Sentenza n. 1454/2016 pubbl. il 10/05/2016 RG n. 8987/2010

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Sentenza n. 1454/2016 pubbl. il 10/05/2016
RG n. 8987/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CAGLIARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8987 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per
l'anno 2010, promossa da:
SARDAGEST DI ASTE GIUSEPPE PIETRO E C. S.A.S, in persona del socio
accomandatario Giuseppe Pietro Aste e con sede in Sestu, elettivamente domiciliata in
Cagliari, presso lo studio dei procuratori avvocati Giuseppe Macciotta, Fabio Pili e
Andrea Mannoni, che la rappresentano, in forza di procura speciale alle liti apposta a
margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e la difendono.
OPPONENTE
ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
GRANARA CESARE, residente in Decimomannu, elettivamente domiciliato in
Cagliari, presso lo studio della procuratrice avvocato Guendalina Garau, che lo
rappresenta, in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine dell’atto di comparsa
di costituzione e risposta, e lo difende.
CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE
All'udienza del 22.01.2016 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell’ opponente:
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale: In via pregiudiziale: accertato che il contratto di
associazione in partecipazione in data 19 settembre 1997, all’art. 6, contiene una
clausola di devoluzione ad arbitri di ogni controversia insorta tra le parti, dichiarare la
pretesa creditoria avanzata dal signor Granara Cesare improponibile e/o inammissibile
di fronte al Giudice ordinario, revocando, per l’effetto, il decreto ingiuntivo n.
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OPPOSTO
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2096/2010 emesso dal Tribunale di Cagliari; In via principale e riconvenzionale:
condannare il Signor Cesare Granara, se del caso ai sensi dell’art. 2033 c.c., al
pagamento in favore della Sardagest dell’importo di euro 89.434,42 nonché al
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella
misura ritenuta di giustizia, se del caso in via equitativa, oltre interessi e maggior danno
anche da svalutazione monetaria. Nel merito, in via subordinata (per la sola ipotesi di
rigetto dell’eccezione di compromesso): 1) accertata l’intervenuta prescrizione di parte
del credito asseritamente vantato dal Signor Cesare Granara e accertati i pagamenti
effettuati dalla Sardagest in favore del medesimo opposto, previa compensazione con il
maggior credito restitutorio vantato dalla Sardagest in forza dei titoli esposti al
paragrafo III, lett. c) dell’atto di citazione, condannare il Signor Cesare Granara al
pagamento in favore della Sardagest della differenza, nella misura di euro 60.162,27,
ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e maggior
danno anche da svalutazione monetaria, ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n.
2096/2010; 2) in dipendenza di quanto esposto al paragrafo IV dell’atto di citazione,
condannare altresì il Signor Cesare Granara al risarcimento di tutti i danni patiti e
patiendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, dalla Sardagest, nella misura ritenuta di
giustizia, se del caso in via equitativa, oltre interessi e maggior danno anche da
svalutazione monetaria. In ogni caso: con vittoria di competenze e spese del giudizio, da
Nell’interesse dell’opposto:
“Si confermano le conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta
(Voglia l’ Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale rigettare
l’eccezione pregiudiziale di improponibilità e/o inammissibilità della domanda; 2rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente nel merito ed in
via principale riconvenzionale; 3- rigettare l’opposizione e per l’effetto confermare il
decreto ingiuntivo opposto; In via subordinata 1- rigettare l’eccezione pregiudiziale di
improponibilità e/o inammissibilità della domanda; 2- rigettare le domande
riconvenzionali proposte dalla società opponente nel merito ed in via principale
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distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
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riconvenzionale; 3- accertare e dichiarare che l’opposto è creditore della società
opponente della somma di € 102.617,66 ovvero di quella maggiore o minore che verrà
accertata in corso di causa; In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari)”.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo passato alla notifica in
data 10 novembre 2010 la Sardagest di Aste Giuseppe Pietro e C. Sas, ha convenuto al
giudizio di questo Tribunale Cesare Granara, proponendo tempestiva opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 2096/2010 emesso dal Tribunale di Cagliari in data
14/11/2010 in forza del quale le era stato ingiunto, in qualità di associante, il pagamento
nei confronti dell’associato Cesare Granara della complessiva somma di € 102.617,66,
oltre interessi, spese e accessori, in ragione dell’inadempimento dell’obbligo di
versamento del corrispettivo pattuito nel contratto di associazione in partecipazione
intercorso tra dette parti.
Parte opponente ha, in via pregiudiziale di rito, eccepito l’improponibilità e
l’inammissibilità della domanda proposta dal Granara, in ragione del contenuto della
clausola compromissoria prevista in contratto che devolveva ad un collegio arbitrale
irrituale il giudizio sulle controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del
contratto.
In via preliminare di merito l’opponente ha poi eccepito che il credito azionato dal
prescrizione di cinque anni di cui all’art. 2948 n.4 del codice civile, mentre nel merito
ha contestato l’insussistenza del credito asseritamente vantato dal Granara, in ragione
del mancato computo ai fini della determinazione del compenso dell’associato delle
perdite registrate nell’esercizio dell’anno 2008, delle somme da lui ricevute nel corso
del rapporto e del fatto che tale credito era stato fondato sulle scritture contabili redatte
dall’opposto, le quali, alla luce di un successivo accertamento, erano risultate affette da
gravi inesattezze nelle rilevazioni contabili e, pertanto, inattendibili.
La società opponente – premesso, per un verso, di avere in relazione al contratto di
associazione in partecipazione versato anticipazioni di somme e corrisposto oneri
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Granara fosse parzialmente estinto in ragione della decorrenza del termine di
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tributari e contributivi in favore del Granara e, per altro verso, che, accanto al rapporto
di associazione in partecipazione, tra le parti era altresì intercorso un rapporto di
prestazione d’opera professionale in forza del quale il Granara aveva tenuto e curato la
contabilità della Sardagest con modalità, per quanto accertato successivamente alla
cessazione di tale rapporto, di rilevazione contabile inficiata tra il 2004 ed il 2008 da
numerose e gravi inesattezze - ha proposto nei confronti dell’opposto domanda
riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del Granara sia alla restituzione ai sensi
dell’art. 2033 c.c. dei pagamenti indebiti quantificati nell’importo di euro 89.434,42, sia
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, sia patrimoniali che non patrimoniali,
nella misura ritenuta di giustizia.
1.1. Cesare Granara, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha chiesto, in via
principale, il rigetto delle avverse domande ed eccezioni e la conferma del decreto
ingiuntivo opposto e, in via subordinata, l’accertamento del credito comunque vantato
nei confronti della società opponente e la sua condanna al relativo pagamento,
contestando inoltre il fondamento dell’avversa domanda riconvenzionale.
Parte opposta ha, innanzitutto, eccepito l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale
proposta da parte avversa, sull’assunto che la presente controversia non fosse
ricompresa tra quelle previste dalla clausola compromissoria convenuta con la
Sardagest.
alla cura della contabilità, nonché alla redazione del bilancio, avendo la società affidato
tali incombenze ad altro professionista al quale egli aveva consegnato la relativa
documentazione, ed ha sostenuto che l’iscrizione in bilancio della somma di 102.617,66
costituisse espresso ed univoco riconoscimento di debito nei suoi confronti da parte
della Sardagest, nonché ancora di non avere rivestito la qualità di socio e che, non
risultando dal bilancio del 2008 perdite derivanti da affari conclusi grazie alla sua
attività lavorativa, non poteva essere pretesa alcuna sua partecipazione a tali perdite.
Il Granara ha poi contestato le asserzioni di parte avversa circa l’avvenuto
pagamento degli utili a lui spettanti mediante anticipazioni a mezzo assegni bancari,
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Nel merito ha eccepito di non aver mai assunto l’obbligo di provvedere alla tenuta e
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sostenendo che non vi fosse prova di tali pagamenti e che comunque le somme a cui
Sardagest si riferiva erano in realtà riconducibili al pagamento di fatture da lui
regolarmente emesse per provvigioni maturate e il versamento degli oneri fiscali e
contributivi non avevano rappresentato delle anticipazioni.
1.3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale di
entrambe le parti e prova per testi, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti
come in epigrafe trascritte.
2. Ha sostenuto la parte opposta con le difese svolte nella comparsa di costituzione
che il processo si sarebbe dovuto interrompere poiché la società opponente era venuta
meno per via del decorso del termine di durata originariamente previsto dai soci.
L’assunto difensivo di parte opponente deve essere disatteso poiché il presupposto in
forza del quale è possibile considerare come verificatosi “il venir meno” di una società è
costituito dalla sua estinzione a seguito della cancellazione dal registro delle imprese.
Tale presupposto non è stato neppure dedotto da parte opposta e dalla stessa lettura
delle difese svolte dal Granara nella comparsa conclusionale (“Con il presente atto, il
sig. Cesare Granara , come sopra rappresentato e difeso, nel richiamare integralmente
i propri atti difensivi, in relazione all’ eccezione preliminare formulata nella comparsa
di risposta (scioglimento della società opponente per lo spirare del termine di durata
previsto nei patti sociali al 31.12.2010), rileva che con sentenza n°617/2016 (all. a),
Vigo Maria Grazia (socio accomandante della Sardagest di Aste Giuseppe Pietro e C.
s.a.s) contro Aste Giuseppe Pietro (socio accomandatario gerente e legale
rappresentante), il Tribunale di Cagliari , in accoglimento di analoga domanda , ha
dichiarato lo scioglimento della società opponente e ha altresì revocato Aste Giuseppe
Pietro dalla carica di amministratore della Sardagest , escludendo anche dalla qualità
di socio di tale compagine sociale. Sulla scorta della prefata sentenza , con
raccomandata A/R spedita in data 22 marzo 2016 ed inviata via telefax per conoscenza
ai difensori dell’ Aste (all. b), è stata richiesta la consegna dei libri contabili e di tutta
la documentazione inerente la società opponente dal 2009 alla data odierna, al fine di
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pubblicata il 26 febbraio 2016, resa nel procedimento civile n° 217/2013 promosso da
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procedere alla messa in liquidazione della stessa. ”)emerge chiaramente che la società
è ancora esistente.
Mancano, quindi, i presupposti di legge per dichiarare l’interruzione del processo.
3. L’eccezione preliminare svolta dalla società opponente con riferimento alla
clausola compromissoria contenuta nel contratto di associazione in partecipazione è
fondata e merita accoglimento.
E’ pacifico tra le parti, nonché documentalmente comprovato attraverso la
produzione del richiamato contratto di associazione in partecipazione del 19.9.1997, che
le parti in detto testo contrattuale all’art.6 hanno convenuto che <qualsiasi controversia
dovesse derivare dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto >
sarebbe stata rimessa alla deliberazione di un collegio arbitrale irrituale formato da tre
arbitri amichevoli compositori.
Dall’esame del ricorso per ingiunzione proposto dal Granara e poi accolto dal
tribunale con l’emissione del decreto ingiuntivo n.2096 del 2010 qui opposto, emerge
chiaramente che l’odierna parte opposta agisce in via monitoria per ottenere nei
confronti dell’associante Sardagest il pagamento del corrispettivo asseritamente
spettantele quale associata in forza delle previsioni contenute nel contratto di
associazione in partecipazione stipulato tra le parti e delle prestazioni svolte a beneficio
dell’associante.
controversia poiché essa ha ad oggetto una domanda di pagamento del corrispettivo
richiesto da una delle parti e fondato sulle previsioni pattizie contenute in quel contratto.
Non pare, quindi, possa dubitarsi che la presente controversia trovi titolo e ragione
nell’esecuzione di quel contratto richiesta dal Granara.
Parte opponente si duole con la comparsa conclusionale della nullità di tale clausola
con riferimento alle modalità di nomina degli arbitri in quanto non “conformi alle
norme successivamente intervenute in materia”.
La doglianza deve essere disattesa in quanto tardiva e generica.
La domanda proposta dal Granara nel procedimento monitorio era dunque
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Il contenuto della richiamata clausola compromissoria ricomprende la presente
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improponibile a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato
irrituale (cfr. Cass. n. 5265 del 2011).
Conseguentemente il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
4. La società opponente propone domanda riconvenzionale volta ad ottenere la
condanna del Granara, ai sensi dell’art. 2033 c.c., al pagamento in favore della
Sardagest dell’importo di euro 89.434,42, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e
patiendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura ritenuta di giustizia da
liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e maggior danno anche da svalutazione
monetaria.
4.1. La domanda restitutoria viene fondata dalla società attrice in riconvenzione sul
presupposto che al Granara durante la vigenza del rapporto di associazione in
partecipazione intercorrente tra le parti vennero corrisposte a mezzo assegni bancari
somme non dovute per anticipazione (pari ad euro 65.640,81), nonché pagati gli oneri
tributari e previdenziali (pari ad euro 27.793,61).
Il Granara tra le difese svolte per paralizzare l’avversa domanda ha anche contestato
che la mera produzione della matrici degli assegni effettuata da controparte fosse idonea
a comprovare i pagamenti nella misura dedotta di euro 65.640,81 .
Tale difesa è rimasta ferma e non può ritenersi superata dalle risposte rese dal
Granara in sede di formale interrogatorio.
dei pagamenti tramite assegni ma che quei pagamenti erano da imputarsi alle
provvigioni per prestazioni da lui svolte in favore della società in relazione alla quali
aveva emesso fattura.
Tale difesa è logicamente subordinata a quella con cui si è innanzitutto contestato di
avere ricevuto quelle somme tramite l’incasso di assegni.
La prova dell’emissione e dell’incasso di tali assegni incombeva, dunque, sull’attrice
in riconvenzione la quale con la mera produzione delle matrici degli assegni (matrice
che, peraltro, contengono indicazioni, quali mutuo ed altre, contrastanti con il
pagamento di anticipazioni sui compensi previsti dal contratto di associazione in
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Il convenuto si è, infatti, difeso sostenendo altresì di avere ricevuto dalla Sardagest
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partecipazione) non ha certo assolto tale onere.
Deve, conseguentemente, escludersi che sia stata raggiunta la prova dell’esistenza
dei pagamenti tramite assegni per euro 65.640,81 così come posti dalla Sardagest a
fondamento di questa parte della domanda di ripetizione di indebito.
4.1.1. Il Granara nelle sue difese ha poi contestato che la Sardagest abbia provveduto
ad anticipare oneri tributari e previdenziali non dovuti.
La Sardagest con la produzione in giudizio dei modelli F24 e delle relative contabili
bancarie ha dimostrato di avere effettuato in favore dell’erario versamenti relativi alla
posizione del Granara il quale in sede di formale interrogatorio ha riconosciuto che la
società ha pagato tali oneri tributari e previdenziali, ma nel contempo ha contestato che
si trattasse di anticipazioni ed ha sostenuto che quelli ricevuti fossero dei pagamenti
effettuati dalla società dopo l’emissione di fatture da parte sua.
Accanto all’ammissione della circostanza sull’avvenuto pagamento degli importi a
titolo di oneri tributari e previdenziali, il confidente espone una ulteriore circostanza
idonea a togliere fondamento all’avversa prospettazione dal momento che si contesta
che tali versamenti abbiano costituito un’anticipazione indebita.
L’art.2734 c.c. in ordine alle dichiarazioni aggiunte alla confessione prevede che
quando alla dichiarazione confessoria si accompagna quella di altri fatti o circostanze
tendenti ad infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a
l’altra parte non contesta la verità dei fatti e delle circostanze aggiunte, mentre in caso di
contestazione l’efficacia probatoria di tali dichiarazioni è apprezzata liberamente dal
giudice.
“Nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell'art. 2734
cod. civ., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di
controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'onere di provare i fatti aggiunti,
assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso,
mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l'onere di
provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova,
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estinguerne gli effetti, le dichiarazioni aggiunte fanno piena prova nella loro integrità se
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l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse”(Cass. n. 24754 del
05/11/2013).
Nel caso in esame all’udienza del 14.12.2012 la società attrice in via riconvenzionale
non ha contestato la verità dei fatti e delle circostanze aggiunte dal Granara alla
dichiarazione confessoria.
In applicazione del richiamato principio della cosiddetta inscindibilità della
confessione sancito dall'art. 2734 cod. civ. - per il quale come s’è visto le "dichiarazioni
aggiunte alla confessione", relative a fatti o circostanze tendenti ad infirmare,
modificare o estinguere gli affetti del fatto confessato, fanno piena prova nella loro
integrità ove non contestate dalla controparte, deve ritenersi che quanto dichiarato dal
Granara in ordine al pagamento da parte della società di quegli oneri previdenziali e
tributari non a titolo di anticipazione ha l’efficacia di prova legale che è propria della
confessione con la conseguenza del raggiungimento della prova della insussistenza dei
fatti posti dall’attrice in riconvenzione a sostegno di questa (seconda) parte delle sue
pretese a titolo di indebito qui in esame.
4.2. Nella prospettazione della società la domanda risarcitoria trova titolo nel
rapporto di prestazione d’opera professionale intercorso tra le parti, in forza del quale il
Granara avrebbe tenuto e curato la contabilità della Sardagest, e nella inadempienze
addebitate al prestatore d’opera nell’arco temporale intercorso tra il 2004 ed il 2008.
l’obbligo di provvedere alla tenuta ed alla cura della contabilità della Sardagest, né alla
redazione del suo bilancio.
La parte attrice in via riconvenzionale per dimostrare l’esistenza di tale rapporto
d’opera professionale ha chiesto ed ottenuto l’ammissione di prove costituende per
interrogatorio formale e testi sul seguente capo <vero che dal 1997 al 2008 Cesare
Granara ha provveduto alla predisposizione, alla tenuta e alla cura della contabilità e dei
bilanci della Sardagest >.
All’esito dell’assunzione del formale interrogatorio il Granara non ha confessato.
All’esito della prova per testi Ignazio Orrù, l’unico teste realmente imparziale ed
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Il Granara ha contestato recisamente sin dalle sue prime difese di avere mai assunto
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attendibile indicato dalla società ed escusso (non potendo considerarsi tale la Vigo
moglie del Granara e socia in lite con la società, attrice all’epoca della deposizione,
come emerge dalle difese contenute nella comparsa conclusionale del Granara, di una
causa volta ad ottenere la revoca dell’Aste dalla carica di amministratore della
Sardagest) non ha saputo fornire alcuna indicazione sul predetto capo di prova.
I testi Rossi e Serrenti - indicati dal Granara per dimostrare che la tenuta della
contabilità della Sardagest era stata curata nel periodo in questione dallo studio Cedacon
corrente in Calsetta - hanno confermato pienamente la tesi difensiva del convenuto in
riconvenzione, fornendo precise indicazioni sull’attività da loro personalmente svolta in
favore della Sardagest in relazione alla predisposizione e tenuta della contabilità ed alla
redazione di una prima bozza del bilancio.
Deve, allora, escludersi che all’esito della compiuta istruttoria sia rimasta provata
l’esistenza del rapporto di opera professionale invocato dalla Sardagest a fondamento
della domanda risarcitoria per essere stato di contro accertato che altri professionisti e
non il Granara si occuparono in quegli anni di tenere la contabilità sociale e predisposrre
le bozze dei bilanci poi sottoscritti dall’amministratore.
4.3. La domanda riconvenzionale, alla stregua delle considerazioni che precedeno,
deve essere respinta.
5. In ragione della reciproca soccombenza delle parti le spese del giudizio sono
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla
opposizione proposta da Sardagest di Aste Giuseppe Pietro e C. Sas, nei confronti di
Cesare Granara, avverso il decreto ingiuntivo n. 2096/2010 emesso dal Tribunale di
Cagliari in data 14/11/2010, nonché sulle domande riconvenzionali proposte dalla
società opponente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1)
Accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2)
Respinge le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente e
manda assolto l’opposto da tali avverse pretese;
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integralmente compensate.
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3)
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Cagliari, in data 7 maggio 2016.
Il giudice
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dott. Ignazio Tamponi
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