Obblighi docenti - "PARODI"

Download Report

Transcript Obblighi docenti - "PARODI"

ISTITUTO SUPERIORE “G. PARODI” – ACQUI TERME - (AL) Via De Gasperi 66, tel. 0144/320645 – fax 0144/350098

CM: ALIS00100E - C.F.: 81001730068– http:/ /www.istitutoparodi.it - segreteria@istitutoparodi .gov.it

LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE – LICEO LINGUISTICO STATALE Corso Bagni, 1 - tel. 0144322254 fax 0144980043 LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. PARODI” - LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI ” Via De Gasperi, 66 - tel. 0144320645 fax 0144350098 Acqui Terme, 27 settembre 2016 Circolare n. 5 Da: Dirigente A: Docenti Oggetto: Obblighi docenti – Direttive di inizio anno Nell’auspicio di un buon anno scolastico, che si svolga nel segno della collaborazione e della comune consapevole attività volta al miglioramento dell’Istituzione scolastica cui tutti teniamo, la Dirigente propone alla vostra attenzione un riepilogo di alcune direttive di tipo organizzativo e normativo al fine di richiamare assunti fondamentali e di fornire un’utile base di informazione. Orario di servizio docenti L’orario di servizio è di 18 ore settimanali (o fino a 24 per alcuni docenti), con le unità previste secondo le corrispondenze generate dal piano approvato in collegio e i relativi recuperi orari. L’orario provvisorio e quello definitivo, come pure le disposizioni giornaliere di supplenza, sono da intendersi quali direttive scritte e vanno quindi adempiute. Nelle difficoltà che hanno contraddistinto l’inizio di questo anno scolastico a causa delle “scoperture” di parte dell’organico, lo sforzo fatto dalle Collaboratrici (e dalla Dirigente) è stato notevole. L’orario pubblicato e diffuso (sito web, materiale cartaceo presente all’ingresso), si ribadisce, deve dunque essere attentamente letto e si deve ad esso ottemperare. E’ compito di ogni docente visionare e controllare le comunicazioni pubblicate. Si coglie l’occasione di segnalare componenti scolastiche. che la puntualità, soprattutto ad inizio delle lezioni, è un elemento di qualità del servizio scolastico che deve essere raggiunto con una piena collaborazione di tutte le Si ricorda che, da contratto, l’insegnante deve trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni avendo preso preventivamente visione di eventuali circolari o ordini di servizio e comunicati di varia natura. E’ fatto assoluto divieto al docente e/o alle classi di lasciare l’aula prima del suono della campanella; il docente è responsabile del rispetto di tale disposizione. La vigilanza sugli studenti rientra , insieme all’attività didattica e valutativa, fra i compiti fondamentali del docente, ma è certo quella più delicata per gli aspetti di responsabilità civile e/o penale connessi. A tale scopo si raccomanda, a tutela dei docenti, oltre che degli studenti, puntualità nella presenza in classe, rapidità nei trasferimenti al cambio dell’ora, decisione nell’azione preventiva e, se necessario, di censura e

ufficializzazione sul registro di classe dei comportamenti degli studenti che possono creare danno a se stessi o ai loro compagni e/o di ciò che, a giudizio del docente, debba essere oggetto di valutazione disciplinare. I collaboratori scolastici collaborano nella vigilanza tutte le volte che il docente debba lasciare la classe per cambio ora o, eccezionalmente, per motivi personali; in quest’ultimo caso il docente deve espressamente richiedere questa collaborazione nella vigilanza al personale sopra indicato. Il ruolo nella vigilanza del collaboratore scolastico, si sottolinea, è di sussidio a quello del docente e non deve intendersi come primario o, in toto, sostitutivo. Si ricorda, inoltre, che il completamento dell’orario cattedra “con ore a disposizione ” costituisce regolare obbligo di servizio. La sostituzione di docenti assenti è di norma comunicata, ad inizio mattina, o anche prima, se ciò è possibile, con apposito modulo.

E’ fatto obbligo ai docenti di firmare accanto all’assegnazione delle ore di supplenza la presa visione dell’ordine di servizio. Coloro che non sono impegnati, sono tenuti comunque a permanere in aula docenti per eventuali necessità sopraggiunte. Si invita ad una particolare puntualità nell’espletamento di tale compito, in quanto non è possibile lasciare gli studenti “senza vigilanza”. La sorveglianza sugli studenti durante l’intervallo è demandata ai docenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I docenti hanno quindi la responsabilità dell’applicazione del regolamento scolastico nel settore di loro competenza, pertanto non possono assentarsi. Si raccomanda il rispetto del dovere di sorveglianza, come da ordine di servizio collegato all’orario scolastico. Si richiama alla memoria delle SS.LL. che questo è un momento di particolare rischio per l’incolumità degli studenti e deve essere assolutamente assicurata la presenza dei docenti negli spazi destinati alla vigilanza. Il mancato rispetto di tale ordine di servizio potrebbe comportare gravi conseguenze. Durante i cambi di lezione i docenti sempre: cureranno che gli studenti rimangano in aula, senza disturbare le classi vicine; si trasferiranno silenziosamente e nel modo il più possibile ordinato anche nei laboratori, evitando · di trattenersi sulla soglia dell’aula in attesa del docente; · di accedere, senza permesso del docente subentrante, nei laboratori e/o locali dei servizi igienici.

Alla fine delle lezioni solo al segnale del campanello la classe esce nel corridoio: è assolutamente vietato predisporre le classi per l’uscita nell’atrio della scuola o nei corridoi prima del suono della campanella. I docenti sono dunque responsabili di uscite anticipate arbitrarie e in quanto docenti dell’ultima ora accompagnano gli studenti all’uscita. Divieto di fumo Si ricorda a tutto il personale che, ai sensi della L. 584 dell’ 11/11/1975, è vietato fumare nei luoghi pubblici. Pertanto in tutta la scuola, bagni inclusi, è vietato fumare. Il D.L. 104/2013 estende il divieto di fumo anche ai locali all’aperto pertinenti all’istituto. Ai sensi del medesimo D.L. 104/2013 è fatto divieto di uso, nei locali chiusi, di sigaretta elettronica a base di nicotina. Tali disposizioni di legge riguardano gli studenti e gli insegnanti.

Comunicazioni assenze dei docenti dal servizio Si ricorda che, a norma del CCNL vigente, la comunicazione di assenza per malattia deve essere inoltrata alla scuola in tempo utile per predisporre le misure organizzative necessarie e prima dell’inizio dell’orario di lavoro; per le altre tipologie di assenza vigono le norme contrattuali e le disposizioni di legge relative alla PA. Tenuta delle registrazioni didattiche (registro elettronico di classe e personale) Si rammenta ai Sigg.ri Docenti che, nel rispetto delle delibere collegiali e delle norme, al fine di garantire il principio della trasparenza, dovranno annotare nel registro on line, le assenze, le attività didattiche svolte nonché le relative valutazioni. In particolare dovrebbero essere visibili anche a questa Dirigenza: · assenze e variazioni presenze; · valutazioni (registro personale); · lezioni svolte, indicando con precisione gli argomenti svolti; · compiti assegnati a casa; · calendarizzazione delle verifiche; · note disciplinari · Le comunicazioni della Presidenza agli Alunni che vengono consegnate in classe dal personale collaboratore scolastico, oppure quelle che vengono apposte nei registri dal personale di segreteria, vanno lette in classe e deve essere annotata l’avvenuta lettura. Valutazione Il DPR 122/2009 e i regolamenti di attuazione dei nuovi ordinamenti scolastici attribuiscono all’attività di valutazione, fondamento della funzione docente, un’importanza crescente non solo per gli aspetti diagnostici/sommativi, ma soprattutto formativi. Con l’apertura del Registro elettronico alle famiglie i processi di trasparenza sono stati accresciuti e devono essere avvalorati da specifica attenzione e motivazione. Nella prospettiva di una buona collaborazione scuola-famiglia e di una validazione a tutti gli effetti, anche comunicativi, dei criteri determinati dal Collegio docenti ed esplicitati nel POF e, coerentemente, da ogni insegnante siglati nel patto formativo con i propri alunni, occorre che il lavoro valutativo sia chiaro e tempestivo, al pari della tenuta delle registrazioni e, soprattutto, conforme alle norme vigenti e ai criteri declinati nel POF/PTOF. Al Dirigente Scolastico spetta l’incarico di vigilanza sulla puntuale applicazione della normativa. Poiché l’atto valutativo è investito dall’istanza di “trasparenza totale”, è bene che sia leggibile e coerente, onde non divenire motivo di accesso agli atti con possibili contestazioni o conflittualità. In particolare per quanto riguarda il numero di verifiche, la modalità, la tipologia, la loro distribuzione nel tempo, i criteri applicati, gli obiettivi da raggiungere nella disciplina di insegnamento, essi dovranno essere adeguatamente

illustrati agli studenti fin dalla fase di accoglienza di inizio anno (in questo senso si parla di contratto formativo) e sempre rispettati. Gli elaborati scritto/grafici valutati, devono essere messi a disposizione degli alunni entro congruo termine, e, comunque, prima dello svolgimento di elaborati scritti successivi. Convocazione dei genitori degli studenti minorenni I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie ed anzi si auspica un contatto scuola/famiglia sempre più stretto e fattivo. Premesso che tale procedura di colloquio con i genitori si applica non soltanto agli studenti minorenni, si invita, soprattutto in casi di delicati interventi inerenti l’ambito comportamentale degli studenti, ad operare anche tramite la Presidenza. Nello specifico, quando il tipo di mancanza richieda provvedimenti diversi dal richiamo, il docente deve immediatamente verbalizzare sul registro di classe i fatti accaduti e, in caso di gravità, segnalare immediatamente alla Presidenza perché possano essere attivate le procedure previste dal regolamento con l’eventuale irrogazione, se necessario, di provvedimenti disciplinari o con appositi interventi di carattere educativo. Al proposito, il riferimento è il Regolamento di applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria (DPR 24/06/98 n. 249 ) con le successive revisioni (dal DPR 235/2007 e altre note applicative) e il regolamento interno della scuola. Tutela della privacy I docenti sono tenuti a tutelare in qualità di incaricati la riservatezza dei dati personali, sensibili, e vieppiù giudiziari, dei quali vengano a conoscenza nell’esercizio della loro funzione (Dlvo196/2003). IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE Prof.ssa Elena Giuliano (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs n. 39/93)