seguito indicate
LOW VOLATILITY1,00%
BALANCED FLEXIBLE1,20%
EQUITY DYNAMIC1,50%
La commissione di gestione è calcolata giornalmente dalla
Società sul patrimonio di ciascun Fondo Interno rappresentato
da strumenti finanziari diversi dagli OICR di gruppo e viene
prelevata mensilmente;
•
Eventuale
Commissione
di
Incentivo:
l’eventuale
commissione che grava su ciascun Fondo Interno è pari
al 10% dell’utile generato da ciascun Fondo Interno nel
corso di ciascun anno solare (anno di riferimento), calcolata
giornalmente sul patrimonio complessivo del Fondo Interno e
prelevata il 1° giorno lavorativo dell’anno solare successivo a
quello di riferimento;
• Commissione Amministrativa-Operativa: pari allo 0,36% su
base annua. La commissione è calcolata giornalmente dalla
Società sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno
e prelevata mensilmente.
ALTRI ONERI
Sul patrimonio di ciascun Fondo Interno gravano indirettamente
ulteriori oneri quali:
• gli oneri di negoziazione inerenti all’acquisizione e alle
dismissioni delle attività dei Fondi Interni;
• le commissioni di gestione e gli oneri a carico del patrimonio
degli eventuali OICR in cui sono investite le disponibilità di
ciascun Fondo Interno. Eventuali commissioni retrocesse dalle
Società di Gestione degli OICR non saranno attribuite ai Fondi
Interni;
• gli oneri di amministrazione e custodia delle attività;
• le eventuali spese di revisione e certificazione;
• le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
• ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi Interni.
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ART. 9 - VALORE
UNITARIO DELLE
QUOTE E RELATIVA
PUBBLICAZIONE
Modalità di valorizzazione delle quote: il valore unitario delle
quote di ciascun Fondo Interno si ottiene dividendo il patrimonio
netto giornaliero del Fondo Interno stesso per il numero delle
quote in cui lo stesso è ripartito, alla stessa data. Il patrimonio
netto di ciascun Fondo Interno viene determinato in base alla
valorizzazione di tutte le attività di pertinenza del Fondo Interno
stesso, al netto di tutte le passività comprese le spese a carico
del Fondo di cui al precedente Articolo 8 “COSTI GRAVANTI
SUL FONDO INTERNO”.
Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno viene
pubblicato giornalmente sul quotidiano finanziario “IL SOLE
24 ORE”. La Società si riserva previo avviso all’investitorecontraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore
di ciascun Fondo Interno.
Tempistica di valorizzazione delle quote: il valore unitario
delle quote di ciascun Fondo Interno è determinato dalla
Società giornalmente nei giorni di mercati aperti utilizzando per
la valorizzazione delle attività di pertinenza di ciascun Fondo il
prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di
valorizzazione.
La Società gestirà i Fondi Interni in maniera tale che le operazioni
effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con
riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle
operazioni.
ART. 10 - FUSIONE
CON ALTRI FONDI
In presenza di giustificati motivi, ed in particolare in caso
di riduzione del patrimonio di un Fondo Interno tale da non
consentire un’efficiente prestazione dei servizi di gestione
finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative
incompatibili con le modalità gestionali, la Società può disporre
la fusione con altri Fondi Interni della Società. La fusione verrà
posta in essere secondo le modalità sotto elencate:
a)
il progetto di fusione sarà comunicato all’investitorecontraente dettagliando le modalità operative (motivazione
dell’operazione, caratteristiche del Fondo liquidato e del
Fondo di destinazione, data di efficacia della fusione) e gli
effetti della fusione deliberata, nonché il diritto concesso
all’investitore-contraente di aderire oppure di riscattare senza
costi il Fondo in via di estinzione. Qualora la Società non
riceva alcuna disposizione di riscatto da parte dell’investitorecontraente entro 30 giorni prima della data di efficacia della
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fusione, procederà a trasferire l’importo maturato nel nuovo
Fondo;
b)le somme spettanti ai partecipanti che optano per il riscatto
saranno liquidate, senza costi a carico dell’investitorecontraente (fatti salvi eventuali oneri fiscali);
c)la Società provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse
dei partecipanti, secondo un piano di smobilizzo graduale,
fino ad avere il Fondo liquido al 100%;
d)
la Società provvede alla contabilità delle operazioni di
liquidazione nonché alla formulazione di un rendiconto finale
di liquidazione;
e)
il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione
illustrativa di accompagnamento sono a disposizione
dell’investitore-contraente presso la Rappresentanza Generale
e la Sede della Società;
f)le posizioni degli investitori-contraenti in essere alla data di
efficacia della fusione saranno convertite in quote del Fondo
di destinazione assumendo il valore della quota a tale data,
senza ulteriori oneri o costi a carico dell’investitore-contraente.
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ART. 11 RENDICONTO DELLA
GESTIONE
La Società mette a disposizione presso la Rappresentanza
Generale e la propria Sede l’ultimo rendiconto annuale della
gestione dei Fondi Interni.
ART. 12 - MODIFICHE
AL REGOLAMENTO
DEL FONDO
INTERNO
La Società potrà modificare il presente Regolamento qualora
intervengano modifiche della disciplina fiscale, della normativa
primaria e secondaria vigente. La Società potrà inoltre mutare
i criteri gestionali, nonché le commissioni a carico dei Fondi
Interni, qualora l’Attuario Incaricato consideri ciò ragionevole in
relazione alla situazione complessiva della Società.
In caso di modifiche, l’investitore-contraente verrà debitamente
informato mediante comunicazione scritta trasmessa almeno
40 giorni prima dell’entrata in vigore della modifica. Qualora la
modifica sia relativa a mutati criteri gestionali ovvero all’aumento
della commissione di gestione gravante sul Fondo Interno,
l’investitore-contraente potrà effettuare il riscatto delle quote
possedute senza oneri.
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COD. 4000042 - 10/2016
2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2 - D02 YT22 - Ireland - Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Cusani, 4 - 20121 Milano