Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40360 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
Marchidan Adrian, n. a Teuci (Romania) il 27/04/1993;
avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Vercelli in data 22/02/2016;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale P. Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Marchidan Adrian ha proposto ricorso avverso il provvedimento di convalida
e di sequestro preventivo reso dal G.i.p. del Tribunale di Vercelli per il reato di
cui all'art. 4 della I. n. 401 del 1989 in relazione allo svolgimento abusivo di
attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse all'interno
dell'esercizio con logo "Leaderbet".
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Data Udienza: 05/07/2016
2. Con un primo motivo deduce la inapplicabilità dell'art. 4 cit. ai soggetti affiliati
alla LB Group Ltd. poiché la sanzione penale direttamente connessa alla
mancanza di concessione contrasterebbe con l'ordinamento comunitario. In
particolare lamenta che fin dalla sentenza del 06/11/2003 nel procedimento
Gambelli la Corte europea di giustizia ha affermato che le restrizioni alla libertà
di stabilimento delle imprese e alla libera circolazione delle merci e dei servizi
sicurezza e di sanità pubblica tanto che nel corso degli anni, sulla base di tale
principio, sono state ritenute contrarie alla disciplina europea numerose
restrizioni poste dalla disciplina interna; lamenta che la situazione del bookmaker
maltese cui è affiliato il ricorrente è analoga a quella già esaminata dalla Corte
europea con la sentenza n. 14804 del 2014 non avendo potuto l'azienda
partecipare al bando a causa della formulazione di regole ingiuste e contrarie a
criteri di equità; e da ultimo la Corte europea di giustizia con la sentenza del
28/01/2016 nel procedimento Laezza ha ritenuto che la disciplina che impone al
concessionario di cedere a titolo non oneroso all'atto della cessazione dell'attività
per scadenza del termine della concessione l'uso dei beni materiali e immateriali
di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco è
incompatibile con gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
In particolare la LB Group Ltd. ha rinunciato a partecipare alla gara per
l'assegnazione del 2012 per motivi riconosciuti dalla Corte europea di giustizia
analoghi a quelli della Stanley International Betting Ltd. oggetto della decisione
di cui alla sentenza del 28/01/2016.
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 1, comma 644, della I.
n. 190 del 2014 e dell'arti, comma 926, della I. n. 208 del 2015 deducendo che
il giudice ha travisato il significato di dette disposizioni la cui finalità è quella di
una regolarizzazione a tutti gli effetti. L'esordio della norma, che prevede dovere
restare ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 deve, infatti, essere
interpretato nel senso che, ove il titolare dell'attività non si attenga alle
prescrizioni dei successivi paragrafi e dell'autorità di PS, venendo a manifestarsi
un teorico pericolo per l'ordine pubblico, scatta la sanzione penale. Deduce infine
che, a differenza di quanto sostenuto nel verbale di sequestro, l'obbligo di
comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza di cui al comma 644 deve essere
assolto entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività e quindi non entro il
14/01/2015.
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sono ammissibili solo se giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
concessione di legge in capo al bookmaker LB Group Ltd. e, conseguentemente,
della licenza del Questore per lo svolgimento della attività di raccolta delle
scommesse, ma deduce l'inapplicabilità di detta disciplina giacché produttiva, nel
solco dei principi affermati dalla Corte di giustizia, di esiti discriminatori.
In primo luogo deve allora essere ribadito il principio, già affermato da questa
Corte, secondo cui integra il reato previsto dall'art. 4 della I. 13 dicembre 1989,
n. 401 l'esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un "bookmaker"
straniero senza previo ottenimento dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88
T.u.l.p.s. pur se l'allibratore straniero delegante sia stato regolarmente
autorizzato nel suo Paese (Sez. 3, n. 7695 del 12/01/2012, Scerra, Rv. 252096).
In secondo luogo, si è affermato che la norma di cui all'art. 4, comma 4 bis,
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 contrasta con i principi comunitari della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione
europea ex artt. 43 e 49 del Trattato CE, secondo l'interpretazione datane dalla
Corte di Giustizia Europea (cfr. sentenza Placanica del 6 marzo 2007 in cause
riunite C - 338/04, C -3S9/04 e C - 360/04 e sentenza Costa e Cifone, in cause
riunite C -72/10 e C- 77/10 del 16 febbraio 2002), soltanto nel caso,
giustificativo della sua non applicazione, in cui il soggetto svolga senza
autorizzazione di pubblica sicurezza attività organizzata di intermediazione per
l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di un allibratore
straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni
richieste dalla normativa nazionale a causa del rifiuto dello Stato italiano di
concederle e tale rifiuto abbia violato il diritto comunitario (Sez. 3, n. 18767 del
08/02/2012, Ferraro, Rv. 252634; Sez. 3, n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv.
253241).
Non può, infatti invocarsi, per escludere il reato di cui all'art.4 della legge n.401
del 1989, la contrarietà del sistema interno delle concessioni alle libertà
eurounitarie di stabilimento e di prestazione di servizi, allorquando non ricorrano
le condizioni per ritenere che nei confronti del soggetto per conto del quale opera
l'agente, sia stato dispiegato un comportamento discriminatorio sotto il profilo di
una arbitraria esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni ovvero di un
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Quanto al primo motivo, il ricorrente non contesta l'assenza, nella specie, della
impedimento a parteciparvi in condizioni di parità con gli altri concorrenti (Sez.
3, n. 19462 del 27/03/2014, P.M. in proc. Ianetti e altro, Rv. 259756).
Ciò posto, nella specie, il ricorrente, senza addurre concreti elementi in ordine
alla discriminazione asseritamente patita dalla LB Group Ltd., si limita solo ad
affermare che la situazione di tale scommettitore sarebbe analoga a quella presa
in esame dalla sentenza della Corte n. 14804 del 2014 e che la sentenza della
Group senza che però, dalla stessa sentenza, ciò risulti (al punto 10 della
sentenza, in particolare, facendosi testuale riferimento alle sole Stanley
International Betting e Stanleybet Malta).
In definitiva, non risulta che la LB Group abbia mai partecipato ad una gara per
l'assegnazione di una concessione in Italia né che la stessa sia stata esclusa
illegittimamente, sì che, appunto, deve farsi applicazione del principio secondo
cui integra il reato previsto dall'art. 4 della I. 13 dicembre 1989, n. 401 la
raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia
attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il
preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la
dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie
concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3,
n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv. 263115).
5.
Quanto poi al secondo motivo di ricorso, volto a lamentare la mancata
considerazione della comunicazione di emersione ex art. 1, comma 644 I. n. 190
del 2014, anche a volere considerare una tale procedura, richiamata
successivamente dall'art. 1, comma 926, della I. n. 208 del 2015, come avente
effetto di sanatoria del reato, e pur se esatta la prospettazione secondo cui il
termine di sette giorni per la presentazione della comunicazione non sarebbe
decorrente dalla data di entrata in vigore della legge bensì dalla data di avvio
dell'attività, il ricorrente non ha comunque allegato di avere presentato la
predetta "comunicazione dell'esistenza dell'attività di raccolta del gioco" di cui
alla lett. e) del citato comma 644 entro il predetto ultimo termine, nulla
affermandosi al riguardo; sicché, in definitiva, il motivo è del tutto aspecifico.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Corte di giustizia del 28/01/2016, Laezza, coinvolgerebbe appunto anche la LB
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016
e estensore
Il Presidente
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Il Consi