C.G.A. Sicilia, sez. giurisdizionale 26 settembre 2016, n. 329

Download Report

Transcript C.G.A. Sicilia, sez. giurisdizionale 26 settembre 2016, n. 329

Pubblicato il 26/09/2016
N. 00329/2016REG.PROV.COLL.
N. 00290/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
…,
ricorso
n.
rappresentato
e
290/
difeso
2015
R.G.,
dall'avvocato
Girolamo
proposto
Rubino
da:
C.F.
RBNGLM58P02A089G, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via
G. Oberdan n. 5;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica;
COMMISSIONE ESAME ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE
AVVOCATO – SESSIONE 2013 - c/o CORTE D’APPELLO DI PALERMO, in
persona
del
legale
rappresentante
in
carica,
Tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in
Palermo,
Via
De
Gasperi,
n.
81;
QUARTA SOTTOCOMMISSIONE ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2013
c/o CORTE D’APPELLO DI PALERMO, in persona del legale rappresentante in
carica;
COMMISSIONE CENTRALE PER L'ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA
PROFESSIONE
DI
AVVOCATO
–
SESSIONE
2013
-
non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. SICILIA – PALERMO (Sez. III) n. 00331/2015,
resa tra le parti, concernente: Esami di abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato - Giudizio di non idoneità per punteggio insufficiente
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione
Esame Abilitazione Esercizio Professione Avvocato - Sessione 2013 - c/o Corte di
Appello di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza Pubblica del giorno 23 settembre 2015 il Consigliere Giuseppe
Mineo e uditi per le parti gli avvocati G. Rubino e l'avv. dello Stato La Rocca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il
primo Giudice ha respinto il ricorso della dott. Di Gristina Fabiola per
l’annullamento del ‘Verbale’ delle prove orali degli esami di avvocato n. 26 del giorno
1 dicembre 2014, nella parte in cui all’odierna appellante è stato attribuito un
punteggio pari a 243/450 e, per l’effetto, la stessa è stata ritenuta non idonea
all’esercizio della professione di avvocato; - nonché, per quanto di interesse, della
deliberazione della Commissione per l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Palermo datato
22.05.2014, nella parte in cui la citata Commissione ha deliberato di non “ ricorrere
al sorteggio delle domande”.
L’appello è fondato ed merita di essere accolto.
Secondo l’ indirizzo più volte riaffermato da questo Consiglio di Giustizia
Amministrativa, la predisposizione per la prova orale delle domande da sottoporre
ai candidati dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, trova la
propria ragione in esigenze non collegate tipicamente con la natura concorsuale o
meno della prova, così come ha ritenuto il primo Giudice per motivare poi, alla
stregua di siffatta interpretazione dell’art. 12 del DPR n. 487/1994, il rigetto del
motivo di censura all’uopo dedotto; bensì in principi di ‘trasparenza’ e ‘parità di
trattamento’ che riguardano un’attività di selezione pubblica comunque rilevante per
le prospettive lavorative e professionali dei candidati, anche oltre l’esercizio della
professione forense in senso proprio. In questo spirito, d’altra parte, il ‘sorteggio’
compare tra le direttive d’ordine emanate dalla Commissione centrale per
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2013 – che non si
ritiene possano essere disattese ‘ad libitum’ dalla Commissione d’esami presso le
singole Corti d’Appello, giacché ciò che viene in discussione non riguarda norme di
azione, volte ad assicurare un più efficiente funzionamento dell’organo deliberante:
bensì essenziali principi di salvaguardia del cittadino nell’accesso ad una professione
di interesse pubblico, come tali indisponibili da parte dei soggetti tenuti ad applicarle.
L’appello pertanto merita di essere accolto sul primo motivo,, con il quale in effetti
la difesa di parte appellante, invocando i numerosi precedenti adottati da questo
Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha denunciato l’erroneità della sentenza resa
in prime cure nella parte in cui si è ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo
alla violazione dell’art. 12 DPR n. 487/199, non avendo proceduto la Commissione
esaminatrice al sorteggio delle domande da sottoporre alla candidata per il
superamento della prova orale.
Si riafferma pertanto quanto già ritenuto in sede cautelare da questo Consiglio con
ordinanza n. 247/2015, disponendo la ripetizione della prova orale dell’odierna parte
appellante, che dovrà svolgersi secondo le modalità qui prescritte innanzi ad una
Sottocommissione diversa da quella che ha effettuato la valutazione impugnata.
La natura della controversia può giustificare la compensazione delle spese del
giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, accoglie l’appello per le ragioni ed agli effetti indicati
in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 23 settembre 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente FF
Vincenzo Neri, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore
Giuseppe Barone, Consigliere
L'ESTENSORE
Giuseppe Mineo
IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco
IL SEGRETARIO