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Edizione di giovedì 29 settembre
2016
NEWS DEL GIORNO
Reintegra per fatto disciplinarmente irrilevante: la nota della
Fondazione
di Redazione
La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con nota giurisprudenziale del 27 settembre
2016, ha commentato la Cassazione n. 18418/2016, secondo cui la reintegra dei lavoratori sui
quali è stato applicato un licenziamento disciplinare viziato dall’"insussistenza del fatto
contestato" (comma 4) si applica anche nell'ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, sia
privo di illiceità e quindi irrilevante sul piano disciplinare.
La Fondazione interviene sul concetto di "insussistenza del fatto contestato", spiegando che in
caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti il fatto è
insussistente quando, sebbene sia avvenuto materialmente, non costituisce un inadempimento
delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore e, conseguentemente, non è rilevante
sul piano disciplinare. Pertanto:
se il fatto ha una rilevanza disciplinare, ma è sproporzionato rispetto al licenziamento,
il datore di lavoro deve pagare un’indennità da 12 a 24 mensilità;
se il fatto non è materialmente accaduto o è accaduto ma non ha rilevanza
disciplinare, perché è inconsistente o il lavoratore non ha colpa, il datore deve
reintegrare il lavoratore (anche in regime di tutele crescenti).
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