analisi di assoggettamento per appartamento tipo e consigli

Download Report

Transcript analisi di assoggettamento per appartamento tipo e consigli

1
TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE NELLE UNITA'
IMMOBILIARI CODOMINIALI SERVITE DA RISCALDAMENTO
COMUNE
(D.Lgs. 102/2014 agg. D.Lgs. 141/2016, art. 9, comma 5 - Dir. 2012/27/UE, art. 9, comma 3)
ANALISI STATISTICA DELL'EFFICIENZA IN TERMINI DI COSTI PER
ZONA CLIMATICA, RIFERITA ALL'UNITA' IMMOBILIARE ITALIANA TIPO,
MEDIANTE AGGREGAZIONE DI DATI CAMPIONE
- Superficie media: 76,8 mq
- Numero medio radiatori: 4,45
- Spesa media annua riscaldamento: 1'111 Euro (IVA compresa)
- Costi installazione e gestione dispositivi su 10 anni; 1'125 Euro (IVA compresa)
- Zona climatica prevalente di riferimento: E
Numero totale di abitazioni in Italia: 31'208’161 (ISTAT 2011)
Superficie totale: 2’396’691’555 (ISTAT 2011)
Superficie media: 31'208’161 / 2’396’691’555 = 76,8 mq
Numero di stanze: 4.45 (ISTAT 2011)
Percentuale di abitazioni servite da riscaldamento centralizzato: 15,7% (ISTAT 2011)
Numero di abitazioni con riscaldamento centralizzato: 31'208'161 x 0,157 = 4’899’681
Numero radiatori alimentati da riscaldamento centralizzato: 4’899'681 x 4.45 = 21’803’580
Numero di abitazioni per condominio: 30 (I numeri del condominio, condominio.it, 2012)
Spesa media annua consumi energetici per famiglia, compresa elettricità: 1'724 Euro (ISTAT 2011,
1’635 Euro rivalutati al 2016, indice ISTAT 1,055)
Spesa media annua energia elettrica per famiglia: 613 Euro (ISTAT 2011, 581 Euro rivalutati al
2016, indice ISTAT 1,055)
Spesa media annua riscaldamento per famiglia: 1'724 - 613 = 1’111 Euro
Zona climatica prevalente (ENEA Report RdS/2012/109, pag.46)
A
0,03% della popolazione Italiana (es. Lampedusa)
B
5,52% della popolazione Italiana (es. Palermo)
C
21,59% della popolazione Italiana (es. Imperia)
D
25,25% della popolazione Italiana (es. Genova)
E
44,85% della popolazione Italiana (es. Masone)
F
2,76% della popolazione Italiana (es. Torriglia)
Vita utile dei dispositivi: 10÷20 anni (UNI EN 15459 e schede tecniche)
Costi di installazione e gestione dei dispositivi, per abitazione: ΣC = 1'125 Euro (compresa
(IVA, progetto, direzione lavori, calcolo ripartizione spese e revisione tabella millesimale, oneri di lettura,
quota parte elettro circolatore a portata variabile in centrale termica e manutenzioni - Prezziario Regione
Liguria, compatibile con analisi ENEA, Report RdS/PAR2014/081, pag.12 e Risparmio energetico nella casa,
pag. 17,19, ENEA 2003 rivalutate al 2016)
Percentuale stimata di riduzione dei consumi dopo l'installazione dei dispositivi: 10÷16%
(ENEA, Report RdS/PAR2014/081, pag.64, 10% - UNI/TS 11300-2:2014, rendimenti, 16%)
Benefici annui stimati per la riduzione dei consumi: ΣBe = 1'111 x 0,10÷0,16 = 111÷178 Euro
Tempo di ritorno semplice senza incentivi: SP = ΣC / ΣBe = 1'125 / 111÷178 = 6,3÷10,1 anni
(da usare per la verifica di efficienza in termini di costi, prevista dal D.Lgs. 102/2014, necessaria per stabilire
se sussiste l'obbligo giuridico di installare i dispositivi entro il 31.12.2016; molti cittadini non possono fruire
05. 10.2016 - Ordine Ingegneri Genova - Dott. Ing. Maurizio Michelini - Prof. Ing. Paolo Cavalletti
2
delle detrazioni fiscali, quindi non è ragionevole computarle in una verifica generale di assoggettamento
valida per l'intero condominio)
Tempo di ritorno semplice con incentivi 50%: SPi = SP x 0,5 = 3,2÷5,1 anni
(da usare in assemblea, per deliberare di installare i dispositivi a prescindere dall'obbligo di legge, ai sensi
dell'art. 26, comma 5 della Legge 10/1991, in quanto sempre utili se ben utilizzati, al di là dei dati statistici di
risparmio utilizzati per l'analisi di assoggettamento)
Estrapolazione dati statistici per altre zone climatiche
(Coefficienti di raccordo tra zone climatiche assunti, per analogia, dal metodo di valutazione standardizzata
del risparmio specifico lordo RSL di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento in
caso di riqualificazione del sistema di generazione, di cui all'art. 4 dell'allegato A alla delibera AEEG n.
103/2003).
Fonte: 3° Rapporto ANACI - Censis Servizi - La vita nei condomìni: litigiosità e risparmio energetico Roma, settembre 2009 - pag. 22
05. 10.2016 - Ordine Ingegneri Genova - Dott. Ing. Maurizio Michelini - Prof. Ing. Paolo Cavalletti
3
05. 10.2016 - Ordine Ingegneri Genova - Dott. Ing. Maurizio Michelini - Prof. Ing. Paolo Cavalletti
4
05. 10.2016 - Ordine Ingegneri Genova - Dott. Ing. Maurizio Michelini - Prof. Ing. Paolo Cavalletti
5
CONCLUSIONI
In Italia ci sono quasi 5 milioni di unità immobiliari in condominio che fruiscono del riscaldamento
e/o dell'acqua calda sanitaria e/o del raffrescamento centralizzati, ossia, prodotti da una fonte
comune a più appartamenti o edifici.
Di esse, sono in poche a disporre della possibilità di prelevare e pagare l'energia a consumo,
come accade negli immobili termo autonomi, ma i costi vengono suddivisi in quota fissa,
solitamente legata ai millesimi di potenza termica installata, oppure al vecchio concetto di
superficie radiante.
Questa situazione, comune a gran parte dei condomini, non incentiva al risparmio energetico (es.
tenendo chiusi i radiatori quando l'immobile non è utilizzato o migliorando l'isolamento di pareti,
finestre e copertura), perché ai comportamenti virtuosi non consegue un proporzionale beneficio
economico individuale.
Pertanto, l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione dell'energia per ogni
unità immobiliare è sempre da considerarsi una buona prassi, a prescindere dagli obblighi
contenuti nel D.Lgs. 102/2014, tanto da essere imposta per legge negli edifici la cui concessione
edilizia sia stata rilasciata dopo il 30 giugno 2000 (D.P.R. 412/1993, art. 7, comma 3).
Non a caso, l'art. 26, comma 5 della Legge 10/1991, nell'individuare le opere soggette all'obbligo di
deposito della relazione tecnica di cui all'art. 28, dispone che "per le innovazioni relative
all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente
riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice
civile.".
Tuttavia, la Direttiva 2012/27/UE1 e il decreto di recepimento D.Lgs. 102/20142, pongono molta
prudenza nell'imporre obblighi specifici per gli edifici antecedenti e legittimamente non dotati di tali
1
Dir. 2012/27/UE
(premessa 21)
Considerato l'imperativo generale di ripristinare la sostenibilità delle finanze pubbliche e risanare il bilancio, nell'attua zione di misure particolari
rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva è opportuno riservare debita attenzione al rapporto costo/efficacia a livello di Stato
membro di misure di attuazione in materia di efficienza energetica in base ad un livello adeguato di analisi e valutazione.
Art. 9 - Misurazione, comma 3
Qualora il riscaldamento e il raffreddamento o l'acqua calda per un edificio siano forniti da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che
alimenta una pluralità di edifici, un contatore di calore o di acqua calda è installato in corrispondenza dello scambiatore d i calore o del punto di
fornitura. Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di
teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali
per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficien te in termini di costi.
Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento,
sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore, salvo che lo Stato m embro in questione
dimostri che l'installazione di tali contabilizzatori di calore non sarebbe efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in
considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Quando i condomini sono alimentati dal
teleriscaldamento o teleraffreddamento o i sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento per tali edifici sono prev alenti, gli Stati membri
possono introdurre regole trasparenti sulla ripartizione dei costi connessi al consumo di calore o di acqua calda in tali edifici, al fine di assicurare la
trasparenza e la precisione del conteggio del consumo individuale. Se del caso, tali regole comprendono orientamenti sulle mo dalità per ripartire i
costi relativi al calore e/o all'acqua calda utilizzati come segue: a) acqua calda per il fabbisogno domestico; b) calore irradiato dall'impianto
dell'edificio e ai fini del riscaldamento di aree comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori); c) per il riscaldamento di
appartamenti.
2
D.Lgs. 102/2014, aggiornato al D.Lgs. 141/2016 (entrato in vigore il 26.7.2016)
Art. 9 - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, comma 5
Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle
spese in base ai consumi effettivi delle medesime:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento
ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il
31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di
calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di
teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre
2016 , a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Even tuali casi di
impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi
energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto
05. 10.2016 - Ordine Ingegneri Genova - Dott. Ing. Maurizio Michelini - Prof. Ing. Paolo Cavalletti
6
sistemi, escludendo i casi in cui gli interventi di adeguamento impiantistico non siano ripagati dai
risparmi energetici conseguenti, ossia, non siano "efficienti in termini di costi" (analisi costibenefici, valutati nell'arco di vita dei dispositivi, secondo la norma UNI EN 15459).
Il decreto, su questo punto, è molto chiaro: se un tecnico abilitato dichiara in una relazione che
non c'è efficienza in termini di costi, l'installazione dei dispositivi diviene facoltativa e non
si applicano le sanzioni previste all'art. 16 del D.Lgs. 102/2014 per chi non rispetta la
scadenza del 31.12.2016.3
Questa esclusione segue il principio di legare l'interesse privato del risparmio economico con
l'interesse pubblico della riduzione dei consumi energetici, così da ingenerare comportamenti
virtuosi, motivati dalla consapevolezza di risparmiare (o, magari, di avere una gestione più
flessibile) piuttosto che dalla sola imposizione normativa, che può ingenerare fenomeni addirittura
contrari all'interesse pubblico che si vuole perseguire (in uno studio ANACI - Censis Servizi del
2009, il 34,4% dei cittadini intervistati dopo aver installato i sistemi di contabilizzazione ha
dichiarato di non aver risparmiato nulla o, addirittura, di aver speso di più).
E' del tutto evidente che l'efficientamento di un impianto di riscaldamento a Cuneo (zona climatica
F) determini maggiori risparmi energetici annui rispetto allo stesso intervento eseguito a
Lampedusa (zona climatica A), dove, in quest'ultimo caso, gli oneri di adeguamento sono
difficilmente recuperabili, visti i limitati risparmi economici derivanti dai minori consumi.
Analogamente, nel caso di impianti già equilibrati, caratterizzati da elevate prestazioni e utilizzati in
modo pressoché continuo per l'intero periodo di accensione, i risparmi sono molto contenuti.
Va però precisato che, anche se non sussiste l'obbligo giuridico, l'installazione dei dispositivi è
sempre da consigliare, perché la stima di efficienza viene fatta con dati statistici e può non
considerare gli incentivi, mentre, nei casi concreti, se l'utilizzatore è correttamente informato
sull'uso dei sistemi di regolazione, i risparmi reali sono molto superiori e quasi sempre convenienti.
Nell'analisi costi-benefici qui condotta, abbiamo voluto compiere l'esercizio mentale posto a carico
dello Stato membro dalla direttiva UE, ossia, verificare su base massiva e statistica l'efficienza in
termini di costi per un immobile di riferimento, rappresentativo della media prestazionale del
patrimonio edilizio nazionale, con e senza detrazioni fiscali.
Il risultato dimostra statisticamente che:
- nelle zone climatiche A, B, C (es. Imperia) è probabile poter dimostrare che non c'è
efficienza in termini di costi, a prescindere dagli incentivi;
- nella zona climatica D (es. Genova, Savona, La Spezia), se non si considerano gli incentivi,
è probabile poter dimostrare che non c'è efficienza in termini di costi;
all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che
l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;
d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddament o delle unità
immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizza to, l'importo
complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia
applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità
immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti
finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono
essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È
fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui a l presente comma, che la suddivisione si
determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali
ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già
provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
3
D.Lgs. 102/2014, aggiornato al D.Lgs. 141/2016 (entrato in vigore il 26.7.2016)
Art. 16 - Sanzioni
6. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare che non installa, entro il termin e ivi previsto, un sottocontatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.
La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che
l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi
energetici potenziali.
7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell'unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante pos to all'interno dell'unità
immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazion e dei predetti sistemi non è
efficiente in termini di costi.
8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce
le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.
05. 10.2016 - Ordine Ingegneri Genova - Dott. Ing. Maurizio Michelini - Prof. Ing. Paolo Cavalletti
7
- nelle zone climatiche E, F è improbabile poter dimostrare che non c'è efficienza in termini
di costi, a prescindere dagli incentivi.
Nonostante la direttiva sia del 2012, i cittadini italiani non hanno percepito l'utilità, pima di tutto, di
interpellare un professionista per verificare se ci sia o meno efficienza in termini di costi,
quantomeno per gli edifici ubicati nelle zone climatiche più calde (tipicamente A, B, C, D) e
potenzialmente non soggetti all'imposizione normativa.
Se così fosse stato, la data del 31.12.2016 avrebbe costituito un termine cogente solo per il 50%
circa degli immobili, ubicati nelle zone climatiche più fredde (tipicamente E, F), mentre, per gli altri,
i proprietari avrebbero potuto soprassedere o programmare gli interventi negli anni a venire,
magari associati ad un progetto di riqualificazione energetica più ampio e conveniente.
Un simile comportamento avrebbe consentito di diluire nel tempo gli interventi e limitare l'anomalia
di mercato che, nell'indifferenza di molti, stiamo vivendo negli ultimi due anni, con un fenomeno di
eccezionale concentrazione di interessi economici in un limitato arco temporale e su pochi
soggetti, che, in buona parte, hanno cavalcato la scarsa propensione ad informarsi della
popolazione italiana e sfruttato alcune lacune interpretative dell'originale testo normativo, nella
direzione "dell'obbligo di adeguamento a tutti i costi".
Le leggi vanno interpretate secondo l'intenzione del legislatore, e non pare ragionevole pensare
che l'Europa intendesse imporre all'Italia di adeguare circa 22 milioni di radiatori in due anni, o,
meglio, nei pochi mesi estivi che consentono di intervenire ad impianto spento.
L'argomento è molto delicato e va affrontato con prudenza e professionalità, nell'interesse
collettivo di migliorare le prestazioni energetiche degli immobili con interventi efficienti in termini di
costi e intesi dalla popolazione come un un'opportunità per rispettare l'ambiente risparmiando
denaro e non come un mero onere burocratico imposto dalla legge "a prescindere".
L'incarico per la verifica di efficienza in termini di costi, così come il supporto professionale nella
corretta ripartizione delle spese, rappresentano un presidio di interesse collettivo, determinante per
legare le decisioni alla correttezza deontologica del professionista piuttosto che alle sole logiche di
libero mercato, così da evitare l'ulteriore perdita di immagine e di credibilità in un settore già
provato dalla svendita massiva degli attestati di prestazione energetica.
Il professionista, infatti, opera in piena "autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e
tecnico", come stabilito all'art. 2, comma 2 del D.P.R. 137/2012 di riforma degli ordinamenti
professionali.
Questo richiamo normativo e deontologico è tanto importante quanto più ci si avvicina alla
scadenza del 31.12.2016, non potendo escludere, da parte di chi rischia la sanzione, pressioni
dirette ad ottenere all'ultimo momento una relazione di non efficienza anche nei casi in cui ciò non
sia tecnicamente possibile; è lecito, nell'interesse del cliente, assumere i valori più opportuni
nell’ambito di quelli consentiti dalla norma e dalla prassi, ma non si può andare oltre, nè, al
contrario, si può operare per dimostrare a tutti i costi la sussistenza di un vincolo normativo che
potrebbe non esserci.4
4
La trattazione qui condotta, di stipo standard e basata sul panorama edilizio esistente non adeguatamente coibentato, può essere agevolmente
estesa agli altri fattori che analogamente influenzano la convenienza economica.
Come è noto dalla fisica tecnica, l’energia per il riscaldamento dipende dal salto termico, ma anche dal grado di coibentazione, di rinnovo dell’aria,
di efficienza degli impianti ed, ultimo ma non meno importante, dalle condizioni climatiche effettive.
Caso analogo alle zone temperate può essere quello di edifici recenti o rinnovati, dove l’efficienza energetica mostra valori di indici di energia
primaria già molto bassi, ad esempio, per la presenza di coibentazione, per l'adozione di sistemi VMC o perchè il sistema edificio - impianto è già
molto prestante.
Si pensi a quelli realizzati dopo l'entrata in vigore della Legge 10/1991 ma non ancora soggetti all'obbligo della contabilizzazione separata per ogni
unità immobiliare, oppure a quelli che in modo indiretto sono stati oggetto di riqualificazione parziale dell'involucro o dell'impianto termico.
Ad esempio, per chi ha installato la caldaia a condensazione e le valvole termostatiche, è molto probabile poter dimostrare che la sola installazione
dei dispositivi di contabilizzazione non è efficiente in termini di costi, così come per gli impianti che godono dell’integrazione con fonti rinnovabili e
per gli edifici la cui particolare condizione d'uso determina bassi costi annuali a prescindere dalle prestazioni energetiche (ad esempio, le case di
villeggiatura prevalentemente estiva, usati poco d'inverno, con fuso < 0,3).
Il risultato è legato a dati statistici di natura comportamentale, perchè non è tecnicamente possibile conoscere in quanti sa ranno a regolare
correttamente la temperatura ambiente quando avranno la possibilità di farlo, nè è possibile sapere chi potrà fruire o meno degli incentivi fiscali; ciò
dipende dalla capacità reddituale di ogni proprietario, dal tempo di occupazione e dall’uso che farà dell’alloggio.
Gli impianti di raffrescamento e di acqua calda sanitaria, anch'essi soggetti al decreto, non sono stati presi in esame nella presente analisi, in quanto
meno numerosi e statisticamente marginali; stesso discorso per gli impianti di riscaldamento a distribuzione orizzontale (ad anello), molto meno
numerosi rispetto a quelli a distribuzione verticale (a colonne), per il quale il decreto prevede ripartitori e valvole termostatiche..
05. 10.2016 - Ordine Ingegneri Genova - Dott. Ing. Maurizio Michelini - Prof. Ing. Paolo Cavalletti
8
Vista la situazione, il consiglio che si può dare, in linea generale, è il seguente:
- Chi ha già incaricato l'installatore per adeguare l'impianto entro il 31.12.2016, proceda in tal
senso, pretendendo assicurazioni in merito al rispetto della scadenza.
- L'installatore che teme di non riuscire ad installare i dispositivi in tutte le commesse assunte, è
bene che incarichi tempestivamente un tecnico abilitato per verificare l'efficienza in termini di
costi, così da dare la priorità agli interventi dove tale efficienza sussiste e rimandare all'anno
prossimo gli altri, in quanto esenti dalla sanzione.
- Se il condominio non ha deliberato nulla, occorre incaricare tempestivamente un professionista
che verifichi l'efficienza in termini di costi; se c'è efficienza, i dispositivi devono essere installati
entro il 31.12.2016, altrimenti, con il professionista, l'argomento potrà essere meglio approfondito
in seguito; la sanzione è a carico del proprietario di ogni singola unità immobiliare, quindi, se non
si riesce ad operare collettivamente, ognuno proceda autonomamente con tecniche e materiali
standard, anche se è questa soluzione è tecnicamente assurda, in quanto potrebbe non
permettere la lettura coordinata via radio dei dati di consumo ed in contrasto con quanto previsto
dalla UNI EN 834:2013 che prevede specificatamente che i sistemi di lettura indiretta siano tutti
dello stesso tipo nel contesto dell’impianto contabilizzato in modo indiretto.5
- Se il condominio è già dotato dei dispositivi di contabilizzazione previsti dalla norma, continui ad
utilizzarli secondo le ripartizioni già assunte.
- Per quanto riguarda i criteri di ripartizione è possibile e consigliabile, per la prima stagione
successiva all'installazione dei dispositivi, soprassedere da ogni decisione e verificare con il
professionista se applicare l'attuale norma UNI 10200, o se attendere la nuova versione, o se
applicare, laddove ne ricorrano le condizioni di applicabilità dell’art 9 comma 5 lettera d), il
metodo semplificato introdotto dal D.Lgs. 141/2016 (almeno il 70% secondo i consumi e il resto
come si vuole).
Ing. Maurizio Michelini - Consigliere Ordine Ingegneri Genova, referente in materia di energia e impianti
Ing. Paolo Cavalletti - Professore a contratto corsi Fisica tecnica e impianti tecnici, Università di Genova
5
Si ricorda che il dato del consumo misurato dal ripartitore ntrata stema edificio - impianto è già molto prestante.icie del radiatore e consumato
dall'utente nel periodo di conteggio. Gli scarti di misura (errori di misura) rispetto al calore emesso non dipendono unicamente dal ripartitore;
infatti, i ripartitori dei costi di riscaldamento, non possono essere verificati come si fa con i contatori di calore. A causa delle particolaritcati come si
fa con i contatori di calorenon dipendono unicament espresso in unitore e consumato dall; il valore del consumo olaritcati coensionale. Esso si
utilizza solamente come valore relativo in rapporto alla somma dei valori di consumo per il calcolo del costo per unità o per gruppo di utenti. Un
valore relativo così determinato, partendo da un valore di consumo misurato, purtendo da un rpretato come parte del consumo di calore per il
calcolo del costo per unit in rapporto alla somma dei valori di consumo per il calcolo del costo per unità o per gruppo di utenti. Un valore relativo
così determinato partendo da un valore di consumo misurato può essere interpretato come parte del consumo di calore per il calcolo del costo per
unità o di un gruppo di utenti.
05. 10.2016 - Ordine Ingegneri Genova - Dott. Ing. Maurizio Michelini - Prof. Ing. Paolo Cavalletti